Ordinanza cautelare 31 gennaio 2019
Ordinanza cautelare 29 marzo 2019
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 30/06/2025, n. 12836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12836 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 12836/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15205/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15205 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Eng TE & PA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Mari, Patrizia Gozzoli, Pietro Pizzolato, Federico Chiopris e Giorgio Castorina, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
GE dei servizi energetici s.p.a. (“Gse”), in persona del direttore della Direzione affari legali e societari p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Romano, Filippo Arturo Satta e Antonio Pugliese, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
per l’annullamento
(ric.)
- del provvedimento prot. n. GSE/P20180090102 del 28.9.2018, recante “Chiusura del procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate in allegato A – Elenco complessivo RVC, presentate da ENG TEAM”;
(I e II mm.aa.)
- della nota prot. n. GSE/P20190005266 del 24.1.2018, ricevuta dalla ricorrente via pec nella medesima data, recante “Annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate nell'Allegato A del provvedimento GSE/P20180090102, presentate da Engteam & PA S.p.a. – Richiesta di restituzione incentivi”;
- di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, ivi inclusi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, prot. n. GSE/P20180090102 del 28.9.2018, prot. n. GSE/20180054259 del 18.6.2018 e le successive note prot. n. GSE/P20180057831 del 28.6.2018 e prot. n. GSE/P20180081607 del 30.8.2018;
- del documento del Gse “Progetti standard. Chiarimenti operativi” del 2017, nei termini meglio indicati in narrativa nel ricorso introduttivo e nella misura in cui sia interpretato come applicabile retroattivamente al caso di specie;
e per il conseguente accertamento
del diritto della società alla percezione dei certificati bianchi spettanti ai sensi del d.m. 28.12.2012, con riferimento alle richieste di verifica e certificazione (rvc) annullate a mezzo del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo;
con la condanna
del Gse, ai sensi dell'art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti e necessarie al riconoscimento dei certificati bianchi, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gse;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 il dott. Pierluigi Tonnara e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 27.11.2018 (dep. il 21.12) la Eng TE & PA ha impugnato il provvedimento del 28.9.2018, con cui il Gse ha “annullato d’ufficio” il provvedimento di accoglimento di dieci richieste di verifica e certificazione (“rvc”) relative a progetti soggetti al metodo standardizzato di rilevazione dei risparmi.
1.1. In punto di fatto la società ha premesso che: le rvc annullate riguardano “diversi interventi, di sostituzione di vetri semplici con vetri doppi (scheda 5T), di isolamento termico di pareti e coperture per il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo (rispettivamente, scheda 6T e 20T), di installazione di inverter in motori elettrici operanti su sistemi di pompaggio (scheda 9T), di installazione di regolatori di flusso luminoso (scheda 17T), di realizzazione di sistemi di illuminazione ad alta efficienza e di corpi illuminanti ad alta efficienza su sistemi già esistenti, per strade destinate al traffico (rispettivamente scheda 29T-A e 29T-B), di rifasamento di motori elettrici (scheda 33E) di installazione di gruppi di continuità statici ad alta efficienza (scheda 36E)”; le richieste “sono state presentate tra il 10.12.2013 e il 27.12.2013, e sono relative ad interventi realizzati nei mesi precedenti a tale data”; i procedimenti di approvazione delle rvc “si sono conclusi tra il 28.02.2014 ed il 21.05.2014, con comunicazione di esito positivo da parte del GSE, in seguito alla quale Eng TE ha cominciato a beneficiare dei CB spettanti in relazione agli interventi in oggetto”; sennonché, in data 18.6.2018 il GE ha comunicato l’avvio di un procedimento per l’annullamento delle predette approvazioni e, all’esito del contraddittorio tra le parti, nel contesto del quale la società aveva trasmesso documentazioni e chiarimenti, ha adottato il provvedimento gravato, basato su sette gruppi di contestazioni.
1.2. La parte ha dunque articolato i seguenti motivi di ricorso:
(i) “Illegittimo esercizio del potere di annullamento d’ufficio”: il Gse avrebbe disposto l’annullamento in totale assenza dei presupposti stabiliti dall’art. 21- novies della l. n. 241/1990 ed eludendo i limiti che il legislatore ha imposto alle attività di verifica e controllo con l’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011;
(ii) “Infondatezza dei rilievi mossi dal GSE”: l’atto gravato è stata adottato “sulla base di presunte irregolarità relative a dati e documenti: a) la cui esibizione e/o conservazione non è prevista da alcuna norma di legge; b) per i quali l’obbligo di comunicazione e di trasmissione al GSE era già stato pienamente soddisfatto dalla Società in fase di richiesta dell’incentivo; c) che sono in realtà stati trasmessi dalla Società nel corso del procedimento di annullamento e che l’Ente ha completamente ignorato”;
(iii) “Violazione ed elusione del Decreto Romani”: il potere esercitato dal Gse nel caso di specie presenterebbe “tutte le finalità e le caratteristiche – non dell’autotutela amministrativa – ma proprio dell’attività di verifica e controllo” di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011; di talché, il GE avrebbe dovuto far salve le rvc già approvate in applicazione dei commi 3- bis e 3- ter del predetto articolo;
(iv) “Illegittima applicazione dei Chiarimenti”: il GE, quantomeno rispetto a talune richieste di integrazione documentale, pretenderebbe di applicare in via retroattiva, e quindi in modo illegittimo, un documento pubblicato soltanto nel 2017, intitolato “Progetti standard. Chiarimenti operativi”;
(v) “Violazione di norme e principi del diritto UE e della CEDU”: Il Gse avrebbe impedito agli operatori l’accesso al regime dei certificati bianchi, introducendo requisiti documentali non previsti dal legislatore, in contrasto con gli obblighi di trasparenza imposti dalle Direttive unionali 27/2012 e 28/2009; inoltre, gli atti gravati si porrebbero “in contrasto con i principi generali del diritto dell’Unione europea di certezza del diritto e legittimo affidamento, dei quali costituisce corollario ineliminabile il divieto di un mutamento di linea da parte dell’Amministrazione che incida su investimenti già effettuati”, nonché con il principio di proporzionalità e con “l’art. 1 del I Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che tutela il diritto di proprietà in senso lato”.
1.3. La ricorrente ha dunque chiesto l’annullamento dei provvedimenti gravati, di accertare e dichiarare il diritto della stessa a mantenere i certificati bianchi spettanti sulla base delle rvc già approvate, con condanna del Gse “ai sensi dell’art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei CB e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 2058 c.c., all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”.
2. Il GE si è costituito in resistenza e ha depositato un’articolata memoria per la camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare avanzata con il ricorso.
3. Con ordinanza n. 737 del 31.1.2019 è stata rigettata la domanda di tutela interinale per l’assenza di “adeguati elementi di fondatezza in relazione agli ampi poteri di verifica attribuiti dalla legislazione di settore al GSE e della incontestata mancata trasmissione in sede procedimentale della documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato dalla Società in ordine alla conformità degli interventi ai requisiti previsti dalla normativa di settore”.
4. Con successivo ricorso notificato il 22.3.2019 (dep. il 26.3) la società ha impugnato la nota del 21.1.2018, con cui il GE ha chiesto la restituzione degli incentivi ritenuti indebiti, ossia di 921 titoli di efficienza energetica per un importo complessivo pari a euro 180.766,42.
4.1. La ricorrente ha quindi reiterato le censure già articolate con l’impugnativa introduttiva e ha inoltre prospettato la sussistenza di ulteriori vizi che infirmerebbero la nota in via autonoma.
4.2. Quanto a questi ultimi, la Eng TE & PA ritiene che:
- le modalità di restituzione stabilite dal Gse sarebbero illegittime e penalizzanti, perché finirebbero per imporre alla società “un sacrificio superiore rispetto al beneficio effettivamente conseguito con la percezione dei CB negli anni 2014-2018”;
- in particolare, il GE avrebbe determinato anno per anno un valore economico forfetario dei titoli, senza “alcuna verifica in relazione al concreto vantaggio economico che Eng TE ha effettivamente conseguito, nel corso degli anni 2014-2018, con la vendita dei CB da essa percepiti e poi oggetto di annullamento”; vantaggio che ammonterebbe a euro “137.368,80, ossia una somma di oltre 43.397,62 euro inferiore rispetto a quanto richiesto dal GSE” (l’art. 42, co. 3, d.lgs. n. 28/2011 l’art. 12, co. 13, d.m. 11.01.2017 imporrebbero tale lettura, là dove fanno riferimento al recupero “delle somme già erogate”);
- d’altronde i valori forfettari impiegati dal Gse sarebbero stati stabiliti ad altri fini, ossia per la determinazione del “contributo tariffario unitario” posto a carico dei soggetti obbligati per legge ad attuare misure di efficientamento energetico;
- né sarebbe legittimo pretendere la restituzione di tutti i certificati bianchi, in quanto “se è pur vero che il numero di CB richiesti dal GSE corrisponde a quello dei CB erogati negli anni 2014-2018 (i.e. 921 CB), l’attuale valore economico degli stessi risulta invece ben più alto rispetto al valore che i CB avevano nel periodo in cui sono stati percepiti ed immessi sul mercato”;
- inoltre, soltanto il GE dei mercati energetici (“Gme”) sarebbe legittimato a chiedere la restituzione degli incentivi, essendo questi il soggetto deputato a erogare i titoli;
- in ogni caso, la pretesa del Gse sarebbe manifestamente ingiusta, poiché “la ricorrente ha di fatto trattenuto soltanto una parte del valore dei CB erogati, per essere poi trasferito entro breve tempo ai soggetti professionali che hanno realizzato gli interventi”.
5. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 14.10.2020 (dep. il 10.11) la società ha dedotto che ai sensi della nuova formulazione dell’art. 42, co. 3, d.lgs. n. 28/2011, introdotta dall’art. 56, co. 7, d.l. n. 76/2020, il GE può sancire la decadenza dell’operatore dal beneficio accordato solo ed esclusivamente in presenza dei presupposti di cui all’art. 21- novies l. n. 241/1990; “[è] così definitivamente provato che sotto questo profilo, rispetto al quale si erano già compiute puntuali censure nel ricorso introduttivo, che ora paiono definitivamente fondate all’esito delle novità introdotte dal Legislatore, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi”. Gli atti gravati sarebbero dunque illegittimi anche sulla base dello ius superveniens , pur rappresentandosi “per mera cautela difensiva” che la ricorrente avrebbe comunque presentato “l’istanza prevista dall’art. 56, comma 8 del Decreto Semplificazioni”.
6. All’odierna udienza, in vista delle quale le parti hanno presentato memorie (relative, oltreché al merito, anche all’eccepita inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti), la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso introduttivo è infondato.
8. Con riguardo al primo motivo, con cui la parte ha dedotto la violazione dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela stabiliti dall’art. 21- novies della l.n. 241/1990, giova osservare che, a prescindere dal nomen iuris del provvedimento e dalla fonte normativa in esso richiamata, spetta al Collegio la qualificazione giuridica del potere esercitato ( ex plur. , Tar Lazio, sez. V- ter, 27.12.2023, n. 19800 e giurisprudenza ivi richiamata).
8.1. Al riguardo è sufficiente ribadire che:
- il potere di verifica da parte del GE della spettanza dei benefici concessi ha carattere per così dire “immanente”, con la conseguenza che il provvedimento di decadenza “non ha natura sanzionatoria”, ma al contrario “è un atto vincolato di decadenza accertativa dell’assodata mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti ab origine l'ammissione al finanziamento pubblico”;
- non è manifestazione del potere di autotutela, ma è espressione di un potere di verifica, accertamento e controllo, di natura doverosa ed esito vincolato, “volto ad acclarare lo stato dell’impianto ed accertarne la corrispondenza rispetto a quanto dichiarato dall'interessato; siffatto potere è, dunque, privo di spazi di discrezionalità”;
- ad un diverso inquadramento giuridico non può condurre la modifica all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, introdotta dall'art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, atteso che “la nuova disposizione [con cui il potere di dichiarare la decadenza è stato ancorato ai presupposti di cui all’art. 21- nonies della l. n. 241/1990] non ha natura di norma di interpretazione autentica, né efficacia retroattiva e, per espressa previsione, si applica ai procedimenti pendenti o, se già definiti al momento dell'entrata in vigore ed ancora sub iudice , solo a seguito di apposita istanza dell'interessato alle condizioni indicate dall'art. 56 comma 8, d.l. n. 76/2020” (Tar Lazio, sez. V- ter, 31.1.2025, n. 2289 a cui si rinvia ex art. 88, co. 1, lett. d, c.p.a. per la distinzione tra autotutela e decadenza in subiecta materia anche alla luce dell’evoluzione diacronica della disciplina).
8.2. Del resto, la stessa parte ricorrente ha dedotto con il terzo motivo che il potere esercitato dal Gse nel caso di specie presenterebbe “tutte le finalità e le caratteristiche – non dell’autotutela amministrativa – ma proprio dell’attività di verifica e controllo” di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011.
8.3. Conseguentemente, il primo motivo deve essere disatteso.
9. Parimenti infondati sono la seconda e la quarta doglianza, da esaminarsi congiuntamente in quanto attengono a un’unica questione, ossia quella dell’individuazione dei documenti che il Gse può esigere in sede di verifica e controllo.
9.1. Orbene, è incontestato che la parte non ha prodotto gran parte della documentazione richiesta dal GE, ritenendo che le pretese di integrazione documentale fossero illegittime, in quanto nel metodo di rendicontazione standardizzato dei risparmi l’operatore sarebbe tenuto soltanto a comunicare i dati richiesti dalle schede tecniche e a esibire esclusivamente la documentazione espressamente contemplata dalle pertinenti Linee guida (in part., art. 13, all. A, delib. Aeeg del 27.10.2011, EEN 9/11, dove però l’elenco della documentazione è preceduto dall’avverbio “almeno”).
9.2. In proposito - a parte la considerazione che le rvc sono state approvate con espressa riserva di effettuare i necessari controlli per la verifica della regolare esecuzione delle iniziative, della loro conformità al progetto approvato e alle Linee Guida e della completezza e regolarità della documentazione da conservare - occorre ribadire in continuità con l’orientamento espresso dal Tribunale in casi analoghi ( ex plur., sez. V- ter, 23.5.2025, n. 9978 e giurisprudenza anche d’appello ivi citata), che:
- il Gse ha il potere di impostare “un’azione di controllo ad ampio raggio, tesa a verificare la regolarità dei progetti di risparmio energetico alla luce del vigente quadro regolamentare” (in ipotesi, anche di tutti i progetti riferibili a un medesimo soggetto);
- il potere di verifica del GE “rappresenta una fase ordinaria del complesso procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento degli incentivi, esercitabile anche dopo l’ammissione al beneficio”;
- ai sensi dell’art. 14, co. 2, delle Linee guida approvate con la delibera dell’Aeeg EEN 9/2011, “al fine di consentire i controlli di cui al comma 14.1, i soggetti titolari dei progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita tecnica delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi”;
- la locuzione «documentazione idonea» “descrive una «categoria aperta» e non un insieme di documenti tassativamente individuati”, anche tenuto conto che “per orientamento consolidato, dalla concessione di provvidenze in materia di incentivazione energetica discende, sulla base del principio di autoresponsabilità, l’obbligo di apprestare un assetto organizzativo adeguato al beneficio ricevuto”;
- pertanto, in linea generale, l’intervenuta sottoposizione a verifica, nell’ambito del procedimento di ammissione all’incentivo, delle rvc afferenti a progetti standardizzati “non preclude al GSE di porre in essere una istruttoria ulteriore nell’esercizio dei poteri di verifica e controllo ad esso attribuiti dall’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e disciplinati, con specifico riferimento ai certificati bianchi, dal DM 28 dicembre 2012 e dalle linee guida […]’”;
- del resto, il Consiglio di Stato ha ribadito che “[r]imane salva, in ogni caso, la facoltà del gestore di chiedere, nell’ambito dell’attività di verifica e di controllo di cui è titolare, documentazione ulteriore rispetto a quella trasmessa all’atto di presentazione della RVC e ritenuta necessaria per l’accertamento della veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato in occasione dell’istanza (Cons. Stato sez. IV, n. 2583 del 7 aprile 2022 ove si osserva che ‘il GSE può dunque richiedere, a seguito dell’ammissione al regime incentivante, la documentazione relativa, che potrebbe comprendere qualcosa in più rispetto a quanto trasmesso all’atto di presentazione della RVC, al fine di verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato in occasione dell’istanza’)” (Cons. Stato, sez. II, 9.10.2024, n. 8122).
10. Altrettanto infondato è il terzo motivo, con cui la società ha prospettato che il GE avrebbe dovuto far salve le rvc già approvate in applicazione dell’art. 42, co. 3- bis e 3- ter , d.lgs. n. 28/2011. Invero, le predette disposizioni (nella versione ratione temporis vigente, ossia quella introdotta dall’art. 1, co. 89, l. n. 124/2017), attribuivano rilievo ostativo all’eccezionale meccanismo di sanatoria anche alle “ discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ”. A tale ipotesi va equiparata quella della mancata dimostrazione della spettanza del beneficio, pacifica nel caso di specie, perché l’omissione documentale non consente di verificare la situazione reale dell’intervento. Per tale ragione il Tribunale ha reiteratamente affermato che l’art. 42, co. 3- bis e 3- ter , nella versione introdotta dalla l. n. 124/2017, non può “interpretarsi come teleologicamente orientat[o] a garantire una conservazione, anche solo parziale, di incentivi percepiti da soggetti che – nel corso del procedimento amministrativo e finanche in fase conteziosa – non hanno mai dimostrato l’effettiva sussistenza dei relativi requisiti” ( ex plur. sez. V- s, 9.1.2025, n. 376; sull’interpretazione dell’attuale formulazione, v. invece Tar Lazio, sez. V- ter, 10.2.2025, n. 2894).
11. Quanto alla dedotta violazione dei principi del diritto sovranazionale, in disparte la genericità della doglianza, è appena il caso di osservare che il disconoscimento degli incentivi da parte del GE è dovuto, in sintesi, al fatto che la parte è venuta meno all’obbligo, sulla stessa incombente in base al principio di autoresponsabilità, di fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici richiesti.
11.1. Tale obbligo non può essere revocato in dubbio sulla base dei principi evocati dalla società nel ricorso introduttivo, in quanto: non è contestato che il quadro normativo e regolatorio abbia da sempre subordinato la spettanza dei certificati bianchi a un sistema di controlli, tanto che anche nel caso che occupa i provvedimenti di approvazione delle rvc contengono un’espressa riserva circa lo svolgimento dei necessari controlli per la verifica della regolare esecuzione delle iniziative, della loro conformità al progetto approvato e alle Linee Guida e della completezza e regolarità della documentazione da conservare; la pervasività dei controlli è senz’altro funzionale a evitare, oltreché lo spreco delle risorse pubbliche – esigenza particolarmente avvertita in un settore in cui gli incentivi sono alimentati mediante prelievo forzoso della ricchezza dei consociati con l’imposizione dei cc.dd. oneri generali del sistema elettrico, al di fuori dunque del tradizionale “circuito della finanza pubblica” (v. di questo Tribunale, sez. III- ter , la sent. n. 7338 del 13.8.2012, par. 2.3.2, confermata da Cons. Stato, sez. VI, n. 3975 del 27.9.2016) - anche per impedire che gli operatori mantengano indebitamente aiuti pubblici con conseguente perturbamento della fair competition nel mercato.
11.2. Di talché, anche tale doglianza deve essere disattesa.
12. Quanto alla richiesta di restituzione degli incentivi, formulata dal GE con la nota del 21.1.2018 e contestata dalla società con il primo ricorso per motivi aggiunti, giova osservare che:
- l’art. 42, co. 3, d.lgs. n. 28/2011 demanda espressamente al Gse “il recupero delle somme già erogate”, per cui si tratta senz’altro dell’autorità a tal fine competente (già, Tar Lazio, sez. III- ter, 16.12.2022, n. 16992);
- la pretesa della parte di restituire un numero inferiore di titoli rispetto a quelli indebitamente conseguiti è priva di pregio, giacché il venire meno della giusta causa di attribuzione comporta un integrale obbligo di restituzione (non è invero comprensibile a che titolo la società possa anche solo parzialmente mantenere un beneficio pubblico non dovuto);
- la facoltà di estinguere l’obbligo restitutorio con un equivalente monetario è stata correttamente parametrata a dati oggettivi e verificabili, quali i prezzi definiti dall’Autorità di settore e, quando non disponibili, quelli medi ponderati registrati dal Gme nelle sessioni di mercato relative al mese di emissione dei titoli oggetto di recupero, così da garantire una coerenza al sistema degli incentivi e alla loro gestione nonché per evitare qualsiasi forma di discriminazione che si verrebbe a creare nel caso in cui il prezzo venisse applicato tenendo in considerazione il valore conferito ai titoli dal singolo imprenditore al momento della loro emissione nel libero mercato (v. amplius, Tar Lazio, sez. V- s , 12.2.2025, n. 3195);
- i rapporti commerciali tra la società ricorrente, che ha richiesto e ottenuto i titoli di efficienza energetica, e la sua società cliente, non sono opponibili al GE, in quanto il contratto tra loro concluso (che per il Gse è res inter alios ) “non può certamente modificare la posizione dell’intestatario dei titoli di fronte all’autorità deputata a effettuare i controlli; il potere pubblico è infatti indisponibile, e dunque non è consentito al privato di modificarne il contenuto e i soggetti destinatari” (Tar Lazio, sez. V- ter, 3.3.2025, n. 4588).
Tutte le censure devono dunque essere disattese.
13. Parimenti infondato è il secondo ricorso per motivi aggiunti.
13.1. In particolare, la società ha invocato l’immediata applicazione delle modifiche introdotte all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 dall’art. 56, co. 7, d.l. n. 76/2020.
13.2. Tuttavia, per giurisprudenza pacifica, tale sopravvenienza normativa non ha natura di interpretazione autentica e, per espressa previsione, si applica ai procedimenti pendenti o, se già definiti, solo a seguito di apposita istanza dell’interessato, alle condizioni indicate dall’art 56, co. 8, d.l. n. 76 del 2020 ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 3.1.2024, n. 125; Tar Lazio, sez. V- ter, 9.6.2025, n. 11129).
14 . In conclusione, tutte le impugnative devono essere respinte.
15. La novità di plurime questioni, quantomeno al tempo dell’introduzione del giudizio, giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- s, definitivamente pronunciando, respinge tutte le impugnative in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Antonietta Giudice, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Tonnara | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO