Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Cecilia DE SANTIS Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2225 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_1 Avv. CANTARELLI DARIO
Avv. IACOUZZI VALERIO
e
Controparte_1 Avv. D'ERCOLE STEFANO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 6201 del 2020 con cui il Tribunale di MA ha deciso quanto segue: “ Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato la società di capitali operante nel campo della meccatronica, Parte_1 impiantistica, carrozzeria e del soccorso stradale , premesso di avere concluso in data 12.04.2017 un contratto di somministrazione con la convenuta, relativamente all'utenza telefonica fissa n. 081/7621912 della sede operativa sita in Napoli, via Diocleziano, adiva questo Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in euro 150.269,00, asseritamente derivati dall'inadempimento contrattuale di responsabile di avere provveduto con un ritardo di Controparte_1 gg. 23 all'attivazione della linea telefonica oggetto del contratto.
Si costituiva in giudizio la contestando le deduzioni avversarie, eccependo in via preliminare l'incompetenza Controparte_1 per territorio del Tribunale di MA , chiedendo il mutamento del rito e, nel merito, il rigetto delle avverse domande.
Disposto con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. il mutamento del rito, concessi i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., ammesse ed espletate le prove testimoniali richieste dell'attrice limitatamente ad alcuni capitoli di prova, all'udienza del 28.11.2019 , precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l' assegnazione dei termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
La domanda va rigettata.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta sul presupposto che MA non fosse né il luogo della sede legale della , né il luogo di esecuzione del contratto, né il luogo in cui la prestazione fosse sorta. CP_1 Invero le condizioni generali di contratto predisposte dalla stessa convenuta prevedono la competenza esclusiva del foro di MA
(cfr art.17 comma 5 rubricato “disposizioni generali” delle condizioni generali del contratto, specificamente approvato per iscritto).
Passando alla valutazione della sussistenza dei presupposti costitutivi della responsabilità della convenuta e del danno derivante dall' inadempimento da ritardo, in fatto si osserva che l'attrice, come premesso , società di capitali operante nel campo della meccatronica, impiantistica, carrozzeria, gommista, che si occupa anche di soccorso stradale, stipulava in data 12.04.2017, dopo avere esercitato la facoltà di recesso dal contratto intercorso con la compagnia telefonica un contratto di Controparte_2 abbonamento telefonico per la linea all'utenza telefonica fissa n. 081/7621912 della sede operativa di Napoli, via Diocleziano ( doc. 3 ric.), il quale prevedeva l'attivazione della linea entro e non oltre il 12.06.2017 (doc. 4 ric.). Lamenta l'attrice che nonostante i ripetuti solleciti, l'attivazione della linea veniva operata dalla convenuta soltanto in data 04.07.2017, con 23 giorni di ritardo rispetto al termine pattuito;
la circostanza del ritardo non è stata smentita dalla . CP_1 Sussiste l'inadempimento contrattuale della , per avere attivato in ritardo l'utenza telefonica in violazione dell'obbligo CP_1 dell'attivazione nel termine stabilito, con una responsabilità di natura contrattuale, che attiene al corretto adempimento delle obbligazioni contratte.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione di inadempimento contrattuale segue i principi generali posti dagli articoli 2697 e 1218 c.c. in forza dei quali spetta a chi agisce per il risarcimento provare il contratto, cioè la fonte dell'obbligo che si assume inadempiuto, ed allegare l'inadempimento, anche inesatto (cfr., ex multis, Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; nello stesso senso: Cass. 25 ottobre
2007 n. 22361; Cass. 7 marzo 2006, n. 4867; Cass. 1 dicembre 2003, n. 18315; Cass. 5 ottobre 1999, n. 11629), nonché allegare e provare il danno ed il nesso causale (cfr., tra le tante, Cass. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17143; Cass., sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26724; Cass. 5 giugno 2007, n. 13082), mentre incombe al debitore allegare e provare di aver esattamente adempiuto o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (cfr. Cass. n. 15333 del 2001, cit.).
