Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. ssa Giovanna Cannata Presidente
Dott. ssa Laura Casale Consigliere
Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nr 116/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in GENOVA alla via XII ottobre 2/73, presso l'avv. Riccardo
INCARDONA che la rappresenta e difende per mandato agli atti del giudizio di primo grado
APPELLANTE
contro
elettivamente domiciliata all'indirizzo pec CP_1
presso l'avv Disma Vitorio Cerruti che la rappresenta e difende Email_1
in virtù di mandato conferito in primo grado,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis: In accoglimento dell'atto di appello della riformare integralmente la Parte_2 sentenza n. 2861/2022 Tribunale di Genova e conseguentemente dichiarare che nulla è Part dovuto da a per i fatti di cui alla sentenza n. 2861/2022 del Tribunale di CP_1
Genova per i motivi di cui in narrativa;
1
Vinte le spese anche del primo grado”
Per l'Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, per i motivi visti in parte narrativa:
In VIA PRINCIPALE:
In via principale e di rito, accertare e dichiarare la tardività della iscrizione a ruolo , con conseguente improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art 348 cpc.
In subordine, solo nel non creduto caso in cui l'appello di controparte dovesse essere considerato procedibile, e fermo restando che la convenuta appellata non chiede la prosecuzione del giudizio:
In via pregiudiziale, per i motivi di cui in parte narrativa, accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'art 348bis cpc e conseguentemente applicare il filtro di appello ex art
348bis cpc e 348ter cpc;
confermando dunque la sentenza di primo grado. Nel merito, sempre che l'appello venga considerato dalla Corte come procedibile, accertare e dichiarare
l'infondatezza della domanda attorea per i motivi visti in parte narrativa, conseguentemente rigettare la domanda della e confermare la sentenza di primo grado. Il tutto con Pt_1 vittoria di spese, accessori ed oneri di legge.” FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE citava in giudizio la società (P.B.S.) per sentir accertare e CP_1 Parte_1 dichiarare l'inadempimento della stessa nel custodire i beni mobili di sua proprietà lasciati in deposito presso la convenuta, dichiarare risolto il contratto intercorso tra le parti e condannare la resistente alla restituzione di quanto pagato come corrispettivo nonchè al risarcimento del danno, quantificato in euro 7.000,00. si costituiva eccependo preliminarmente la nullità della citazione per indeterminatezza Pt_1 dell'oggetto, quindi chiedeva, nel merito, il rigetto delle domande spiegate.
All'esito dell'istruttoria orale, il Tribunale di Genova, ritenuto necessario ed opportuno disporre CTU, affidava al consulente l'incarico di descrivere e stimare i danni asseritamente provocati ai beni della quindi, in accoglimento della domanda, con sentenza n. CP_1
2861/2022, dichiarava la risoluzione del contratto di deposito intercorso tra le parti per inadempimento del depositario, condannava la convenuta alla restituzione dell'importo di euro 799,99 ed al risarcimento dei danni, che quantificava in euro 3.500,00, e condannava la società soccombente al pagamento delle spese di lite e di CTU.
2 Motivava il Tribunale che, premesso che, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, all'esito delle risultanze istruttorie si dovesse ritenere intercorso tra le parti esclusivamente un contratto di deposito e non anche di trasporto, precisato il riparto dell'onere della prova tra creditore che agisca per la risoluzione ed il risarcimento del danno (che ha solo l'onere di provare la fonte negoziale o legale della obbligazione) e debitore (onerato di provare il fatto estintivo della pretesa altrui), nel caso in ispecie parte attrice non avesse dato prova del contratto di trasporto ma avesse provato quello di deposito (fatture da 1 a 4). L'art 1766 c.c. definisce il contratto di deposito come quel contratto con cui una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura , e l'art 1768 c.c. precisa che il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia. Tenuto conto che, ai fini della risoluzione per inadempimento, quest'ultimo deve essere di non scarsa importanza ex art 1453 e 1455 c.c., nel caso in ispecie lo stesso aveva avuto ad oggetto l'obbligazione primaria ed essenziale del contratto di deposito che è quello di custodia, da adempiere, ex art 1768 c .c., con la diligenza del buon padre di famiglia. Nel caso in ispecie, all'atto del ritiro l'attrice aveva rilevato il danneggiamento di alcuni dei suoi beni, e la CTU espletata aveva confermato che parte dei danneggiamenti fossero da attribuire ad umidità ed assorbimento d'acqua durante il deposito, sicché doveva ritenersi che il depositario non avesse agito con il necessario grado di diligenza richiesto dalla legge alla propria obbligazione di custodire i beni oggetto del contratto. L'inadempimento doveva ritenersi di non scarsa importanza sia perché, svolgendo la società convenuta attività di impresa, da essa doveva pretendersi una diligenza qualificata, sia perché trattavasi di contratto a titolo oneroso. La domanda di risoluzione doveva dunque essere accolta, con conseguenziale obbligo di restituzione del corrispettivo versato. In ordine alla quantificazione del danno, il Giudice condivideva le risultanze della CTU espletata , che ne aveva determinato l'ammontare in euro
3.500,00.
Considerato che
in materia di contratto di deposito è onere del depositario dimostrare che i danni lamentati dal depositante preesistessero alla data di consegna, dovendo presumersi che i beni fossero stati consegnati in buone condizioni, il depositario non aveva assolto all'onere probatorio a suo carico di dimostrare che i danni fossero preesistenti alla consegna, anche tenendo conto della circostanza che i danni da movimentazione rilevati dal consulente non era escluso potessero essersi verificati all'interno del deposito stesso.
3 Part Avverso tale sentenza ha proposto appello concludendo come sopra. Si è costituita
, chiedendo rigettarsi il gravame e confermarsi la sentenza di primo grado. CP_1
All'udienza del 25.05.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.04.2024, rinviata a quella successiva del 20.06.2024 in cui, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISONE
Con unico articolato motivo l'appellante ha censurato la sentenza gravata per aver affermato la responsabilità dell'appellante sulla scorta delle testimonianze rese dai testi di controparte senza leggerle criticamente rispetto alle risultanze complessive dell'istruttoria e della espletata
CTU.
Part Se costituiva circostanza pacifica che avesse provveduto al solo deposito e non al
Part trasporto, in realtà non poteva dirsi data la prova della responsabilità di relativamente al primo: la CTU aveva sollevato diversi dubbi non sufficientemente considerati dal Giudicante
(la mancata immediata contestazione dei graffi vistosi alla libreria – denunciati dopo 20 giorni dal ritiro - nonostante la tempestiva denuncia dei danni allo schienale della stessa;
il mancato riferimento a sedie e tavoli nella missiva di messa in mora, menzionati invece nella citazione successiva), mentre altro elemento di contraddittorietà era rappresentato dal fatto che il giudice, nonostante avesse escluso che la società convenuta si fosse occupata anche del trasporto, non avesse tuttavia considerato che nessuna prova fosse stata data dalla signora che i beni fossero integri nel momento in cui, trasportati da terzi ingaggiati CP_1 dall'attrice, avevano fatto ingresso nel deposito. Il Tribunale aveva inoltre omesso completamente di valutare le prove che avevano escluso la movimentazione dei beni in
Part entrata ed uscita dai propri magazzini da parte di La lettera di denuncia dei danni poi non conteneva riferimenti a tavolo e sedie, risultati tra i mobili danneggiati per i quali il
Tribunale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento.
Infine la sentenza non aveva compensato le spese di lite neppure parzialmente nonostante la domanda fosse stata accolta solo in misura pari al 50% di quanto chiesto, ed aveva applicato uno scaglione di riferimento diverso rispetto a quello riferibile all'entità della domanda principale.
4 Nel costituirsi in appello, parte appellata ha eccepito preliminarmente la improcedibilità dell'appello per tardività della iscrizione a ruolo asseritamente avvenuta l'undicesimo giorno dalla notifica.
L'eccezione preliminare è infondata. La tempestività del deposito è assicurata dalla data della pec di consegna che è 6 febbraio 2023, e non 7, come evincibile dal file 7pm presente nel fascicolo telematico. Ai sensi dell'art. 16bis comma 7 DL 179/2012 come modificato dall'art
52 comma 2 DL 90/2014 conv. In Legge 114/2014, difatti: “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generatala ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore d posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza…” .
Venendo al merito, l'appello è infondato.
Dalla prova orale espletata si evince che, al momento del ritiro della merce in deposito, nessuna verifica venne effettuata dalla società odierna appellante sullo stato dei beni ricevuti in custodia. Difatti il teste di parte convenuta (verbale di udienza del 8 giugno Tes_1
2021) sul capitolo 4 (“Vero che venne verificato lo stato di conservazione della libreria e del suo contenuto”) ha risposto “ Non nello specifico, io non ho verificato lo stato dei beni perché a me interessava in quel momento verificare i volumi per i depositi”. Sul capitolo 5
(“Vero è che la libreria presentava graffi e righe in più punti”) il teste ha risposto “ Io ricordo quanto alla libreria che non era un mobile di nuova produzione ma non posso entrare Part nello specifico”. Lo stesso legale rappresentante di in sede di libero interrogatorio,
(verbale di udienza del 8 giugno 2021) rispondendo sul capitolo 1 della memoria istruttoria di parte attrice “vero che i beni della signora così come descritti in citazione, erano CP_1 integri nel momento in cui la signora li consegnava alla ha CP_1 Pt_2 Parte_1 risposto “Visionando le fotografie di parte attrice che mi vengono mostrate riconosco soltanto il mobile perché le altre cose erano arrivate in deposito già inscatolate dalla cliente;
io non ho eseguito un sopralluogo presso la cliente e non ero presente quando i beni sono arrivati in magazzino;
di solito i beni che arrivano sono integri ma nel caso concreto non posso dire nulla di preciso anche perché quelli che arrivano nelle scatole sono già confezionate dal cliente e noi non apriamo le scatole”.
5 Dall'istruttoria orale svolta è dunque emerso che nessuno della ditta convenuta si preoccupò Part di verificare lo stato dei beni al momento in cui venivano consegnati a e che in occasione del sopralluogo (durato peraltro non più di dieci minuti) nessuno dei presenti prese l'iniziativa di effettuare una tale verifica, essendo il sopralluogo finalizzato solo a valutare l'ingombro dei beni da custodire in deposito.
La CTU espletata ha evidenziato danni ascrivibili ad umidità /lieve assorbimento d'acqua, e danni connessi alla movimentazione dei beni mobili, precisando che non fosse possibile indicare “con certezza chi abbia smontato gli arredi e movimentato i beni mobili per Part trasportarli al deposito di mentre è certo che il ritiro, la movimentazione e i rimontaggi
Part dei beni siano stati eseguiti da altra ditta, quindi non da (pag. 25 CTU).
Se è vero che per i danni da movimentazione non è possibile escludere che gli stessi siano
Part avvenuti durante le fasi di smontaggio e/o trasporto – curate da terzi e non da –
l'istruttoria svolta ha tuttavia evidenziato che la convenuta non ha assolto all'onere a suo carico di provare che al momento della consegna in custodia i beni mobili fossero integri.
Il contratto di deposito, com'è noto, è un contratto reale ad effetti obbligatori, a forma libera, ad esecuzione continuata, avente ad oggetto la custodia di cose mobili fino alla loro restituzione. Una volta perfezionato il contratto (tramite la consegna del bene), è necessario che il depositario usi nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768, co. 1
c.c.) che, quando è inerente all'esercizio di un'attività professionale, deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c.). Secondo la Corte di Cassazione
"il depositante il quale lamenti che la cosa depositata abbia subito danni durante il deposito, ha il solo onere di provare l'avvenuta consegna e i danni subiti, dovendo presumersi che la cosa sia stata consegnata in buone condizioni, mentre è onere del depositario dimostrare che deterioramenti o avarie siano da attribuirsi a circostanze esterne o alla natura stessa del bene oppure che la consegna si iscrive in un rapporto cui è estranea la responsabilità per custodia, come ad esempio nella mera locazione di spazi" (Cass. sent. n. 7529/2009).
Secondo, dunque, pacifico orientamento giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, a fronte del preciso obbligo di custodia su di lui gravante (scaturente ex art. 1768 c.c. e art. 1218 c.c.) il depositario deve provare che il danno o l'avaria della cosa affidatagli sia dipeso da fatto a lui non imputabile, determinandosi una sorta di presunzione semplice di colpa del
6 depositario, dalla quale egli può liberarsi fornendo la dimostrazione di aver adottato tutte le precauzioni suggerite dall'ordinaria diligenza, anche mediante l'adozione di precauzioni maggiori rispetto a quelle ordinarie, versando altrimenti in colpa cosciente, ancorché abbia custodito il bene con la diligenza del buon padre di famiglia (Cass. civ., sez. III, 12 giugno
1995, n. 6592; Cass. civ., sez. III, 8 agosto 1997, n. 7363; Cass. civ., sez. III, 1° giugno 2004,
n. 10484; Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 2016, n. 20657).
Nel caso che ci occupa, il depositario, non avendo effettuato alcuna verifica in ordine allo stato dei beni al momento della consegna, non ha assolto all'onere probatorio a suo carico di dimostrare che i danni fossero da attribuire a cause esterne o comunque ad esso non imputabili.
La sentenza gravata andrà pertanto confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
147/2022 (scaglione fino ad euro 5.200,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio e dunque:
per la fase di studio della controversia euro 536,00
per la fase introduttiva euro 536,00
per la fase istruttoria euro 992,00
per la fase decisoria euro 851,00
per un totale di euro 2.915,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
1) Rigetta l'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore avverso la sentenza n. 2861/2022 emessa dal
Tribunale di Genova pubblicata il 19.12.2022 che per l'effetto conferma.
7 2) Condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore al pagamento in favore di delle spese di lite del grado Pt_1 CP_1 che liquida in euro 2.915,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
3) Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato
4) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53..
Genova, li 13 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. ssa Giovanna Cannata
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