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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3711/2024 depositato il 20/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 580/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
2 e pubblicata il 14/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 29210015172021 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1930/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente ricorrrente ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati - dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 580 del 2024 pronunciata dalla Sezione II della Corte di giustizia tributaria di I grado di Palermo, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso un Avviso di liquidazione (n.
29210015172021) afferente Accise Armonizzate - energia elettrica (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
La pretesa in contestazione (in breve) faceva seguito ad una verifica eseguita dai dipendenti di Società_1 in occasione della quale era stato accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica in un immobile di Palermo (cfr. documentazione in atti).
L' Società_2 spa comunicava il prelievo irregolare di energia elettrica, nel periodo dal 27/03/2014 al 18/02/2016 - pari a Kwh 23.849 - con un'evasione d'accisa sull'energia elettrica di € 1.260,61 (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia delle Dogane di Palermo, quindi, emetteva un Atto di contestazione (prot. n. 27683/RU del
12/10/2021, n. 292100 – 151 ed irrogava una sanzione amministrativa di € 2.521,22 (cfr. documentazione in atti).
Il primo Giudice – in sintesi – ha ritenuto infondato il ricorso confermando il provvedimento impugnato (cfr. sentenza di I grado in atti).
Si è costituita – in questo giudizio - l' Agenzia delle Dogane la quale ha contro dedotto difendendo la legittimità dei propri provvedimenti e della propria pretesa.
La contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va rigettato.
1.- La pretesa qui in contestazione scaturisce da “prelievi elettrici” compresi nel periodo tra il 23.03.2014 ed il 18.02.2016.
L'art. 57, c. 3, D.Lgs 504/95, in tema di prescrizione dei crediti d'accisa sull'energia elettrica dispone che in presenza di comportamenti omissivi la prescrizione decorre dalla scoperta del fatto illecito (“ … In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito …”): la fattispecie qui in esame riguarda una violazione in materia di accise sull'energia elettrica che trova riferimento negli artt. 52 e seguenti del D.Lgs n. 504/1995 (Testo Unico Accise).
La Giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che " …. Il termine di prescrizione per il recupero dell' imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito …”
Pertanto, il termine quinquennale entro il quale deve essere notificato l'atto di contestazione della sanzione non viene a scadere il medesimo giorno del quinto anno successivo: il D.Lgs 472/97, art. 20 c. 1, trattandosi di sanzione amministrativa-tributaria, prevede che detto termine quinquennale vada a scadere il 31 dicembre del quinto anno successivo.
La verifica dei tecnici Società_1 è avvenuta il 19/02/2016 (dies a quo), il termine andava, quindi, a “spirare” il 31 dicembre 2021, l'atto di contestazione (prot. n. 27683/RU del 12/10/2021, n. 292100 - 1517 – 2021) è stato notificato il 21/10/2021: tempestivamente.
2.- Il prelievo “irregolare” (allaccio abusivo) di energia elettrica nell'immobile di Palermo (estremi identificativi dell'immobile meglio indicati in atti) è stato provato dal verbale di verifica del 10/07/2014 (cfr. documentazione in atti).
Con verbale di constatazione n. 8361 del 09/06/2021 (notificato il 06/08/2021) è stato indicato il prelievo
“irregolare” di energia (kwh 23.849 nel periodo dal 27/03/2014 al 18/02/2016) con un'evasione di Accisa di
€ 1.260,61 (cfr. verbale in atti).
La pretesa qui in esame trova proprio riferimento nell'art. 59, commi 2 e 3 del d. lgs. 504/95 e nell'art. 59
c. 1 che prevede una sanzione amministrativa di importo variabile dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso ad € 258,00.
Non rileva l'eventuale (e non provata) “inconsapevolezza” del prelievo irregolare: “ … una volta accertati, da un lato, la manomissione dell'impianto da un lato e, dall'altro, il fatto che di tale manomissione si giovasse l'abitazione dell'imputata (che in tal modo otteneva l'erogazione di energia elettrica non contabilizzata), la conclusione affatto logica è che la condotta furtiva in essere era necessariamente a costei riferibile, in difetto di altre plausibili prospettazioni tali da integrare - per l'appunto - un dubbio "ragionevole … " (Cassazione penale, Sez. IV, Sentenza 30.01.2020, n. 3903).
3.- La Sentenza del Tribunale Civile di Palermo n. 703 del 2022
(già agli atti anche del primo giudizio) ha censurato la condotta processuale del Servizio Elettrico Nazionale nel giudizio di opposizione a Decreto ingiuntivo per non aver prodotto tempestivamente la fattura del
30.03.2017 in ragione della quale era stato emesso il Decreto ingiuntivo opposto: la sentenza di che trattasi, quindi, deve ritenersi “perimetrata” al solo Decreto ingiuntivo opposto (cfr. fattura e Sentenza in atti).
Il parametro per la determinazione della sanzione è stato correttamente individuato nell' importo fatturato da Società_1 (comprensivo anche dell'imposta evasa).
Il provvedimento originariamente in contestazione ha indicato con compiutezza l'an ed il quantum della pretesa, richiamando le ragioni di fatto e le relative norme di riferimento (cfr. provvedimento in atti).
Tali elementi hanno posto la Contribuente nelle condizioni di potere esercitare compiutamente le proprie difese in due gradi di giudizio (cfr. provvedimento originariamente impugnato).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la contribuente appellante alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle Dogane, che liquida in euro 600,00 (seicento/00).
Palermo, 30 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ AR
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3711/2024 depositato il 20/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 580/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
2 e pubblicata il 14/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 29210015172021 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1930/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente ricorrrente ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati - dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 580 del 2024 pronunciata dalla Sezione II della Corte di giustizia tributaria di I grado di Palermo, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso un Avviso di liquidazione (n.
29210015172021) afferente Accise Armonizzate - energia elettrica (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
La pretesa in contestazione (in breve) faceva seguito ad una verifica eseguita dai dipendenti di Società_1 in occasione della quale era stato accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica in un immobile di Palermo (cfr. documentazione in atti).
L' Società_2 spa comunicava il prelievo irregolare di energia elettrica, nel periodo dal 27/03/2014 al 18/02/2016 - pari a Kwh 23.849 - con un'evasione d'accisa sull'energia elettrica di € 1.260,61 (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia delle Dogane di Palermo, quindi, emetteva un Atto di contestazione (prot. n. 27683/RU del
12/10/2021, n. 292100 – 151 ed irrogava una sanzione amministrativa di € 2.521,22 (cfr. documentazione in atti).
Il primo Giudice – in sintesi – ha ritenuto infondato il ricorso confermando il provvedimento impugnato (cfr. sentenza di I grado in atti).
Si è costituita – in questo giudizio - l' Agenzia delle Dogane la quale ha contro dedotto difendendo la legittimità dei propri provvedimenti e della propria pretesa.
La contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va rigettato.
1.- La pretesa qui in contestazione scaturisce da “prelievi elettrici” compresi nel periodo tra il 23.03.2014 ed il 18.02.2016.
L'art. 57, c. 3, D.Lgs 504/95, in tema di prescrizione dei crediti d'accisa sull'energia elettrica dispone che in presenza di comportamenti omissivi la prescrizione decorre dalla scoperta del fatto illecito (“ … In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito …”): la fattispecie qui in esame riguarda una violazione in materia di accise sull'energia elettrica che trova riferimento negli artt. 52 e seguenti del D.Lgs n. 504/1995 (Testo Unico Accise).
La Giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che " …. Il termine di prescrizione per il recupero dell' imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito …”
Pertanto, il termine quinquennale entro il quale deve essere notificato l'atto di contestazione della sanzione non viene a scadere il medesimo giorno del quinto anno successivo: il D.Lgs 472/97, art. 20 c. 1, trattandosi di sanzione amministrativa-tributaria, prevede che detto termine quinquennale vada a scadere il 31 dicembre del quinto anno successivo.
La verifica dei tecnici Società_1 è avvenuta il 19/02/2016 (dies a quo), il termine andava, quindi, a “spirare” il 31 dicembre 2021, l'atto di contestazione (prot. n. 27683/RU del 12/10/2021, n. 292100 - 1517 – 2021) è stato notificato il 21/10/2021: tempestivamente.
2.- Il prelievo “irregolare” (allaccio abusivo) di energia elettrica nell'immobile di Palermo (estremi identificativi dell'immobile meglio indicati in atti) è stato provato dal verbale di verifica del 10/07/2014 (cfr. documentazione in atti).
Con verbale di constatazione n. 8361 del 09/06/2021 (notificato il 06/08/2021) è stato indicato il prelievo
“irregolare” di energia (kwh 23.849 nel periodo dal 27/03/2014 al 18/02/2016) con un'evasione di Accisa di
€ 1.260,61 (cfr. verbale in atti).
La pretesa qui in esame trova proprio riferimento nell'art. 59, commi 2 e 3 del d. lgs. 504/95 e nell'art. 59
c. 1 che prevede una sanzione amministrativa di importo variabile dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso ad € 258,00.
Non rileva l'eventuale (e non provata) “inconsapevolezza” del prelievo irregolare: “ … una volta accertati, da un lato, la manomissione dell'impianto da un lato e, dall'altro, il fatto che di tale manomissione si giovasse l'abitazione dell'imputata (che in tal modo otteneva l'erogazione di energia elettrica non contabilizzata), la conclusione affatto logica è che la condotta furtiva in essere era necessariamente a costei riferibile, in difetto di altre plausibili prospettazioni tali da integrare - per l'appunto - un dubbio "ragionevole … " (Cassazione penale, Sez. IV, Sentenza 30.01.2020, n. 3903).
3.- La Sentenza del Tribunale Civile di Palermo n. 703 del 2022
(già agli atti anche del primo giudizio) ha censurato la condotta processuale del Servizio Elettrico Nazionale nel giudizio di opposizione a Decreto ingiuntivo per non aver prodotto tempestivamente la fattura del
30.03.2017 in ragione della quale era stato emesso il Decreto ingiuntivo opposto: la sentenza di che trattasi, quindi, deve ritenersi “perimetrata” al solo Decreto ingiuntivo opposto (cfr. fattura e Sentenza in atti).
Il parametro per la determinazione della sanzione è stato correttamente individuato nell' importo fatturato da Società_1 (comprensivo anche dell'imposta evasa).
Il provvedimento originariamente in contestazione ha indicato con compiutezza l'an ed il quantum della pretesa, richiamando le ragioni di fatto e le relative norme di riferimento (cfr. provvedimento in atti).
Tali elementi hanno posto la Contribuente nelle condizioni di potere esercitare compiutamente le proprie difese in due gradi di giudizio (cfr. provvedimento originariamente impugnato).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la contribuente appellante alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle Dogane, che liquida in euro 600,00 (seicento/00).
Palermo, 30 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ AR