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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 9620/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 31 luglio 2024 da elettivamente domiciliata in Milano, C.so Italia, 8, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Silvia Balestro, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Giulia Moroni, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: assegno sociale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegno sociale a decorrere dal 1° ottobre 2023, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni di cui in diritto;
b) condannare l' a erogare alla ricorrente l'assegno sociale di cui all'art. 3, CP_1 comma 6, L. 335/1995, con decorrenza dal 1° ottobre 2024, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e pertanto a pagare alla stessa la somma di € 567,47 maturata dal 1° ottobre 2023 al 30 giugno 2024, o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre agli ulteriori ratei maturandi nelle more del giudizio;
c) con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
1 PER IL CONVENUTO : CP_1 respingere tutte le avverse domande perché del tutto infondate in fatto e in diritto, dichiarando legittime e corrette tutte le determinazioni dell e mandando CP_1 quest'ultimo assolto da ogni onere o obbligo. Con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 31 luglio 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava la ricorrente di essere cittadina italiana residente nel Comune di Corsico (MI), in via Delle Rose n.
1. era separata dal sig. dal maggio 2018, per effetto Parte_1 CP_2 di decreto di omologazione del Tribunale di Milano del 1° giugno 2018. La ricorrente, a seguito della separazione, percepiva un assegno di mantenimento di
€ 450,00 mensili (doc. 2 fasc. ric.) ed era inoltre titolare di una pensione dallo Stavo Svizzero per un importo mensile di CHF 49,00, pari a circa € 46/47 mensili (doc. 3 fasc. ric.). aveva presentato, l'11 settembre 2023, domanda all per Parte_1 CP_1 ottenere l'assegno sociale ex art. 3, L. 335/1995. aveva Parte_1 dichiarato (doc. 5 fasc. ric.):
- di aver soggiornato legalmente e in via continuativa in Italia per almeno 10 anni dalla data della domanda (e, in particolare, di aver sempre soggiornato in Italia, sin dal 6 settembre 2018, ovvero dalla nascita);
- di non essersi mai allontanata dall'Italia;
- di non essere ricoverata presso alcun istituto di cura;
- di essere separata, per effetto di provvedimento del Tribunale di Milano n. 11827/2018 nell'ambito della procedura recante RG 56147/2017;
- di percepire un assegno di mantenimento di importo di € 450,00;
- di percepire redditi esteri (art. 49, L. n. 298/2002). In relazione al requisito reddituale, ella aveva altresì dichiarato di aver percepito nel 2023 l'assegno di mantenimento per complessivi € 5.400,00 e una pensione da stati esteri per complessivi € 1.080,00. Con provvedimento del 26 settembre 2023, l' aveva rigettato la domanda di CP_1 assegno sociale per il seguente motivo: “Il suo reddito è superiore al limite massimo di euro 6.542,51 previsto dall'art. 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la concessione dell'assegno sociale per l'anno 2023. redditi da pensione estera e assegno di mantenimento rivalutato superiori al limite previsto per il diritto alla prestazione” (doc. 6 fasc. ric.). Contro tale reiezione, la ricorrente aveva presentato ricorso amministrativo in data 18 ottobre 2024, riferendo che il calcolo della pensione estera era invero errato. Al ricorso contro la reiezione, aveva quindi allegato l'estratto Parte_1
2 conto attestante l'effettivo importo percepito a titolo di pensione estera (CHF 49 e non CHF 94 mensili: doc. 7 fasc. ric.). Il ricorso era stato rigettato. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
L' convenuto eccepiva che solo il provvedimento di reiezione CP_1 aveva allegato l'estratto conto che, a suo parere, attestava Parte_1
l'effettivo importo percepito a titolo di pensione estera. Tale produzione non aveva carattere probante e non consentiva di superare la certificazione dell'Ente previdenziale svizzero. In ogni caso, anche ipotizzando una pensione estera pari a CHF 49, e dunque di €. 52,58 al mese che, moltiplicato per 13 mensilità, comportava un incasso annuale di €. 683,54, tale correzione non sarebbe stata in grado di collocare i redditi della ricorrente al di sotto della soglia minima per ottenere la provvidenza richiesta.
All'udienza del 14 gennaio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto poiché fondato. Parte_1
L' contesta il diritto della ricorrente all'assegno sociale (art. 3, comma 6, della CP_1 legge 335/1995) sulla base del suo reddito che per l'anno 2023 sarebbe superiore alle soglie stabilite dalla circolare . CP_1
I fatti di causa rilevanti sono i seguenti. L'11 settembre 2023, presenta domanda di assegno sociale Parte_1
(doc. 5 fasc. ric.). Nella domanda ella dichiara: l'assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato, di importo annuo pari ad €. 5.400,00; la pensione diretta erogata da stati esteri (Svizzera) di importo pari ad €. 1.080,00. Il decreto di omologazione della separazione prevede testualmente che l'assegno di mantenimento dovuto alla ricorrete dal marito sia oggetto di CP_2 rivalutazione annuale (doc. 2 fasc. ric.), come osservato da . CP_1
La certificazione dell'Ente previdenziale svizzero riferisce di una pensione di ammontante a CHF 94 mensili (doc. 2 fasc. ). Parte_1 CP_1
2. Tuttavia, poiché la provvidenza economica in esame deve avere un ancoraggio oggettivo al reddito percepito e non a quello potenziale, dall'estratto conto allegato al ricorso amministrativo (doc. 7 fasc. ric.) la somma erogata a seguito della separazione è sempre quella indicata inizialmente nel decreto (mai adeguata annualmente), per mensili netti €. 450,00, ossia per complessivi €. 5.400,00 annui. L'importo di pensione certificato come erogato dallo stato svizzero (doc. 2 fasc.
) dovrebbe ammontare a CHF 94 mensili e dunque a complessivi € 1.303,64 CP_1
3 annui. Tuttavia, dall'estratto conto allegato al ricorso amministrativo (doc. 7 fasc. ric.) si ricava che la somma erogata a tale titolo è pari a mensili CHF 49,00, pari a € 46/47 mensili a seconda del cambio al momento dell'accredito, per complessivi € 564 (= € 47*12). Dunque, i redditi effettivamente percepiti da nel 2023 (€ Parte_1
5.400,00 per l'assegno di mantenimento oltre ad € 564,00 per la pensione estera) sono inferiori al limite reddituale previsto per il riconoscimento dell'assegno sociale, per quell'anno indicato in € 6.591,39 (ricorso, p. 4; memoria, p. 2). In ogni caso, ai fini della definizione del procedimento amministrativo di liquidazione dell'assegno sociale (pur in via provvisoria) l' deve considerare CP_1 idonea la dichiarazione rilasciata in sede di domanda di assegno sociale circa l'ammontare dei redditi percepiti (€ 5.400,00 + € 1.080,00 = € 6.480,00, comunque inferiore alla soglia definitiva relativa al 2023 di € 6.591,39), salvo il conguaglio, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Il credito indicato nel ricorso, per totali € 567,47 non è stato specificamente contestato dall' e quindi può essere posto alla base di questa decisione. CP_1
3. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 300,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegno Parte_1 sociale a decorrere dal 1° ottobre 2023;
2) condanna l' a erogare alla ricorrente l'assegno sociale di cui all'art. 3, CP_1 comma 6, L. 335/1995, con decorrenza dal 1° ottobre 2024, e pertanto a pagare alla stessa la somma di € 567,47 maturata dal 1° ottobre 2023 al 30 giugno 2024, oltre agli ulteriori ratei maturandi nelle more del giudizio;
3) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a CP_1 vantaggio degli Avv.ti Balestro e Moroni, antistatari, liquidate in complessivi € 300,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 14 gennaio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 31 luglio 2024 da elettivamente domiciliata in Milano, C.so Italia, 8, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Silvia Balestro, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Giulia Moroni, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: assegno sociale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegno sociale a decorrere dal 1° ottobre 2023, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni di cui in diritto;
b) condannare l' a erogare alla ricorrente l'assegno sociale di cui all'art. 3, CP_1 comma 6, L. 335/1995, con decorrenza dal 1° ottobre 2024, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e pertanto a pagare alla stessa la somma di € 567,47 maturata dal 1° ottobre 2023 al 30 giugno 2024, o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre agli ulteriori ratei maturandi nelle more del giudizio;
c) con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
1 PER IL CONVENUTO : CP_1 respingere tutte le avverse domande perché del tutto infondate in fatto e in diritto, dichiarando legittime e corrette tutte le determinazioni dell e mandando CP_1 quest'ultimo assolto da ogni onere o obbligo. Con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 31 luglio 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava la ricorrente di essere cittadina italiana residente nel Comune di Corsico (MI), in via Delle Rose n.
