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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 11540/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da con l'Avv.to BALESTRO SILVIA e Parte_1 C.F._1 con l'Avv.to MORONI GIULIA ( ), elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._2
Telematico;
RICORRENTE contro
Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv.to FANARA SALVATORE, elettivamente domiciliato in PIAZZA MISSORI 8 20139
MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno sociale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 7/10/2024, la ricorrente conveniva in giudizio premettendo di essere cittadina svizzera, Parte_1 CP_1 stabilmente residente in Italia dal 1991, di avere presentato domanda per ottenere l'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995, che con comunicazione del 26/10/2023 aveva CP_1 richiesto alla deducente di integrare la domanda, che all'epoca ella si trovava ricoverata presso l'Istituto di cura Residenza San Luca, potendosi attivare esclusivamente all'atto delle dimissioni il 16/11/2023, che tuttavia il 29/1/2023 aveva respinto la domanda in relazione all'omessa integrazione della CP_1 stessa nei termini.
Deduceva la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione dell'assegno sociale con relativa maggiorazione, l'illegittimità delle motivazioni dell a sostegno della reiezione delle domande e CP_1 del rigetto del successivo ricorso amministrativo, avendo richiesto alla ricorrente in data CP_1
26/10/2023 un'integrazione documentale senza indicare alcun termine finale e/o di decadenza e/o a pena di rigetto della domanda e, successivamente, rigettato la domanda asserendo di non aver ricevuto la documentazione richiesta e, successivamente, il ricorso amministrativo, nonostante la ricorrente avesse fornito quanto richiesto, in gran parte fornito allegato già alla domanda del 21/09/2023.
Assumeva la ricorrenza di tutti i presupposti di legge per il riconoscimento dell'assegno sociale e della relativa maggiorazione di cui all'art. 70, L. 388/2000, come modificato dall'art. 38, L. 448/2001 e dall'art. 5, comma 5, D.L. 81/2007, convertito in L. 127/2007, di € 197,35 mensili per il 2023 e di €
200,64 mensili per il 2024, per tredici mensilità, dovendosi quantificare nel periodo da ottobre 2023 a dicembre 2023: € 2.113,14 (€ 704,38 x 3 mensilità) + € 176,10 (€ 58,70 x 3 ratei di 13ma) = € 2.289,24; da gennaio 2024 a settembre 2024: € 6.615,45 (€ 735,05 x 9 mensilità) + € 551,25 (€ 61,25 x 9 ratei di
13ma) = € 7.166,70, per il complessivo importo di € 9.455,94, oltre interessi e/o maggior danno da svalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo rateo al saldo, nonché le ulteriori quote mensili maturate e maturande fino alla permanenza delle condizioni.
Chiedeva, alla luce di quanto allegato e dedotto, accogliersi le seguenti conclusioni:
«Voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: previo ogni opportuno accertamento e conseguente declaratoria in ordine al diritto della SInora di accedere all'assegno sociale: Parte_1
a) accertare e dichiarare il diritto della SInora all'assegno sociale e alla Parte_1 relativa maggiorazione a decorrere dal 1° ottobre 2023, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, per tutte
2 le ragioni di cui in diritto, nonché a percepire l'assegno sociale mediante autocertificazione della situazione reddituale nel paese di origine;
b) condannare l' a erogare alla SInora l'assegno sociale di cui all'art. 3, CP_1 Parte_1 comma 6, L. 335/1995, con decorrenza dal 1° ottobre 2023, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e pertanto a pagare alla stessa la somma di € 9.455,94, o la diversa somma ritenuta di giustizia, maturata dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024, oltre agli ulteriori ratei maturati e maturandi nelle more del giudizio e fino a che ne permangano le condizioni.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari».
***
Costituitosi con comparsa di costituzione tempestivamente depositata richiamava la CP_1 presentazione, da parte della SI.ra , cittadina svizzera, della domanda di assegno sociale Parte_1 in data 21/09/2023, la richiesta di integrazione del 26/10/2023, non assolta nei termini, la reiezione della domanda del 25/11/2023, la richiesta di riesame del 12/12/2023 e il successivo ricorso amministrativo, respinto in quanto la documentazione non era pervenuta nel termine di 300 giorni indicato nella richiesta del 26/10/2023.
Richiamava, a sostegno delle proprie deduzioni, l'art. 2 co. 2 L. 7 Agosto 1990 n. 241, che dispone che nei casi in cui disposizioni di legge non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi nel termine di 30 giorni, ed il successivo co. 7, che dispone che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui agli ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni , per l'acquisizione di documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, trattandosi di termine decadenziale del procedimento amministrativo.
Concludeva, dunque, per la legittimità dell'operato dell' che aveva respinto la domanda per CP_1 decorrenza del termine decadenziale di cui all'art 2 co. 2 e 7 della legge 241/1990.
***
Il ricorso proposto da appare fondato e meritevole di integrale Parte_1 accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate ed esposte.
Le circostanze in fatto e la ricorrenza dei presupposti per l'ottenimento dell'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995 e della relativa maggiorazione, ai sensi di cui all'art. 70, L.
388/2000, come modificato dall'art. 38, L. 448/2001 e dall'art. 5, comma 5, D.L. 81/2007, convertito in
3 L. 127/2007 non appaiono contestate dall' convenuto e devono, pertanto, dirsi processualmente CP_1 riconosciuti.
La ricorrente risulta, difatti:
a) aver raggiunto il requisito anagrafico richiesto per beneficiare dell'assegno sociale già alla data di presentazione della domanda del 21/09/2023, con decorrenza dal 1/10/2023, avendo compiuto 67 anni nel 2011 (v. documento di identità – doc. 1);
b) essere cittadina extracomunitaria titolare di permesso di soggiorno per motivi famigliari di durata illimitata (doc. 2 – domanda assegno sociale 21/9/2023; v. permesso di soggiorno allegato al ricorso amministrativo sub doc. 8 – ricorso amministrativo 15/1/2024);
c) essere vedova dal 2022 e risiedere stabilmente e continuativamente in Italia da oltre 10 anni (doc.
2 – domanda assegno sociale 21/9/2023; doc. 12 – documentazione soggiorno territorio italiano);
d) trovarsi in stato di bisogno economico, senza fonti sufficienti di reddito personale in Italia, né altrove, come espressamente dichiarato in sede di domanda (v. documentazione reddituale legalmente tradotta allegata alla domanda del 21/9/2023 – doc. 2).
Né, del resto, appaiono contestati dall' criteri e modalità di calcolo utilizzati dalla ricorrente, CP_1 nel periodo da ottobre 2023 a dicembre 2023, con credito quantificato in € 2.113,14 (€ 704,38 x 3 mensilità) + € 176,10 (€ 58,70 x 3 ratei di 13ma) = € 2.289,24; e da gennaio 2024 a settembre 2024, con credito quantificato in € 6.615,45 (€ 735,05 x 9 mensilità) + € 551,25 (€ 61,25 x 9 ratei di 13ma) = €
7.166,70, per un importo complessivamente rivendicato, per il periodo in esame, pari a € 9.455,94.
L'unica questione controversa rappresenta, dunque, l'esistenza di un termine decadenziale, contemplato dall'art 2 co. 2 e 7 della legge 241/1990, non rispettato dalla ricorrente a seguito della richiesta di integrazione documentale del 26/10/2023, ribadendosi anche l'elasso del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla L. 9 marzo 1989,
n. 88, art. 46, commi 5 e 6 – dalla presentazione delle domande amministrative all' che l fa CP_1 CP_1 decorrere dalla suddetta richiesta integrativa.
Le disposizioni richiamate dall'Istituto (art. 2 co. 2 e 7 L. n. 241/1990) testualmente recitano:
«2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per
4 l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2».
La tesi dell' appare fondata su presupposti giuridici per nulla condivisibili. CP_1
I termini previsti dall'art. 2, con particolare riferimento a quelli disposti dai commi 2 e 7, sono termini sollecitatori a carico dell'Amministrazione (e non già dell'Amministrato), aventi la funzione di stimolare la chiusura del procedimento amministrativo, iniziato con l'istanza dell'interessato, in tempi ragionevolmente brevi, adatti a soddisfare gli interessi sottostanti e in linea con i precetti di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 cost.
Conseguentemente, l'eventuale mancato rispetto di tale termine, a presunta cagione del contegno dell'interessato, che non abbia riscontrato tempestivamente la richiesta dell'Amministrazione di fornire un'integrazione documentale, non può assurgere a motivo di decadenza, improcedibilità o inammissibilità della suddetta istanza, come sostiene CP_1
Va, per altro, osservato che, nei procedimenti amministrativi un termine può essere considerato perentorio, con conseguente maturazione di decadenze o preclusioni alla sua inosservanza, «soltanto qualora vi sia una previsione normativa che, espressamente, gli attribuisca questa natura, ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo superamento produce quali una preclusione o decadenza. In mancanza, dunque, di una specifica disposizione di legge che preveda il termine come perentorio, comminando la perdita della possibilità di azione da parte della pubblica amministrazione al suo spirare o la specifica sanzione della decadenza, il termine va inteso come meramente sollecitatorio ed ordinatorio sicché il suo superamento non determina l'illegittimità dell'atto, restando salve le conseguenze di tipo disciplinare o risarcitorio per danno da ritardo» (Trib.
Benevento, 28 settembre 2022, n. 2100).
Nel caso concreto, «il mancato rispetto da parte dell'Amministrazione del termine fissato per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 comma 2, l. n. 241 del 1990, non produce l'illegittimità del provvedimento finale, trattandosi di termine che, non essendo indicato come perentorio, ha funzione solo acceleratoria, cosicché l'eventuale ritardo non comporta decadenza della potestà amministrativa né illegittimità dell'atto conclusivo» (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 22 gennaio 2019, n. 337).
Va, dunque, conclusivamente affermato che, non essendo i termini richiamati a carico dell'Amministrato bensì a carico dell'Amministrazione, né essendo per altro gli stessi di natura perentoria, ma meramente sollecitatoria, nessuna preclusione deve ritenersi maturata a carico
5 dell'odierna ricorrente a fornire documentazione integrativa a a riscontro della richiesta CP_1
26/10/2023, con la conseguenza che la domanda attorea va accolta integralmente, non risultando altrimenti contestata nell'an e nel quantum.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
accerta e dichiara il diritto di all'assegno sociale e alla relativa maggiorazione a Parte_1 decorrere dal 1° ottobre 2023 e, per l'effetto, condanna a pagare alla ricorrente la somma di € CP_1
9.455,94 oltre agli ulteriori ratei maturati e maturandi nelle more del giudizio, oltre alle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 31/1/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
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