Art. 1. Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214 , concernente la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, la parola "sessanta" e' sostituita dalla seguente "novanta" e il numero "320" dal seguente "400";
e' soppresso l'ultimo comma.
All'articolo 4, primo comma, il numero "9.6" e' sostituito dal seguente "12.6".
E' convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214 , concernente la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, la parola "sessanta" e' sostituita dalla seguente "novanta" e il numero "320" dal seguente "400";
e' soppresso l'ultimo comma.
All'articolo 4, primo comma, il numero "9.6" e' sostituito dal seguente "12.6".