Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 100
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del diritto di accertamento

    La Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione, secondo il D.Lgs 472/97, art. 20 c. 1, scade il 31 dicembre del quinto anno successivo alla scoperta del fatto illecito. Poiché la scoperta è avvenuta il 19/02/2016, il termine scadeva il 31/12/2021. L'atto di contestazione è stato notificato il 21/10/2021, quindi tempestivamente.

  • Rigettato
    Legittimità del prelievo irregolare e della sanzione

    La Corte ha ritenuto provato il prelievo irregolare tramite allaccio abusivo, come accertato dal verbale di verifica. La sanzione è stata commisurata ai sensi dell'art. 59, commi 2 e 3 del d. lgs. 504/95. È irrilevante l'eventuale inconsapevolezza del prelievo irregolare, in quanto la condotta è riferibile all'utilizzatore dell'immobile in assenza di altre spiegazioni.

  • Rigettato
    Parametro di determinazione della sanzione

    La Corte ha ritenuto corretto il parametro di determinazione della sanzione nell'importo fatturato dalla Società_1, comprensivo dell'imposta evasa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 100
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 100
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo