TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/07/2025, n. 5692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5692 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9154/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9154/2025
Oggi 8 luglio 2025, davanti alla g.u. AM LA SI, sono comparsi:
Per l'avv. Filippo CANAL in sostituzione dell'avv. DE LUCIA Parte_1
ANDREA;
Per essuno. CP_1
La giudice preso atto della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione eseguiti in proprio dal difensore di parte ricorrente mediante posta elettronica certificata ricevuta al domicilio digitale di parte resistente il
25.3.2025; ritenuta la notificazione ritualmente e tempestivamente eseguita;
visti gli artt. 291, comma 2, e 171, ultimo comma, c.p.c. e ritenute tali disposizioni applicabili analogicamente al rito semplificato di cognizione;
dichiara la contumacia di parte resistente e dispone procedersi oltre invitando parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinando la discussione orale della controversia.
L'avv. CANAL precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e, ai fini della discussione, insiste per l'accoglimento delle conclusioni precisate per i motivi dedotti in atti.
Dopo breve discussione orale, la giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura.
pagina 1 di 6 La giudice
AM LA SI
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. AM LA SI pronuncia ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9154/2025 promossa da:
(c. f. ), costituitasi tramite la procuratrice Parte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. DE LUCIA ANDREA, domiciliata in LARGO CP_2
AUGUSTO 7 20122 MILANO presso lo studio del difensore
- parte ricorrente -
contro
:
(c. f. , contumace CP_1 C.F._1
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti avanti a sé, a norma degli artt. 281 decies e segg. c.p.c. nel merito e in via definitiva: accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto locazione finanziaria n. 795548/1 (già 508067/00633972/001), stipulato inter partes in data
07.09.2006, per effetto della raccomandata inviata a mezzo pec dal al Parte_1
signor in data 23.05.2024 e conseguentemente condannare il signor CP_1 CP_1 titolare dell'omonima impresa individuale (C.F. - P.IVA
[...] C.F._1
), con sede in Quistello (MN), Via Don Giovanni Minzoni n. 1, per il titolo di P.IVA_2
cui è causa, a procedere al rilascio a favore del della seguente unità Parte_1
pagina 3 di 6 immobiliare sita nel comune di Milano (MI), Via Nicola TO Porpora . n. 7, e precisamente:
a) ufficio al terzo piano, di tre locali e sevizi, con annesso vano di cantina al pano seminterrato;
b) la proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni della casa;
Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio
273 (duecentosettantatre), mappale 40 (quaranta), subalterno 708 (settecentootto), Via
Nicola TO Porpora n. 7, piano 3-S1, zona censuaria 2, categoria A/10, classe 6, vani 4,
Rendita catastale Euro 2.830,18; giusta denuncia di variazione da abitazione ad ufficio del
26 giugno 2006, n. 43026.1/2006 in atti del 26 giugno 2006 (prot. N. MI0416542).
Coerenze in contorno: dell'appartamento: via Ricordi, appartamento di proprietà di terzi, pianerottolo, vano scala, parti comuni;
della cantina: corridoio comune su due lati, altra ditta.
Con vittoria delle spese e competenze di causa.”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 6.3.2025 ha chiesto di accertare che il Parte_1
23.5.2024 si è risolto di diritto il contratto di locazione finanziaria originariamente identificato con il n. 508067/00633972/001, stipulato il 7.9.2006 da
LEASIMPRESA s.p.a. e nell'ambito dell'esercizio della sua CP_1
attività di impresa individuale (doc. 2), condannando conseguentemente il resistente alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto, libero di presone e cose alla ricorrente, quale avente causa dalla concedente.
2. La ricorrente ha documentato che LEASIMPRESA s.p.a. il 7.9.2006 ha concluso con un contratto di leasing avente ad oggetto un ufficio situato a CP_1
Milano, via Porpora 7 (censito al catasto fabbricati del Comune al foglio 273, mappale 40, subalterno 708 via Porpora 7 piano 3-S1, zona censuaria 2, categoria
A/10, classe 6, vani 4, r.c. 2.830,18) (doc. 2), acquistato dalla concedente lo stesso giorno della stipulazione del contratto di leasing e immediatamente consegnato all'utilizzatore (doc. 1). Il contratto è stato poi parzialmente rinegoziato con l 21.8.2023 (doc. 7). Parte_1
3. La ricorrente ha inoltre documentato di essere succeduta nella posizione contrattuale pagina 4 di 6 e di proprietaria dell'edificio oggetto del contratto di leasing a LEASIMPRESA
s.p.a. per effetto dell'incorporazione di quest'ultima in Controparte_3
(doc. 4), poi incorporata da (doc. 5) incorporata a sua Controparte_4
volta in doc. 6). Parte_1
4. La ricorrente ha quindi allegato che l'utilizzatore non ha pagato i canoni concordati dall'1.5.2023 e per tutti canoni successivi (cfr. doc. 8), ragione per la quale ha documentato di essersi avvalsa il 23.5.2024 della clausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita all'art. 17 delle condizioni generali del contratto di leasing con comunicazione di posta elettronica certificata (doc. 9).
