TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/09/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 8.09.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 442/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Micali;
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.01.2024 esponeva: Parte_1
- che in data 07.07.2022 aveva presentato domanda, alla competente Commissione Medica, per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalido civile e per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- che, a seguito della visita medico collegiale, la ricorrente veniva riconosciuta invalida grave 67-99%, con definizione del 18.07.2022;
- che, avverso tali valutazioni la ricorrente, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al R.g. n. 7114/2022, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto dell'indennità di accompagnamento;
- che il ctu, nominato nel suddetto procedimento, non aveva riconosciuto in capo alla ricorrente i presupposti sanitari legittimanti il diritto ad ottenere il beneficio richiesto;
- che con atto di dissenso inviato a mezzo pec in data 03.01.2024 la ricorrente aveva contestato le conclusioni del ctu.
1 Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare sussistente, in capo alla ricorrente, il requisito sanitario utile alla concessione dello status di invalido e dichiarare che la ricorrente si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, al fine di ottenere i benefici economici spettanti in relazione alla percentuale di invalidità od alla minorazione CP_ riconosciuta. Per l'effetto, condannare l' al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o ultima accertata dalla disponenda consulenza tecnica d'ufficio; con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 20.09.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di CP_1 spese e compensi.
L'udienza del 8.09.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al n. R.G. 7114/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da “ipotiroidismo post-chirurgico in pz con esiti di tiroidectomia per k tiroide e successivo trattamento radiometabolico, esiti di posizionamento di distanziatore interspinoso L4-L5 in paziente con claudicatio neurogena e spondilosi osteofitosica diffusa mielopatia cervicale per la quale ha subito duplice intervento chirurgico, esiti di frattura femore destro, vasculopatia cerebrale cronica in pz con deficit cognitivo progressivo (MMSE:10/30, ADL:2/6; IADL:2/8), ipertensione arteriosa” e riteneva non sussistenti le condizioni sanitarie richieste.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta
2 che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposto il rinnovo della consulenza medico legale, in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente il ctu ha riconosciuto che la ricorrente è affetta da: “Artrosi polidistrettuale a media incidenza funzionale in soggetto lombosciatalgia bilaterale da spondilodiscoartrosi ed ernie discali multiple, esiti di collocazione di diastasatore interspinoso L4-L5, cervicobrachialgia bilaterale da ernia discale C3-C4, esiti di doppio intervento alla colonna cervicale di discectomia C6-C7 e discectomia laser C4-C5 e cage intersomatico e stenosi relativa del canale, esiti dolorosi di
PTA destra, esiti di frattura del polso destro ed esiti di recente frattura ischio-pubica destra, Deficit cognitivo progressivo, sindrome ansiosodepressiva e sindrome vertiginoca in soggetto con vasculopatia cerebrale, agenesia subtotale del corpo calloso ed anomalie ventricolari, Ipoacusia percettiva bilaterale di grado medio protesizzata, Cardiopatia ipertensiva emodinamicamente ben
Controllata, Ipotiroidismo post-chirurgico”
Lo stesso ha quindi riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento dall'1.10.2023.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non contestate dalle parti - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la ricorrente nel corso della visita medico-legale – va riconosciuto che la ricorrente presenta le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento dall'1.08.2023.
La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude alla condanna dei ratei.
Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese della fase di atp e vanno compensate per due terzi le spese della presente fase così come liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicati i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
− dichiara che la ricorrente presenta le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento dall'1.08.2023
− compensa le spese della fase di atp;
- compensa per due terzi le spese della presente fase e condanna l' al pagamento della restante quota CP_1 che si liquida in euro 898,50 oltre spese generali iva e cpa con distrazione in favore dell'avv.Francesco
Micali;
- pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_1
Messina, 9.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
3
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 8.09.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 442/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Micali;
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.01.2024 esponeva: Parte_1
- che in data 07.07.2022 aveva presentato domanda, alla competente Commissione Medica, per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalido civile e per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- che, a seguito della visita medico collegiale, la ricorrente veniva riconosciuta invalida grave 67-99%, con definizione del 18.07.2022;
- che, avverso tali valutazioni la ricorrente, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al R.g. n. 7114/2022, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto dell'indennità di accompagnamento;
- che il ctu, nominato nel suddetto procedimento, non aveva riconosciuto in capo alla ricorrente i presupposti sanitari legittimanti il diritto ad ottenere il beneficio richiesto;
- che con atto di dissenso inviato a mezzo pec in data 03.01.2024 la ricorrente aveva contestato le conclusioni del ctu.
1 Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare sussistente, in capo alla ricorrente, il requisito sanitario utile alla concessione dello status di invalido e dichiarare che la ricorrente si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, al fine di ottenere i benefici economici spettanti in relazione alla percentuale di invalidità od alla minorazione CP_ riconosciuta. Per l'effetto, condannare l' al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o ultima accertata dalla disponenda consulenza tecnica d'ufficio; con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 20.09.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di CP_1 spese e compensi.
L'udienza del 8.09.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al n. R.G. 7114/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da “ipotiroidismo post-chirurgico in pz con esiti di tiroidectomia per k tiroide e successivo trattamento radiometabolico, esiti di posizionamento di distanziatore interspinoso L4-L5 in paziente con claudicatio neurogena e spondilosi osteofitosica diffusa mielopatia cervicale per la quale ha subito duplice intervento chirurgico, esiti di frattura femore destro, vasculopatia cerebrale cronica in pz con deficit cognitivo progressivo (MMSE:10/30, ADL:2/6; IADL:2/8), ipertensione arteriosa” e riteneva non sussistenti le condizioni sanitarie richieste.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta
2 che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposto il rinnovo della consulenza medico legale, in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente il ctu ha riconosciuto che la ricorrente è affetta da: “Artrosi polidistrettuale a media incidenza funzionale in soggetto lombosciatalgia bilaterale da spondilodiscoartrosi ed ernie discali multiple, esiti di collocazione di diastasatore interspinoso L4-L5, cervicobrachialgia bilaterale da ernia discale C3-C4, esiti di doppio intervento alla colonna cervicale di discectomia C6-C7 e discectomia laser C4-C5 e cage intersomatico e stenosi relativa del canale, esiti dolorosi di
PTA destra, esiti di frattura del polso destro ed esiti di recente frattura ischio-pubica destra, Deficit cognitivo progressivo, sindrome ansiosodepressiva e sindrome vertiginoca in soggetto con vasculopatia cerebrale, agenesia subtotale del corpo calloso ed anomalie ventricolari, Ipoacusia percettiva bilaterale di grado medio protesizzata, Cardiopatia ipertensiva emodinamicamente ben
Controllata, Ipotiroidismo post-chirurgico”
Lo stesso ha quindi riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento dall'1.10.2023.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non contestate dalle parti - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la ricorrente nel corso della visita medico-legale – va riconosciuto che la ricorrente presenta le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento dall'1.08.2023.
La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude alla condanna dei ratei.
Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese della fase di atp e vanno compensate per due terzi le spese della presente fase così come liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicati i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
− dichiara che la ricorrente presenta le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento dall'1.08.2023
− compensa le spese della fase di atp;
- compensa per due terzi le spese della presente fase e condanna l' al pagamento della restante quota CP_1 che si liquida in euro 898,50 oltre spese generali iva e cpa con distrazione in favore dell'avv.Francesco
Micali;
- pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_1
Messina, 9.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
3