TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/12/2024, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 3040/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. CALDERISI ROBERTA (C.F. C.F._1
) C.F._2
nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. CENNI MARCO (C.F. ) C.F._3 C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI: precisate congiuntamente come da istanza depositata il 11/07/2024
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di divorzio;
- visto che è già stata pronunciata sentenza parziale sul vincolo in data 31/03/2023, sicché il thema decidendum resta circoscritto alle statuizioni accessorie relative ai figli (nata il [...]) e R_
(nato il [...]) maggiorenne, e alle questioni economiche;
Per_2
- visto che all'udienza del 12/07/2024 le parti hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni;
- dato atto che il pubblico ministero interveniva in data 9/03/2023;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 2 “1) La FI minore viene affidata in maniera condivisa con collocazione stabile presso R_ l'abitazione della madre.
2) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la FI relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la FI con sé.
3) Il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della minore, potrà vedere e tenere la FI con sé liberamente, garantendo il diritto di visita del padre per almeno due pomeriggi a settimana con pernotto e due fine settimana alternati al mese.
4) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , in via anticipata ed entro il 20 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della FI minore 350,00, oltre al 50% delle R_ spese straordinarie, mentre per il figlio l'importo di € 200,00 fino al maggio 2025 (due anni dalla Per_2 data della domanda)
5) I coniugi esprimo reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, ivi compreso il rilascio dei passaporti propri e della FI . R_
6) Il SI. si impegna a corrispondere la somma di € 2.750,00 a titolo di arretrati del mantenimento Pt_1 con bonifico istantaneo in data 12/07/2024.
Spese compensate”
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza eccezione disattesa o assorbita, così dispone,
1) Prende atto delle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte, che omologa;
2) Compensa le spese
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 5-12-2024
Il Presidente Relatore
dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 2 di 2