Trib. Lecce, sentenza 02/04/2025, n. 1073
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Sentenza 2 aprile 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Onorario Professionista Avv. Carmela Convertini. La causa ha visto contrapporsi un'agenzia immobiliare, attrice, e due convenuti, una società e un privato, in merito al pagamento di una provvigione per un'attività di mediazione. L'attrice ha richiesto di accertare l'inadempimento dei convenuti all'obbligo di corrispondere la provvigione, sostenendo di aver adempiuto al mandato di mediazione e di aver facilitato la vendita di un immobile. I convenuti, al contrario, hanno contestato la validità del mandato e l'effettiva intermediazione, affermando di non dover nulla all'attrice.

Il giudice ha accolto la domanda dell'attrice, evidenziando che il diritto alla provvigione sorge quando l'attività del mediatore è causa della conclusione dell'affare. Ha ritenuto provata l'attività di mediazione svolta dall'attrice, supportata da documentazione e testimonianze, e ha stabilito che il nesso causale tra l'attività della mediatore e la vendita era evidente. Inoltre, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra l'attrice e uno dei convenuti, poiché era stata raggiunta una transazione. Pertanto, ha condannato la società convenuta al pagamento della provvigione richiesta, oltre alle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lecce, sentenza 02/04/2025, n. 1073
    Giurisdizione : Trib. Lecce
    Numero : 1073
    Data del deposito : 2 aprile 2025

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