Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 20/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 902/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico, dott. Andrea Carena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
in persona del legale rappresentante , Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Asti, Largo Benedetto Alfieri n. 5, presso gli Avv.ti
Marina Faretra e Elena Grassi che la rappresentano e difendono come da procura in atti
Attrice appellante contro in persona del procuratore speciale, dr. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Torino, Via Bertola n. 59, presso l'Avv. CP_2
Vittorio Vaira, che la rappresenta e difende come da procura in atti
Convenuta appellata e contro
, c.f. , residente in [...]d'Alba (CN), Controparte_3 C.F._1
vicolo Fiume, 2,
Convenuto appellato - contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, riformare integralmente la sentenza n. 395/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Asti nel giudizio distinto a R.G. con il n. 1043/2023, accogliendo la domanda originariamente proposta e per l'effetto, accertato e dichiarato che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del Sig. conducente del veicolo Controparte_3
pagina 1 di 9
rappresentante pro tempore ed il Sig. , c.f. , Controparte_3 C.F._1 residente in [...]d'Alba (CN), Vicolo Fiume, 2 obbligati in solido ovvero per chi di ragione, al pagamento alla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore , quale cessionaria pro solvendo del Parte_2
credito vantato da nei confronti della CP_4 Controparte_1 dei danni subiti all'autovettura mod. BMW 330, targata DY660FL di proprietà di
quantificati in Euro 4.901,85 oltre iva, o nella minor o maggior somma CP_4
ritenuta di giustizia, altresì disponendo che la controparte provveda senza indugio alla restituzione di quanto versato a titolo di spese legali e spese di ctu liquidate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, ponendo definitivamente a suo carico le spese di ctu così come liquidate”.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che dichiara di non accettare il Controparte_1
contraddittorio su eventuali domande nuove
In via istruttoria
Ammettere gli articoli di prova per interpello e testi dedotti in comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado con testi ivi indicati
Nel merito
In via principale
Respingere l'appello ex adverso interposto siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, le domande attoree tutte di prime cure, siccome infondate in fatto e in diritto
da ogni avversaria pretesa CP_5 Controparte_1
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni che precedono
pagina 2 di 9 Contenere l'eventuale condanna di entro Controparte_1
i limiti del danno giusto e congruo, concretamente provato in corso di causa in esclusiva connessione stradale con il sinistro stradale dedotto
In ogni caso
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, come da nota allegata, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia, di entrambi i gradi del giudizio;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili
Con refusione di spese di ctu e di ctp queste ultime da liquidare in misura pari a quelle di ctu, ovvero nella determinanda misura”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La in qualità di cessionaria del credito, conveniva in Parte_1
giudizio avanti al Giudice di Pace di Asti e Controparte_1
, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni subiti Controparte_3 dall'autovettura di proprietà di (cedente il credito), mod. BMW 330, CP_4
targata DY660LF, assicurata presso la Compagnia Controparte_1
con polizza n. 830770948, a seguito del sinistro verificatosi il 22.05.2020 in
[...]
Asti.
Secondo le allegazioni di parte attrice, in particolare:
- in data 22.5.2022, verso le ore 22,00, in Asti, Corso Alessandria, l'autovettura di proprietà di , mentre era ferma in sosta, veniva urtata nella parte CP_4 anteriore dall'autovettura mod. Ford Fiesta, targata CK600HP - assicurata presso la compagnia Reale Mutua Assicurazioni con polizza n. 2020/2034 - di proprietà e condotta da , nel corso di una manovra di parcheggio in retromarcia;
Controparte_3
- i conducenti redigevano modulo CAI e il conducente del veicolo antagonista si assumeva la responsabilità del sinistro;
- a seguito dell'urto, l'autovettura BMW mod. BMW 330, targata DY660LF subiva danni materiali diretti alla parte anteriore per € 4.901,85 oltre IVA;
pagina 3 di 9 - con contratto stipulato in data 25.05.2020 cedeva il proprio credito CP_4
vantato nei confronti di alla carrozzeria Controparte_1 [...]
Parte_1
- nonostante le richieste di risarcimento dei danni nei confronti della
[...]
e di (avvenute rispettivamente in data Controparte_1 Controparte_3
14.12.2020 e in data 19.05.2022), la compagnia di assicurazione non procedeva ad alcun ristoro, rendendo così necessaria l'instaurazione del presente procedimento.
si costituiva nel giudizio di prime cure Controparte_6
eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della società attrice per nullità dell'atto di cessione del credito, e, nel merito, contestava comunque la fondatezza della domanda attorea.
, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costitutiva, e veniva Controparte_3
pertanto dichiarato contumace.
Con sentenza n. 395/2023 pubblicata il 23/10/2023 il Giudice di Pace di Asti, pur ritenendo sussistente la legittimazione attiva in capo all'attrice, essendo stato prodotto in giudizio valido contratto di cessione del credito, respingeva le domande proposte dalla stessa in quanto infondate nel merito, ritenendo non raggiunta la prova della responsabilità del sinistro addebitata al convenuto e della riconducibilità causale dei danni allegati a tale evento.
Con atto di appello ritualmente notificato, la carrozzeria Parte_1
ha quindi proposto gravame avverso la predetta sentenza n. 395/2023.
A sostegno dell'impugnazione la ha lamentato Parte_1
l'erroneità della pronuncia relativamente alla valutazione della portata probatoria del modulo CAI e alla valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Nello specifico, a parere di parte appellante, il Giudice di Pace avrebbe erroneamente valutato il predetto modulo CAI a doppia firma, da lei prodotto ed in cui si descrive la dinamica del sinistro stradale, attribuendogli un mero valore pagina 4 di 9 indiziario e non di presunzione legale, diversamente cioè da quanto prevede l'art. 143 comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private).
Per quanto attiene invece la consulenza tecnica d'ufficio, le risultanze della stessa non sarebbero state correttamente valutate da parte dell'organo giudicante di prime cure, il quale non avrebbe preso in considerazione quanto osservato dal consulente circa la compatibilità tra i danni dei due automezzi sulla base della documentazione fotografica in atti.
La si è costituita in giudizio contestando la Controparte_1 fondatezza dell'appello in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
E' invece rimasto contumace, anche nel presente grado, l'appellato . Controparte_3
* * *
Tutto ciò premesso, si osserva come l'appello appaia fondato, e meriti pertanto accoglimento, per le seguenti ragioni.
Giova a tal proposito rammentare che l'art. 143 del codice delle assicurazioni private
(d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), in caso di incidente avvenuto tra i veicoli a motore per i quali vi sia l'obbligo di assicurazione, stabilisce un dovere di denuncia del sinistro alla propria impresa di assicurazione in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti o, se si tratta di persone diverse, ai rispettivi proprietari. Tale obbligo si assolve avvalendosi del modulo fornito dalla medesima compagnia di assicurazione, il cui modello è approvato dall'IVASS.
Mancando, invece, la presentazione della denuncia in oggetto, trova applicazione l'art. 1915 c.c. per l'omesso avviso di sinistro.
Qualora, come è avvenuto nel caso di specie, il modulo sia stato sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, si presume che lo stesso sia avvenuto nelle circostanze, modalità e conseguenze risultanti dal predetto modulo.
Merita di essere evidenziata, in via incidentale, la circostanza in base alla quale il modulo da usare in caso di sinistro è predisposto dall'IVASS e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, unitamente al quale sono dettate altresì le istruzioni per il suo utilizzo. Nello specifico, se un conducente rifiuta di sottoscrivere anch'egli il modulo,
l'altro conducente dovrà compilare integralmente il modulo sebbene solo in pagina 5 di 9 relazione alla parte relativa al proprio veicolo poiché per l'altra autovettura (o ciclomotore) sarà sufficiente rispondere ad alcune limitate domande relative ai documenti di assicurazione.
Ciò premesso, si osserva come, nel caso di specie, di interesse concreto risulta la questione afferente la valenza probatoria del CAI. Infatti, ove sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, come avvenuto nel caso che di occupa, sebbene non rivesta valore di piena prova, tale documento genera una presunzione iuris tantum che opera verso l'assicuratore, il quale potrà superarla unicamente fornendo la prova contraria: in tal senso è infatti piuttosto preciso il disposto normativo di cui all'art. 143 comma 2 del medesimo Codice delle Assicurazioni private.
Tale principio di diritto risulta consolidato in sede di legittimità e di recente ribadito da una pronuncia del 2024 (cfr. Cass. civ. sez. III, 3 giugno 2024, n. 15431) la quale, in una fattispecie analoga a quella del caso di specie, ha ribadito che il modulo di contestazione amichevole (modulo CAI), qualora sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ha valore di presunzione iuris tantum. E' quindi sull'assicuratore che grava l'onere di fornire la prova contraria in relazione alla circostanza secondo cui i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse ed incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti.
Appare dunque inconferente, nel caso di specie, il richiamo da parte del giudice di prime cure alla sentenza delle Sezioni Unite del 5 maggio 2006, n. 10311, a parere della quale la dichiarazione confessoria contenuta nel CAI deve essere liberamente apprezzata dal giudice poiché la stessa non avrebbe valore di piena prova, nemmeno nei confronti di colui che presta confessione.
La citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2006, infatti, più volte ribadita in seguito, rispondeva alla necessità pratica di risolvere una serie di problemi che nulla hanno a che vedere con quello del caso di specie, prima tra tutti il fatto che, all'epoca, in presenza di una prova contraria resa dalla società assicuratrice rispetto a quanto risultava dal modello CAI, una parte della giurisprudenza di merito era orientata a condannare al risarcimento il solo danneggiante e non l'assicuratore.
Vi è di conseguenza una differenza tra il contesto della decisione in esame e quello considerato dai giudici di legittimità e, per tale motivo, nella sentenza citata del 2024
i giudici di legittimità hanno concluso ritenendo non sussistente un conflitto tra il pagina 6 di 9 principio del libero apprezzamento da parte del giudice e la regola della presunzione iuris tantum del CAI firmato da entrambi i conducenti.
Chiarito il valore probatorio da assegnare, in termini generali, al modulo CAI, occorre ora analizzare la vicenda concreta.
Al riguardo, non possono condividersi le motivazioni utilizzate dal Giudice di primo grado per affermare l'inattitudine del documento in oggetto a dimostrare la dinamica del sinistro.
La provenienza del documento da entrambi i sottoscrittori non è, infatti, stata messa in discussione, né disconosciuta, e, quindi, deve ritenersi certamente provata.
Il modulo CAI, prodotto dall'appellante, sottoscritto da entrambe le parti e compilato in ogni sua sezione, risulta poi sufficientemente preciso nella descrizione del sinistro.
La dinamica, infatti, è stata riportata con chiarezza e ben si comprende come il sinistro sia avvenuto in concreto (il , effettuando una manovra di CP_3
parcheggio in retromarcia, ha urtato il veicolo danneggiato, che si trovava posteggiato). Anche il luogo del sinistro risulta indicato con sufficiente precisione, risultando, al riguardo, irrilevante la sola mancata indicazione del numero civico.
A ciò si aggiunga che il si è assunto la responsabilità dello stesso sinistro CP_3
e che lo stesso, oltre a non essersi costituito in giudizio per contestarlo, non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale disposto, sul punto, nel procedimento di primo grado.
In merito alla dinamica del sinistro merita poi di essere valorizzata un'ulteriore circostanza. Infatti, nonostante nel modulo CAI fosse stato indicato un testimone, la parte convenuta, sulla quale, per le ragioni esposte in precedenza, gravava l'onere di prova contraria, non ha provveduto a richiederne l'escussione.
Anche per quanto riguarda le risultanze dell'espletata CTU non possono condividersi le motivazioni, del tutto generiche, addotte dal Giudice di Pace, fondate su una errata valutazione, a monte, dell'onere della prova.
Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, nella propria relazione non ha escluso la sussistenza di una compatibilità tra i danni presentati dalla vettura di proprietà di e la dinamica del sinistro descritta nel modulo CAI, richiamando, in CP_4
modo pertinente, i fotogrammi delle due autovetture incidentate, nonché la stessa pagina 7 di 9 relazione di consulenza resa dal primo perito incaricato dalla compagnia assicuratrice, p.i. Scotti.
Non essendo emersi elementi di segno contrario, deve quindi conclusivamente ritenersi provata la responsabilità di nella causazione del sinistro Controparte_3
oggetto di causa, e, conseguentemente, dei danni subiti dal veicolo di proprietà di
, da individuarsi in quelli descritti nell'atto introduttivo del giudizio, e nella CP_4
relativa documentazione allegata. Parimenti, deve ritenersi che il costo necessario per la riparazione di tali danni sia quello indicato dall'odierna appellante nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, come dimostrato dalla documentazione prodotta e ritenuto congruo dal CTU. Deve infine ritenersi provata,
e comunque non contestata, la responsabilità diretta ex artt. 149 e 145 del Codice della Assicurazioni di nei confronti dell'assicurato Controparte_1
danneggiato, in forza del contratto di assicurazione n. 830770948 (non essendo, peraltro, stato proposto appello incidentale in relazione alla statuizione con la quale il Giudice di Pace, con l'impugnata sentenza ha accertato la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla e la validità della Parte_1
cessione del credito risarcitorio azionato nel presente giudizio).
Tutto ciò premesso e considerato, deve pertanto essere integralmente accolto l'appello proposto da Parte_1
In forza del generale principio di soccombenza le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere posti a carico dei convenuti – appellati, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo. sarà pertanto tenuta a restituire all'odierna Controparte_1
appellante quanto eventualmente ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, qui riformata.
Per le stesse ragioni le spese di CTU, già liquidate dal Giudice di Pace, vengono poste a carico di parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Andrea Carena, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 8 di 9 - in accoglimento dell'appello proposto da riforma Parte_1 integralmente la sentenza n. 395/2023 del Giudice di Pace di Asti e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità di nella causazione del sinistro Controparte_3
oggetto di causa, e, conseguentemente, condanna Controparte_1
e , in solido, al risarcimento dei danni subiti dal veicolo
[...] Controparte_3 danneggiato (di proprietà di , il quale ha ceduto all'odierna appellante il CP_4
relativo diritto risarcitorio) mediante il pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 4.901,85 oltre IVA;
[...]
- condanna gli appellati alla rifusione delle spese legali sostenute da Parte_1
e in entrambi i gradi del giudizio, che liquida in euro 1.100,00 per il Parte_1
giudizio di primo grado e in euro 1.300,00 per il giudizio di appello, oltre rimborso forfetario e accessori di legge, e oltre al rimborso delle spese di iscrizione a ruolo della causa di primo e secondo grado.
Asti, 19/05/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Carena
(Provvedimento redatto con l'ausilio dell'AUPP dott.ssa Elisabetta Raschellà)
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