Nel caso di specie non ha provato di non avere potuto tempestivamente adempiere per causa a sé non imputabile, né CP_1 risulta provata la forza maggiore o l'esistenza di un evento riconducibile a terzi soggetti, tale da far ritenere giustificato il ritardo nell'attivazione del servizio. Ritenuto sussistente l'inadempimento, occorre valutare se il materiale probatorio offerto dall'attore sia idoneo a fondare la pretesa risarcitoria sia nell'an che nel quantum. L'attore è gravato dall'onere di provare tutti gli elementi costitutivi del danno ex art 1223 c.c., sia sotto il profilo della perdita subita che del mancato guadagno nonchè del nesso di causalità tra l' inadempimento ed il
Nel caso di specie la società attrice ha lamentato un danno che ha quantificato in euro 150.269,00 così ripartiti: euro 35.769,00 come danno emergente, euro 34.500,00 come lucro cessante (euro 1.500,00 per ogni giorno di ritardo), euro 30.000,00 per la perdita di chances ed ulteriori euro 50.000,00 a titolo di danno non patrimoniale (danno morale, esistenziale e danno all'immagine). Passando all' identificazione e prova del danno emergente, l'attrice deduce di avere investito somme di denaro per la promozione di campagne pubblicitarie che si sono rivelate inutili a causa del mancato funzionamento della linea telefonica della propria filiale di via Diocleziano, con conseguente perdita patrimoniale corrispondente agli esborsi effettuati per la pubblicità ed àncora la pretesa a due campagne pubblicitarie pattuite con “Radio Marte” e con “Virgin Active”; con riferimento alla prima ha prodotto un documento attestante una proposta contrattuale (doc. 10 ric.) dalla quale non si può ricostruire né la conclusione del contratto, né le condizioni economiche di esso , né vi è prova che la proposta contrattuale riguardasse l'attività dell'unità operativa di via Diocleziano: peraltro, non vi è alcun elemento da cui ricavare la prova che nella pubblicità fosse esplicitamente menzionato il numero di rete fissa oggetto di controversia ovvero che la sponsorizzazione del marchio non sia comunque avvenuta e che riguardasse tutte le unità operative presenti sul territorio partenopeo.
pag. 2/6 Inconsistente appare la richiesta risarcitoria con riferimento alla pubblicità sottoscritta con Virgin Active: infatti dai documenti prodotti risulta (doc. 11) che la campagna pubblicitaria avrebbe dovuto svolgersi nel periodo 02.05.2017 - 07.05.2017, di molto precedente a quello dell'inadempimento della (dal 12.06.2017 al 04.07.2017). CP_1 Lamenta poi l'attrice di avere dovuto impegnare una propria dipendente amministrativa, nel periodo considerato, al solo fine di tentare di risolvere il disservizio per cui è causa, così richiedendo a titolo di risarcimento l'equivalente della retribuzione lorda versata nel periodo di riferimento;
invero risulta che , che è stata escussa come teste, era dipendente della Testimone_1 società già dal 30.12.2014 (doc. 12), ma non vi è prova che la stessa, nell'arco temporale descritto, sia stata impiegata in via esclusiva o prevalente alla cura dei rapporti con per il ripristino della linea telefonica;
in definitiva la società avrebbe CP_1 dovuto in ogni caso pagare lo stipendio alla propria dipendente;
inoltre dalla busta- paga in atti non emerge che la stessa abbia svolto del lavoro straordinario nel periodo , né la società ha dedotto e provato che la stessa sia stata sostituita da altri per lo svolgimento delle proprie ordinarie mansioni .
Lamenta la società di avere sostenuto dei costi per l'acquisto di ricambi Fiat, rimasti invenduti per il 50% e ne pretende l'equivalente in denaro, non provando tuttavia che la mancata vendita di materiali di ricambio Fiat acquistati sia stata conseguenza immediata e diretta del ritardo, trattandosi di materiali che per caratteristiche possono essere utilizzati nel tempo, non essendo soggetti a scadenza o a deterioramento;
si rileva inoltre che alcuna prova è stata fornita sulle quantità di merci acquistate e rimaste invendute;
d'altro canto appare verosimile ritenere che a fronte dell'interruzione della linea telefonica fissa, la società, che ha dedotto di avere più sedi e numerosi clienti concessionari di auto presenti nella zona abbia promosso il contatto con i clienti abituali per consentire la continuità della collaborazione, anche a mezzo di altre linee telefoniche mobili o fisse.
