Sentenza 17 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 19 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/10/2025, n. 7728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7728 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07728/2025REG.PROV.COLL.
N. 07359/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7359 del 2022, proposto da
SA IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
DO PO, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 2728/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento e di DO PO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra SA IA – proprietaria di immobile per civile abitazione con annesso fondo rustico sito in Sorrento, Via Cacciatore n. 5 – ha impugnato innanzi al TAR Campania l’ordinanza di demolizione delle opere abusive da lei realizzate su tale immobile.
A sostegno del ricorso, ella ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/01; 2) violazione degli artt. 3 e 6 d.P.R. n. 380/01, 146 d. lgs. n. 42/04, 2 e 3 d.P.R. n. 31/17.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Napoli ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l’interventore ad opponendum DO PO ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 2728/22 il TAR Campania ha rigettato il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la sig.ra IA ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione degli artt. 19 commi 3 e 6 bis e 21 nonies l. n. 241/90; violazione dell’art. 23 comma 6 d.P.R. n. 380/01; eccesso di potere; 2) error in iudicando ; violazione degli artt. 3 e 6 d.P.R. n. 380/01, 146 d. lgs. n. 42/04, 2 e 3 d.P.R. n. 31/17; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Napoli ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, DO PO ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 17.9.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Va anzitutto rigettata l’istanza di rinvio proposta dall’appellante con memoria depositata in data 10.9.2025, e motivata con riferimento alla necessità di articolare controdeduzioni in merito alla documentazione tardivamente depositata dalla difesa del Comune appellato. Sul punto, è sufficiente osservare che la suddetta documentazione, oltre che tardiva, è irrilevante ai fini di causa, ben potendo l’odierno giudizio essere definito alla luce della documentazione ritualmente acquisita.
3. Nel merito, l’appello è infondato.
4. Le opere abusivamente realizzate dall’appellante risultano così descritte:
“ 1. al piano primo sul fronte sud, incremento di superficie utile e di volume, ottenuto tramite la chiusura di un preesistente spazio coperto con sottostanti n. 2 piccoli volumi esterni alla struttura in muratura portante (dei quali è necessario chiarire la legittimità); allo stato del sopralluogo, risultava accorpato alla consistenza dell’appartamento lo spazio residuale tra i due volumi (adibiti a wc e ripostiglio) oltre al vano scala; tutti gli ambienti erano completi in ogni loro parte ed in uso”;
2. “rispetto alta configurazione preesistente, nell’ambito del rifacimento del tetto di copertura di tale spazio con tegole e travi di legno, è stato realizzato anche un incremento in altezza della copertura a falda, che presentava un andamento variabile anche all’interno, da un min. di circa 2,80 m ad un massimo di circa 4m, misurato in sito; la superficie dell’ampliamento è pari a circa 13,40 mq, escludendo l’area occupata dalla rampa di scale”;
3. “lo spazio antistante l’ingresso è stato trasformato con interventi edilizi che hanno determinato il passaggio da una configurazione parzialmente aperta ad una configurazione volumetrica chiusa, diversa anche per tipologia strutturale e materiali”;
4. “ampliamento volumetrico sul fronte sud, determinato dalla chiusura della preesistente scala esterna di collegamento tra il piano terra ed il primo piano, mediante la realizzazione di una soletta in calcestruzzo e di una parete perimetrale di chiusura del vano scala sul lato ovest, oltre all’inserimento di due infissi vetrati … inoltre … è stato anche modificato l’andamento delle scale (da una a due rampe, con diversa forma e dimensione)”; “nel sottoscala è stato anche realizzato
un piccolo wc (1,60 mx 1,30 m circa) dotato di finestrino apribile, ultimato ed in uso, con consequenziale aumento di superficie utile; la scala ed il wc risultano inglobati all’interno di una volumetria ex-novo”;
