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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/06/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Francesco Venier, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2005/2023 del R.G. in data 3
luglio 2023, iniziata con atto di citazione notificato telematicamente in data
26 giugno 2023
d a
- in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, con il procuratore e domiciliatario avvocato TONCHIA
PIETRO per procura speciale allegata telematicamente all'atto di citazione,
a t t o r e – o p p o n e n t e
c o n t r o
- , con i procuratori e domiciliatari avvocati CP_1
PADOVAN ISABELLA e FAVA ENRICO per procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta,
c o n v e n u t o – o p p o s t o
avente per oggetto: altri contratti d'opera – 1.42.999,
trattenuta a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nell'udienza di discussione del 10 giugno 2025,
nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per l'attore opponente: “In via preliminare: Voglia l'Ill.mo Tribunale
revocare la concessa provvisoria esecutorietà del decreto;
SENTENZA 13.6.2025 N° 2005/23 R.G. Pag. 1 Nel merito: Ritenuta la pretesa creditoria avanzata da , CP_1
così come richiesta ed azionata in via monitoria, indimostrata e/o infondata
e/o non dovuta, revocarsi, annullarsi e/o, comunque, dichiararsi privo di
giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto, salvo, in linea del tutto
subordinata, in via di eccezione riconvenzionale, ricondurre le pretese del
ricorrente entro i limiti del dovuto anche per effetto del riconoscimento del
credito di Bartercoin Service S.r.l., a deconto di ogni inconcessa posta
creditoria avversaria, del complessivo importo di € 33.210,00 (per spese
sostenute e pagamenti effettuati a oltre al danno verso i clienti da CP_1
quantificarsi (e che si indica in €. 80.000,00 anche quale danno all'immagine), nei termini di cui in narrativa, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo. Spese di lite rifuse”;
- per il convenuto opposto: “in via preliminare: rigettarsi l'istanza di
revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto,
formulata da controparte;
in via principale: nel merito: accertata e
dichiarata l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione a
decreto ingiuntivo avversaria per tutte le ragioni esposte in narrativa,
confermare il decreto ingiuntivo n. 495/2023 del Tribunale di Udine, con integrale rigetto dell'opposizione avversaria;
in subordine: accertata e
dichiarata l'esistenza del credito per le causali di cui in narrativa, per
l'effetto condannarsi l'opponente Bartercoin Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'opposto
della somma di euro 12.290,00 (dodicimiladuecentonovanta/00) o a quella
maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs.
231/2002 dal dovuto al saldo effettivo. In ogni caso: con vittoria di spese e
SENTENZA 13.6.2025 N° 2005/23 R.G. Pag. 2 compensi professionali del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di CP_1
della somma di € 12.290,00, oltre interessi e spese, richiesta a
[...]
titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali rese da quest'ultimo in favore della medesima società nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 maggio 2021.
L'opponente ha eccepito l'inadempimento del convenuto, chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e, nel merito, la revoca dello stesso o, in subordine, la riduzione delle pretese avversarie in considerazione delle somme già corrisposte al professionista, nonché a fronte dei danni patiti dalla società a causa del suddetto inadempimento.
Si è costituito tempestivamente , il quale, contestando le CP_1
deduzioni avversarie, ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto.
Verificata la regolare costituzione delle parti, dato atto dell'impossibilità di pervenire a una definizione conciliativa della controversia, la causa è stata istruita, oltre che con l'acquisizione dei documenti offerti dalle parti, con l'assunzione della prova testimoniale sui capitoli formulati da parte convenuta ritenuti ammissibili e rilevanti.
All'udienza del 10 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe e, all'esito della discussione orale della causa, il giudice si è riservato il deposito della sentenza a norma
SENTENZA 13.6.2025 N° 2005/23 R.G. Pag. 3 dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va, di conseguenza, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che la società svolge attività di Parte_1
consulenza strategica alle imprese sia sul piano commerciale, favorendo gli scambi commerciali tra le imprese aderenti alla piattaforma online denominata “Sistema Bartners”, sia sul piano finanziario, supportando dette imprese nel reperimento di nuove risorse per sostenere la propria attività (v.
visura camerale, doc. 1 del fascicolo monitorio e modulo contenente la domanda di adesione al Sistema Bartners, docc. 3 e 4 di parte convenuta).
Nell'ambito di tale attività, ha intrattenuto un rapporto di CP_1
collaborazione con la società opponente nella veste di “Responsabile dell'Ufficio Tecnico del “Sistema Bartners” con il ruolo di sovrintendere,
dirigere e coordinare le attività operative del suddetto Ufficio e delle
persone che ne fanno e ne faranno parte nel corso del presente rapporto
contrattuale, in particolare le figure professionali con la qualifica di
“Business Miner” ed eventuale personale di supporto, e ciò dal 1.6.2020 al
31/05/2021”, come specificato nell'atto ricognitivo e transattivo stipulato tra le parti in data 1° giugno 2021 (doc. 2 del fascicolo monitorio).
Con tale ultimo accordo le parti hanno infatti inteso regolare in via conciliativa i reciproci rapporti, prevedendo un piano rateale di pagamento dei compensi maturati dal professionista nel periodo compreso tra il 1°
giugno 2020 e il 31 maggio 2021.
A fronte del pagamento solo parziale delle rate del piano di rientro da parte della (doc. 5 del fascicolo monitorio), Parte_1 Parte_2
13.6.2025 N° 2005/23 R.G. Pag. 4
[...] ha ottenuto decreto di ingiunzione per la somma residua, pari a complessivi
€ 12.290,00.
La società ha contestato le pretese avversarie deducendo come l'oggetto dell'incarico del professionista non fosse limitato a quello di responsabile dell'ufficio tecnico, ma comprendesse anche la redazione dei piani industriali, dei business plan e dei budget dei progetti delle imprese accreditate al Sistema Bartners ai fini dell'ottenimento di finanziamenti bancari. A tal riguardo l'opponente ha allegato la sussistenza di ritardi,
errori e incompletezze imputabili a nella predisposizione CP_1
dei predetti documenti che avrebbero costretto la società a rivolgersi a diversi professionisti ( e Persona_1 Persona_2 Persona_3
per porvi rimedio.
L'eccezione di inadempimento sollevata dalla società opponente non è tuttavia idonea a paralizzare la domanda avversaria, in quanto, quand'anche fondata, farebbe riferimento a un arco temporale successivo rispetto a quello nel quale si collocano le prestazioni rese da e in CP_1
relazione alle quali l'ingiunzione di pagamento è stata emessa.
Infatti, è pacifico che la collaborazione tra e la società CP_1
opponente è proseguita anche successivamente alla conclusione del citato accordo transattivo. Peraltro è la stessa transazione a prevedere la stipulazione tra le parti di un “contratto di consulenza manageriale” con efficacia dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021, con rinnovo annuale automatico alla scadenza, accordo di cui, tuttavia, non vi è traccia agli atti.
Inoltre, dalle concordanti dichiarazioni dei testimoni escussi nel corso dell'istruttoria si evince come , quantomeno dal settembre CP_1
SENTENZA 13.6.2025 N° 2005/23 R.G. Pag. 5 2021 (come riferito dalla teste e sino all'agosto 2022, si Testimone_1
occupasse, in via prevalente, della predisposizione della parte finanziaria dei piani industriali e dei business plan delle imprese aderenti al Sistema
Bartners, essendo la parte descrittiva demandata ad altri professionisti
( , con il supporto di , nonché, a partire Parte_3 Testimone_2
dall'ottobre 2022, di . Persona_3
Una volta predisposta tale documentazione, seguiva la verifica della finanziabilità del progetto da parte degli istituti di credito, compito demandato a dapprima nella veste di direttore della filiale Persona_1
di Udine di e successivamente come consulente esterno Controparte_2
della stessa società . Parte_1
Ebbene, solo in relazione a tale seconda fase del rapporto di collaborazione tra e la società opponente potrebbe, eventualmente, porsi la CP_1
questione dell'inadempimento del convenuto che si sarebbe concretizzato,
in tesi attorea, in errori e ritardi nella redazione della parte finanziaria dei piani industriali e dei business plan.
Ciò appare coerente con quanto riferito dal teste che, da un Persona_1
lato, ha affermato che nel periodo compreso tra il settembre 2021 e il maggio 2022 la società aveva presentato cinque Parte_1
progetti, di cui solo uno era stato finanziato e, dall'altro, che i “problemi” relativi ai piani industriali, che hanno reso necessario l'intervento dello stesso erano successivi al luglio 2022. Per_1
Analogamente, la stessa società opponente, nonostante affermi che tra i compiti affidati a rientrasse anche la redazione dei piani CP_1
industriali e dei documenti connessi, colloca implicitamente
SENTENZA 13.6.2025 N° 2005/23 R.G. Pag. 6 l'inadempimento del professionista “dopo il 31.5.21” (v. pag. 3 dell'atto di citazione), precisando che “da agosto 2021 ad agosto 2022 venivano redatti solo 8 Piani Industriali”, che venivano poi revisionati da altri professionisti incaricati dalla società , con la conseguenza che “solo 2 Parte_1
piani industriali sono risultati completati”.
Tali circostanze, tuttavia, oltre a essere controverse alla luce delle affermazioni dei testi (secondo cui il lavoro di Testimone_2 CP_1
prima dell'intervento di era ritenuto “ben fatto” da Per_1 Parte_3
) e (a detta del quale il business plan di era
[...] Persona_2 CP_1
“ottimo, forse un po' ridondante perché era molto molto completo”),
esulano dal presente giudizio, essendo la pretesa creditoria del convenuto opposto fondata esclusivamente sull'accordo transattivo concluso in data 1° giugno 2021 in riferimento all'attività dallo stesso prestata nel precedente periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 maggio 2021.
D'altra parte, l'inadempimento di non può desumersi, CP_1
come sostiene la società opponente, dallo scambio di mail intercorso tra le parti in data 18 agosto 2022 (doc. 3 di parte attrice). Da tale corrispondenza risulta, invece, la riconosciuta debenza da parte della società Parte_1
nei confronti del professionista di somme ulteriori rispetto a quelle
[...]
oggetto del decreto ingiuntivo. Inoltre, il ritardo lamentato dalla società
opponente negli incassi “a causa dei tempi troppo lunghi necessari per la scrittura dei Piani Industriali e relative pratiche di finanziamento” non è espressamente ricondotto all'attività di ma appare piuttosto CP_1
addotto dalla a giustificazione della persistenza della Parte_1
propria posizione debitoria nei confronti del convenuto.
SENTENZA 13.6.2025 N° 2005/23 R.G. Pag. 7 In definitiva, con riferimento all'arco temporale tra il 1° giugno 2020 e il 31
maggio 2021, la società opponente si è obbligata a corrispondere i compensi spettanti a in virtù dell'accordo transattivo con CP_1
lo stesso sottoscritto, la cui validità ed efficacia non è stata in alcun modo contestata. Inoltre, la non ha allegato un Parte_1
inadempimento del professionista alle obbligazioni professionali relative al periodo antecedente alla transazione, con la conseguenza che va affermato il diritto del convenuto opposto a ottenere dall'opponente il pagamento della somma azionata in via monitoria a titolo di compensi per l'attività
svolta in favore della società opponente.
Quanto ai pretesi danni subiti dalla società opponente per la attività svolta da dopo la conclusione dell'atto transattivo, non vi è prova CP_1
né della loro entità, né del fatto che essi siano correlati ad errori del convenuto opposto, visto che i mancati guadagni della società
deriverebbero dal mancato ottenimento dei finanziamenti bancari da parte dei suoi clienti, che può essere stato determinato dalle ragioni più varie, non necessariamente afferenti la attività del . CP_1
Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 495/2023 emesso dal Giudice designato di questo Tribunale in data 21 aprile 2023 e la condanna della società soccombente alla rifusione in favore del convenuto opposto delle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi previsti dal D.M. 55/2014.
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
SENTENZA 13.6.2025 N° 2005/23 R.G. Pag. 8 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna a rifondere in favore di Parte_1 CP_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 145,50 per
[...]
esborsi, in € 919,00 per la fase di studio, in € 777,00 per la fase introduttiva, in € 1.680,00 per la fase istruttoria e di trattazione, in €
1.701,00 per la fase decisionale e in € 761,55 per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Udine, il 13 giugno 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Valeria Zingaro.
SENTENZA 13.6.2025 N° 2005/23 R.G. Pag. 9
TRIBUNALE DI UDINE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Francesco Venier, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2005/2023 del R.G. in data 3
luglio 2023, iniziata con atto di citazione notificato telematicamente in data
26 giugno 2023
d a
- in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, con il procuratore e domiciliatario avvocato TONCHIA
PIETRO per procura speciale allegata telematicamente all'atto di citazione,
a t t o r e – o p p o n e n t e
c o n t r o
- , con i procuratori e domiciliatari avvocati CP_1
PADOVAN ISABELLA e FAVA ENRICO per procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta,
c o n v e n u t o – o p p o s t o
avente per oggetto: altri contratti d'opera – 1.42.999,
trattenuta a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nell'udienza di discussione del 10 giugno 2025,
nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per l'attore opponente: “In via preliminare: Voglia l'Ill.mo Tribunale
revocare la concessa provvisoria esecutorietà del decreto;
SENTENZA 13.6.2025 N° 2005/23 R.G. Pag. 1 Nel merito: Ritenuta la pretesa creditoria avanzata da , CP_1
così come richiesta ed azionata in via monitoria, indimostrata e/o infondata
e/o non dovuta, revocarsi, annullarsi e/o, comunque, dichiararsi privo di
giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto, salvo, in linea del tutto
subordinata, in via di eccezione riconvenzionale, ricondurre le pretese del
ricorrente entro i limiti del dovuto anche per effetto del riconoscimento del
credito di Bartercoin Service S.r.l., a deconto di ogni inconcessa posta
creditoria avversaria, del complessivo importo di € 33.210,00 (per spese
sostenute e pagamenti effettuati a oltre al danno verso i clienti da CP_1
quantificarsi (e che si indica in €. 80.000,00 anche quale danno all'immagine), nei termini di cui in narrativa, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo. Spese di lite rifuse”;
- per il convenuto opposto: “in via preliminare: rigettarsi l'istanza di
revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto,
formulata da controparte;
in via principale: nel merito: accertata e
dichiarata l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione a
decreto ingiuntivo avversaria per tutte le ragioni esposte in narrativa,
confermare il decreto ingiuntivo n. 495/2023 del Tribunale di Udine, con integrale rigetto dell'opposizione avversaria;
in subordine: accertata e
dichiarata l'esistenza del credito per le causali di cui in narrativa, per
l'effetto condannarsi l'opponente Bartercoin Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'opposto
della somma di euro 12.290,00 (dodicimiladuecentonovanta/00) o a quella
maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs.
231/2002 dal dovuto al saldo effettivo. In ogni caso: con vittoria di spese e
SENTENZA 13.6.2025 N° 2005/23 R.G. Pag. 2 compensi professionali del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di CP_1
della somma di € 12.290,00, oltre interessi e spese, richiesta a
[...]
titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali rese da quest'ultimo in favore della medesima società nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 maggio 2021.
L'opponente ha eccepito l'inadempimento del convenuto, chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e, nel merito, la revoca dello stesso o, in subordine, la riduzione delle pretese avversarie in considerazione delle somme già corrisposte al professionista, nonché a fronte dei danni patiti dalla società a causa del suddetto inadempimento.
Si è costituito tempestivamente , il quale, contestando le CP_1
deduzioni avversarie, ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto.
Verificata la regolare costituzione delle parti, dato atto dell'impossibilità di pervenire a una definizione conciliativa della controversia, la causa è stata istruita, oltre che con l'acquisizione dei documenti offerti dalle parti, con l'assunzione della prova testimoniale sui capitoli formulati da parte convenuta ritenuti ammissibili e rilevanti.
All'udienza del 10 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe e, all'esito della discussione orale della causa, il giudice si è riservato il deposito della sentenza a norma
SENTENZA 13.6.2025 N° 2005/23 R.G. Pag. 3 dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va, di conseguenza, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che la società svolge attività di Parte_1
consulenza strategica alle imprese sia sul piano commerciale, favorendo gli scambi commerciali tra le imprese aderenti alla piattaforma online denominata “Sistema Bartners”, sia sul piano finanziario, supportando dette imprese nel reperimento di nuove risorse per sostenere la propria attività (v.
visura camerale, doc. 1 del fascicolo monitorio e modulo contenente la domanda di adesione al Sistema Bartners, docc. 3 e 4 di parte convenuta).
Nell'ambito di tale attività, ha intrattenuto un rapporto di CP_1
collaborazione con la società opponente nella veste di “Responsabile dell'Ufficio Tecnico del “Sistema Bartners” con il ruolo di sovrintendere,
dirigere e coordinare le attività operative del suddetto Ufficio e delle
persone che ne fanno e ne faranno parte nel corso del presente rapporto
contrattuale, in particolare le figure professionali con la qualifica di
“Business Miner” ed eventuale personale di supporto, e ciò dal 1.6.2020 al
31/05/2021”, come specificato nell'atto ricognitivo e transattivo stipulato tra le parti in data 1° giugno 2021 (doc. 2 del fascicolo monitorio).
Con tale ultimo accordo le parti hanno infatti inteso regolare in via conciliativa i reciproci rapporti, prevedendo un piano rateale di pagamento dei compensi maturati dal professionista nel periodo compreso tra il 1°
giugno 2020 e il 31 maggio 2021.
A fronte del pagamento solo parziale delle rate del piano di rientro da parte della (doc. 5 del fascicolo monitorio), Parte_1 Parte_2
13.6.2025 N° 2005/23 R.G. Pag. 4
[...] ha ottenuto decreto di ingiunzione per la somma residua, pari a complessivi
€ 12.290,00.
La società ha contestato le pretese avversarie deducendo come l'oggetto dell'incarico del professionista non fosse limitato a quello di responsabile dell'ufficio tecnico, ma comprendesse anche la redazione dei piani industriali, dei business plan e dei budget dei progetti delle imprese accreditate al Sistema Bartners ai fini dell'ottenimento di finanziamenti bancari. A tal riguardo l'opponente ha allegato la sussistenza di ritardi,
errori e incompletezze imputabili a nella predisposizione CP_1
dei predetti documenti che avrebbero costretto la società a rivolgersi a diversi professionisti ( e Persona_1 Persona_2 Persona_3
per porvi rimedio.
L'eccezione di inadempimento sollevata dalla società opponente non è tuttavia idonea a paralizzare la domanda avversaria, in quanto, quand'anche fondata, farebbe riferimento a un arco temporale successivo rispetto a quello nel quale si collocano le prestazioni rese da e in CP_1
relazione alle quali l'ingiunzione di pagamento è stata emessa.
Infatti, è pacifico che la collaborazione tra e la società CP_1
opponente è proseguita anche successivamente alla conclusione del citato accordo transattivo. Peraltro è la stessa transazione a prevedere la stipulazione tra le parti di un “contratto di consulenza manageriale” con efficacia dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021, con rinnovo annuale automatico alla scadenza, accordo di cui, tuttavia, non vi è traccia agli atti.
Inoltre, dalle concordanti dichiarazioni dei testimoni escussi nel corso dell'istruttoria si evince come , quantomeno dal settembre CP_1
SENTENZA 13.6.2025 N° 2005/23 R.G. Pag. 5 2021 (come riferito dalla teste e sino all'agosto 2022, si Testimone_1
occupasse, in via prevalente, della predisposizione della parte finanziaria dei piani industriali e dei business plan delle imprese aderenti al Sistema
Bartners, essendo la parte descrittiva demandata ad altri professionisti
( , con il supporto di , nonché, a partire Parte_3 Testimone_2
dall'ottobre 2022, di . Persona_3
Una volta predisposta tale documentazione, seguiva la verifica della finanziabilità del progetto da parte degli istituti di credito, compito demandato a dapprima nella veste di direttore della filiale Persona_1
di Udine di e successivamente come consulente esterno Controparte_2
della stessa società . Parte_1
Ebbene, solo in relazione a tale seconda fase del rapporto di collaborazione tra e la società opponente potrebbe, eventualmente, porsi la CP_1
questione dell'inadempimento del convenuto che si sarebbe concretizzato,
in tesi attorea, in errori e ritardi nella redazione della parte finanziaria dei piani industriali e dei business plan.
Ciò appare coerente con quanto riferito dal teste che, da un Persona_1
lato, ha affermato che nel periodo compreso tra il settembre 2021 e il maggio 2022 la società aveva presentato cinque Parte_1
progetti, di cui solo uno era stato finanziato e, dall'altro, che i “problemi” relativi ai piani industriali, che hanno reso necessario l'intervento dello stesso erano successivi al luglio 2022. Per_1
Analogamente, la stessa società opponente, nonostante affermi che tra i compiti affidati a rientrasse anche la redazione dei piani CP_1
industriali e dei documenti connessi, colloca implicitamente
SENTENZA 13.6.2025 N° 2005/23 R.G. Pag. 6 l'inadempimento del professionista “dopo il 31.5.21” (v. pag. 3 dell'atto di citazione), precisando che “da agosto 2021 ad agosto 2022 venivano redatti solo 8 Piani Industriali”, che venivano poi revisionati da altri professionisti incaricati dalla società , con la conseguenza che “solo 2 Parte_1
piani industriali sono risultati completati”.
Tali circostanze, tuttavia, oltre a essere controverse alla luce delle affermazioni dei testi (secondo cui il lavoro di Testimone_2 CP_1
prima dell'intervento di era ritenuto “ben fatto” da Per_1 Parte_3
) e (a detta del quale il business plan di era
[...] Persona_2 CP_1
“ottimo, forse un po' ridondante perché era molto molto completo”),
esulano dal presente giudizio, essendo la pretesa creditoria del convenuto opposto fondata esclusivamente sull'accordo transattivo concluso in data 1° giugno 2021 in riferimento all'attività dallo stesso prestata nel precedente periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 maggio 2021.
D'altra parte, l'inadempimento di non può desumersi, CP_1
come sostiene la società opponente, dallo scambio di mail intercorso tra le parti in data 18 agosto 2022 (doc. 3 di parte attrice). Da tale corrispondenza risulta, invece, la riconosciuta debenza da parte della società Parte_1
nei confronti del professionista di somme ulteriori rispetto a quelle
[...]
oggetto del decreto ingiuntivo. Inoltre, il ritardo lamentato dalla società
opponente negli incassi “a causa dei tempi troppo lunghi necessari per la scrittura dei Piani Industriali e relative pratiche di finanziamento” non è espressamente ricondotto all'attività di ma appare piuttosto CP_1
addotto dalla a giustificazione della persistenza della Parte_1
propria posizione debitoria nei confronti del convenuto.
SENTENZA 13.6.2025 N° 2005/23 R.G. Pag. 7 In definitiva, con riferimento all'arco temporale tra il 1° giugno 2020 e il 31
maggio 2021, la società opponente si è obbligata a corrispondere i compensi spettanti a in virtù dell'accordo transattivo con CP_1
lo stesso sottoscritto, la cui validità ed efficacia non è stata in alcun modo contestata. Inoltre, la non ha allegato un Parte_1
inadempimento del professionista alle obbligazioni professionali relative al periodo antecedente alla transazione, con la conseguenza che va affermato il diritto del convenuto opposto a ottenere dall'opponente il pagamento della somma azionata in via monitoria a titolo di compensi per l'attività
svolta in favore della società opponente.
Quanto ai pretesi danni subiti dalla società opponente per la attività svolta da dopo la conclusione dell'atto transattivo, non vi è prova CP_1
né della loro entità, né del fatto che essi siano correlati ad errori del convenuto opposto, visto che i mancati guadagni della società
deriverebbero dal mancato ottenimento dei finanziamenti bancari da parte dei suoi clienti, che può essere stato determinato dalle ragioni più varie, non necessariamente afferenti la attività del . CP_1
Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 495/2023 emesso dal Giudice designato di questo Tribunale in data 21 aprile 2023 e la condanna della società soccombente alla rifusione in favore del convenuto opposto delle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi previsti dal D.M. 55/2014.
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
SENTENZA 13.6.2025 N° 2005/23 R.G. Pag. 8 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna a rifondere in favore di Parte_1 CP_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 145,50 per
[...]
esborsi, in € 919,00 per la fase di studio, in € 777,00 per la fase introduttiva, in € 1.680,00 per la fase istruttoria e di trattazione, in €
1.701,00 per la fase decisionale e in € 761,55 per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Udine, il 13 giugno 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Valeria Zingaro.
SENTENZA 13.6.2025 N° 2005/23 R.G. Pag. 9