Alla luce della prova raccolta, nessuna delle voci di danno emergente dedotte costituiscono conseguenza immediata e diretta del disservizio.
Con riguardo al lucro cessante, che si identifica con quanto il danneggiato avrebbe ricavato in caso di corretto adempimento dell'obbligazione, al netto delle spese, appare evidente che esso può essere risarcito non solo in caso di assoluta certezza ma anche sulla base della proiezione di situazioni già esistenti- dimostrate e non soltanto dedotte, dalle quali possa desumersi che il danno si sarebbe prodotto secondo una ragionevole e fondata previsione. Sotto tale aspetto, vi è una evidente carenza probatoria, attinente ad una ragionevole previsione delle commesse che in caso di esatto adempimento la società avrebbe verosimilmente conseguito.
pag. 3/6 Nel caso di specie l'attrice si è limitata a produrre il bilancio di esercizio dal 31.12.2014 al 31.12.2015 (doc. 13 ricorso) ma ha omesso di produrre il bilancio dell'anno successivo, onde comparare i ricavi e desumere le perdite di esercizio, eventualmente da ricollegare alla tardiva attivazione del numero fisso della unità operativa di via Diocleziano. Nessuna prova è stata raggiunta in ordine alla contrazione degli utili subita in ragione del ritardo nell'adempimento dell'obbligazione da parte di nel periodo CP_1 considerato;
si evidenzia, peraltro, come, anche ove tale riduzione degli utili vi fosse stata, non risulterebbe dimostrato il nesso causale tra l'interruzione del servizio telefonico e l'eventuale depauperamento patrimoniale, che potrebbe rinvenirsi in ragioni diverse dal malfunzionamento delle linee telefoniche.
Le testimonianze raccolte con i testi indotti da parte attrice non hanno apportato alcun utile ulteriore contributo conoscitivo, né hanno arricchito il materiale probatorio, neppure in ordine alla prova della perdita di clienti o della perdita di aspettative e di guadagni futuri.
Destituita di fondamento si palesa poi la richiesta di danno non patrimoniale. Al riguardo basta ricordare le aree di tutela individuate dalla Suprema Corte, che ha chiarito che il risarcimento del danno non patrimoniale, ancorché in ambito contrattuale, va riconosciuto sulla base dell'art. 2059 c.c., in combinato disposto con l'art. 2 Cost., norma immediatamente precettiva , ed attiene alla lesione di diritti costituzionalmente protetti (cfr. ex multis Cass. 04.10.2005 n. 19354; Cass. 12.02.2004 n. 2698; Cass.
31.05.2003 n. 8827; Cass. 31.05.2003 n. 8828).
Infine, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno all'immagine formulata dalla società attrice. Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, tale danno si configura come un danno-conseguenza, che necessita di specifica prova da parte di colui che ne chiede il risarcimento (cfr., da ultimo, Cass. 13 ottobre 2016, n. 20643); nessuna prova ha fornito l'attrice in ordine al danno all'immagine, anzi risultando (doc. 16) che l'attrice si è aggiudicata, dopo la scadenza del precedente contratto, l'affidamento del servizio biennale di manutenzione del parco autoveicoli dell'azienda ospedaliera Santobono
– Pausillipon.
Ritenuto che
la parte attrice non ha provato nell'an il dedotto danno patrimoniale, si osserva che la liquidazione equitativa del danno presuppone la difficoltà di determinarne il suo preciso ammontare ma non esonera certo dalla prova, anche a mezzo di presunzioni, della sua esistenza;
non è dato al giudicante il potere di quantificarlo in via equitativa, posto che "l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza " (Cass. n. 10607/2010).
Ritenuto che la parte non ha provato i danni derivanti dalla ritardata attivazione della linea telefonica, la domanda va rigettata.
L'esito della controversia, con l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta ed il rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova consente di compensare per metà le spese processuali, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede
Accerta la responsabilità contrattuale della convenuta;
Rigetta la domanda di risarcimento del danno per difetto di prova;
compensa per metà le spese processuali condanna la attrice al pagamento della restate metà, che liquida in complessivi euro 6.373,84, compresi compensi professionali e spese, oltre IVA e CAP come per legge.”
La parte appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Va preliminarmente dichiarato inammissibile il motivo d'appello che attiene all'errore che il Tribunale avrebbe commesso nel non Pa ritenere che il ritardo della fosse di 63 piuttosto che di 23 giorni. Pa Ed invero, la stessa (così, per brevità, d'ora innanzi) aveva dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio che “15) Soltanto in data 04.07.2017, a seguito degli innumerevoli solleciti e reclami effettuati sia dalla ricorrente a mezzo telefonico e pec sia dagli scriventi procuratori, la società resistente provvedeva all'attivazione della predetta linea telefonica, con ben 23 giorni di ritardo rispetto alla data massima consentita dalla legge (omissis)”. Pertanto, non le è consentito dedurre alcunchè di diverso da quanto allegato in primo grado.
Lamenta l'appellante, inoltre, che “Il giudicante, errando (e con evidente superficialità) ha inteso il petitum della come Parte_1 una domanda formulata secondo equità, laddove trattasi di una chiara ed inequivocabile richiesta di pronuncia secondo diritto con possibile ed eventuale valutazione del danno anche in via equitativa facendo anche uso delle presunzioni fondate sull'id quod plerumque accidit.” Sul punto appare appena il caso di rammentare che “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno.”(Cass. 4310 del 2018).
Nello stesso senso si è espresso il Tribunale sul punto e, pertanto, il motivo non è fondato.
Per quel che riguarda il danno consistito nel costo sostenuto per le due campagne pubblicitarie, asseritamente rese inutili dal ritardo nell'attivazione della linea telefonica rileva la Corte che, in ogni caso, difetta la prova del nesso di causalità tra il ritardo di 23 giorni ed il danno dedotto. Appare evidente, infatti, che potenzialmente il ritardo avrebbe potuto arrecare il danno dedotto ma anche altre cause avrebbero potuto determinare lo stesso effetto. Sicchè, non essendo stato fornito alcun elemento di prova che consentisse di confrontare la mole di affari precedente alle campagne con quella successiva, non può essere accertata la sussistenza del nesso pag. 4/6 eziologico. Se, a titolo esemplificativo, il fatturato precedente fosse stato pari a zero e tale fosse rimasto malgrado le campagne Pa pubblicitarie, non v'è dubbio che la causa non andrebbe individuata nel ritardo di ma dovrebbe essere ricercata altrove. Conseguentemente la motivazione del Tribunale sul punto va modificata in tal senso ed il motivo che attiene all'esito della prova testimoniale resta assorbito in quanto attinente all'esecuzione del contratto pubblicitario. Quanto al resto trova applicazione il principio della ragione più liquida e, in particolare, va ribadito quanto già stabilito dal Tribunale in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'odierna appellante. Osserva la Corte che, come già ritenuto dal Tribunale, al fine di fornire la prova del danno la società appellante avrebbe dovuto, quantomeno, allegare e dimostrare il fatturato delle annualità precedenti a quella per cui è causa e di quelle successive al fine di dimostrare un calo dei guadagni.
Avrebbe dovuto, inoltre, dedurre e dimostrare che detto calo era in nesso di causalità con l'inadempimento della controparte. Niente di tutto ciò, perlomeno sotto il profilo probatorio se non anche sotto quello allegativo. Pa In particolare, come già accertato con la sentenza gravata, malgrado il ritardo della si fosse verificato nel 2017, l'appellante ha depositato il bilancio della società con riguardo alla sola annualità 2014/2015. Il che, in assenza di documentazione analoga che consenta il confronto con l'andamento degli affari successivo è, all'evidenza, del tutto irrilevante. D'altro canto è parimenti significativo che del predetto documento l'appellante non faccia neppure menzione nell'atto d'impugnazione. Conseguentemente, oltre a non fornire la prova del quantum, non può ritenersi neppure che abbia dimostrato l'an.