5. “al piano terra sul fronte nord, realizzazione di un solaio esterno del tipo latero-cementizio (circa 12,00m x 2,60m) e di n. 6 pilastri in calcestruzzo collocati sul perimetro; i pilastri esterni presentavano sezioni variabili ed altezza totale pari a circa 2,60 dalla quota del giardino esterno; il solaio è posto a +1,80 m rispetto alla quota del terreno circostante e costituisce la base di un porticato (previsto in progetto ma non realizzato); … risulta pavimentato ma non ultimato, e costituisce un prolungamento del solaio di calpestio del piano terra, configurandosi come balcone/terrazzo strettamente connesso all’abitazione”;
6. “al di sotto del solaio …, è stato ricavato un volume fuori terra, sfruttando il dislivello di circa 1,80 m tra il solaio e la quota del giardino esterno, addossato alla facciata del fabbricato e delimitato sugli altri tre lati da muratura; il manufatto, allo stato rustico, presentava dimensioni interne di circa 2,35 m per 5,45 m, con h interna di circa 1,40 m, accessibile mediante un vano di apertura sul lato nord; allo stato, era adibito a deposito attrezzature, pertanto è da ritenersi volume a tutti gli effetti e non volume tecnico; non rappresentato nei grafici né di rilievo né di progetto dell’ultimo titolo edilizio, risultava già realizzato alla data del 07/03/19”;
7. “i soppalchi interni realizzati al piano terra ed al piano primo, costituiti da un’orditura in travi di legno e tavolato sovrastante, costituiscono solo in parte dei rifacimenti di mezzanini preesistenti documentati nei titoli edilizi …; rispetto alla condizione originaria ad uso deposito, i due soppalchi al piano terra risultano modificati nelle loro dimensioni e funzioni, accogliendo anche spazi abitativi” (segnatamente: “uso ufficio/studiolo”, “angolo lettura”, “sala da bagno/relax, con una vasca a libera installazione”); sul punto, i tecnici rilevavano che “per la loro conformazione attuale e per la presenza di arredi che ne connotano l’uso abitativo, i soppalchi costituiscono a tutti gli effetti un ampliamento di superficie utile” (peraltro, di altezza inadeguata a una destinazione che preveda la permanenza delle persone);
8. “opere volte a rendere accessibile ed utilizzabile il piano sottotetto dell’abitazione, mediante la ricostruzione di una porzione del solaio di copertura del piano primo, realizzato ad una quota inferiore rispetto al precedente solaio (già demolito con S.C.1.A. 30/17) e l’inserimento di una scala in calcestruzzo”; “in assenza di ulteriori prove documentali o fotogrammi, viste le ridotte dimensioni in altezza, la presenza di esigue aperture e la mancanza di un collegamento interno indicati nei grafici, si può ritenere che esso avesse presumibilmente funzione di sottotetto termico e/o deposito”; “oltre al soppalco della camera da letto, … il piano sottotetto ospita anche un ambiente, raggiungibile da un scala in cls, che dà accesso al terrazzo esterno mediante un’ulteriore scaletta in legno; quest’ultimo ambiente risultava rifinito ed ultimato, completo di infissi ed impianti, seppur privo di destinazione evidente ma occupato da armadiature con cassetti e scaffali; si è rilevato che il locale aveva un’altezza min. di 1,80 m e max. di 2,90 m”; sul punto, i tecnici rilevavano che “il complesso di opere eseguite al piano sottotetto, avendo inciso sull’originaria conformazione in altezza … [ha] determinato un possibile utilizzo abitativo degli spazi stessi”;
9. nell’area esterna al fabbricato:
- “pavimentazione di un’ex area coltiva scoperta ed in origine piantumata trasformata in un piazzale, non ancora ultimato, con pietrame tipo spianatoni di pietra, nell’area antistante l’ingresso” (“dall’esame degli stralci satellitari” si ricava una data di realizzazione successiva al mese di agosto del 2017);
- “taglio di varie alberature al fine di consentire la pavimentazione sopra descritta … senza sostituzione … come mostrato dagli stralci satellitari, l’intervento è avvenuto in data successiva al mese di agosto 2017”;
- “realizzazione (o possibile rifacimento) di un muro di delimitazione sul lato ovest dell’abitazione, con un paramento doppio in blocchi di materiale calcareo e laterizio sul fronte restrostante; trattandosi di intervento di lieve entità esso non è individuabile chiaramente dalle ortofoto, ad un esame visivo appariva di recente fattura”;
- “manufatto deposito, realizzato con materiali di risulta (muratura, legno e lamiere metalliche) in condizioni di estrema precarietà; le dimensioni sono di circa 4,00 m x 3,50, con sovrastante copertura in lamiere (6,00 m x 3,50 m), per un’altezza di circa 2,70 m; dall’esame delle ortofoto del 2003 e del 2004, di scarsa risoluzione, è possibile ritenere che esso sia stato realizzato in tale lasso temporale (nello stralcio del 2004 è distinguibile una sagoma presumibilmente compatibile
con quella dell’attuale manufatto);
- “interventi di sistemazione esterna dell’area a valle del cortile d’ingresso, raggiungibile da una scalinata in pietra; le opere consistono nella realizzazione di una pavimentazione, apposizione di parapetto in legno e rivestimento delle scale di accesso; da un esame prettamente visivo, le opere di sistemazione apparivano di recente esecuzione, seppur non ve ne sia traccia nei titoli”;
- “forno esterno in muratura, con copertura in legno e lamiere, di dimensioni di circa 2,50 m x 2,50 m, con h pari a 2,00; è collocato sul limite dell’area pavimentata esterna di cui al punto precedente; … non appariva di recente esecuzione”;
- “manufatto in muratura, adibito a deposito materiali, avente le dimensioni di circa 3,20 m x 3,60 m, con altezza totale di circa 4,50m, disposto su due livelli, con h interno di circa 2,00 m ognuno; la copertura piana del manufatto è accessibile dal cortile esterno mediante un ponticello con struttura ad arco delimitato da uno steccato in legno; da un esame visivo il manufatto appariva di vecchia fattura”;
- “manufatto del tipo prefabbricato in pvc di esigue dimensioni (circa 2,00 x 3,00 m) insistente su una soletta in cls (3,00 x 4,00m) realizzata sul terreno vegetale;
soletta in cls di recente realizzazione, di dimensioni 4,70 m x 2,75m, con predisposizione di impianti, sporgente per un’altezza di circa 60 cm dalla quota del terreno”;
- “rampa di scale in cls armato esterna al piano terra, di altezza paria 0,75 m e costituita da n. 4 pedate che insistono su una soletta anch’essa in cls realizzata su terreno vegetale, di recente realizzazione ”.
5. Tale essendo la tipologia delle opere realizzate dall’appellante, quest’ultima pone a fondamento delle stesse la SCIA 8.1.2019, prot. n. 1057, la quale a suo dire “ ancora oggi è da considerarsi pienamente efficace ” (atto di appello, p. 9).
L’assunto è infondato.
6. Premette anzitutto il Collegio che, per pacifica giurisprudenza amministrativa, ai fini della valutazione dell’abuso, occorre muovere da “ una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate ... in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni ” (C.d.S, VI, sent. n. 2738/18)
7. Orbene, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l’immobile in esame insiste in zona vincolata, all’interno della quale sono ammessi unicamente interventi di restauro conservativo, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Senonché, le opere realizzate dall’appellante non possono in alcun modo ricondursi, per numero, tipologia e consistenza, agli interventi ammessi, necessitando dunque di un titolo edilizio, che non può in alcun modo essere rappresentato dalla SCIA prot. n. 1057/19, sia perché la SCIA non può costituire titolo idoneo (neanche per IL ) alla realizzazione di un intervento ex se inibito dal regime vincolistico insistente nell’area oggetto di edificazione, diversamente operandosi un grave vulnus al principio di legalità desumibile dall’art. 97 Cost, e sia perché dalla documentazione in atti emerge che l’immobile era stato modificato e ampliato sul lato sud, determinando una diversa sagoma e prospetto rispetto all’originario manufatto.
A ciò aggiungasi infine che, trattandosi di interventi eseguiti in area paesaggisticamente vincolata, la loro realizzazione richiedeva il rilascio della previa autorizzazione paesaggistica (art. 146 d. lgs. n. 42/04), nella specie assente.
8. Ne consegue che, stante l’inefficacia della SCIA, nessun provvedimento per IL può ritenersi, nella specie, legalmente formato, la quale cosa non impone in alcun modo l’attivazione dei poteri di intervento in autotutela (art. 21 nonies l. n. 241/90), ma legittima senz’altro l’emanazione dell’emanato ordine di demolizione.
9. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Napoli e da DO PO, che si liquidano, per ciascun appellato, in € 3.000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 – riunita in modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4 bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO