Sentenza 26 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/04/2022, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2022
N. 00660/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00425/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 425 del 2021, proposto da
Domina Sud S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Maglie (Le), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Eros Capraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C. A. Mannarino, 11/A;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 26951 del 18/12/2020, trasmesso a mezzo PEC il giorno 19/12/2020, con il quale il Responsabile del 5° Settore del Comune di Maglie ha respinto l’istanza di recupero di sottotetto di cui alla L.R. 07/04/2014 n. 16, assunta al prot. n. 1449 del 13/01/2017, di fatto annullando in autotutela il titolo edilizio formatosi sulla stessa ex art. 20 DPR 380/2001, nonché annullando in parte il PdC n. 37/2011 e PdC n. 50/16 di variante/ intimando la demolizione del vano tecnico, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Maglie (Le);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In forza di Permesso di Costruire n. 37/2011 e successiva variante PdC n. 50/2016, la ricorrente ha realizzato un edificio condominiale con destinazione mista commerciale-residenziale, costituito da cinque piani fuori terra (piano terreno, piano primo, piano secondo, piano terzo e piano quarto), ed un piano interrato, ubicato nell’abitato di Maglie alla via Gallipoli.
Il progetto prevedeva la realizzazione di un volume tecnico posto sul lastricato solare della palazzina, dove allocare gli impianti tecnici delle singole unità immobiliari.
Completato il manufatto e prima della alienazione dello stesso, i vari promittenti acquirenti hanno manifestato l’interesse ad avere impianti idrici e termici autonomi.
In relazione a tali esigenze, la ricorrente ha quindi provveduto alla ridefinizione del sistema impiantistico da centralizzato ad autonomo per singole unità immobiliari, riservando a sé stessa la proprietà del volume tecnico realizzato ed i locali commerciali posti al piano terra, a servizio dei quali porre eventualmente il detto vano tecnico in caso di mancato diverso uso.
Pertanto, con istanza prot. n. 1449 del 23/01/2017, la ricorrente presentava al Comune di Maglie un “ progetto di modifica impianti e recupero sottotetti di cui alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 16 ”, onde modificare l’esistente volume tecnico in civile abitazione.
Con nota prot. n. 13789 del 31/05/2019, il Responsabile dell’UTC comunicava, quindi, che “ la pratica edilizia è stata istruita positivamente sotto il profilo edilizio ed urbanistico … omississ … chiarito l’aspetto sulla titolarità esclusiva dell’immobile in trasformazione, per il prosieguo dell’istruttoria finalizzata al rilascio del titolo edilizio è necessario produrre le ulteriori integrazioni ancora non pervenute incluse il pagamento degli oneri concessori ”.
In data 02/01/2020 la Società produceva integrazioni documentali, ivi inclusa l’attestazione del bonifico bancario del pagamento del contributo di costruzione.
Confidando nella definizione della pratica edilizia, anche per silenzio, in data 20/07/2020, la Società ricorrente, anche al fine di chiudere la posizione debitoria con la Banca titolare di ipoteca sugli immobili di proprietà della stessa (ex vano tecnico e locale commerciale al piano terra), sottoscriveva preliminare di vendita con la società SPIMI S.r.l., con sede in Torino, per il prezzo complessivo di € 250.000,00, esattamente pari all’incaglio bancario.
È tuttavia accaduto che in data 12/09/2020 perveniva a mezzo PEC una convocazione da parte del Comandante della Polizia Locale, quale Ufficiale di polizia giudiziaria, per effettuare un sopralluogo del vano tecnico in discussione.
In sede di sopralluogo, svoltosi in data 18/09/2020, veniva rilevato lo stato dei luoghi, ovvero il volume tecnico realizzato, ma non ultimato e privo degli impianti, nonché privo di infissi su un lato.
Con nota prot. n. 23117 del 03/11/2020, il Comune di Maglie comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del 2017.
La ricorrente non produceva alcuna osservazione.