Orbene, “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva della domanda risarcitoria per difetto di prova del "quantum", non avendo il danneggiato prodotto in giudizio la documentazione fiscale e contabile, successiva all'evento dannoso, che attestasse la lamentata riduzione dei ricavi conseguenza dello stesso).” (Cas.20889 del 2016).
E' vero che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno (peraltro neppure dedotte dall'odierna appellante, né ravvisabili nel caso di specie), al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (Cass. 8941 del 2022). Per quel che riguarda il lucro cessante, in particolare, è utile rammentare che “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, affermata la responsabilità professionale per negligente svolgimento dell'incarico di progettista e direttore dei lavori in relazione alla costruzione di 11 autorimesse, delle quali era stata ordinata la demolizione in quanto non conformi alla normativa edilizia e non sanabili, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da mancata vendita delle autorimesse in carenza di una specifica allegazione degli elementi e circostanze di cui si componeva detto danno).” (Cass. 29486 del 2024). Ed anche per il lucro cessante l'appellante si è limitata a dedurre un danno ipotetico senza fornire alcun indizio in ordine alla probabilità dei guadagni che avrebbe potuto conseguire se l'obbligazione non fosse stata adempiuta col ritardo di 23 giorni. Il Pa riferimento alle deposizioni testimoniali dalle quali sarebbe emerso l'isolamento della nei giorni di ritardo e la riduzione del lavoro non può ritenersi idoneo al fine stante la genericità del richiamo che non riporta specificatamente né quanto dichiarato dai testi né il loro nominativo. Sotto diverso ed autonomo profilo va aggiunto che, comunque, un'eventuale dichiarazione sulla diminuzione del lavoro resterebbe del tutto irrilevante sia perché la circostanza è documentabile, sia perché riferita in modo del tutto generico.
Per quanto riguarda, poi, il risarcimento del danno non patrimoniale, appare appena il caso di rammentare che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva,
l'esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non provato il danno alla reputazione commerciale lamentato da una società in conseguenza della propalazione giornalistica della notizia della non balneabilità del tratto di litorale in cui si trovava l'albergo dalla stessa gestito, nonostante fosse stata accertata la non veridicità di tale notizia, che era stata anche oggetto di successiva rettifica).” (Cass. 34026 del 2022) Ebbene nel caso di specie nessuna prova è stata data in ordine a circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'esistenza del danno e la sua quantificazione. Pa A fronte della mancanza di prova del danno e del nesso di causalità, non rileva se la abbia o meno proseguito la sua attività utilizzando mezzi diversi dall'utenza telefonica fissa per cui è causa, né se avrebbe potuto vendere successivamente i pezzi di ricambio eventualmente rimasti invenduti nel periodo per cui è causa. Così come resta irrilevante che il Tribunale non abbia fatto riferimento all'attività di soccorso stradale. Va ribadito che alcune delle circostanze dedotte, potenzialmente configuranti un danno, avrebbero dovuto essere dimostrate con la documentazione della società che l'appellante, senza fornirne la ragione, non ha prodotto. Quanto alla retribuzione corrisposta alla dipendente nel giugno 2017, di cui si chiede la restituzione, il motivo d'appello è Tes_1 infondato poiché si basa sull'assunto dell'erroneità della sentenza che ha ritenuto non dimostrato che la predetta sia stata adibita Pa esclusivamente a gestire la vicenda del ritardo di nell'attivare l'utenza telefonica, senza indicare tuttavia le prove di quanto asserito e facendo riferimento ad una presunzione senza dimostrare la sussistenza di elementi precisi, univoci e concordanti sui quali dovrebbe fondarsi. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di nella misura che liquida in Parte_1 Controparte_1 euro 10.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del 31.3.2025.
Il Presidente
Il Consigliere estensore pag. 6/6