CA
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/08/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1207/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora ConSIliere
Dr. Paola Mureddu ConSIliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1207/2024 R.G. promossa da
- (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Irene Ciani del Foro di Pesaro, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pesaro, Via San Decenzio n. 16;
APPELLANTE contro
- (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall' Avv. Mario Del Prete;
APPELLATA con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 780/2024 del Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 12.11.2024. pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Chiede che l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e per tutti i motivi in atti (da intendersi qui per richiamati e trascritti), previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate e di seguito reiterate, Voglia:
“in parziale riforma della impugnata sentenza n. 780/2024 del Tribunale di
Pesaro, pubblicata in data 12.11.2024, notificata in data 20.11.2024:
- disporre che la revoca dell'obbligo di di versare i contributi di Parte_1 mantenimento previsti in favore dei figli maggiorenni e Persona_1 Per_2
e di concorrere alle spese straordinarie di questi ultimi decorra dal
[...] raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei figli (ovvero gennaio
2019 per e da ottobre 2022 per ); Per_2 Per_1
- revocare l'obbligo del SI. di versare un assegno divorzile in Parte_1 favore della SI.ra . Controparte_1
In denegato subordine, ridurre ulteriormente l'entità dell'assegno divorzile disposto in favore della SI.ra ; Controparte_1
- con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio. Salvo e riservato quant'altro”.
In via istruttoria, si reitera la richiesta di ammissione di tutti i mezzi istruttori ritualmente formulati in sede di memoria ex art. 473 bis 17, comma 1, c.p.c. depositata in data 05.06.2024 e non ammessi con ordinanza istruttoria in data
28.06.2024, tutti reiterati in sede di istanza di modifica depositata in data
01.07.2024 e in sede di precisazione delle conclusioni in data 26.09.2024 (mezzi istruttori tutti qui richiamati e da aversi come per trascritti).
Per l'appellata “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare
l'appello proposto da per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze, da distrarre a favore del difensore antistatario.
In via istruttoria: si reitera, si opus, la richiesta di ammissione di tutti i mezzi istruttori già formulati in comparsa di costituzione e risposta e ribaditi in atti
pagina 2 di 15 (prova testimoniale e indagine GdF a carico del SI. non avendo lo stesso Parte_1 prodotto i documenti di cui all'art. 473 bis 12 cpc relativi a se stesso e alle società di cui è unico proprietario).
Ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie per i motivi già esposti in comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 473 bis 17 cpc.
In particolare si osserva come i capitoli avversari siano inammissibili in quanto generici e privi di valore probatorio.
In merito agli ordini di esibizione ex adverso richiesti si sottolinea come:
- la SI.ra non possieda beni mobili registrati, quindi, non si comprende CP_1 quale documentazione dovrebbe depositare;
- la richiesta di controparte di esibire la copia del passaporto non è suffragata da nessuna ragione attinente la causa in oggetto;
- per quanto riguarda la richiesta di esibire i contratti di lavoro della SI.ra
si sottolinea come la prova sia stata già raggiunta con il deposito della CP_1 dichiarazione dell'PS (allegato 2 al foglio di pc di controparte) da cui si evince
l'assenza di contratti di lavoro in capo alla appellata;
- in merito ai contratti di lavoro di e , la richiesta di esibizione è Per_2 Per_1 priva di fondamento, non essendosi opposti alla richiesta di revoca degli assegni di mantenimento. Infine, ci si oppone sia alla richiesta di indagini a mezzo polizia tributaria e/o GdF che di CTU contabile, in quanto ex adverso non motivata.
Controparte afferma che le dichiarazioni dei redditi della SI.ra siano CP_1
“inattendibili”, ma non motiva o spiega tale propria asserzione che, pertanto, dovrà essere rigettata.
La appellata, a differenza dell'ex coniuge, ha sempre rappresentato in modo trasparente sia la propria situazione sentimentale che economica (non ha mai simulato compravendite per poi rappresentarsi come una nulla tenente o dichiarato che tre attività commerciali, di cui una il Bar Cinema Astra, siano produttive solo di passività o omesso di dichiarare di essere proprietario di società estere) e, pertanto, allo stato non si ravvisano motivi alla base della richiesta avversaria.
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto dell'appello”.
pagina 3 di 15 FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 22.03.2024, adiva il Tribunale di Parte_1
Pesaro per richiedere la modifica delle condizioni economiche statuite in sede divorzile, con sentenza n. 242 del 7.4.2011; in particolare, il ricorrente chiedeva la revoca sia dell'assegno di mantenimento - e del concorso alle spese straordinarie in favore dei figli maggiorenni e , rispettivamente di Per_1 Per_2
31 e 29 anni, entrambi da tempo economicamente autosufficienti - sia dell'assegno divorzile in favore della SI.ra , in Controparte_1 considerazione dei redditi non fiscalizzati goduti dalla stessa e dell'apporto ottenuto dalla pluriennale relazione instaurata con l'attuale compagno, SI.
Pt_2
Costituendosi in giudizio, la resistente non si opponeva alla richiesta di revoca dei contributi economici per i figli, contestando - invece - la domanda volta ad ottenere la revoca dell'assegno divorzile in proprio favore.
Con sentenza pronunciata in data 12.11.2024, il Tribunale di Pesaro revocava - a far data dalla domanda - l'assegno di mantenimento in favore dei due figli, Per_1
e e riduceva ad €.400,00 - sempre a far data dalla domanda - l'assegno Per_2 divorzile in favore della SI.ra , compensando le spese di lite. CP_1
In particolare, il primo Giudice, valutato il notevole divario reddituale tra le parti, disponeva la riduzione dell'assegno divorzile, trovando questo ancora capienza nella situazione economica dell' - liberato dall'assegno di mantenimento Parte_1 per i figli - ed essendo migliorata la condizione della SI.ra che poteva CP_1 contare su redditi da lavori domestici non fiscalizzati e sugli interessi derivanti da investimenti finanziari con il capitale dalla stessa ottenuto a seguito dell'esecuzione forzata promossa nei confronti dell' che non aveva Parte_1 adempiuto ai propri obblighi di mantenimento, maturando un debito di oltre
129.000,00 euro.