Con il provvedimento prot. n. 26951 del 18/12/2020, trasmesso a mezzo PEC il giorno 19/12/2020, il Comune di Maglie ha respinto l’istanza di permesso di costruire del 23/01/2017, con la seguente motivazione: “ Preliminarmente si osserva che, come emerso in fase di sopralluogo avvenuto in data 18/09/2020, i vani tecnici oggetto di trasformazione, posti al piano quarto dell’edificio in parola risultano, in riferimento ai titoli abilitativi rilasciati, del tutto incompleti e/o realizzati in difformità ad essi […] Nel caso di specie risulta … che tali vani tecnici non sono mai stati completati secondo le previsioni progettuali, di contro risulta invece essere stato realizzato un “porticato” completamente aperto su di un lato (quello prospiciente lungo il prospetto su via Toma), con accesso diretto dal vano scala comune, completo di pavimentazione in gres ceramico, battiscopa perimetrale, murature e coperture finite con intonaco civile e impianto elettrico. Infatti ad oggi non sono mai state realizzate né le tramezzature interne di separazione dei vari vani tecnici, né tantomeno la parete di tamponamento perimetrale prospiciente, appunto, lungo il prospetto su via Toma. (…) Inoltre, tale unità immobiliare risulta distinta in Catasto Fabbricati del Comune di Maglie al Foglio 15 part.lla 870 sub 20, ed accatastata con categoria catastale C/2 “Magazzini e locali di Deposito”, la cui planimetria depositata in atti, presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce – Ufficio Provinciale – Territorio, risulta ulteriormente difforme sia rispetto al progetto approvato che dallo stato di fatto sopra descritto e riscontrato durante il sopralluogo del 18/09/2020. Infatti, in detta planimetria catastale, tali “vani tecnici-deposito” risultano costituiti da un volume “chiuso” e perimetralmente delimitato da murature esterne di tamponamento verticale, con all’interno tramezzature di separazione che delimitano un locale stenditoio, con accesso diretto dal vano scala comune, da cui è possibile poi accedere ad una lavanderia, una sala inverter e, in totale contraddizione con quanto riportato al precedente punto 2 del presente elenco, un locale “riserva idrica”. Tuttavia, nulla di tutto ciò è mai stato realizzato, né tanto meno quanto riportato tra le prescrizioni contenute nei P.d.C. n. 37/2011 e n. 50/2016 che, con riferimento alla citata sala inverter, prevedevano fra le prescrizioni speciali il seguente obbligo: “dovrà essere prevista l’installazione di impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo da garantire una produzione energetica non inferiore ad 1 kw per ciascuna unità abitativa, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento edilizio vigente”. Dal sopralluogo effettuato è stato possibile constatare anche la mancata ottemperanza a tale prescrizione non essendo ad oggi mai stato installato, presso tale immobile, alcun impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ”.
In conclusione, i vani tecnici divenuti non più utili al fine di ospitare gli impianti progettati dovrebbero essere demoliti perché privi del requisito di “ strumentalità necessaria ”.
Il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: Violazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 – violazione dell’art. 21- nonies della l. n. 241/1990 – eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – difetto assoluto di motivazione – eccesso di potere per contraddittorietà – eccesso di potere per sviamento – violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 – violazione del principio del giusto procedimento.
In data 2 aprile 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Maglie per resistere al ricorso.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Con il primo profilo di censura è dedotta l’asserita formazione del silenzio-assenso ex art. 20, comma 8, DPR n. 380/2001 sull’istanza edilizia presentata dalla ricorrente in data 23/01/2017 ai sensi della L.R. n. 33/2007 (“ recupero dei sottotetti ”) volta al conseguimento del permesso di costruire per la trasformazione dei suddetti “ vani tecnici ” in un “ trilocale composto dei seguenti ambienti: soggiorno pranzo (m. 25,38), cucinino (m. 6,25), camera (m. 15,79), bagno (m. 3,23) e disimpegno (m. 3,99), per un totale di superficie utile pari a 54,64 mq. ”. Ad avviso della ricorrente, il titolo edilizio deve ritenersi formato per silenzio in data 01/09/2019, cioè 90 giorni dopo la comunicazione della chiusura positiva dell’istruttoria edilizia avvenuta con nota prot. n. 13789 del 31/05/2019. Tale ultima comunicazione darebbe, altresì, atto della completezza della documentazione allegata e, quindi, della sussistenza dei presupposti per la formazione del titolo abilitativo tacito.
Tuttavia, giova evidenziare che nella parte conclusiva della stessa nota è dato atto dell’esatto contrario, secondo il seguente tenore testuale: “ Tanto premesso e considerato, chiarito l’aspetto sulla titolarità esclusiva dell’immobile in trasformazione, per il prosieguo dell’istruttoria finalizzata al rilascio del titolo edilizio è necessario produrre le ulteriori integrazioni ancora non pervenute incluse il pagamento degli oneri concessori. In attesa di dette integrazioni richieste la pratica rimane sospesa (…) ”.
Né è rispondente al vero che la documentazione integrativa ancora non pervenuta fosse limitata a quella indicata nella nota prot. n. 14393 del 26/06/2017, ovvero: “ 1- N. e marche da bollo da € 16,00; 2- Versamenti di € 100,00 per “Diritti di segreteria (…) ”, poiché la documentazione integrativa ancora non pervenuta era piuttosto quella elencata nella ulteriore nota prot. n. 5567 del 01/03/2018, a sua volta seguita dalla nota di riscontro solo parziale della Società istante acquisita al prot. n. 20992 del 24.09.2018, con le specifiche riserve di integrazione nella stessa contenute.
Per l’effetto, nel caso sono rimaste insoddisfatte richieste istruttorie relative ad elementi costitutivi e fondanti del titolo edilizio, nel cui difetto non c’è spazio per l’operatività dell’istituto del silenzio-assenso.
Il riferimento è in particolare:
- al documento indicato nel punto 12 della nota interlocutoria comunale prot. n. 5567, “- Verifica delle aree da cedere a standard nella misura corrispondente all’aumento volumetrico (nella misura minima di 18 mq, corrispondenti a 100mc/abitante) ”, se si considera che in allegato alla successiva nota prot. n. 14 del 02.01.2020 risultano prodotte solo le “ integrazioni documentali ” relative agli “ oneri concessori ”, senza alcun riferimento, quindi, alla prova del versamento dell’importo di € 6.948 a titolo di monetizzazione degli standard ;
- al documento indicato nel successivo punto 14, “ -Verifica e individuazione grafica della superficie da destinare a parcheggio per la quale può essere richiesta la monetizzazione ”, in relazione alla quale non risulta prodotta alcuna “ individuazione grafica ” della suddetta superficie di proprietà della società istante, né alcuna proposta di monetizzazione.
La formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire si fonda sul presupposto che l’istanza sia assistita da tutti i requisiti di accoglibilità, giacché in assenza della documentazione prescritta o di uno dei presupposti per la realizzazione dell’intervento edilizio, alcun titolo tacito può formarsi, considerato che l’eventuale inerzia dell’Amministrazione non può far guadagnare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di un provvedimento espresso, trattandosi non di una deroga al regime autorizzatorio, ma di modalità semplificata di conseguimento dell’autorizzazione (cfr. ex plurimis T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 15/04/2020, n. 634; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 12/05/2017, n. 492). Ciò appare in perfetta aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il silenzio assenso non si forma in presenza di lacune documentali essenziali o incompletezze della pratica sottoposta all’esame dell’Amministrazione (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. II, 30/06/2021, n. 4954; Cons. Stato, Sez. IV, 20/08/2020, n. 5156).
Nel caso in esame la formazione del silenzio assenso era preclusa dalla persistente incompletezza documentale sopra richiamata.
Quanto al secondo profilo di censura del mezzo d’impugnativa, giova rammentare che il Comune di Maglie ritiene che la mancata installazione degli impianti o di finitura del vano tecnico comporti: 1) una difformità del manufatto rispetto al titolo edilizio; 2) la perdita della “ strumentalità necessaria ”; 3) l’insuscettibilità al suo mantenimento.
Tuttavia, opinando in tal senso, dovrebbero essere teoricamente demoliti tutti i vani tecnici che, per vari motivi, non ultimo l’avvento di nuove tecnologie, non sono più utili alla destinazione assentita con il titolo, così vanificando anche lo scopo delle discipline regionali sul recupero dei sottotetti.
La L.R. n. 33/2007 disciplina il “ recupero ” di varie tipologie di volumi, e specificamente consente il “ recupero del piano sottotetto esistente per fini connessi con l’uso residenziale ” (art. 1, comma 2, lett. a), finalizzato al contenimento del consumo di nuovo territorio, obiettivo questo perseguibile solo annettendo ai fondi già edificati una volumetria maggiore di quella ad essi spettante in base allo strumento urbanistico.
L’art. 2 della L.R. n. 33/2007 definisce “ sottotetti ” “ i locali sovrastanti l’ultimo piano degli edifici o di sue parti, compresi nella sagoma di copertura, che non siano stati computati all’atto del rilascio del titolo abilitativi (concessione edilizia e/o permesso di costruire) come volume residenziale ”.
Il recupero volumetrico può essere consentito purché gli edifici interessati: a) siano stati legittimamente realizzati alla data del 30 giugno 2021; b) ricadano in zona territoriale omogenea dello strumento urbanistico generale e siano serviti dalle urbanizzazioni primarie (art. 1, comma 3, L.R. n. 33/2007).
Nessuna norma prescrive che il volume tecnico da recuperare abbia la sua originaria destinazione al momento della presentazione della domanda di riutilizzo. Anzi la L.R. n. 33/2007 neppure distingue tra recupero di volumi tecnici e recupero di locali accatastati come magazzini, menzionando tout court “ sottotetti ”, “ porticati ” e “ locali seminterrati ” tra i volumi suscettibili di recupero.
Pertanto, è assolutamente irrilevante che il volume tecnico in parola non sia stato completato con gli impianti.
Del resto la L.R. n. 33/2007 richiede semplicemente che “ gli edifici interessati ” siano stati “ legittimamente realizzati ”, e non già completati in ogni loro elemento. Laddove l’edificio risulti incompleto con riferimento a elementi secondari, non risulta per ciò solo illegittimamente realizzato, non potendosi ravvisare alcuna difformità rispetto ai titoli abilitativi rilasciati.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento gravato, salva la riedizione del potere amministrativo.
- La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO