Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 27/05/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
RG 312 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
( con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MANTOVANI MARCELLA
nei confronti di
) contumace CP_1 C.F._2
con l'intervento del PM
Oggetto: divorzio giudiziale
All'udienza del 27 maggio 2025 la causa è stata assunta in decisione ex art. 473-bis.22 comma 4 c.p.c. sulle seguenti conclusioni:
la ricorrente: - emettere sentenza di scioglimento del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni, da Parte_1 CP_1 disporsi eventualmente anche in via temporanea e urgente: 1) il figlio minore rimarrà affidato in via esclusiva alla madre con la quale Per_1 continuerà a vivere a Ferrara Via Arginone n. 8 2) il Sig. CP_1 provvederà a contribuire al mantenimento del figlio con il Per_1 versamento di un contributo di € 300,00 mensili alla madre, somma da rivalutarsi annualmente in base all'ISTAT 3) il Sig. provvederà CP_1 inoltre a versare alla Sig.ra un assegno divorzile di € 200,00 Pt_1 mensili rivalutabili annualmente in base all'ISTAT; 4) le spese straordinarie per il figlio verranno sostenute al 50% tra i genitori, per l'individuazione delle spese le parti fanno riferimento al Protocollo del
Tribunale di Ferrara, qui da intendersi richiamato.
il PM: visto.
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Con ricorso ex art. 473-bis.14 c.p.c. depositato il 18/2/2025 Parte_1 esponeva che in data 31/5/2007 aveva contratto matrimonio
[...] civile con;
che dall'unione era nato nell'anno 2007 il CP_1 figlio;
che con sentenza del 13/5/2015 il Tribunale di Ferrara, Per_1 nel pronunciare la separazione, aveva affidato il minore ad essa ricorrente con onere a carico del resistente di versare un contributo per il mantenimento del minore di Euro 300 ed un assegno personale di Euro 200. Sulla scorta di tale premesse la chiedeva di Pt_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso. All'udienza di comparizione ex art. 473-bis. 21 c.p.c. veniva dichiarata la contumacia del resistente (intimato a mani) e la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta atteso che non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione e che al momento di deposito del presente ricorso era decorso più di un anno dalla udienza di comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione conclusosi con sentenza pubblicata il 13 maggio 2015, divenuta irrevocabile. Quanto alle altre questioni, deve essere confermato l'affido esclusivo alla madre del figlio (nato il [...]) con facoltà per il Per_1 padre di vederlo previo congruo preavviso e compatibilmente con le esigenze di vita del minore.
Va altresì confermato il contributo di mantenimento nell'importo di euro 300 in quanto, se è vero che le esigenze del ragazzo sono cresciute rispetto all'epoca della separazione, è altrettanto vero che il resistente è attualmente detenuto in esecuzione pena presso la locale casa circondariale;
il resistente deve inoltre contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Va infine rigettata la richiesta di assegno divorzile atteso che, anche a voler prescindere dallo stato di attuale detenzione del resistente, la ricorrente non ha provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di detta provvidenza che, giova rimarcare, sono ben diversi da quelli dell'assegno di separazione.
La mancata costituzione del resistente e la natura del procedimento consentono di dichiarare non ripetibili le spese processuali sostenute dalla ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in FERRARA in data 31/5/2007 da e e iscritto al Parte_1 CP_1 numero 85 parte I del registro degli atti di matrimonio. Ordina all'ufficiale dello stato civile di FERRARA di procedere all'annotazione della sentenza.
pagina 2 di 3 Affida in via esclusiva alla madre il figlio con facoltà per il Per_1 padre di vederlo previo congruo preavviso e compatibilmente con le esigenze di vita dello stesso.
Dispone che il resistente versi alla ricorrente, entro il giorno 20 di ogni mese e quale contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma di euro 300 oltre rivalutazione monetaria e partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Dichiara non ripetibili le spese processuali.
Ferrara, 27 maggio 2025
il presidente est.
Stefano Scati
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