Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2001, n. 8701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8701 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
I L L O B E E e l . N á O n N I e , Z 1 p 9 A 8 8 a R T 6 9 m S 1 I e - UBBLICA ITALIANA t G 1 s E i 1 R s - l 4 A a 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D e . E h L T c i 3 N f i CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E 2 S d Oggetto . o E 8701 01 T m R SANZIONE A AMMINISTRATIVA Compost .gg.ri Magistrati: R.G.N. 22137/99 Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente Dott. Mario ADAMO Consigliere Cron. 19884 Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Rep. Ud. 02/04/2001 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE TE, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROCCO ORLANDO DI STILO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PREFETTURA DI TORINO;
intimata avversO il provvedimento del Tribunale di TORINO, depositato il 22/09/99; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 971 udienza del 02/04/2001 dal Consigliere Dott. Francesco 1 FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 TE TE ha impugnato dinanzi a que- sta Corte, con ricorso notificato al Prefetto di Torino il 5 novembre 1999, il provvedimento del Tribunale di Torino, depositato in cancelleria il 22 settembre 1999, con il quale é stata respinta la opposizione a sanzione amministrativa da lei proposta avversO l'ordinanza- ingiunzione notificatagli il 7 marzo 1999. La ricorren- te ha formulato due motivi di gravame. Il Prefetto di Torino non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si deduce la nullità del provvedimento impugnato, per violazione dell'art. 23, comma settimo, della legge n. 689 del 1981, per non es- sere stato letto il dispositivo in udienza, come pre- scritto dalla norma a pena di nullità. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., avendo il Tribunale omes- so di decidere su un motivo di opposizione. Il primo motivo è fondato. Questa Corte, anche a sezioni unite, ha costan- 2 temente affermato che nel giudizio di opposizione av- verso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, la lettura del dispositivo all'udienza di discussione, prescritta dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, risponde all'esigenza di ancora- re il momento della immodificabilità della decisione alla data dell'udienza di discussione, per assicurare alle parti l'immediata conoscenza del regolamento giu- diziale dei loro rapporti e l'immutabilità del medesimo rispetto alla successiva stesura della motivazione, sicché la omissione, nell'udienza di discussione e de- cisione della causa, della lettura del dispositivo, de- termina nullità della sentenza, risultando vulnerato il carattere di concentrazione che il legislatore ha im- presso a questo tipo di procedimento (Cass: SS.UU. 4 dicembre 1998, n. 12544; Cass. 28 aprile 1999, n. 4267; 26 settembre 2000, n. 12760). Nel caso di specie, secondo quanto risulta dall'esame degli atti, il giudice si riservò di decide- re all'udienza del 21 settembre 1999, depositando il giorno successivo il provvedimento ora impugnato, senza provvedere alla lettura del dispositivo nell'udienza di discussione. Il ricorso va perciò accolto in riferimento al primo motivo, con assorbimento del secondo e deve per- 3 tanto dichiararsi la nullità della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Torino, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Torino. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della prima sezione civile il 2 aprile 2001. Alfredo RochiInfos four Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco Felicettiཆགས་ ལ་ར་གི་ IL CANCELL MA Di ZZ DEPOSITATA IN Mane Di Oggi, 26 610 2001 : L L O B 9 A 8 6 E IL CANCELLIERE N . le IO N a MA Di ZZ , Z n 1 A e 8 R p 2 Пито T 9 a S 1 I - m G 1 te E 1 is R - s 4 A l 2 D a . E e L T h N 3 ific E 2 S . E d T o R m A 4