Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 868/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 868/2023
tra
Parte_1 Parte_2
[...]
ATTORE
e
ANCHE Controparte_1 CP_2
Controparte_3
CONVENUTI
Oggi 13 febbraio 2025 ad ore 14,05 innanzi al dott. Valentina Vecchietti, sono comparsi:
Per QUALE ESERCENTE RESP. GENITORIALE FIGLIA MINORE Parte_1 Pt_2
l'avv. Guglielmotti oggi sostituito dall'avv. Gulmanelli
[...]
Per Controparte_1 Parte_3
l'avv. Marucci oggi sostituito dall'avv. Magnani Francesca
Per nessuno Controparte_3
Per il tirocinio come giudice onorario l'avv. Luca Dimasi
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive rinunciando a presenziare alla lettura della sentenza. pagina 1 di 9
in atti.
Parte convenuta si oppone riportandosi agli atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, riaperto il verbale di udienza, nella persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 868/2023 promossa da:
QUALE ESERCENTE RESP. GENITORIALE Parte_1 Persona_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GUGLIELMOTTI
[...] C.F._1
GIOVANNI (c.f. elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE N. 4 CodiceFiscale_2
84043 AGROPOLI presso il difensore avv. GUGLIELMOTTI GIOVANNI
ATTORE
contro
(C.F. Controparte_4
) in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. MARUCCI P.IVA_1
BIAGIO ), elettivamente domiciliato in CORSO D'AUGUSTO C/O CodiceFiscale_3
AVV. CAVAGNA 220 RIMINI presso il difensore avv. MARUCCI BIAGIO
CONVENUTA
RESORT Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI pagina 3 di 9 Le parti hanno concluso come segue:
per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: In via preliminare, assorbente ed istruttoria a) Revocare l'ordinanza assunta in data 22.01.2025, con cui è stata rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni ed emettere un'ordinanza con cui voglia rimettere la causa in istruttoria, in prosieguo prova ed ammettere alla prova testimoniale la parte attrice con riferimento al solo teste Testimone_1 indispensabile al fine della dimostrazione della fondatezza della domanda giudiziale;
b) All'esito, nominare CTU medico legale al fine di verificare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e i danni subiti e subendi dalla minore nel sinistro per cui è causa oltre a Parte_2 quantificarne la sua entità in termini economici;
c) Ordinare ex art 210 c.p.c. i convenuti al deposito: 1) della copia del registro della data di chek-in e chek- out della minore presso la struttura alberghiera con sede Parte_2 CP_3 Controparte_3 in Bagno di Romagna, alla via Lungosavio
2; 2) copia del registro infortuni verificatisi in data 17.07.2017 presso la struttura alberghiera
[...] con sede in Bagno di Romagna, alla via Lungosavio, 2; Controparte_3
Nel merito, in subordine ed in via gradata
Accogliere le conclusioni così come già formulate nella domanda introduttiva del giudizio, con vittoria di spese di lite:
1) Dichiarare, ritenere ed affermare la responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro per cui causa per le motivazioni meglio esplicitate in premessa;
2) Per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della somma di €. 8.631,27 o di quella che sarà quantificata in corso di causa mediante nomina di CTU, a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti dalla minore nel sinistro per cui è causa;
Parte_2
3) Condannare altresì i convenuti al pagamento delle spese e competenze della presente lite da liquidarsi in applicazione dei valori tabellari medi indicati nel D.M. 55/2014 e s.m. con distrazione in favore del procuratore antistatario costituito.
Per CP_2
in via principale: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. , in qualità di genitore della minore (di seguito anche “l'attore”) citava Parte_1 Parte_2
in giudizio e la società per sentire accertata e dichiarata la Controparte_3 CP_2
responsabilità dei convenuti per la causazione del sinistro accaduto il 17.7.2017 ai danni della minore,
con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento all'attore di tutti i danni patiti nella misura di euro 8.631,27 o la diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria di spese.
pagina 4 di 9 Allegava l'attore che il giorno 17.7.2017 alle ore 17 e 30 circa la minore si trovava in Persona_2
compagnia dei propri genitori nella piscina di acqua termale allocata all'interno della struttura alberghiera di Bagno di Romagna;
nel contesto, mentre la minore nuotava Controparte_3
all'interno della piscina finiva rovinosamente con il muso contro un tubolare ivi allocato e per niente visibile ictu oculi a causa del colore giallastro dell'acqua, oltre che non debitamente segnalato. La minore veniva dunque trasportata in ospedale ove le veniva diagnosticata avulsione dentale e, successivamente,
veniva sottoposta a trattamenti specialistici. Residuava dunque un danno, patrimoniale e non patrimoniale, quantificato come in atti.
Ad avviso dell'attore, sussisterebbe responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c..
Cont Si costituiva in giudizio non tempestivamente (di seguito anche “ ” o “la convenuta”), la CP_5
quale concludeva per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata e non provata, con vittoria di spese.
Cont Eccepiva l'insussistenza della prova che la famiglia attorea avesse effettivamente soggiornato presso il giorno del lamentato sinistro;
neppure sarebbe dimostrata la sussistenza del nesso di Controparte_3
causalità fra il sinistro ed il tubolare presente nella piscina. Evidenziava la convenuta l'insussistenza di alcuna insidia nella piscina in questione, in quanto i tubolari in acciaio sarebbero perfettamente visibili anche in condizione di acqua mossa, costituendo essi, addirittura, elementi di sostegno e dunque di sicurezza per gli utenti. La responsabilità dell'eventuale causazione del sinistro sarebbe dunque da ascriversi in esclusiva alla omessa vigilanza da parte dei genitori della minore. Contestava in ogni caso la convenuta il quantum della pretesa attorea.
Non si costituiva in giudizio dichiarato contumace alla udienza del 22 Controparte_3
gennaio 2025.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova orale per testi.
In via preliminare, occorre prendere posizione sulla istanza attorea di rimessione in istruttoria, al fine di pagina 5 di 9 consentire l'audizione del teste;
ad avviso dell'attore, invero, la difesa attorea non Testimone_1
sarebbe incorsa in alcuna decadenza rispetto alla citazione del teste. L'istanza non può essere accolta, ed ogni questione deve ritenersi assorbita dalla valutazione, pure compiuta in ordinanza del 22 gennaio
2025, per cui la causa deve ritenersi matura per essere decisa. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'art. 187 del codice di rito affida alla discrezionalità del giudice l'apprezzamento del
"se" la causa "sia matura per la decisione" senza necessità di assunzione di mezzi di prova, ciò che può
avvenire se tra le parti sia insorta controversia solo in punto di diritto relativamente a diritti disponibili delle parti, o se i fatti controversi siano provati attraverso documenti, ovvero quando le parti stesse non abbiano chiesto l'ammissione di prove sui punti controversi” (Cass. Civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 1036 del 17/01/2019). Nel caso di specie, la causa deve senz'altro ritenersi matura per essere decisa, sulla scorta dell'istruttoria compiuta sino ad ora. Resta da considerare, in ogni caso, come in nessun punto della narrativa attorea, tempestivamente allegato nei termini delle preclusioni assertive,
risulti la presenza ai fatti di causa del sig. : ci si soffermerà più diffusamente oltre sui Testimone_1
profili di merito coinvolti.
Invero, in ogni caso, l'attore non pare avere soddisfatto nel merito gli oneri di allegazione e prova di sua spettanza ai sensi dell'art. 2051 c.c. nonché, a maggior ragione, ex art. 2043 c.c., ovvero la precisa allegazione e prova dei fatti, la prova del nesso di causalità e (per la responsabilità ex art. 2043 c.c.)
dell'eventuale dolo o colpa imputabili al danneggiante.
In particolare, come precisato nella giurisprudenza di legittimità, “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente,
in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto,
intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, pagina 6 di 9 determinano lo sviluppo di un evento” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
Nel caso di specie, non sembra che l'onere della prova sopra specificato sancito dalla norma sia stato soddisfatto da parte dell'attore. Invero, la narrativa attorea appare del tutto vaga già a livello di allegazione. La dinamica del sinistro non è chiaramente esplicitata ma riferita in modo generico,
limitandosi l'attore ad affermare che la minore stava nuotando “regolarmente” senza meglio definire le modalità di accadimento dei fatti;
non è indicato il preciso punto di accadimento dell'urto, essendosi l'attore limitato a riferire che la minore finiva contro “un tubolare” senza meglio descriverne caratteristiche e specifica allocazione, in modo da circoscrivere opportunamente, come da suo onere,
l'area di accadimento dei fatti. Come già evidenziato, da ultimo, sui fatti di causa viene richiesta l'escussione di testi senza che tuttavia in sede di allegazione, e nel rispetto delle preclusioni assertive,
fosse stata indicata dall'attore la presenza in loco di testimoni terzi ai fatti di causa, se non gli stessi genitori della minore (“la minore…si trovava in compagnia dei propri genitori”, pag. 1 atto di citazione).
In ogni caso, quand'anche si vogliano dare per ammessi i fatti dedotti, si evince che comunque i presupposti per la responsabilità dedotta non sussistono, né ai sensi dell'art. 2051 c.c. né tantomeno ex art. 2043 c.c.. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, pagina 7 di 9 connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”. (Cass. Civ., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021). Nel caso di specie, il teste di parte convenuta Testimone_2
perito incaricato degli accertamenti in loco, sentito alla udienza del 22 gennaio 2025, ha riferito che: “La
piscina è divisa in una zona interna e una esterna, la parte interna era poligonale e nella parte centrale era presente un tubolare in acciaio per appoggiarsi, per sostegno;
c'erano anziani che facevano esercizi,
serviva per appoggiarsi…l'acqua si muove per movimento degli utenti essendoci persone che camminano inoltre ci sono increspature legate all'idromassaggio ma anche in queste condizioni i tubolari erano visibili…l'acqua non aveva colore limaccioso, aveva tonalità azzurra, normale, era limpida;
il tubolare era di acciaio, color grigio acciaio. Era ben visibile e non impediva e non era di ostacolo alla visione;
quanto al resto nulla so”. Dalle parole del teste, risulta smentita la ricostruzione attorea per cui il tubolare sarebbe stato poco visibile per il colore giallastro dell'acqua: l'acqua non era giallastra e l'ostacolo era perfettamente visibile e prevedibile, in modo tale da costituire interruzione del nesso causale, da riferirsi piuttosto ed integralmente alla condotta negligente e disattenta imputabile alla stessa parte danneggiata, in particolare in termini di omessa o inadeguata vigilanza da parte dei genitori.
Pertanto, le domande formulate dall'attore debbono essere respinte.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55
del 2014, parametri minimi per tutte le fasi, stante la limitata attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge le domande tutte di , in qualità di genitore della minore;
Parte_1 Parte_2
2) Condanna , in qualità di genitore della minore a rimborsare a Parte_1 Parte_2
Controparte_4
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per spese generali.
pagina 8 di 9 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Forlì, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti
pagina 9 di 9