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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8146/2022
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lecce, in persona del G.O.P., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 8146/22 R.G., promossa da:
rappresentata e difeso dall'Avv. Gabriele Parte_1
Toma, con domicilio eletto presso il suo Studio, come da mandato allegato all'atto di citazione
ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Matino, con domicilio Controparte_1
presso il suo Studio, come da mandato rilasciato su separato foglio
CONVENUTA nonché
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco De Palma e Andrea De Palma, Controparte_2
con domicilio presso il loro Studio, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , titolare dell'omonima Agenzia Parte_1
immobiliare, conveniva in giudizio la società ed il sig. Controparte_1 CP_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che i convenuti (
[...] [...]
e sig. ) si sono resi inadempienti all'obbligo contrattuale e civilisticamente assunto di Controparte_1 Controparte_2
corrispondere la provvigione dovuta all'attrice con riferimento agli immobili siti in Otranto, tra i quali il locale ad uso
abitativo censito al Foglio 38, part. 487, sub 7, 8 e 40 NCEU, ubicato in via Don AZ AN (in catasto riportata
come via Pantaleone Presbitero), composto da 4,5 vani al primo piano, oltre due posti auto pertinenziali al piano seminterrato;
accertare e dichiarare maturato il diritto di essa attrice alla corresponsione della provvigione
contrattualmente pattuita con i detti convenuti;
per l'effetto condannare i convenuti tutti in solido tra loro, al pagamento
in favore di essa attrice della somma di Euro 10.980,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo a titolo di provvigione
per l'attività prestata;
in ogni caso, condannare gli odierni convenuti, in solido, al pagamento di spese e compensi di lite,
da quantificare ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Esponeva di aver ricevuto dal sig. in qualità di amministratore e legale Testimone_1
rappresentante della l'incarico verbale di mediazione di alcuni immobili CP_1 Controparte_1
siti in Otranto, tra cui il locale ad uso abitativo censito al Foglio 38, part. 487, sub 7, 8 e 40 NCEU, ubicato in via Don AZ AN (in catasto riportata come via Pantaleone Presbitero), composto da 4,5 vani al primo piano, oltre due posti auto pertinenziali al piano seminterrato.
Sosteneva di aver assolto all'incarico ricevuto, adoperando tutti i mezzi pubblicitari necessari e che, tra i vari soggetti interessati, aveva fatto visionare il detto immobile ubicato in via Don AZ
AN al sig. il quale aveva pure sottoscritto in data 11.12.2020 la relativa Controparte_2
scheda di visione, con cui aveva dichiarato di non aver mai visto precedentemente l'immobile in oggetto ed aveva, altresì, accettato i compensi provvigionali dovuti.
Lamentava che a sua insaputa le parti convenute avevano formalizzato in data 13.12.21 l'atto di vendita al prezzo di Euro 150.000,00 senza corrispondere le dovute provvigioni.
Si costituiva che, nel contestare la domanda avversaria, rassegnava le Controparte_1
seguenti conclusioni: “rigettare integralmente la domanda formulata dall'attrice nei suoi confronti perché infondata ed inammissibile. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Nel premettere che era dedita a realizzare e commercializzare complessi immobiliari e che non era solita sottoscrivere mai con alcuna delle agenzie immobiliari contratti di esclusiva, limitandosi, però,
a riconoscere la provvigione ove effettivamente l'attività di queste fosse stata determinante ai fini della vendita, affermava di non avere mai conferito alcun mandato alla sig.ra precisando Parte_1
che la dichiarazione prodotta dall'attrice, denominata “riconoscimento della provvigione”, era solo l'impegno a corrispondere la detta provvigione in caso di effettivo svolgimento di trattative concludenti.
Puntualizzava che l'incontro e le trattative tra il e la società era avvenuto in piena CP_2
autonomia, per cui nulla era dovuto all'attrice. Si costituiva, infine, con comparsa di costituzione del 17.10.2023, che rassegnava Controparte_2
le seguenti conclusioni: “dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti del dr. , ovvero Controparte_2
in via subordinata, la insussistenza di domande proposte nei suoi confronti in relazione ad istanze delle altre parti presenti
nel giudizio”.
Sosteneva che volendo evitare il contenzioso aveva transatto la lite con l'attrice e depositava la relativa scrittura, per cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere riguardo alla sua posizione.
Richiesti e concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., espletata la prova orale, la causa precisate le conclusioni, veniva infine trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * * Va premesso che l'accordo intervenuto tra l'attrice ed il convenuto con il Controparte_2 pagamento dell'importo richiesto a titolo di provvigioni, determina la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite tra le dette parti, per cui il Tribunale adito dovrà solo pronunciarsi sulla domanda dell'attrice nei confronti della società Controparte_1
Ebbene, la domanda attorea é fondata e, pertanto, andrà accolta per le ragioni di seguito esposte.
