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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 23/05/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 293 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 rimessa in decisione all'udienza del 21.5.2025 vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti VARAGLIOTI ROCCO e DE RENZIS MARZIA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in CORSO EUROPA 24 LOANO, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nata ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace –
Con l'intervento della Procura della repubblica - Sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21.5 2025 parte ricorrente, quale unica parte costituita e presente, ha chiesto il divorzio senza condizioni.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.2.2025, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio concordatario contratto con in Garlenda in data 4.4.1983 e trascritto nel Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 3, p. II, serie A, anno 1983.
La resistente, malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituita, ragione per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Dagli atti emerge che fra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa del 16.9.1999.
Nel merito, l'unica domanda sulla quale il Collegio è chiamato a provvedere è quella in punto status, non essendo state formulate ulteriori domande accessorie.
Ebbene, la circostanza che i coniugi vivano ormai separati da circa 25 anni induce a ritenere senz'altro provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 2 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in Garlenda in data 4.4.1983 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 3, p. II, serie A, anno 1983, senza ulteriori condizioni.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in Garlenda in data
4.4.1983 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 3, p. II, serie A, anno 1983, senza ulteriori condizioni;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
• manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
• spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 21.5.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 293 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 rimessa in decisione all'udienza del 21.5.2025 vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti VARAGLIOTI ROCCO e DE RENZIS MARZIA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in CORSO EUROPA 24 LOANO, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nata ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace –
Con l'intervento della Procura della repubblica - Sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21.5 2025 parte ricorrente, quale unica parte costituita e presente, ha chiesto il divorzio senza condizioni.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.2.2025, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio concordatario contratto con in Garlenda in data 4.4.1983 e trascritto nel Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 3, p. II, serie A, anno 1983.
La resistente, malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituita, ragione per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Dagli atti emerge che fra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa del 16.9.1999.
Nel merito, l'unica domanda sulla quale il Collegio è chiamato a provvedere è quella in punto status, non essendo state formulate ulteriori domande accessorie.
Ebbene, la circostanza che i coniugi vivano ormai separati da circa 25 anni induce a ritenere senz'altro provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 2 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in Garlenda in data 4.4.1983 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 3, p. II, serie A, anno 1983, senza ulteriori condizioni.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in Garlenda in data
4.4.1983 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 3, p. II, serie A, anno 1983, senza ulteriori condizioni;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
• manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
• spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 21.5.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo