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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.2/2023
Oggi 8.1.2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Ziani con il ricorrente di persona;
per la parte resistente l'avv. Safret con il dott. Filippo Safret per la pratica forense.
L'avv. Ziani si richiama alle note difensive e chiede l'accoglimento del ricorso.
L'avv. Safret rileva che nelle note conclusive parte ricorrente ha indicato un diverso importo della retribuzione globale di fatto che viene contestata. Per il resto si riporta.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, assenti le parti, il Giudice, pronuncia sentenza con motivazione contestuale che deposita telematicamente. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza dell'8.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Gianfranco Ziani e Martina Chiapolino;
ricorrente contro
), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to Piepaolo Safret;
resistente
OGGETTO: patto di prova
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertare e dichiarare l'illegittimità del patto di prova e del recesso dal rapporto di lavoro operato dalla convenuta in data 30 settembre 2022 e condannare la stessa a ripristinare il rapporto di lavoro con il ricorrente ed a pagare allo stesso, eventualmente per risarcimento del danno, le retribuzioni dovute dal giorno del recesso ovvero in alternativa a pagare l'indennizzo previsto dall'art. 3 del d.lgs
n. 23/2015 (retribuzione mensile globale di euro 2.577,00.-), ovvero
2 altro importo ritenuto di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge;
condannare la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite oltre agli accessori di legge”.
Per la parte resistente: “Alla luce delle considerazioni che precedono si confida per il rigetto della domanda col favore delle spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 5.1.2023, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere stato assunto a tempo indeterminato dalla Controparte_1
con decorrenza 16 agosto 2022, orario pieno di 38 ore settimanali,
[...]
inquadramento al livello 5° del CCNL applicato “addetto alle attività esecutive di manutenzione che richiedono elevata delicatezza, complessità e difficoltà” e periodo di prova di 120 giorni.
Rilevava il ricorrente che il datore di lavoro opera nel campo dei servizi di igiene ambientale, e dispone di un parco automezzi rilevante, composto da circa 35/40 mezzi pesanti e circa 25 mezzi leggeri, presso il deposito sito in via Ressel n. 2 a San Dorligo della Valle e che suo compito avrebbe dovuto essere quello di curarne la manutenzione.
Evidenziava altresì di non aver trovato presso il luogo di lavoro l'attrezzatura necessaria per provvedere ad interventi complessi, mancando gli ausili fondamentali per interventi su mezzi pesanti, quali una “fossa” ovvero in alternativa un ponte sollevatore, gli avvitatori professionali ad impulsi per le ruote, la strumentazione elettronica per la diagnostica delle problematiche al motore. Mancando tali attrezzature il lavoratore aveva posto in essere solo lavori semplici ed un solo intervento complesso, ovvero la sostituzione di una pompa ad acqua.
Rilevava dunque che il patto di prova era illegittimo, in quanto non aveva potuto espletare le mansioni attinenti al proprio profilo
3 professionale, in quanto era stato pattuito un periodo di prova più lungo di quello previsto dalla contrattazione collettiva, ed in quanto il rapporto di lavoro era stato risolto dopo soli 44 giorni del periodo di prova, periodo insufficiente a saggiare le proprie capacità. Di conseguenza doveva essere reintegrato ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 23/2015.
Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la società convenuta.
In merito al mancato svolgimento di attività lavorativa del profilo professionale di pertinenza del ricorrente, deduceva che il lavoratore aveva svolto attività di diagnostica ed eseguito interventi complessi, come la sostituzione di una pompa ad acqua. Evidenziava, in ogni caso, che l'oggetto dell'attività societaria non era quello della riparazione e manutenzione di veicoli, ed in tale contesto andavano meglio inquadrate le attività del ricorrente.
In ordine alla determinazione di un periodo di prova maggiore di quello indicato nel CCNL applicabile rilevava che tale elemento fattuale era insuscettibile di condurre a conseguenze giuridiche degno di rilievo.
In ordine all'insufficienza del periodo di prova svolto contestava la prospettazione del lavoratore, onerato della prova in tal senso ma non adempiente sul punto.
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti e con l'escussione di testi per essere poi decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi che di seguito vengono illustrati.
Alcuna conseguenza giuridica degna di rilievo può essere determinata dall'indicazione nel contratto di lavoro, di un periodo di prova con
4 durata maggiore di quella prevista dal CCNL applicabile (120 giorni a fronte dei 90 del CCNL).
La Suprema Corte, per quanto in argomento, ha affermato che “la clausola del contratto individuale con cui il patto di prova è fissato in un termine maggiore di quello stabilito dalla contrattazione collettiva di settore deve ritenersi più sfavorevole per il lavoratore e, come tale, è sostituita di diritto ex art. 2077 c.c., comma 2, salvo che il prolungamento si risolva in concreto in una posizione di favore per il lavoratore, con onere probatorio gravante sul datore di lavoro”. (Cass. nr. 9798/2020).
Tuttavia, dalla sostituzione di diritto della clausola in questione, non deriva alcuna conseguenza pregiudizievole per il datore di lavoro, in quanto il rapporto di lavoro è stato risolto dopo 44 giorni dall'inizio del periodo di prova, e dunque in un momento in cui il rapporto era fuori dalle garanzie previste in caso di lavoro a tempo indeterminato. Ben diverse sarebbero state le conseguenze ove il recesso fosse giunto nello spazio fra il novantunesimo ed il centoventesimo giorno.
Quanto alla prospettazione attorea sull'insufficiente durata del periodo di prova ai fini di una valutazione delle capacità del lavoratore, si deve rilevare che un periodo di 44 giorni non appare ex se insufficiente per quanto in argomento, a meno di deduzioni ed allegazioni specifiche attinenti alla peculiarità della situazione. Peraltro, a fronte delle allegazioni attoree su un sostanziale stato di inerzia del lavoratore, si deve evidenziare che l'istruttoria ha fatto emergere una situazione ben differente, in quanto secondo il teste di parte ricorrente
[...]
: “Il ricorrente era impegnato per tutto il giorno, anche se Tes_1
devo dire che verso le 13 andavo via e non so cosa succedesse dopo”.
5 Ad ogni modo, sul punto, l'onere della prova è a carico del lavoratore, essendo stato condivisibilmente affermato che: “non è configurabile un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova. Accade ciò, ad esempio, nel caso di esiguità del periodo in cui il lavoratore è sottoposto alla prova (Cass. n.
2228 del 1999; Cass. n. 2631 del 1996) o allorquando il prestatore espleti mansioni diverse da quelle per le quali era pattuita la prova
(Cass. n. 10618 del 2015; Cass. n. 200 del 1986)…. In tutti questi casi, comunque, l'onere della prova grava integralmente sul lavoratore (tra molte: Cass. n. 21784 del 2009; Cass. n. 15654 del 2001; Cass. n. 7644 del 1998); esso può essere assolto anche attraverso presunzioni, che, però, per poter assurgere al rango di prova, debbono essere “gravi, precise e concordanti” (Cass. n. 14753 del 2000)” (Cass. nr.
26679/2018). Tale onere della prova, nel caso di specie, ed alla luce delle argomentazioni che precedono, non è stato assolto.
Il ricorrente, censura poi il recesso datoriale, sotto un ultimo profilo, rilevando di non aver mai svolto mansioni di pertinenza del proprio professionale. Anche tale assunto non è condivisibile.
Il ricorrente era inquadrato nel livello 5 del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale – FISE, la cui declaratoria professionale recita: “Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata, specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con
6 discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Profili esemplificativi: - operaio che agendo con ampia discrezionalità e autonomia, con apporto di vasta e personale competenza maturata al massimo grado di specializzazione e in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività e mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni, anche con l'interpretazione critica di cicli, disegni e schemi, individua, valuta ed elimina ogni genere di guasti difetti e anomalie, propone e realizza modifiche e varianti, effettuando interventi risolutivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà su qualsiasi tipo di automezzi, attrezzature, organi, apparati, impianti e macchinari, sovrintendendo e coordinando l'attività dei lavoratori nell'area di propria competenza”.
Ebbene, dalla prova testi è emerso che quantomeno il ricorrente si occupava, in linea con quanto previsto dal profilo professionale di pertinenza, di diagnosticare ovvero di “individuare” i guasti dei veicoli.
Tale attività rientra fra quelle di competenza del profilo professionale in questione ed è stata svolta con pienezza dal ricorrente come confermato dal teste di parte ricorrente “: “Confermo la circostanza (Nello Tes_1
svolgimento della sua attività il ricorrente si serviva di un proprio notebook sul quale era presente un sofware manutenzione automezzi che veniva collegato all'impianto elettrico per le verifiche). Aveva il notebook per le verifiche, ed era di sua proprietà”.
Ha confermato il teste di parte resistente “All'epoca io Testimone_2
ero responsabile dei mezzi del mio settore, ovvero dello “spazzamento urbano”. Se qualche mezzo di mia competenza aveva qualche problema io mi rivolgevo al ricorrente e lui doveva risolvere il problema. Lui
7 verificava il guasto e poi mi riferiva ed a quel punto gli dicevo cosa fare visto che conoscevo i mezzi e sapevo quali erano i loro difetti”.
A nulla rileva che il pc con il quale il ricorrente individuava i guasti era di sua proprietà, in quanto ciò che conta in questa sede è lo svolgimento di mansioni attinenti al proprio profilo professionale, così come appare irrilevante a questo punto il fatto che il lavoratore si sia occupato solo in due circostanze di riparazioni complesse (sostituzione pompa ad acqua e sostituzione scheda elettrica), mentre per le riparazioni più complesse i mezzi venivano inviati ad officine esterne, in un contesto nel quale l'azienda era sprovvista di avvitatori ad impulsi ed di un'officina da meccanico vera e propria.
Lo svolgimento del periodo di prova con tale modalità appare del tutto congruo con la natura dell'attività della resistente, la quale svolge attività di pulizie e manutenzioni varie per gli stabilimenti industriali e navali in zone portuali e aree demaniali, e non dunque di riparazione di veicoli, potendosi in tal modo apprezzare che l'impiego prevalente del lavoratore in prova in mansioni attinenti alla diagnostica sui mezzi guasti, risulta conforme oltre che al profilo professionale concordato anche al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e le spese legali integralmente compensate atteso il principio di prova prestato dal ricorrente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Trieste, 8.1.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Ancora
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