Secondo il giudice di primo grado, il fatto che la SI.ra non aveva CP_1 contratto debiti nel periodo in cui incassava solo una parte dell'assegno divorzile confermava che la stessa disponesse di altre - e maggiori - entrate rispetto a quelle formalmente dichiarate.
pagina 4 di 15 Sempre ad avviso del Tribunale, la relazione della SI.ra con il SI. CP_1 Pt_2 non sarebbe ostativa al mantenimento dell'assegno divorzile, in quanto il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza tra i due di una nuova famiglia - ancorché di fatto - caratterizzata da un nuovo progetto di vita, idoneo a recidere ogni solidarietà post coniugale da parte dell'ex coniuge.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l' censurando la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui ha stabilito la decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni dalla data della domanda e non dal momento del raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, come da lui richiesto;
inoltre, l'appellante lamenta l'ingiustizia della sentenza di prime cure nella parte in cui ha disposto soltanto la riduzione dell'assegno divorzile, in luogo della richiesta revoca;
infine, contesta il capo relativo alla compensazione delle spese.
L'appellata, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Intervenendo nel presente procedimento, la Procura Generale ha chiesto la conferma della pronuncia di primo grado.
In data 7.5.2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo - articolato - motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la revoca degli assegni di mantenimento in favore dei figli, con decorrenza dalla data della domanda e non dal momento del raggiungimento dell'indipendenza economica dei due figli, ovvero da gennaio
2019, per e da ottobre 2022, per . Per_2 Per_1
A supporto della doglianza, l'appellante adduce che la SI.ra era CP_1 consapevole della piena indipendenza economica dei figli e dell'assenza dei presupposti di legge per il contributo al mantenimento da parte del padre, ma che, ciononostante, invece di comunicare all'I.N.P.S. la rinuncia al versamento previsto in favore dei figli - ormai divenuto “senza causa” - la stessa aveva sempre continuato a percepire in via esecutiva - tramite trattenuta diretta pagina 5 di 15 operata sulla sua pensione - i contributi per , di 31 anni e , di 29 Per_1 Per_2 anni.
L'appellata, contestando l'avversa impugnazione, da una parte afferma che - già dal 6.2.2023 - il SI. era a conoscenza delle condizioni lavorative dei figli: Parte_1 in particolare, ella ricorda che fu lo stesso ad assumere il figlio Parte_1 Per_2 nel Bar Astra di Pesaro il 16.2.2019, per poi licenziarlo il 17.7.2019; inoltre, rappresenta che non corrisponde al vero il fatto che ella abbia sottaciuto le reali condizioni occupazionali dei figli e contesta che fosse suo onere attivarsi per revocare l'obbligo di mantenimento verso i figli, o effettuare una comunicazione all'I.N.P.S., ammesso che fosse stata sufficiente.
A suo avviso, la scelta dell' di non richiedere subito la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio era finalizzata a diminuire il contributo al mantenimento dei figli nati dall'ultimo matrimonio dell' dato che - nello stesso periodo - Parte_1
l'attuale appellante stava affrontando il giudizio di separazione dalla terza moglie.
In punto di diritto, la difesa si richiama al costante insegnamento della Corte di
Cassazione secondo cui “il diritto alla corresponsione del contributo da parte del genitore non affidatario o collocatario (…) sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione.” (Cassazione civile sez. I, 30/05/2023, n.15162; ex multis Cass.
Civ. ord. 4224/2021; Cass. Civ. sent. 16173/2015).
Il motivo è infondato.
Ed invero, alla stregua del consolidato orientamento della Suprema Corte “il diritto di un coniuge a percepire l'assegno ed il corrispondente obbligo dell'altro coniuge di versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione
o dal verbale omologato, conservano la loro efficacia fino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, trovando applicazione, in mancanza di specifiche disposizioni, i principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità (sia pure rebus sic stantibus) del giudicato, i quali impediscono di far retroagire gli effetti del provvedimento di revisione al momento in cui di fatto
pagina 6 di 15 sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno.”
(Cass. civ. n. 20101/2023 ed altre decisioni richiamate in motivazione).
A tale riguardo, è stato precisato che “la decorrenza degli effetti della revisione dalla data di proposizione della domanda, anziché da quella di maturazione dei relativi presupposti, non si pone in alcun modo in contrasto con il principio generale secondo cui la durata del processo non può andare a detrimento della parte che abbia visto giudizialmente riconosciuto il proprio diritto, dal momento che tale principio, volto ad evitare che il diritto azionato possa restare pregiudicato dal decorso del tempo necessario per farlo valere in giudizio, non implica affatto la necessità che gli effetti della decisione vengano fatti retroagire ad un'epoca addirittura anteriore alla proposizione della domanda. E' pur vero che, come ripetutamente affermato da questa Corte, l'accoglimento della domanda di soppressione o riduzione dell'assegno, se per un verso non giustifica la condanna dell'avente diritto alla restituzione totale o parziale degl'importi già percepiti, il cui carattere sostanzialmente alimentare ne comporta l'irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità con altre prestazioni, per altro verso dispensa il coniuge obbligato dalla corresponsione delle somme eventualmente non ancora versate per i periodi pregressi (cfr. 24/10/2017, n. 25166; Cass., Sez.
VI, 4/07/ 2016, n. 13609; Cass., Sez. I, 10/12/2008, n. 28987): tale esonero deve considerarsi tuttavia limitato ai soli importi non corrisposti in epoca successiva alla proposizione della domanda di revisione, restando invece precluso, per il periodo anteriore, dall'intangibilità del giudicato formatosi in ordine alla sentenza di separazione, la cui operatività rebus sic stantibus dev'essere intesa esclusivamente nel senso della modificabilità delle relative condizioni, qualora sopravvenga un mutamento della situazione di fatto, e non anche nel senso che il provvedimento di revisione possa retroagire fino alla data di tale mutamento”
(Cass. n. 20101/2023 cit.).
