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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 29/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 705/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 705/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'Avv. NASTASI DIONISIO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MACRI' SALVATORE rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni delle parti: le parti dichiarano di voler definire il giudizio alle condizioni concordate nell'accordo raggiunto, come da verbale dell'udienza dell'11.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7.8.2024 allegava di aver intrattenuto Parte_1 una relazione sentimentale con – parte resistente – relazione dalla Controparte_1
quale sono nati i figli il 12.7.2011 e il 2.9.2014. Persona_1 Persona_2
Deduceva che la relazione è terminata nel 2021 e che la figlia è rimasta a vivere Persona_2
con lei in via Diomede n. 3 a Gela – insieme al proprio figlio maggiorenne nato da altra relazione sentimentale – mentre da circa due anni il figlio minore vive unitamente al padre a casa Per_1
degli zii paterni, sita a Gela in via Santa Rita, e sarebbe manipolato dagli zii e dal padre per non tornare a casa dalla madre.
Allegava di svolgere lavori saltuari e di percepire il reddito di inclusione.
Agiva, pertanto, in giudizio al fine di ottenere l'affidamento esclusivo del figlio Persona_3
e una regolamentazione del diritto di visita in favore del resistente – previa valutazione di
[...]
un CTU esperto psicologo – nonché una pronuncia che ponesse a carico di Controparte_1
il pagamento della somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli oltre al
[...]
50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta del 6.12.2024 si costituiva contestando i Controparte_1
fatti rappresentati dalla ricorrente e opponendosi alla richiesta di affido esclusivo del figlio , Per_1
che vuole vivere con il padre.
Esponeva di vivere con la sorella e il figlio minore in via Santa Rita n. 77 a Gela, di essere Per_1
– nondimeno – sempre stato presente nella vita della figlia nonché di aver sempre Per_2
contribuito economicamente ai loro bisogni.
Chiedeva, pertanto, l'affido condiviso dei figli con conferma del collocamento, rispettivamente, del figlio presso il padre e della figlia presso la madre, regolamentando i tempi Per_1 Per_2 del diritto di visita per ciascun genitore nell'interesse dei figli e aderendo alla richiesta di contributo al mantenimento dei minori per la somma di € 250,00 ciascuno.
All'udienza dell'8.1.2025 i procuratori delle parti chiedevano un rinvio per tentare di trovare un accordo tra le parti.
Sentite personalmente all'udienza dell'11.2.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un'intesa e la volontà di definire il giudizio secondo le seguenti condizioni concordate:
“1. Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale
separatamente;
2. La figlia avrà residenza abituale presso la casa della madre, sita in Gela Persona_4
nella via Diomede n.3;
3. Il figlio avrà residenza abituale presso la casa del padre;
Persona_3
2
4. I figli e , per due giorni a settimana, potranno pernottare congiuntamente a casa Per_3 Per_2
della madre e/o del padre e in caso di disaccordo nei giorni di sabato e domenica a settimane alterne
e secondo disponibilità e volontà degli stessi;
5. Le parti concordano che con entrambi i minori potranno trascorrere, ad anni alterni, il periodo
compreso tra il 24 Dicembre ed il 26 Dicembre e tra il 31 Dicembre ed il 2 Gennaio;
6. Quanto alle festività pasquali, i minori, potranno trascorrere con il padre o con la madre, ad anni
alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
7. Durante le vacanze estive, i minori potranno trascorrere rispettivamente almeno 15 giorni nei mesi
di luglio e/o agosto ad anni alterni con uno dei propri genitori - anche non consecutivi - da concordare preventivamente, secondo loro, disponibilità;
8. Il SI si obbliga a corrispondere alla SIa un assegno CP_1 Parte_1
mensile di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, somma soggetta
ad aumento ISTAT;
9. I comparenti di comune accordo stabiliscono che l'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla IG.ra ; Parte_1
10. Le parti si faranno carico delle spese straordinarie sostenute per i figli nella misura del 50%
ciascuno purché documentate, le stesse verranno regolate secondo il regime indicato nel Protocollo
d'intesa dell'8/3/2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di
Gela;
11. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente all'altro genitore eventi straordinari che dovessero coinvolgere il figlio collocato presso il proprio domicilio”
La causa, a questo punto veniva rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, ult. co. c.p.c.
***
Il collegio, preso atto dell'avvenuta conciliazione delle parti e della mancata opposizione del
Pubblico Ministero all'accordo depositato in atti, ritiene che le condizioni da queste concordate siano conformi al preminente interesse dei minori e Persona_3 Persona_4
a mantenere una proficua relazione personale e affettiva con entrambe le figure genitoriali
[...]
nonché ad essere mantenuti in maniera adeguata, in ossequio ai principi sanciti dagli artt. 315 bis,
316 bis e 337 ter c.c.
La superiore valutazione tiene in considerazione, da un lato, i tempi di permanenza dei minori presso ciascuno dei genitori – e i relativi oneri legati ai compiti di accudimento – e, dall'altro, le risorse economiche a disposizione di questi ultimi ed impiegate per il mantenimento dei figli, la cui entità non è stata oggetto di contestazione nel corso dell'audizione personale.
Tenuto conto, infine, della natura della causa e del suo complessivo esito compensa le spese di lite.