Il presente giudizio, istruito con la documentazione prodotta dall'attrice e la prova testimoniale, verte in materia di mediazione, per cui preliminarmente è il caso di precisare il principio più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. Civ. n.11443/2022).
Ciò premesso, dalla documentazione in atti ed in particolare dalla “scheda visita” sottoscritta in data
11.12.2020 dal sig. , emerge inequivocabilmente l'attività svolta dall'attrice, atteso Controparte_2 che lo stesso ha pure dichiarato di non aver mai precedentemente visto gli immobili descritti nella medesima scheda.
A tanto vi é da aggiungere che in data 25.05.2021 il sig. legale rappresentante Testimone_1
della società odierna convenuta, ha sottoscritto proprio l'impegno a versare la provvigione all'attrice nella specifica ipotesi di acquisto dell'immobile da parte del CP_2
Tali documenti sono determinati e sufficienti per stabilire che l'attrice ha messo in relazione le parti convenute, sussistendo indubbiamente il nesso causale tra l'attività della e la conclusione Parte_1
dell'affare, giacché l'attività dell'attrice ha costituito l'antecedente indispensabile per la stipula della vendita.
A corroborare tali valutazioni, vi é, infine, l'ulteriore circostanza che il convenuto su CP_2
consiglio del proprio procuratore, come dichiarato all'udienza del 10.04.2024, ha ritenuto opportuno a corrispondere la provvigione.
Alla luce di tali valutazioni e della sopra richiamata giurisprudenza, la domanda dell'attrice andrà accolta.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
) Dichiara cessata la materia del contendere tra l'attrice ed il convenuto , con Controparte_2
compensazione delle spese di lite.
) Accoglie la domanda attorea nei confronti della e, per l'effetto Controparte_1
condanna la detta società al pagamento in favore di della somma di Euro Parte_1
5.490,00, iva inclusa, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Avv. Controparte_1
Gabriele Toma, antistatario, che liquida in € 3.002,00, di cui Euro 264,00 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP.;
Così deciso in Lecce, il 02.04.2025
Il G.O.
Avv. Carmela Convertini
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lecce, in persona del G.O.P., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 8146/22 R.G., promossa da:
rappresentata e difeso dall'Avv. Gabriele Parte_1
Toma, con domicilio eletto presso il suo Studio, come da mandato allegato all'atto di citazione
ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Matino, con domicilio Controparte_1
presso il suo Studio, come da mandato rilasciato su separato foglio
CONVENUTA nonché
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco De Palma e Andrea De Palma, Controparte_2
con domicilio presso il loro Studio, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , titolare dell'omonima Agenzia Parte_1
immobiliare, conveniva in giudizio la società ed il sig. Controparte_1 CP_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che i convenuti (
[...] [...]
e sig. ) si sono resi inadempienti all'obbligo contrattuale e civilisticamente assunto di Controparte_1 Controparte_2
corrispondere la provvigione dovuta all'attrice con riferimento agli immobili siti in Otranto, tra i quali il locale ad uso
abitativo censito al Foglio 38, part. 487, sub 7, 8 e 40 NCEU, ubicato in via Don AZ AN (in catasto riportata
come via Pantaleone Presbitero), composto da 4,5 vani al primo piano, oltre due posti auto pertinenziali al piano seminterrato;
accertare e dichiarare maturato il diritto di essa attrice alla corresponsione della provvigione
contrattualmente pattuita con i detti convenuti;
per l'effetto condannare i convenuti tutti in solido tra loro, al pagamento
in favore di essa attrice della somma di Euro 10.980,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo a titolo di provvigione
per l'attività prestata;
in ogni caso, condannare gli odierni convenuti, in solido, al pagamento di spese e compensi di lite,
da quantificare ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Esponeva di aver ricevuto dal sig. in qualità di amministratore e legale Testimone_1
rappresentante della l'incarico verbale di mediazione di alcuni immobili CP_1 Controparte_1
siti in Otranto, tra cui il locale ad uso abitativo censito al Foglio 38, part. 487, sub 7, 8 e 40 NCEU, ubicato in via Don AZ AN (in catasto riportata come via Pantaleone Presbitero), composto da 4,5 vani al primo piano, oltre due posti auto pertinenziali al piano seminterrato.
Sosteneva di aver assolto all'incarico ricevuto, adoperando tutti i mezzi pubblicitari necessari e che, tra i vari soggetti interessati, aveva fatto visionare il detto immobile ubicato in via Don AZ
AN al sig. il quale aveva pure sottoscritto in data 11.12.2020 la relativa Controparte_2
scheda di visione, con cui aveva dichiarato di non aver mai visto precedentemente l'immobile in oggetto ed aveva, altresì, accettato i compensi provvigionali dovuti.
Lamentava che a sua insaputa le parti convenute avevano formalizzato in data 13.12.21 l'atto di vendita al prezzo di Euro 150.000,00 senza corrispondere le dovute provvigioni.
Si costituiva che, nel contestare la domanda avversaria, rassegnava le Controparte_1
seguenti conclusioni: “rigettare integralmente la domanda formulata dall'attrice nei suoi confronti perché infondata ed inammissibile. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Nel premettere che era dedita a realizzare e commercializzare complessi immobiliari e che non era solita sottoscrivere mai con alcuna delle agenzie immobiliari contratti di esclusiva, limitandosi, però,
a riconoscere la provvigione ove effettivamente l'attività di queste fosse stata determinante ai fini della vendita, affermava di non avere mai conferito alcun mandato alla sig.ra precisando Parte_1
che la dichiarazione prodotta dall'attrice, denominata “riconoscimento della provvigione”, era solo l'impegno a corrispondere la detta provvigione in caso di effettivo svolgimento di trattative concludenti.
Puntualizzava che l'incontro e le trattative tra il e la società era avvenuto in piena CP_2
autonomia, per cui nulla era dovuto all'attrice. Si costituiva, infine, con comparsa di costituzione del 17.10.2023, che rassegnava Controparte_2
le seguenti conclusioni: “dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti del dr. , ovvero Controparte_2
in via subordinata, la insussistenza di domande proposte nei suoi confronti in relazione ad istanze delle altre parti presenti
nel giudizio”.
Sosteneva che volendo evitare il contenzioso aveva transatto la lite con l'attrice e depositava la relativa scrittura, per cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere riguardo alla sua posizione.
Richiesti e concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., espletata la prova orale, la causa precisate le conclusioni, veniva infine trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * * Va premesso che l'accordo intervenuto tra l'attrice ed il convenuto con il Controparte_2 pagamento dell'importo richiesto a titolo di provvigioni, determina la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite tra le dette parti, per cui il Tribunale adito dovrà solo pronunciarsi sulla domanda dell'attrice nei confronti della società Controparte_1
Ebbene, la domanda attorea é fondata e, pertanto, andrà accolta per le ragioni di seguito esposte.
Il presente giudizio, istruito con la documentazione prodotta dall'attrice e la prova testimoniale, verte in materia di mediazione, per cui preliminarmente è il caso di precisare il principio più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. Civ. n.11443/2022).
Ciò premesso, dalla documentazione in atti ed in particolare dalla “scheda visita” sottoscritta in data
11.12.2020 dal sig. , emerge inequivocabilmente l'attività svolta dall'attrice, atteso Controparte_2 che lo stesso ha pure dichiarato di non aver mai precedentemente visto gli immobili descritti nella medesima scheda.
A tanto vi é da aggiungere che in data 25.05.2021 il sig. legale rappresentante Testimone_1
della società odierna convenuta, ha sottoscritto proprio l'impegno a versare la provvigione all'attrice nella specifica ipotesi di acquisto dell'immobile da parte del CP_2
Tali documenti sono determinati e sufficienti per stabilire che l'attrice ha messo in relazione le parti convenute, sussistendo indubbiamente il nesso causale tra l'attività della e la conclusione Parte_1
dell'affare, giacché l'attività dell'attrice ha costituito l'antecedente indispensabile per la stipula della vendita.
A corroborare tali valutazioni, vi é, infine, l'ulteriore circostanza che il convenuto su CP_2
consiglio del proprio procuratore, come dichiarato all'udienza del 10.04.2024, ha ritenuto opportuno a corrispondere la provvigione.
Alla luce di tali valutazioni e della sopra richiamata giurisprudenza, la domanda dell'attrice andrà accolta.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
) Dichiara cessata la materia del contendere tra l'attrice ed il convenuto , con Controparte_2
compensazione delle spese di lite.
) Accoglie la domanda attorea nei confronti della e, per l'effetto Controparte_1
condanna la detta società al pagamento in favore di della somma di Euro Parte_1
5.490,00, iva inclusa, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Avv. Controparte_1
Gabriele Toma, antistatario, che liquida in € 3.002,00, di cui Euro 264,00 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP.;
Così deciso in Lecce, il 02.04.2025
Il G.O.
Avv. Carmela Convertini