Alla luce di tali - condivisibili - principi deve, pertanto, escludersi la possibilità di far decorrere gli effetti della revoca dell'assegno da una data anteriore a quella di proposizione della relativa domanda.
pagina 7 di 15 Infatti, anche tenendo presente quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di ripetizione dell'indebito - e, cioè, che “in caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime post-coniugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria
o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa” (Cass. n.
3659/2020) - si osserva che tale principio può eventualmente rilevare nell'ambito di un ordinario giudizio (diverso dal presente procedimento), avente ad oggetto la ripetizione ex art. 2033 c.c.
Né potrebbe pervenirsi a diverse conclusioni sulla base della decisione delle
SS.UU. n. 32914/2022, atteso che tale pronuncia si è espressa in merito o ad una diversa ipotesi.
Infatti, la richiamata sentenza, la S.C. - all'esito di una complessa ed articolata motivazione - ha enunciato il seguente principio di diritto: “In materia di famiglia
e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado
o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la "condictio indebiti" ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti
l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la "condictio indebiti" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto
pagina 8 di 15 ex tunc, "delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)", sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità".
La sentenza sopra citata riguarda, quindi, una situazione completamente diversa da quella in esame, poiché si riferisce alle “ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza di primo grado o di appello, delle condizioni riguardanti i rapporti tra i coniugi separati o divorziati sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore”; inoltre - e in ogni caso - la decisione distingue varie ipotesi, al fine di stabilire se sussistano i presupposti per la ripetibilità delle somme versate, ma non fa riferimento ad una data anteriore a quella della domanda.
Tali principi sono stati applicati anche in relazione alla fattispecie di modifica o revoca dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne divenuto economicamente autosufficiente: la Suprema Corte ha, infatti, affermato che “in ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita;
il diritto di ritenere quanto è stato pagato non opera nell'ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto al figlio maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento (vale a dire la non autosufficienza
pagina 9 di 15 economica, in rapporto all'età ed al percorso formativo e/o professionale sul mercato del lavoro avviato, Cass. 38366/21) e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza comunque sempre dalla domanda di revisione o, motivatamente, da periodo successivo” (Cass. civ. n. 10974/2023).
In applicazione dei principi sopra richiamati, il primo motivo di appello va, pertanto, respinto.
Con il secondo - articolato - motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale - pur avendo accertato che la SI.ra dispone di mezzi economici adeguati e intrattiene da anni una CP_1 stabile relazione con il SI. - ha disposto soltanto la riduzione dell'assegno Pt_2 di divorzio, in luogo della revoca, richiesta dall' Parte_1
L'appellante, inoltre, lamenta che erroneamente il primo Giudice avrebbe escluso un peggioramento della sua capacità reddituale, risultando dall'istruttoria che - in forza della sentenza del Tribunale di Pesaro, emessa in data 20.03.2023 relativa alla separazione tra il SI. e la SI.ra (terza moglie) - Parte_1 Controparte_2
l'appellante è tenuto al mantenimento dei figli nati da tale ultimo matrimonio, mediante versamento di €.1.200,00 mensili e che, in ogni caso, la situazione patrimoniale dell'appellante non costituisce circostanza funzionale ai fini della decisione in giudizio.
In relazione alla situazione economica della SI.ra , poi, l'appellante CP_1 deduce che:
- ella ha sempre lavorato “in nero”, al mero fine - illegittimo - di continuare a usufruire dell'assegno divorzile, stigmatizzando la perdurante inerzia della stessa nel ricercare un'occupazione regolare;
il reddito ricavato dalla sua attività, comunque, le avrebbe permesso - negli anni - di mantenere se stessa e i figli;
di effettuare investimenti mobiliari;
di condurre un elevato tenore di vita e, infine, di elargire aiuti economici alla propria famiglia di origine;
- ella ha effettuato investimenti del valore di oltre €.135.000,00 di cui
€.67.000,00, utilizzati per investimenti ad altro rischio nel mercato azionario estero, con ingenti interessi;
tale investimento azionario dimostra una rilevante capacità di spesa;
pagina 10 di 15 - ella non sopporta oneri per l'abitazione, essendo proprietaria esclusiva dell'appartamento ricevuto dal SI. in sede di separazione. Parte_1
Con il medesimo motivo, inoltre, l'appellante lamenta l'omessa valutazione - ai fini della revoca dell'assegno divorzile - della stabile - e, ormai, pluriennale - relazione istaurata dalla SI.ra con il SI. si duole del fatto che il
CP_1 Pt_2 primo Giudice abbia valorizzato la separata residenza formale (ritenendo credibili le giustificazioni addotte dalla e non abbia opportunamente valorizzato la
CP_1 circostanza che la figlia della SI.ra è stata assunta dall'Ing. presso
CP_1 Pt_2 il suo studio e che il medesimo avrebbe “elargito” alla una somma di
CP_1 denaro - a titolo di aiuto economico - pari ad euro 1.010,00, circostanza sintomatica di un progetto di vita comune e stabile tra i due soggetti e di un legame di assistenza morale e materiale.
A tal fine, in via istruttoria, l'appellante reitera la richiesta di ammissione di tutti i mezzi istruttori ritualmente formulati in sede di memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c. e non ammessi dal primo Giudice, tutti reiterati in sede di istanza di modifica depositata in data 01.07.2024 e in sede di precisazione delle conclusioni in data 26.09.2024.
Ad avviso della difesa, la prova per interrogatorio e per testimoni richiesta in sede di ricorso e di memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c. depositata il
05.06.2024 (ed in particolare i capitoli da 1 a 3) sarebbe rilevante, in quanto finalizzata a provare la frequentazione quotidiana - e con pernotti - della resistente presso l'abitazione del nuovo compagno.
La difesa dell'appellata contesta il motivo, rappresentando che l'istruttoria espletata in prime cure ha dimostrato che la SI.ra ha il medesimo stato CP_1 occupazionale che aveva quando le fu riconosciuto l'assegno divorzile - come nelle ulteriori cause di modifica delle condizioni intentate dal SI. - e che, Parte_1 per mancanza di titoli di studio, di competenze ed esperienze specifiche e per l'età, ella può trovare solo lavori saltuari come badante o colf;
inoltre, l'offerta di lavoro, pubblicizzata dall' non era seria, come dimostra l'assunzione e il Parte_1 licenziamento quasi immediato del figlio . Per_2
pagina 11 di 15 La difesa, poi, sottolinea che la somma ottenuta dall'esecuzione mobiliare dei beni dell' al fine di recuperare gli assegni di mantenimento per sé e per i suoi Parte_1 figli, non può essere considerata circostanza nuova utile ad escludere la spettanza dell'assegno divorzile, come riconosciuto correttamente dal Tribunale.
Rappresenta, poi, che solo un terzo della somma è a lei attribuibile, essendo gli altri due terzi di pertinenza dei figli.
L'appellata, inoltre, conferma di avere una relazione sentimentale con l'Ing.
una frequentazione tra adulti, precisando tuttavia di non aver costituito Pt_2 una stabile convivenza, in quanto - “amareggiata e delusa” dal fallimento della precedente relazione matrimoniale - preferisce vivere la sua vita in autonomia.
Asserisce che dall'istruttoria compiuta nulla emerge in ordine ad un progetto di vita unitario o a reciproche contribuzioni economiche.
Contesta, poi, la produzione della relazione investigativa del 19.2.2022 da cui la controparte vorrebbe trarre la prova della convivenza della SI.ra con il CP_1 ad nella sua abitazione, inammissibile in quando documento Pt_2 CP_3 nuovo ex art. 473 bis.35c.p.c.
Da ultimo, l'appellata sottolinea le omissioni della documentazione relativa alla situazione economica-reddittuale dell' che, come si ricava dagli atti del Parte_1 giudizio di primo grado - che dimostrano, comunque, un'elevata capacità economica e di spesa - è rimasta nel tempo florida.
Anche il secondo motivo di gravame - nella sua articolazione - risulta infondato.
Va, preliminarmente, osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di revisione dell'assegno divorzile, il Giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma deve verificare se - e in che misura - le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio - in modo da rendere impossibile o eccessivamente gravoso l'adempimento del relativo obbligo - e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo pagina 12 di 15 della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (v., tra le altre, Cass civ. n.
7666/2022).
Risulta per tabulas che il SI. vive in una villa con piscina e si avvale del Parte_1 servizio di una domestica ( ); è titolare della ditta individuale “ Persona_3 Parte_1
”, che gestisce il Bar Astra;
è socio unico della società “Arte del Pane” s.r.l.,
[...] proprietaria di diversi immobili in Pesaro;
è titolare di altre attività all'estero; è sponsor di una nota squadra di calcio locale ASD River;
è titolare della pensione
EN (come risulta dagli estratti di conto corrente) e della pensione I.N.P.S.; risulta titolare di un'autovettura di valore;
infine, dalle dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta del 2022 risulta un reddito imponibile pari ad euro
55.114,00.
La SI.ra è ancora proprietaria di un immobile, donatole dall' CP_1 Parte_1 lavora tuttora come domestica e/o badante, non avendo titoli di studio e competenza specifiche tali da permetterle lavori più remunerativi;
è titolare -per un terzo - di un portafoglio titoli pari ad un valore nominale €.110.000,00
(€.53.500,00 investiti in azioni estere;
€.20.000,00 in certificati di deposito presso la Banca di Pesaro ed €.40.000,00 versati in una polizza vita risparmio con beneficiari i due figli), somma ottenuta a seguito dell'esecuzione mobiliare sui beni dell'Urbinelli, per il mancato pagamento degli assegni di mantenimento e divorzile;
infine, risulta proprietaria di un'autovettura “di terza mano”.
Il livello reddituale dell' rimane elevato rispetto a quello della e - Parte_1 CP_1 comunque - tale da rendergli possibile di continuare a somministrarle l'assegno divorzile nella misura correttamente ridotta dal primo Giudice (euro 400,00), tenuto conto dei redditi di lavoro non fiscalizzati, degli interessi derivanti dagli investimenti effettuati dalla e considerato il risparmio per la cessazione CP_1 dell'assegno di mantenimento per i figli e l'obbligo di corrispondere euro 1.200,00 per i figli avuti dalla terza moglie.
Correttamente, sulla base dell'istruttoria compiuta - che in quanto esaustiva non si ritiene di rinnovare - il Tribunale di Pesaro ha escluso quali circostanze nuove, tali da giustificare la revoca dell'assegno divorzile, la disponibilità di un notevole capitale ricavato in forza dell'esecuzione mobiliare per ottenere l'arretrato del pagina 13 di 15 mantenimento non corrisposto nei termini e la pluriennale frequentazione della con il SI. nonché la titolarità della casa di abitazione ove vive CP_1 Pt_2 insieme alla figlia e al nipote. Per_1
Inammissibile, invece, risulta la produzione - da parte della difesa dell' - Parte_1 della relazione investigativa del 13.1.2025 con la memoria del 15-4-2025, in violazione dell'art. 473bis. 35 c.p.c., venendo in considerazione controversie relative a diritti disponibili.
Le circostanze addotte dal ricorrente a sostegno della propria tesi (l'esborso di poco più di mille euro e l'assunzione della figlia della sono compatibili con CP_1 una frequentazione sentimentale o una solidale amicizia.
Con il terzo motivo di gravame, infine, l'appellante denuncia la violazione dei principi sanciti dagli artt. 88, 91, 92, 473 bis 18 c.p.c. in materia di condanna alle spese di lite, lamentando il comportamento processuale scorretto della parte ora appellata e, conseguentemente, chiedendo di porre a suo carico le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il rigetto dei due primi motivi di appello comporta il rigetto del motivo relativo al capo delle spese.
Al mancato accoglimento del gravame consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento - da parte del reclamante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
- respinge l'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Pesaro, pubblicata il 12.11.2024;
- condanna l'appellante a rifondere - alla parte appellata - le spese del presente grado, che vengono liquidate in €.4.236,00, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
pagina 14 di 15 - dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 18.6.2025.
Il ConSIliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora ConSIliere
Dr. Paola Mureddu ConSIliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1207/2024 R.G. promossa da
- (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Irene Ciani del Foro di Pesaro, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pesaro, Via San Decenzio n. 16;
APPELLANTE contro
- (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall' Avv. Mario Del Prete;
APPELLATA con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 780/2024 del Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 12.11.2024. pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Chiede che l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e per tutti i motivi in atti (da intendersi qui per richiamati e trascritti), previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate e di seguito reiterate, Voglia:
“in parziale riforma della impugnata sentenza n. 780/2024 del Tribunale di
Pesaro, pubblicata in data 12.11.2024, notificata in data 20.11.2024:
- disporre che la revoca dell'obbligo di di versare i contributi di Parte_1 mantenimento previsti in favore dei figli maggiorenni e Persona_1 Per_2
e di concorrere alle spese straordinarie di questi ultimi decorra dal
[...] raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei figli (ovvero gennaio
2019 per e da ottobre 2022 per ); Per_2 Per_1
- revocare l'obbligo del SI. di versare un assegno divorzile in Parte_1 favore della SI.ra . Controparte_1
In denegato subordine, ridurre ulteriormente l'entità dell'assegno divorzile disposto in favore della SI.ra ; Controparte_1
- con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio. Salvo e riservato quant'altro”.
In via istruttoria, si reitera la richiesta di ammissione di tutti i mezzi istruttori ritualmente formulati in sede di memoria ex art. 473 bis 17, comma 1, c.p.c. depositata in data 05.06.2024 e non ammessi con ordinanza istruttoria in data
28.06.2024, tutti reiterati in sede di istanza di modifica depositata in data
01.07.2024 e in sede di precisazione delle conclusioni in data 26.09.2024 (mezzi istruttori tutti qui richiamati e da aversi come per trascritti).
Per l'appellata “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare
l'appello proposto da per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze, da distrarre a favore del difensore antistatario.
In via istruttoria: si reitera, si opus, la richiesta di ammissione di tutti i mezzi istruttori già formulati in comparsa di costituzione e risposta e ribaditi in atti
pagina 2 di 15 (prova testimoniale e indagine GdF a carico del SI. non avendo lo stesso Parte_1 prodotto i documenti di cui all'art. 473 bis 12 cpc relativi a se stesso e alle società di cui è unico proprietario).
Ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie per i motivi già esposti in comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 473 bis 17 cpc.
In particolare si osserva come i capitoli avversari siano inammissibili in quanto generici e privi di valore probatorio.
In merito agli ordini di esibizione ex adverso richiesti si sottolinea come:
- la SI.ra non possieda beni mobili registrati, quindi, non si comprende CP_1 quale documentazione dovrebbe depositare;
- la richiesta di controparte di esibire la copia del passaporto non è suffragata da nessuna ragione attinente la causa in oggetto;
- per quanto riguarda la richiesta di esibire i contratti di lavoro della SI.ra
si sottolinea come la prova sia stata già raggiunta con il deposito della CP_1 dichiarazione dell'PS (allegato 2 al foglio di pc di controparte) da cui si evince
l'assenza di contratti di lavoro in capo alla appellata;
- in merito ai contratti di lavoro di e , la richiesta di esibizione è Per_2 Per_1 priva di fondamento, non essendosi opposti alla richiesta di revoca degli assegni di mantenimento. Infine, ci si oppone sia alla richiesta di indagini a mezzo polizia tributaria e/o GdF che di CTU contabile, in quanto ex adverso non motivata.
Controparte afferma che le dichiarazioni dei redditi della SI.ra siano CP_1
“inattendibili”, ma non motiva o spiega tale propria asserzione che, pertanto, dovrà essere rigettata.
La appellata, a differenza dell'ex coniuge, ha sempre rappresentato in modo trasparente sia la propria situazione sentimentale che economica (non ha mai simulato compravendite per poi rappresentarsi come una nulla tenente o dichiarato che tre attività commerciali, di cui una il Bar Cinema Astra, siano produttive solo di passività o omesso di dichiarare di essere proprietario di società estere) e, pertanto, allo stato non si ravvisano motivi alla base della richiesta avversaria.
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto dell'appello”.
pagina 3 di 15 FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 22.03.2024, adiva il Tribunale di Parte_1
Pesaro per richiedere la modifica delle condizioni economiche statuite in sede divorzile, con sentenza n. 242 del 7.4.2011; in particolare, il ricorrente chiedeva la revoca sia dell'assegno di mantenimento - e del concorso alle spese straordinarie in favore dei figli maggiorenni e , rispettivamente di Per_1 Per_2
31 e 29 anni, entrambi da tempo economicamente autosufficienti - sia dell'assegno divorzile in favore della SI.ra , in Controparte_1 considerazione dei redditi non fiscalizzati goduti dalla stessa e dell'apporto ottenuto dalla pluriennale relazione instaurata con l'attuale compagno, SI.
Pt_2
Costituendosi in giudizio, la resistente non si opponeva alla richiesta di revoca dei contributi economici per i figli, contestando - invece - la domanda volta ad ottenere la revoca dell'assegno divorzile in proprio favore.
Con sentenza pronunciata in data 12.11.2024, il Tribunale di Pesaro revocava - a far data dalla domanda - l'assegno di mantenimento in favore dei due figli, Per_1
e e riduceva ad €.400,00 - sempre a far data dalla domanda - l'assegno Per_2 divorzile in favore della SI.ra , compensando le spese di lite. CP_1
In particolare, il primo Giudice, valutato il notevole divario reddituale tra le parti, disponeva la riduzione dell'assegno divorzile, trovando questo ancora capienza nella situazione economica dell' - liberato dall'assegno di mantenimento Parte_1 per i figli - ed essendo migliorata la condizione della SI.ra che poteva CP_1 contare su redditi da lavori domestici non fiscalizzati e sugli interessi derivanti da investimenti finanziari con il capitale dalla stessa ottenuto a seguito dell'esecuzione forzata promossa nei confronti dell' che non aveva Parte_1 adempiuto ai propri obblighi di mantenimento, maturando un debito di oltre
129.000,00 euro.