3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRENDE ATTO delle condizioni stabilite dalle parti in ordine all'affidamento e al mantenimento dei figli minori , nato a [...] il [...], e , Persona_3 Persona_4
nata a [...] il [...], per come riportate in parte motiva
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 705/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'Avv. NASTASI DIONISIO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MACRI' SALVATORE rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni delle parti: le parti dichiarano di voler definire il giudizio alle condizioni concordate nell'accordo raggiunto, come da verbale dell'udienza dell'11.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7.8.2024 allegava di aver intrattenuto Parte_1 una relazione sentimentale con – parte resistente – relazione dalla Controparte_1
quale sono nati i figli il 12.7.2011 e il 2.9.2014. Persona_1 Persona_2
Deduceva che la relazione è terminata nel 2021 e che la figlia è rimasta a vivere Persona_2
con lei in via Diomede n. 3 a Gela – insieme al proprio figlio maggiorenne nato da altra relazione sentimentale – mentre da circa due anni il figlio minore vive unitamente al padre a casa Per_1
degli zii paterni, sita a Gela in via Santa Rita, e sarebbe manipolato dagli zii e dal padre per non tornare a casa dalla madre.
Allegava di svolgere lavori saltuari e di percepire il reddito di inclusione.
Agiva, pertanto, in giudizio al fine di ottenere l'affidamento esclusivo del figlio Persona_3
e una regolamentazione del diritto di visita in favore del resistente – previa valutazione di
[...]
un CTU esperto psicologo – nonché una pronuncia che ponesse a carico di Controparte_1
il pagamento della somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli oltre al
[...]
50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta del 6.12.2024 si costituiva contestando i Controparte_1
fatti rappresentati dalla ricorrente e opponendosi alla richiesta di affido esclusivo del figlio , Per_1
che vuole vivere con il padre.
Esponeva di vivere con la sorella e il figlio minore in via Santa Rita n. 77 a Gela, di essere Per_1
– nondimeno – sempre stato presente nella vita della figlia nonché di aver sempre Per_2
contribuito economicamente ai loro bisogni.
Chiedeva, pertanto, l'affido condiviso dei figli con conferma del collocamento, rispettivamente, del figlio presso il padre e della figlia presso la madre, regolamentando i tempi Per_1 Per_2 del diritto di visita per ciascun genitore nell'interesse dei figli e aderendo alla richiesta di contributo al mantenimento dei minori per la somma di € 250,00 ciascuno.
All'udienza dell'8.1.2025 i procuratori delle parti chiedevano un rinvio per tentare di trovare un accordo tra le parti.
Sentite personalmente all'udienza dell'11.2.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un'intesa e la volontà di definire il giudizio secondo le seguenti condizioni concordate:
“1. Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale
separatamente;
2. La figlia avrà residenza abituale presso la casa della madre, sita in Gela Persona_4
nella via Diomede n.3;
3. Il figlio avrà residenza abituale presso la casa del padre;
Persona_3
2
4. I figli e , per due giorni a settimana, potranno pernottare congiuntamente a casa Per_3 Per_2
della madre e/o del padre e in caso di disaccordo nei giorni di sabato e domenica a settimane alterne
e secondo disponibilità e volontà degli stessi;
5. Le parti concordano che con entrambi i minori potranno trascorrere, ad anni alterni, il periodo
compreso tra il 24 Dicembre ed il 26 Dicembre e tra il 31 Dicembre ed il 2 Gennaio;
6. Quanto alle festività pasquali, i minori, potranno trascorrere con il padre o con la madre, ad anni
alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
7. Durante le vacanze estive, i minori potranno trascorrere rispettivamente almeno 15 giorni nei mesi
di luglio e/o agosto ad anni alterni con uno dei propri genitori - anche non consecutivi - da concordare preventivamente, secondo loro, disponibilità;
8. Il SI si obbliga a corrispondere alla SIa un assegno CP_1 Parte_1
mensile di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, somma soggetta
ad aumento ISTAT;
9. I comparenti di comune accordo stabiliscono che l'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla IG.ra ; Parte_1
10. Le parti si faranno carico delle spese straordinarie sostenute per i figli nella misura del 50%
ciascuno purché documentate, le stesse verranno regolate secondo il regime indicato nel Protocollo
d'intesa dell'8/3/2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di
Gela;
11. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente all'altro genitore eventi straordinari che dovessero coinvolgere il figlio collocato presso il proprio domicilio”
La causa, a questo punto veniva rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, ult. co. c.p.c.
***
Il collegio, preso atto dell'avvenuta conciliazione delle parti e della mancata opposizione del
Pubblico Ministero all'accordo depositato in atti, ritiene che le condizioni da queste concordate siano conformi al preminente interesse dei minori e Persona_3 Persona_4
a mantenere una proficua relazione personale e affettiva con entrambe le figure genitoriali
[...]
nonché ad essere mantenuti in maniera adeguata, in ossequio ai principi sanciti dagli artt. 315 bis,
316 bis e 337 ter c.c.
La superiore valutazione tiene in considerazione, da un lato, i tempi di permanenza dei minori presso ciascuno dei genitori – e i relativi oneri legati ai compiti di accudimento – e, dall'altro, le risorse economiche a disposizione di questi ultimi ed impiegate per il mantenimento dei figli, la cui entità non è stata oggetto di contestazione nel corso dell'audizione personale.
Tenuto conto, infine, della natura della causa e del suo complessivo esito compensa le spese di lite.
3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRENDE ATTO delle condizioni stabilite dalle parti in ordine all'affidamento e al mantenimento dei figli minori , nato a [...] il [...], e , Persona_3 Persona_4
nata a [...] il [...], per come riportate in parte motiva
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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