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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/02/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – PRIMA SEZIONE CIVILE- in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art.132 cpc come novellato dalla legge n.69/2009 nella causa civile iscritta al n.
3298/2015 avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione n. 3341/AP emessa in data
13.03.2015 notificata in data 19.03.2015 dall' Controparte_1
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo D' Antonio in forza di mandato a margine del ricorso in opposizione
(ATTORE)
E
, rappresentato e Controparte_2
difeso a mezzo di funzionario delegato, in virtù di delega allegata agli atti.
( CONVENUTO)
Conclusioni : come da note conclusive depositate in atti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009,
direttamente applicabile alla fattispecie.
In data 28-07-2012 la DI di NZ di Marina di Casalvelino elevava “ verbale di contestazione e sequestro nei confronti del sig. , in qualità di titolare dell'esercizio Parte_2 commerciale denominato “Bar Miramare” con sede in S.Mauro Cilento in viale Di Gregorio — Loc.
Mezzatorre, poiché rinveniva nel locale n. 6 apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, co.7
lett. c) del R.D. 18-6-1931 n. 773 (T.U.L.P.S. ) non conformi alla normativa vigente nonchè privi dei
nulla osta di cui a11'art. 38 1. 23-12-2000, n. 388 come modificato dall'art. 22 della 1. 27-12-2002
n. 289. (All. 1)
La medesima contestazione veniva elevata aIIa Soc. Parte_1
noleggiatrice degli apparecchi in argomento, nella persona del sig. in Persona_1
qualità di amministratore.
Pertanto, l'ufficio emanava ordinanza di ingiunzione n. 3341 del 12-03- 2015, notificata in data 21-
03-2015 per comminare la sanzione pecuniaria di € 25.200,00 prevista dal richiamato art.110 co. 9
lett.c) e d) del T.U.L.P.S., come modificato dall'art.1 co.543 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed applicata ,'ai sensi dell'art. 8 della 1. 689/1981. Avverso la stessa, il ricorrente presentava opposizione eccependo la ridotta portata probatoria dei processi verbali e conseguentemente la carenza di accertamenti a sostegno delle contestazioni mosse nonché la omessa considerazione degli scritti difensivi presentati dal gestore degli apparecchi sequestrati e l'insussistenza delle presunte violazioni contestate nonché la carenza di motivazione. Infine, lamenta che la sala, ove sono stati rinvenuti i congegni di cui trattasi si trovava ancora in fase di allestimento e contesta la sproporzionalità delle somme ingiunte dichiarando di non comprenderne le modalità di calcolo nonché della sanzione accessoria della confisca .
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo in Controparte_3
quanto inammissibile, improcedibile ed in ogni caso infondato e chiedeva dichiararsi la legittimità
della sanzione comminata con l'ordinanza ingiunzione n. 3341/AP notificata in data 19.03.2015.
Dopo numerosi rinvii d'ufficio e cambi di giudicanti la causa veniva decisa a seguito di discussione all'udienza odierna.-
…………
Nel merito, la domanda è infondata e va conseguentemente rigettata. La situazione di fatto così come riscontrata dai verbalizzanti determina la violazione dell'art. 110,
comma 9, lett. d) e l'applicazione delle sanzioni ivi previste, oltre che il sequestro degli CP_4
apparecchi e/o congegni, ai sensi del citato art. 110, comma 9 bis, T.U.L.P.S. In particolare, statuisce l'art. 110, comma 9, T.U.L.P.S: “In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: […] d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio”, mentre il comma 9 bis stabilisce che “9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca
è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso”.
Ciò premesso, relativamente alla presunta insussistenza della violazione di cui alla lettera c) del menzionato art. 110 TULPS, che consiste nella mancati conformità alla normativa vigente, dalla lettura del medesimo si evince che ,il controllo sulla regolarità del gioco contenuto negli apparecchi sequestrati è stato eseguito dalla DI di NZ a seguito dell'atto di segnalazione della Soc.
SIAE, al tempo incaricata di svolgere funzioni di cooperazione con 1' Amministrazione dei Monopoli
di Stato per le verifiche sul territorio in materia di apparecchi da intrattenimento con atto di convenzione de1 16 febbraio 2010. Tale verifica ha evidenziato la presenza di apparecchi privi delle specifiche caratteristiche richieste dalle norme vigenti per la tipologia di cui trattasi. Da ciò si evince che non è necessaria una conoscenza prettamente tecnica per evidenziarne l'illiceità poiché è
sufficiente riscontrare, nelle prove di gioco, la corrispondenza o la discordanza con i requisiti stabiliti o vietati dalla norma. Il legislatore, infatti, ha fornito una tassativa elencazione degli elementi che devono caratterizzare gli apparecchi da intrattenimento, creando, in tal maniera, un nucleo rigido di requisiti che, pure a fronte di continue innovazioni nel settore del gioco, siano in grado di costituire un parametro di raffronto al fine di consentire a1l'Autorità pubblica individuarne facilmente le violazioni in materia.
ln proposito, va evidenziato che quanto dichiarato dai verbalizzanti nel verbale di contestazione fa piena prova fino a querela di falso degli elementi di fatto avvenuti in sua presenza. Tale fede privilegiata non può negarsi al verbale di cui trattasi in quanto lo stesso non contiene valutazioni e apprezzamenti discrezionali da parte dei verbalizzanti ma semplicemente un'osservazione oggettiva del gioco proposto dai congegni verificati. Né può ricavarsi dall'ordinanza-ingiunzione il difetto di motivazione.-
Sul punto, è appena il caso di richiamare la pacifica giurisprudenza di legittimità, perfettamente attinente al caso di specie, secondo la quale: “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione
amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un
provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché
dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relatio-nem"
dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal
ricorrente” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020).
Onere motivazionale che risulta del tutto rispettato nel caso di specie, laddove anzi l'ordinanza ingiunzione ha specificamente richiamato uno per uno gli apparecchi di gioco trovati nei locali di pertinenza del club sprovvisti del necessario nulla osta per la messa in esercizio, richiamando per il resto il processo verbale di accertamento, contestazione e contestuale sequestro redatto dalla DI
di NZ -Compagnia di Marina di Casalvelino il cui contenuto era perfettamente a conoscenza del trasgressore, presente al momento dei rilievi e firmatario dell'atto, sicché ogni elemento di fatto e giuridico posto a base dell'irrogazione della sanzione era certamente noto all'opponente.- Infine, l'ulteriore violazione contestata - ovvero l'assenza di nulla osta - si concretizza in una mancanza oggettiva che risulta da1 verbale della DI di NZ . Infatti, nel medesimo non è
fatto alcun cenno ad una presunta esibizione dei nulla osta agli agenti accertatori ma al contrario viene riportato che gli stessi risultano “privi dei nulla osta per la messa in esercizio” e tale assenza viene riscontrata anche negli atti di verifica SIAE che li descrive qualificandoli “senza alcun tipo ai certificazione”. Né può dirsi il contrario considerando i nulla osta che il gestore allega agli scritti difensivi presentati successivamente all'accesso poiché gli stessi non sono sicuramente riconducibili ai congegni sequestrati in quanto privi di qualunque elemento identificativo che potrebbe collegarli ai nulla osta presentati. Peraltro, i nulla osta vanno obbligatoriamente apposti sugli apparecchi. poiché
in caso contrario è prevista l'irrogazione di una sanzione- prevista dall'art.110 co.9 1ett.f) - CP_4
dello stesso importo di quella contestato Infine, per quanto riguarda l'ulteriore motivo di doglianza consistente nella carenza di motivazione si evidenzia che la stessa è comunque presente nel provvedimento, atteso che si è fatto ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, poiché
contiene tutti gli elementi di diritto e di fatto che costituiscono presupposto dello stesso citando atti che sono a disposizione dellà parte e comunque allegati al medesimo.
A conferma, si fa presente che la giurisprudenza in materia, ha ritenuto che l'ordinanza di ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, ma è sufficiente che sia dotata di una motivazione succi9ta,
purchè essa dia conto delle ragioni di fatto della decisione — che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione — ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. 8649/2006).