5. Parte ricorrente ha quindi fornito prova documentale del titolo della domanda proposta nel presente giudizio (doc.ti 2 e 7), di aver consegnato l'immobile oggetto del contratto (doc. 1) e di aver esercitato la facoltà convenuta all'art. 17 delle condizioni generali di contratto il 23.5.2024 (doc. 9).
La resistente ha altresì documentato di essere titolare del diritto di credito derivante dal contratto di leasing per effetto di successione per incorporazione (doc.ti 4-6).
6. Le parti hanno contrattualmente attribuito alla concedente la facoltà di considerare risolto il contratto e di intimare l'immediata risoluzione dell'immobile oggetto del contratto nel caso, tra l'altro, di non puntuale adempimento da parte dell'utilizzatore all'obbligazione di pagamento del corrispettivo (v. art. 17 del doc. 2) e tale facoltà è stata esercitata con la comunicazione ricevuta dall'utilizzatore il 23.5.2024 (doc. 9)
a seguito del mancato pagamento di oltre sei canoni di leasing, fatto che ha comportato la risoluzione di diritto del contratto di leasing ai sensi dell'art. 1456
c.c.
Tenuto conto di come il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, spettando al debitore l'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010), alla luce della documentazione sinora descritta, deve ritenersi che la domanda principale di parte ricorrente sia stata pienamente provata e debba trovare accoglimento.
Viene quindi accertata l'intervenuta risoluzione del contratto concluso tra le parti a pagina 5 di 6 far data dal 23.5.2024 e conseguentemente ai sensi dell'art.
1.138 della l. 124/2017 parte resistente deve essere condannata all'immediato rilascio, in favore della società ricorrente, dell'immobile oggetto del contratto di leasing.
7. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese processuali seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della controversia applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accerta che il 23.5.2024 il contratto di locazione finanziaria allora in corso di esecuzione tra si è risolto di diritto;
Parte_1 CP_1
2) condanna a rilasciare immediatamente a CP_1 Parte_1
l'immobile oggetto del contratto di leasing, censito al catasto fabbricati del Comune di Milano al foglio 273, mappale 40, subalterno 708, via Porpora 7, piano 3-S1, zona censuaria 2, categoria A/10, classe 6, vani 4, r.c. 2.830,18 euro, libero e vuoto di persone e cose;
3) condanna a pagare a le spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in € 1.241,00 per spese esenti ed € 11.229,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali, pari al 15% del compenso, e CPA.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 8 luglio 2025
La giudice
AM LA SI
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9154/2025
Oggi 8 luglio 2025, davanti alla g.u. AM LA SI, sono comparsi:
Per l'avv. Filippo CANAL in sostituzione dell'avv. DE LUCIA Parte_1
ANDREA;
Per essuno. CP_1
La giudice preso atto della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione eseguiti in proprio dal difensore di parte ricorrente mediante posta elettronica certificata ricevuta al domicilio digitale di parte resistente il
25.3.2025; ritenuta la notificazione ritualmente e tempestivamente eseguita;
visti gli artt. 291, comma 2, e 171, ultimo comma, c.p.c. e ritenute tali disposizioni applicabili analogicamente al rito semplificato di cognizione;
dichiara la contumacia di parte resistente e dispone procedersi oltre invitando parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinando la discussione orale della controversia.
L'avv. CANAL precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e, ai fini della discussione, insiste per l'accoglimento delle conclusioni precisate per i motivi dedotti in atti.
Dopo breve discussione orale, la giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura.
pagina 1 di 6 La giudice
AM LA SI
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. AM LA SI pronuncia ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9154/2025 promossa da:
(c. f. ), costituitasi tramite la procuratrice Parte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. DE LUCIA ANDREA, domiciliata in LARGO CP_2
AUGUSTO 7 20122 MILANO presso lo studio del difensore
- parte ricorrente -
contro
:
(c. f. , contumace CP_1 C.F._1
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti avanti a sé, a norma degli artt. 281 decies e segg. c.p.c. nel merito e in via definitiva: accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto locazione finanziaria n. 795548/1 (già 508067/00633972/001), stipulato inter partes in data
07.09.2006, per effetto della raccomandata inviata a mezzo pec dal al Parte_1
signor in data 23.05.2024 e conseguentemente condannare il signor CP_1 CP_1 titolare dell'omonima impresa individuale (C.F. - P.IVA
[...] C.F._1
), con sede in Quistello (MN), Via Don Giovanni Minzoni n. 1, per il titolo di P.IVA_2
cui è causa, a procedere al rilascio a favore del della seguente unità Parte_1
pagina 3 di 6 immobiliare sita nel comune di Milano (MI), Via Nicola TO Porpora . n. 7, e precisamente:
a) ufficio al terzo piano, di tre locali e sevizi, con annesso vano di cantina al pano seminterrato;
b) la proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni della casa;
Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio
273 (duecentosettantatre), mappale 40 (quaranta), subalterno 708 (settecentootto), Via
Nicola TO Porpora n. 7, piano 3-S1, zona censuaria 2, categoria A/10, classe 6, vani 4,
Rendita catastale Euro 2.830,18; giusta denuncia di variazione da abitazione ad ufficio del
26 giugno 2006, n. 43026.1/2006 in atti del 26 giugno 2006 (prot. N. MI0416542).
Coerenze in contorno: dell'appartamento: via Ricordi, appartamento di proprietà di terzi, pianerottolo, vano scala, parti comuni;
della cantina: corridoio comune su due lati, altra ditta.
Con vittoria delle spese e competenze di causa.”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 6.3.2025 ha chiesto di accertare che il Parte_1
23.5.2024 si è risolto di diritto il contratto di locazione finanziaria originariamente identificato con il n. 508067/00633972/001, stipulato il 7.9.2006 da
LEASIMPRESA s.p.a. e nell'ambito dell'esercizio della sua CP_1
attività di impresa individuale (doc. 2), condannando conseguentemente il resistente alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto, libero di presone e cose alla ricorrente, quale avente causa dalla concedente.
2. La ricorrente ha documentato che LEASIMPRESA s.p.a. il 7.9.2006 ha concluso con un contratto di leasing avente ad oggetto un ufficio situato a CP_1
Milano, via Porpora 7 (censito al catasto fabbricati del Comune al foglio 273, mappale 40, subalterno 708 via Porpora 7 piano 3-S1, zona censuaria 2, categoria
A/10, classe 6, vani 4, r.c. 2.830,18) (doc. 2), acquistato dalla concedente lo stesso giorno della stipulazione del contratto di leasing e immediatamente consegnato all'utilizzatore (doc. 1). Il contratto è stato poi parzialmente rinegoziato con l 21.8.2023 (doc. 7). Parte_1
3. La ricorrente ha inoltre documentato di essere succeduta nella posizione contrattuale pagina 4 di 6 e di proprietaria dell'edificio oggetto del contratto di leasing a LEASIMPRESA
s.p.a. per effetto dell'incorporazione di quest'ultima in Controparte_3
(doc. 4), poi incorporata da (doc. 5) incorporata a sua Controparte_4
volta in doc. 6). Parte_1
4. La ricorrente ha quindi allegato che l'utilizzatore non ha pagato i canoni concordati dall'1.5.2023 e per tutti canoni successivi (cfr. doc. 8), ragione per la quale ha documentato di essersi avvalsa il 23.5.2024 della clausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita all'art. 17 delle condizioni generali del contratto di leasing con comunicazione di posta elettronica certificata (doc. 9).
5. Parte ricorrente ha quindi fornito prova documentale del titolo della domanda proposta nel presente giudizio (doc.ti 2 e 7), di aver consegnato l'immobile oggetto del contratto (doc. 1) e di aver esercitato la facoltà convenuta all'art. 17 delle condizioni generali di contratto il 23.5.2024 (doc. 9).
La resistente ha altresì documentato di essere titolare del diritto di credito derivante dal contratto di leasing per effetto di successione per incorporazione (doc.ti 4-6).
6. Le parti hanno contrattualmente attribuito alla concedente la facoltà di considerare risolto il contratto e di intimare l'immediata risoluzione dell'immobile oggetto del contratto nel caso, tra l'altro, di non puntuale adempimento da parte dell'utilizzatore all'obbligazione di pagamento del corrispettivo (v. art. 17 del doc. 2) e tale facoltà è stata esercitata con la comunicazione ricevuta dall'utilizzatore il 23.5.2024 (doc. 9)
a seguito del mancato pagamento di oltre sei canoni di leasing, fatto che ha comportato la risoluzione di diritto del contratto di leasing ai sensi dell'art. 1456
c.c.
Tenuto conto di come il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, spettando al debitore l'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010), alla luce della documentazione sinora descritta, deve ritenersi che la domanda principale di parte ricorrente sia stata pienamente provata e debba trovare accoglimento.
Viene quindi accertata l'intervenuta risoluzione del contratto concluso tra le parti a pagina 5 di 6 far data dal 23.5.2024 e conseguentemente ai sensi dell'art.
1.138 della l. 124/2017 parte resistente deve essere condannata all'immediato rilascio, in favore della società ricorrente, dell'immobile oggetto del contratto di leasing.
7. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese processuali seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della controversia applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accerta che il 23.5.2024 il contratto di locazione finanziaria allora in corso di esecuzione tra si è risolto di diritto;
Parte_1 CP_1
2) condanna a rilasciare immediatamente a CP_1 Parte_1
l'immobile oggetto del contratto di leasing, censito al catasto fabbricati del Comune di Milano al foglio 273, mappale 40, subalterno 708, via Porpora 7, piano 3-S1, zona censuaria 2, categoria A/10, classe 6, vani 4, r.c. 2.830,18 euro, libero e vuoto di persone e cose;
3) condanna a pagare a le spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in € 1.241,00 per spese esenti ed € 11.229,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali, pari al 15% del compenso, e CPA.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 8 luglio 2025
La giudice
AM LA SI
pagina 6 di 6