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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 28/04/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3019/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Brusa Cinzia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
16/10/1974 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Brusa Cinzia del Foro di Vercelli
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 17/09/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Noepoli (PZ) il 10/08/2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie C, Anno
2013.
Dall'unione è nata, in data 08/05/2010, la figlia ancora minore. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 252 delL'08/10/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
18/04/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in Noepoli (PZ) il 10/08/2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
[...]
Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie C, Anno 2013, alle seguenti CONDIZIONI:
1. DISPONE che la figlia di anni 14 sia affidata ad entrambi i genitori in regime Persona_2 di affidamento condiviso, con residenza e collocazione presso la madre
[...] nella casa coniugale, in Villata, Via Bellardone 88; Parte_2
2. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia durante la settimana nelle giornate da concordare con l'altro genitore, nel rispetto degli impegni scolastici e ludici della figlia;
- nel fine settimana, secondo il criterio dell'alternanza con la madre, dal sabato mattina alla domenica sera alle 21.00;
- durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
- nelle vacanze di Natale dal 24 dicembre alla mattina del 30 dicembre e dal pomeriggio del
30 dicembre alla sera del 6 gennaio secondo il criterio dell'alternanza con l'altro genitore;
- nelle vacanze pasquali per due giorni consecutivi comprendenti il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza;
- nel giorno della Festa del Papà;
3. DISPONE che la casa coniugale, sita in Villata, via Bellardone 88, di proprietà della Sig.ra sia assegnata alla stessa con tutti gli arredi contenuti, con l'intesa che Parte_2 il Sig. provvederà ad asportare i propri beni personali;
Pt_1
4. DISPONE che il padre corrisponda alla madre un contributo mensile al mantenimento della figlia di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente a far tempo dal mese di settembre Per_1
2025, importo da versare tramite bonifico bancario sul c/c che verrà indicato dalla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese;
Parte_2
5. DISPONE che il padre versi altresì il 50% delle spese straordinarie individuate come da
Protocollo del Tribunale di Vercelli che le parti dichiarano di aver letto.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3019/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Brusa Cinzia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
16/10/1974 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Brusa Cinzia del Foro di Vercelli
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 17/09/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Noepoli (PZ) il 10/08/2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie C, Anno
2013.
Dall'unione è nata, in data 08/05/2010, la figlia ancora minore. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 252 delL'08/10/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
18/04/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in Noepoli (PZ) il 10/08/2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
[...]
Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie C, Anno 2013, alle seguenti CONDIZIONI:
1. DISPONE che la figlia di anni 14 sia affidata ad entrambi i genitori in regime Persona_2 di affidamento condiviso, con residenza e collocazione presso la madre
[...] nella casa coniugale, in Villata, Via Bellardone 88; Parte_2
2. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia durante la settimana nelle giornate da concordare con l'altro genitore, nel rispetto degli impegni scolastici e ludici della figlia;
- nel fine settimana, secondo il criterio dell'alternanza con la madre, dal sabato mattina alla domenica sera alle 21.00;
- durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
- nelle vacanze di Natale dal 24 dicembre alla mattina del 30 dicembre e dal pomeriggio del
30 dicembre alla sera del 6 gennaio secondo il criterio dell'alternanza con l'altro genitore;
- nelle vacanze pasquali per due giorni consecutivi comprendenti il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza;
- nel giorno della Festa del Papà;
3. DISPONE che la casa coniugale, sita in Villata, via Bellardone 88, di proprietà della Sig.ra sia assegnata alla stessa con tutti gli arredi contenuti, con l'intesa che Parte_2 il Sig. provvederà ad asportare i propri beni personali;
Pt_1
4. DISPONE che il padre corrisponda alla madre un contributo mensile al mantenimento della figlia di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente a far tempo dal mese di settembre Per_1
2025, importo da versare tramite bonifico bancario sul c/c che verrà indicato dalla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese;
Parte_2
5. DISPONE che il padre versi altresì il 50% delle spese straordinarie individuate come da
Protocollo del Tribunale di Vercelli che le parti dichiarano di aver letto.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
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