Inoltre, il ricorrente eccepisce che “i congegni erano spenti in quanto l'angolo giochi era in fase di allestimento”.-
Va anche confermato il calcolo delle sanzioni in quanto lo stesso scaturisce da una norma di favore per il trasgressore che peraltro viene esplicitamente indicata nel provvedimento impugnato. Si tratta dell'art. 8 della menzionata legge 689/81 che prevede, nel caso violazioni di diverse disposizioni di legge con una sola azione, l'irrogazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Pertanto, l'importo di € 25.200,00 deriva dall'applicazione della sanzione fissa di €
4.000 per apparecchio, prevista per la violazione pin grave di cui all'art.110 co.9 lett.c), con l'aumento
— che la legge consente sino a1 triplo - di € 200,00 per ciascun apparecchio a fronte della sanzione da irrogare per la violazione meno grave da € 500,00 a 3.000.
Inoltre il ricorrente erroneamente considera discrezionale l'istituto della confisca nel caso di specie poiché arresta la lettura dell' art. 20 della 1.689/81 al co.3 evitando di menzionare invece il co. 4 che si riferisce perfettamente al caso che ci occupa ovvero “E' sempre disposta la
confisca amministra tiva delle cose.....la detenzione... delle quali costituisce violazione
amministrativa.- L'art. 110 co.9 bis del TULPS, infine, ribadisce quanto sopra imponendo la !
sanzione della confisca per le violazioni come definite al co. 9 lett. c) e d) delle quali finora si è
argomentato.
In conclusione, il ricorso va rigettato con conferma della ordinanza ingiunzione impugnata.
Nulla sulle spese.- Le spese di ctu restano a carico del ricorrente
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico,
Dott.ssa Barbara Iorio , definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n.
R.G.3298/2015 così provvede: 1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) nulla per le spese di giudizio;
3) le spese di ctu restano a carico del ricorrente.-
Cosi deciso in Salerno ,7.02.2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – PRIMA SEZIONE CIVILE- in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art.132 cpc come novellato dalla legge n.69/2009 nella causa civile iscritta al n.
3298/2015 avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione n. 3341/AP emessa in data
13.03.2015 notificata in data 19.03.2015 dall' Controparte_1
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo D' Antonio in forza di mandato a margine del ricorso in opposizione
(ATTORE)
E
, rappresentato e Controparte_2
difeso a mezzo di funzionario delegato, in virtù di delega allegata agli atti.
( CONVENUTO)
Conclusioni : come da note conclusive depositate in atti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009,
direttamente applicabile alla fattispecie.
In data 28-07-2012 la DI di NZ di Marina di Casalvelino elevava “ verbale di contestazione e sequestro nei confronti del sig. , in qualità di titolare dell'esercizio Parte_2 commerciale denominato “Bar Miramare” con sede in S.Mauro Cilento in viale Di Gregorio — Loc.
Mezzatorre, poiché rinveniva nel locale n. 6 apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, co.7
lett. c) del R.D. 18-6-1931 n. 773 (T.U.L.P.S. ) non conformi alla normativa vigente nonchè privi dei
nulla osta di cui a11'art. 38 1. 23-12-2000, n. 388 come modificato dall'art. 22 della 1. 27-12-2002
n. 289. (All. 1)
La medesima contestazione veniva elevata aIIa Soc. Parte_1
noleggiatrice degli apparecchi in argomento, nella persona del sig. in Persona_1
qualità di amministratore.