1. era separata dal sig. dal maggio 2018, per effetto Parte_1 CP_2 di decreto di omologazione del Tribunale di Milano del 1° giugno 2018. La ricorrente, a seguito della separazione, percepiva un assegno di mantenimento di
€ 450,00 mensili (doc. 2 fasc. ric.) ed era inoltre titolare di una pensione dallo Stavo Svizzero per un importo mensile di CHF 49,00, pari a circa € 46/47 mensili (doc. 3 fasc. ric.). aveva presentato, l'11 settembre 2023, domanda all per Parte_1 CP_1 ottenere l'assegno sociale ex art. 3, L. 335/1995. aveva Parte_1 dichiarato (doc. 5 fasc. ric.):
- di aver soggiornato legalmente e in via continuativa in Italia per almeno 10 anni dalla data della domanda (e, in particolare, di aver sempre soggiornato in Italia, sin dal 6 settembre 2018, ovvero dalla nascita);
- di non essersi mai allontanata dall'Italia;
- di non essere ricoverata presso alcun istituto di cura;
- di essere separata, per effetto di provvedimento del Tribunale di Milano n. 11827/2018 nell'ambito della procedura recante RG 56147/2017;
- di percepire un assegno di mantenimento di importo di € 450,00;
- di percepire redditi esteri (art. 49, L. n. 298/2002). In relazione al requisito reddituale, ella aveva altresì dichiarato di aver percepito nel 2023 l'assegno di mantenimento per complessivi € 5.400,00 e una pensione da stati esteri per complessivi € 1.080,00. Con provvedimento del 26 settembre 2023, l' aveva rigettato la domanda di CP_1 assegno sociale per il seguente motivo: “Il suo reddito è superiore al limite massimo di euro 6.542,51 previsto dall'art. 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la concessione dell'assegno sociale per l'anno 2023. redditi da pensione estera e assegno di mantenimento rivalutato superiori al limite previsto per il diritto alla prestazione” (doc. 6 fasc. ric.). Contro tale reiezione, la ricorrente aveva presentato ricorso amministrativo in data 18 ottobre 2024, riferendo che il calcolo della pensione estera era invero errato. Al ricorso contro la reiezione, aveva quindi allegato l'estratto Parte_1
2 conto attestante l'effettivo importo percepito a titolo di pensione estera (CHF 49 e non CHF 94 mensili: doc. 7 fasc. ric.). Il ricorso era stato rigettato. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
L' convenuto eccepiva che solo il provvedimento di reiezione CP_1 aveva allegato l'estratto conto che, a suo parere, attestava Parte_1
l'effettivo importo percepito a titolo di pensione estera. Tale produzione non aveva carattere probante e non consentiva di superare la certificazione dell'Ente previdenziale svizzero. In ogni caso, anche ipotizzando una pensione estera pari a CHF 49, e dunque di €. 52,58 al mese che, moltiplicato per 13 mensilità, comportava un incasso annuale di €. 683,54, tale correzione non sarebbe stata in grado di collocare i redditi della ricorrente al di sotto della soglia minima per ottenere la provvidenza richiesta.
All'udienza del 14 gennaio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto poiché fondato. Parte_1
L' contesta il diritto della ricorrente all'assegno sociale (art. 3, comma 6, della CP_1 legge 335/1995) sulla base del suo reddito che per l'anno 2023 sarebbe superiore alle soglie stabilite dalla circolare . CP_1
I fatti di causa rilevanti sono i seguenti. L'11 settembre 2023, presenta domanda di assegno sociale Parte_1
(doc. 5 fasc. ric.). Nella domanda ella dichiara: l'assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato, di importo annuo pari ad €. 5.400,00; la pensione diretta erogata da stati esteri (Svizzera) di importo pari ad €. 1.080,00. Il decreto di omologazione della separazione prevede testualmente che l'assegno di mantenimento dovuto alla ricorrete dal marito sia oggetto di CP_2 rivalutazione annuale (doc. 2 fasc. ric.), come osservato da . CP_1
La certificazione dell'Ente previdenziale svizzero riferisce di una pensione di ammontante a CHF 94 mensili (doc. 2 fasc. ). Parte_1 CP_1
2. Tuttavia, poiché la provvidenza economica in esame deve avere un ancoraggio oggettivo al reddito percepito e non a quello potenziale, dall'estratto conto allegato al ricorso amministrativo (doc. 7 fasc. ric.) la somma erogata a seguito della separazione è sempre quella indicata inizialmente nel decreto (mai adeguata annualmente), per mensili netti €. 450,00, ossia per complessivi €. 5.400,00 annui. L'importo di pensione certificato come erogato dallo stato svizzero (doc. 2 fasc.
) dovrebbe ammontare a CHF 94 mensili e dunque a complessivi € 1.303,64 CP_1
3 annui. Tuttavia, dall'estratto conto allegato al ricorso amministrativo (doc. 7 fasc. ric.) si ricava che la somma erogata a tale titolo è pari a mensili CHF 49,00, pari a € 46/47 mensili a seconda del cambio al momento dell'accredito, per complessivi € 564 (= € 47*12). Dunque, i redditi effettivamente percepiti da nel 2023 (€ Parte_1
5.400,00 per l'assegno di mantenimento oltre ad € 564,00 per la pensione estera) sono inferiori al limite reddituale previsto per il riconoscimento dell'assegno sociale, per quell'anno indicato in € 6.591,39 (ricorso, p. 4; memoria, p. 2). In ogni caso, ai fini della definizione del procedimento amministrativo di liquidazione dell'assegno sociale (pur in via provvisoria) l' deve considerare CP_1 idonea la dichiarazione rilasciata in sede di domanda di assegno sociale circa l'ammontare dei redditi percepiti (€ 5.400,00 + € 1.080,00 = € 6.480,00, comunque inferiore alla soglia definitiva relativa al 2023 di € 6.591,39), salvo il conguaglio, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Il credito indicato nel ricorso, per totali € 567,47 non è stato specificamente contestato dall' e quindi può essere posto alla base di questa decisione. CP_1
3. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 300,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegno Parte_1 sociale a decorrere dal 1° ottobre 2023;
2) condanna l' a erogare alla ricorrente l'assegno sociale di cui all'art. 3, CP_1 comma 6, L. 335/1995, con decorrenza dal 1° ottobre 2024, e pertanto a pagare alla stessa la somma di € 567,47 maturata dal 1° ottobre 2023 al 30 giugno 2024, oltre agli ulteriori ratei maturandi nelle more del giudizio;
3) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a CP_1 vantaggio degli Avv.ti Balestro e Moroni, antistatari, liquidate in complessivi € 300,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 14 gennaio 2025. Il giudice
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