Secondo il giudice di primo grado, il fatto che la SI.ra non aveva CP_1 contratto debiti nel periodo in cui incassava solo una parte dell'assegno divorzile confermava che la stessa disponesse di altre - e maggiori - entrate rispetto a quelle formalmente dichiarate.
pagina 4 di 15 Sempre ad avviso del Tribunale, la relazione della SI.ra con il SI. CP_1 Pt_2 non sarebbe ostativa al mantenimento dell'assegno divorzile, in quanto il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza tra i due di una nuova famiglia - ancorché di fatto - caratterizzata da un nuovo progetto di vita, idoneo a recidere ogni solidarietà post coniugale da parte dell'ex coniuge.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l' censurando la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui ha stabilito la decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni dalla data della domanda e non dal momento del raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, come da lui richiesto;
inoltre, l'appellante lamenta l'ingiustizia della sentenza di prime cure nella parte in cui ha disposto soltanto la riduzione dell'assegno divorzile, in luogo della richiesta revoca;
infine, contesta il capo relativo alla compensazione delle spese.
L'appellata, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Intervenendo nel presente procedimento, la Procura Generale ha chiesto la conferma della pronuncia di primo grado.
In data 7.5.2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo - articolato - motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la revoca degli assegni di mantenimento in favore dei figli, con decorrenza dalla data della domanda e non dal momento del raggiungimento dell'indipendenza economica dei due figli, ovvero da gennaio
2019, per e da ottobre 2022, per . Per_2 Per_1
A supporto della doglianza, l'appellante adduce che la SI.ra era CP_1 consapevole della piena indipendenza economica dei figli e dell'assenza dei presupposti di legge per il contributo al mantenimento da parte del padre, ma che, ciononostante, invece di comunicare all'I.N.P.S. la rinuncia al versamento previsto in favore dei figli - ormai divenuto “senza causa” - la stessa aveva sempre continuato a percepire in via esecutiva - tramite trattenuta diretta pagina 5 di 15 operata sulla sua pensione - i contributi per , di 31 anni e , di 29 Per_1 Per_2 anni.
L'appellata, contestando l'avversa impugnazione, da una parte afferma che - già dal 6.2.2023 - il SI. era a conoscenza delle condizioni lavorative dei figli: Parte_1 in particolare, ella ricorda che fu lo stesso ad assumere il figlio Parte_1 Per_2 nel Bar Astra di Pesaro il 16.2.2019, per poi licenziarlo il 17.7.2019; inoltre, rappresenta che non corrisponde al vero il fatto che ella abbia sottaciuto le reali condizioni occupazionali dei figli e contesta che fosse suo onere attivarsi per revocare l'obbligo di mantenimento verso i figli, o effettuare una comunicazione all'I.N.P.S., ammesso che fosse stata sufficiente.
A suo avviso, la scelta dell' di non richiedere subito la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio era finalizzata a diminuire il contributo al mantenimento dei figli nati dall'ultimo matrimonio dell' dato che - nello stesso periodo - Parte_1
l'attuale appellante stava affrontando il giudizio di separazione dalla terza moglie.
In punto di diritto, la difesa si richiama al costante insegnamento della Corte di
Cassazione secondo cui “il diritto alla corresponsione del contributo da parte del genitore non affidatario o collocatario (…) sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione.” (Cassazione civile sez. I, 30/05/2023, n.15162; ex multis Cass.
Civ. ord. 4224/2021; Cass. Civ. sent. 16173/2015).
Il motivo è infondato.
Ed invero, alla stregua del consolidato orientamento della Suprema Corte “il diritto di un coniuge a percepire l'assegno ed il corrispondente obbligo dell'altro coniuge di versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione
o dal verbale omologato, conservano la loro efficacia fino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, trovando applicazione, in mancanza di specifiche disposizioni, i principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità (sia pure rebus sic stantibus) del giudicato, i quali impediscono di far retroagire gli effetti del provvedimento di revisione al momento in cui di fatto
pagina 6 di 15 sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno.”
(Cass. civ. n. 20101/2023 ed altre decisioni richiamate in motivazione).
A tale riguardo, è stato precisato che “la decorrenza degli effetti della revisione dalla data di proposizione della domanda, anziché da quella di maturazione dei relativi presupposti, non si pone in alcun modo in contrasto con il principio generale secondo cui la durata del processo non può andare a detrimento della parte che abbia visto giudizialmente riconosciuto il proprio diritto, dal momento che tale principio, volto ad evitare che il diritto azionato possa restare pregiudicato dal decorso del tempo necessario per farlo valere in giudizio, non implica affatto la necessità che gli effetti della decisione vengano fatti retroagire ad un'epoca addirittura anteriore alla proposizione della domanda. E' pur vero che, come ripetutamente affermato da questa Corte, l'accoglimento della domanda di soppressione o riduzione dell'assegno, se per un verso non giustifica la condanna dell'avente diritto alla restituzione totale o parziale degl'importi già percepiti, il cui carattere sostanzialmente alimentare ne comporta l'irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità con altre prestazioni, per altro verso dispensa il coniuge obbligato dalla corresponsione delle somme eventualmente non ancora versate per i periodi pregressi (cfr. 24/10/2017, n. 25166; Cass., Sez.
VI, 4/07/ 2016, n. 13609; Cass., Sez. I, 10/12/2008, n. 28987): tale esonero deve considerarsi tuttavia limitato ai soli importi non corrisposti in epoca successiva alla proposizione della domanda di revisione, restando invece precluso, per il periodo anteriore, dall'intangibilità del giudicato formatosi in ordine alla sentenza di separazione, la cui operatività rebus sic stantibus dev'essere intesa esclusivamente nel senso della modificabilità delle relative condizioni, qualora sopravvenga un mutamento della situazione di fatto, e non anche nel senso che il provvedimento di revisione possa retroagire fino alla data di tale mutamento”
(Cass. n. 20101/2023 cit.).
Alla luce di tali - condivisibili - principi deve, pertanto, escludersi la possibilità di far decorrere gli effetti della revoca dell'assegno da una data anteriore a quella di proposizione della relativa domanda.
pagina 7 di 15 Infatti, anche tenendo presente quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di ripetizione dell'indebito - e, cioè, che “in caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime post-coniugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria
o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa” (Cass. n.
3659/2020) - si osserva che tale principio può eventualmente rilevare nell'ambito di un ordinario giudizio (diverso dal presente procedimento), avente ad oggetto la ripetizione ex art. 2033 c.c.
Né potrebbe pervenirsi a diverse conclusioni sulla base della decisione delle
SS.UU. n. 32914/2022, atteso che tale pronuncia si è espressa in merito o ad una diversa ipotesi.
Infatti, la richiamata sentenza, la S.C. - all'esito di una complessa ed articolata motivazione - ha enunciato il seguente principio di diritto: “In materia di famiglia
e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado
o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la "condictio indebiti" ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti
l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la "condictio indebiti" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto
pagina 8 di 15 ex tunc, "delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)", sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità".
La sentenza sopra citata riguarda, quindi, una situazione completamente diversa da quella in esame, poiché si riferisce alle “ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza di primo grado o di appello, delle condizioni riguardanti i rapporti tra i coniugi separati o divorziati sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore”; inoltre - e in ogni caso - la decisione distingue varie ipotesi, al fine di stabilire se sussistano i presupposti per la ripetibilità delle somme versate, ma non fa riferimento ad una data anteriore a quella della domanda.
Tali principi sono stati applicati anche in relazione alla fattispecie di modifica o revoca dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne divenuto economicamente autosufficiente: la Suprema Corte ha, infatti, affermato che “in ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita;
il diritto di ritenere quanto è stato pagato non opera nell'ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto al figlio maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento (vale a dire la non autosufficienza
pagina 9 di 15 economica, in rapporto all'età ed al percorso formativo e/o professionale sul mercato del lavoro avviato, Cass. 38366/21) e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza comunque sempre dalla domanda di revisione o, motivatamente, da periodo successivo” (Cass. civ. n. 10974/2023).
In applicazione dei principi sopra richiamati, il primo motivo di appello va, pertanto, respinto.
Con il secondo - articolato - motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale - pur avendo accertato che la SI.ra dispone di mezzi economici adeguati e intrattiene da anni una CP_1 stabile relazione con il SI. - ha disposto soltanto la riduzione dell'assegno Pt_2 di divorzio, in luogo della revoca, richiesta dall' Parte_1
L'appellante, inoltre, lamenta che erroneamente il primo Giudice avrebbe escluso un peggioramento della sua capacità reddituale, risultando dall'istruttoria che - in forza della sentenza del Tribunale di Pesaro, emessa in data 20.03.2023 relativa alla separazione tra il SI. e la SI.ra (terza moglie) - Parte_1 Controparte_2
l'appellante è tenuto al mantenimento dei figli nati da tale ultimo matrimonio, mediante versamento di €.1.200,00 mensili e che, in ogni caso, la situazione patrimoniale dell'appellante non costituisce circostanza funzionale ai fini della decisione in giudizio.
In relazione alla situazione economica della SI.ra , poi, l'appellante CP_1 deduce che:
- ella ha sempre lavorato “in nero”, al mero fine - illegittimo - di continuare a usufruire dell'assegno divorzile, stigmatizzando la perdurante inerzia della stessa nel ricercare un'occupazione regolare;
il reddito ricavato dalla sua attività, comunque, le avrebbe permesso - negli anni - di mantenere se stessa e i figli;
di effettuare investimenti mobiliari;
di condurre un elevato tenore di vita e, infine, di elargire aiuti economici alla propria famiglia di origine;
- ella ha effettuato investimenti del valore di oltre €.135.000,00 di cui
€.67.000,00, utilizzati per investimenti ad altro rischio nel mercato azionario estero, con ingenti interessi;
tale investimento azionario dimostra una rilevante capacità di spesa;
pagina 10 di 15 - ella non sopporta oneri per l'abitazione, essendo proprietaria esclusiva dell'appartamento ricevuto dal SI. in sede di separazione. Parte_1
Con il medesimo motivo, inoltre, l'appellante lamenta l'omessa valutazione - ai fini della revoca dell'assegno divorzile - della stabile - e, ormai, pluriennale - relazione istaurata dalla SI.ra con il SI. si duole del fatto che il
CP_1 Pt_2 primo Giudice abbia valorizzato la separata residenza formale (ritenendo credibili le giustificazioni addotte dalla e non abbia opportunamente valorizzato la
CP_1 circostanza che la figlia della SI.ra è stata assunta dall'Ing. presso
CP_1 Pt_2 il suo studio e che il medesimo avrebbe “elargito” alla una somma di
CP_1 denaro - a titolo di aiuto economico - pari ad euro 1.010,00, circostanza sintomatica di un progetto di vita comune e stabile tra i due soggetti e di un legame di assistenza morale e materiale.
A tal fine, in via istruttoria, l'appellante reitera la richiesta di ammissione di tutti i mezzi istruttori ritualmente formulati in sede di memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c. e non ammessi dal primo Giudice, tutti reiterati in sede di istanza di modifica depositata in data 01.07.2024 e in sede di precisazione delle conclusioni in data 26.09.2024.
Ad avviso della difesa, la prova per interrogatorio e per testimoni richiesta in sede di ricorso e di memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c. depositata il
05.06.2024 (ed in particolare i capitoli da 1 a 3) sarebbe rilevante, in quanto finalizzata a provare la frequentazione quotidiana - e con pernotti - della resistente presso l'abitazione del nuovo compagno.
La difesa dell'appellata contesta il motivo, rappresentando che l'istruttoria espletata in prime cure ha dimostrato che la SI.ra ha il medesimo stato CP_1 occupazionale che aveva quando le fu riconosciuto l'assegno divorzile - come nelle ulteriori cause di modifica delle condizioni intentate dal SI. - e che, Parte_1 per mancanza di titoli di studio, di competenze ed esperienze specifiche e per l'età, ella può trovare solo lavori saltuari come badante o colf;
inoltre, l'offerta di lavoro, pubblicizzata dall' non era seria, come dimostra l'assunzione e il Parte_1 licenziamento quasi immediato del figlio . Per_2
pagina 11 di 15 La difesa, poi, sottolinea che la somma ottenuta dall'esecuzione mobiliare dei beni dell' al fine di recuperare gli assegni di mantenimento per sé e per i suoi Parte_1 figli, non può essere considerata circostanza nuova utile ad escludere la spettanza dell'assegno divorzile, come riconosciuto correttamente dal Tribunale.
Rappresenta, poi, che solo un terzo della somma è a lei attribuibile, essendo gli altri due terzi di pertinenza dei figli.
L'appellata, inoltre, conferma di avere una relazione sentimentale con l'Ing.
una frequentazione tra adulti, precisando tuttavia di non aver costituito Pt_2 una stabile convivenza, in quanto - “amareggiata e delusa” dal fallimento della precedente relazione matrimoniale - preferisce vivere la sua vita in autonomia.
Asserisce che dall'istruttoria compiuta nulla emerge in ordine ad un progetto di vita unitario o a reciproche contribuzioni economiche.
Contesta, poi, la produzione della relazione investigativa del 19.2.2022 da cui la controparte vorrebbe trarre la prova della convivenza della SI.ra con il CP_1 ad nella sua abitazione, inammissibile in quando documento Pt_2 CP_3 nuovo ex art. 473 bis.35c.p.c.
Da ultimo, l'appellata sottolinea le omissioni della documentazione relativa alla situazione economica-reddittuale dell' che, come si ricava dagli atti del Parte_1 giudizio di primo grado - che dimostrano, comunque, un'elevata capacità economica e di spesa - è rimasta nel tempo florida.
Anche il secondo motivo di gravame - nella sua articolazione - risulta infondato.
Va, preliminarmente, osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di revisione dell'assegno divorzile, il Giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma deve verificare se - e in che misura - le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio - in modo da rendere impossibile o eccessivamente gravoso l'adempimento del relativo obbligo - e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo pagina 12 di 15 della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (v., tra le altre, Cass civ. n.
7666/2022).
Risulta per tabulas che il SI. vive in una villa con piscina e si avvale del Parte_1 servizio di una domestica ( ); è titolare della ditta individuale “ Persona_3 Parte_1
”, che gestisce il Bar Astra;
è socio unico della società “Arte del Pane” s.r.l.,
[...] proprietaria di diversi immobili in Pesaro;
è titolare di altre attività all'estero; è sponsor di una nota squadra di calcio locale ASD River;
è titolare della pensione
EN (come risulta dagli estratti di conto corrente) e della pensione I.N.P.S.; risulta titolare di un'autovettura di valore;
infine, dalle dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta del 2022 risulta un reddito imponibile pari ad euro
55.114,00.
La SI.ra è ancora proprietaria di un immobile, donatole dall' CP_1 Parte_1 lavora tuttora come domestica e/o badante, non avendo titoli di studio e competenza specifiche tali da permetterle lavori più remunerativi;
è titolare -per un terzo - di un portafoglio titoli pari ad un valore nominale €.110.000,00
(€.53.500,00 investiti in azioni estere;
€.20.000,00 in certificati di deposito presso la Banca di Pesaro ed €.40.000,00 versati in una polizza vita risparmio con beneficiari i due figli), somma ottenuta a seguito dell'esecuzione mobiliare sui beni dell'Urbinelli, per il mancato pagamento degli assegni di mantenimento e divorzile;
infine, risulta proprietaria di un'autovettura “di terza mano”.
Il livello reddituale dell' rimane elevato rispetto a quello della e - Parte_1 CP_1 comunque - tale da rendergli possibile di continuare a somministrarle l'assegno divorzile nella misura correttamente ridotta dal primo Giudice (euro 400,00), tenuto conto dei redditi di lavoro non fiscalizzati, degli interessi derivanti dagli investimenti effettuati dalla e considerato il risparmio per la cessazione CP_1 dell'assegno di mantenimento per i figli e l'obbligo di corrispondere euro 1.200,00 per i figli avuti dalla terza moglie.
Correttamente, sulla base dell'istruttoria compiuta - che in quanto esaustiva non si ritiene di rinnovare - il Tribunale di Pesaro ha escluso quali circostanze nuove, tali da giustificare la revoca dell'assegno divorzile, la disponibilità di un notevole capitale ricavato in forza dell'esecuzione mobiliare per ottenere l'arretrato del pagina 13 di 15 mantenimento non corrisposto nei termini e la pluriennale frequentazione della con il SI. nonché la titolarità della casa di abitazione ove vive CP_1 Pt_2 insieme alla figlia e al nipote. Per_1
Inammissibile, invece, risulta la produzione - da parte della difesa dell' - Parte_1 della relazione investigativa del 13.1.2025 con la memoria del 15-4-2025, in violazione dell'art. 473bis. 35 c.p.c., venendo in considerazione controversie relative a diritti disponibili.
Le circostanze addotte dal ricorrente a sostegno della propria tesi (l'esborso di poco più di mille euro e l'assunzione della figlia della sono compatibili con CP_1 una frequentazione sentimentale o una solidale amicizia.
Con il terzo motivo di gravame, infine, l'appellante denuncia la violazione dei principi sanciti dagli artt. 88, 91, 92, 473 bis 18 c.p.c. in materia di condanna alle spese di lite, lamentando il comportamento processuale scorretto della parte ora appellata e, conseguentemente, chiedendo di porre a suo carico le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il rigetto dei due primi motivi di appello comporta il rigetto del motivo relativo al capo delle spese.
Al mancato accoglimento del gravame consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento - da parte del reclamante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
- respinge l'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Pesaro, pubblicata il 12.11.2024;
- condanna l'appellante a rifondere - alla parte appellata - le spese del presente grado, che vengono liquidate in €.4.236,00, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
pagina 14 di 15 - dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 18.6.2025.
Il ConSIliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 15 di 15