Pertanto, l'ufficio emanava ordinanza di ingiunzione n. 3341 del 12-03- 2015, notificata in data 21-
03-2015 per comminare la sanzione pecuniaria di € 25.200,00 prevista dal richiamato art.110 co. 9
lett.c) e d) del T.U.L.P.S., come modificato dall'art.1 co.543 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed applicata ,'ai sensi dell'art. 8 della 1. 689/1981. Avverso la stessa, il ricorrente presentava opposizione eccependo la ridotta portata probatoria dei processi verbali e conseguentemente la carenza di accertamenti a sostegno delle contestazioni mosse nonché la omessa considerazione degli scritti difensivi presentati dal gestore degli apparecchi sequestrati e l'insussistenza delle presunte violazioni contestate nonché la carenza di motivazione. Infine, lamenta che la sala, ove sono stati rinvenuti i congegni di cui trattasi si trovava ancora in fase di allestimento e contesta la sproporzionalità delle somme ingiunte dichiarando di non comprenderne le modalità di calcolo nonché della sanzione accessoria della confisca .
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo in Controparte_3
quanto inammissibile, improcedibile ed in ogni caso infondato e chiedeva dichiararsi la legittimità
della sanzione comminata con l'ordinanza ingiunzione n. 3341/AP notificata in data 19.03.2015.
Dopo numerosi rinvii d'ufficio e cambi di giudicanti la causa veniva decisa a seguito di discussione all'udienza odierna.-
…………
Nel merito, la domanda è infondata e va conseguentemente rigettata. La situazione di fatto così come riscontrata dai verbalizzanti determina la violazione dell'art. 110,
comma 9, lett. d) e l'applicazione delle sanzioni ivi previste, oltre che il sequestro degli CP_4
apparecchi e/o congegni, ai sensi del citato art. 110, comma 9 bis, T.U.L.P.S. In particolare, statuisce l'art. 110, comma 9, T.U.L.P.S: “In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: […] d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio”, mentre il comma 9 bis stabilisce che “9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca
è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso”.
Ciò premesso, relativamente alla presunta insussistenza della violazione di cui alla lettera c) del menzionato art. 110 TULPS, che consiste nella mancati conformità alla normativa vigente, dalla lettura del medesimo si evince che ,il controllo sulla regolarità del gioco contenuto negli apparecchi sequestrati è stato eseguito dalla DI di NZ a seguito dell'atto di segnalazione della Soc.
SIAE, al tempo incaricata di svolgere funzioni di cooperazione con 1' Amministrazione dei Monopoli
di Stato per le verifiche sul territorio in materia di apparecchi da intrattenimento con atto di convenzione de1 16 febbraio 2010. Tale verifica ha evidenziato la presenza di apparecchi privi delle specifiche caratteristiche richieste dalle norme vigenti per la tipologia di cui trattasi. Da ciò si evince che non è necessaria una conoscenza prettamente tecnica per evidenziarne l'illiceità poiché è
sufficiente riscontrare, nelle prove di gioco, la corrispondenza o la discordanza con i requisiti stabiliti o vietati dalla norma. Il legislatore, infatti, ha fornito una tassativa elencazione degli elementi che devono caratterizzare gli apparecchi da intrattenimento, creando, in tal maniera, un nucleo rigido di requisiti che, pure a fronte di continue innovazioni nel settore del gioco, siano in grado di costituire un parametro di raffronto al fine di consentire a1l'Autorità pubblica individuarne facilmente le violazioni in materia.
ln proposito, va evidenziato che quanto dichiarato dai verbalizzanti nel verbale di contestazione fa piena prova fino a querela di falso degli elementi di fatto avvenuti in sua presenza. Tale fede privilegiata non può negarsi al verbale di cui trattasi in quanto lo stesso non contiene valutazioni e apprezzamenti discrezionali da parte dei verbalizzanti ma semplicemente un'osservazione oggettiva del gioco proposto dai congegni verificati. Né può ricavarsi dall'ordinanza-ingiunzione il difetto di motivazione.-
Sul punto, è appena il caso di richiamare la pacifica giurisprudenza di legittimità, perfettamente attinente al caso di specie, secondo la quale: “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione
amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un
provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché
dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relatio-nem"
dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal
ricorrente” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020).
Onere motivazionale che risulta del tutto rispettato nel caso di specie, laddove anzi l'ordinanza ingiunzione ha specificamente richiamato uno per uno gli apparecchi di gioco trovati nei locali di pertinenza del club sprovvisti del necessario nulla osta per la messa in esercizio, richiamando per il resto il processo verbale di accertamento, contestazione e contestuale sequestro redatto dalla DI
di NZ -Compagnia di Marina di Casalvelino il cui contenuto era perfettamente a conoscenza del trasgressore, presente al momento dei rilievi e firmatario dell'atto, sicché ogni elemento di fatto e giuridico posto a base dell'irrogazione della sanzione era certamente noto all'opponente.- Infine, l'ulteriore violazione contestata - ovvero l'assenza di nulla osta - si concretizza in una mancanza oggettiva che risulta da1 verbale della DI di NZ . Infatti, nel medesimo non è
fatto alcun cenno ad una presunta esibizione dei nulla osta agli agenti accertatori ma al contrario viene riportato che gli stessi risultano “privi dei nulla osta per la messa in esercizio” e tale assenza viene riscontrata anche negli atti di verifica SIAE che li descrive qualificandoli “senza alcun tipo ai certificazione”. Né può dirsi il contrario considerando i nulla osta che il gestore allega agli scritti difensivi presentati successivamente all'accesso poiché gli stessi non sono sicuramente riconducibili ai congegni sequestrati in quanto privi di qualunque elemento identificativo che potrebbe collegarli ai nulla osta presentati. Peraltro, i nulla osta vanno obbligatoriamente apposti sugli apparecchi. poiché
in caso contrario è prevista l'irrogazione di una sanzione- prevista dall'art.110 co.9 1ett.f) - CP_4
dello stesso importo di quella contestato Infine, per quanto riguarda l'ulteriore motivo di doglianza consistente nella carenza di motivazione si evidenzia che la stessa è comunque presente nel provvedimento, atteso che si è fatto ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, poiché
contiene tutti gli elementi di diritto e di fatto che costituiscono presupposto dello stesso citando atti che sono a disposizione dellà parte e comunque allegati al medesimo.
A conferma, si fa presente che la giurisprudenza in materia, ha ritenuto che l'ordinanza di ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, ma è sufficiente che sia dotata di una motivazione succi9ta,
purchè essa dia conto delle ragioni di fatto della decisione — che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione — ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. 8649/2006).
Inoltre, il ricorrente eccepisce che “i congegni erano spenti in quanto l'angolo giochi era in fase di allestimento”.-
Va anche confermato il calcolo delle sanzioni in quanto lo stesso scaturisce da una norma di favore per il trasgressore che peraltro viene esplicitamente indicata nel provvedimento impugnato. Si tratta dell'art. 8 della menzionata legge 689/81 che prevede, nel caso violazioni di diverse disposizioni di legge con una sola azione, l'irrogazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Pertanto, l'importo di € 25.200,00 deriva dall'applicazione della sanzione fissa di €
4.000 per apparecchio, prevista per la violazione pin grave di cui all'art.110 co.9 lett.c), con l'aumento
— che la legge consente sino a1 triplo - di € 200,00 per ciascun apparecchio a fronte della sanzione da irrogare per la violazione meno grave da € 500,00 a 3.000.
Inoltre il ricorrente erroneamente considera discrezionale l'istituto della confisca nel caso di specie poiché arresta la lettura dell' art. 20 della 1.689/81 al co.3 evitando di menzionare invece il co. 4 che si riferisce perfettamente al caso che ci occupa ovvero “E' sempre disposta la
confisca amministra tiva delle cose.....la detenzione... delle quali costituisce violazione
amministrativa.- L'art. 110 co.9 bis del TULPS, infine, ribadisce quanto sopra imponendo la !
sanzione della confisca per le violazioni come definite al co. 9 lett. c) e d) delle quali finora si è
argomentato.
In conclusione, il ricorso va rigettato con conferma della ordinanza ingiunzione impugnata.
Nulla sulle spese.- Le spese di ctu restano a carico del ricorrente
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico,
Dott.ssa Barbara Iorio , definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n.
R.G.3298/2015 così provvede: 1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) nulla per le spese di giudizio;
3) le spese di ctu restano a carico del ricorrente.-
Cosi deciso in Salerno ,7.02.2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio