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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/10/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2120/2022 R.G.
PROMOSSA DA
nata in [...] il giorno 8/91953 (C.F. Parte_1
), residente in [...]; C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...];
-entrambe rappresentate e difese dall'avv. Michele Angelo Lupoi (C.F.
- PEC: e dall'avv. Tiziana C.F._3 Email_1
FA (C.F. - PEC: ; C.F._4 Email_2
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], residente in [...]2 (codice fiscale ), rappresentato e difeso dagli CodiceFiscale_5 avv.ti Pier Luigi Monari Sarde' (C.F. -pec C.F._6
fax: 051/9921951) e Luca Ferrari (C.F. Email_3
– pec;
C.F._7 Email_4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2828/2022, pubblicata il 15.11.2022, il Tribunale di Bologna, decidendo il procedimento instaurato da nel novembre 2019 nei confronti di Controparte_1 [...]
e , dichiarava inefficace, ai sensi dell'art. 2901 Parte_1 Parte_2
c.c., nei suoi confronti, il contratto, di cui all'atto rogato dal dott.
notaio in Bologna, in data 6 novembre 2019, rep. 26703, intercorso Persona_1 tra e . Parte_1 Parte_2
*
Avverso tale sentenza interponevano congiuntamente appello e Parte_1
, insistendo per il rigetto della domanda revocatoria. Parte_2
*
Resisteva Controparte_1
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 6.5.2025 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Prima di esaminare l'atto di citazione in appello, per esigenze di comprensibilità, vanno evidenziate le seguenti, pacifiche, circostanze:
-l'originario attore è figlio di ed è nato dal suo primo matrimonio;
Persona_2
-quest'ultimo aveva sposato, in seconde nozze, l'originaria convenuta Parte_1
[...]
-l'ulteriore convenuta, è una dei figli nati dal secondo matrimonio di Parte_2
Persona_2
-in data 24 ottobre 2019 decedeva;
Persona_2
-con il suo testamento, redatto pochi giorni prima del decesso, il 3 ottobre 2019, aveva lasciato l'intera quota disponibile alla moglie ed a ciascuno dei figli la quota di legittima;
accettava l' eredità con beneficio di inventario;
Controparte_1
-in data 6 novembre 2019 le convenute stipulavano, con atto pubblico un “contratto di mantenimento”, con il quale la madre cedeva alla figlia i propri immobili, con Parte_2 riserva di usufrutto, mentre la figlia si obbligava a prestarle mantenimento e assistenza per tutta la vita.
2)Con l'atto di citazione introduttivo del primo grado, per quanto Controparte_1 ancora rileva, esercitava l'azione revocatoria avverso il contratto del 6 novembre 2019, deducendo di vantare confronti della sig.ra e, invero, della stessa figlia di quest'ultima>. Pt_1
3)E' opportuno, per esigenze di chiarezza, riportare testualmente la parte dell'atto introduttivo, relativo a tali ragioni di credito, come segue: <qui segnaliamo il credito risarcitorio derivante dallo stato di soggezione quanto meno psicologica in cui il defunto è stato tenuto negli ultimi anni di vita da parte della moglie e della stessa figlia, che ha causato al sig. grave patimento di cui, sia Persona_2 pure con difficoltà, ha riferito, sin che ha potuto, a terzi non collusi con moglie e figlia.
Aggiungiamo solamente che, in aggiunta a quello direttamente patito dal padre,
l'esponente ha diritto di vedere risarcito anche il danno non patrimoniale da lui personalmente subito in conseguenza dell'isolamento in cui moglie e figlia hanno costretto il predetto sig. basti qui dire che le sig.re e forse Persona_2 Pt_1 Per_2 con l'obiettivo di indirizzare sino all'ultimo momento utile la volontà del defunto, hanno addirittura omesso di riferire agli altri eredi, ovvero ai tre figli nati dal primo matrimonio, il peggioramento dello stato di salute del padre nelle settimane precedenti il decesso>.
4)All'estrema sintesi dello stralcio che precede, parte attrice ha posto rimedio, con le considerazioni di seguito trascritte, di cui alla successiva memoria: <chiunque abbia frequentato il sig. nella parte finale della persona_2 sua vita ha riscontrato che defunto versava in stato di soggezione psicologica rispetto alla seconda moglie . parte_1
Quest'ultima, direttamente e per il tramite della figlia - che, come Parte_2 detto, della madre è procuratrice generale -, ne dirigeva la vita in maniera estremamente rigida, addirittura limitando le occasioni di contatto coi figli di primo letto e con gli stessi fratelli del sig. Persona_2
Simile eterodirezione è stata dolorosamente subita dal sig. Persona_2
e non certo scelta. Il predetto defunto, difatti, nelle conversazioni avute coi predetti famigliari lontano dalle orecchie della seconda moglie non faceva segreto del timore che nutriva nei confronti di lasciando chiaramente intendere Pt_1 Parte_1 di essere costantemente sotto pressione di quest'ultima al punto di dovere circoscrivere quelle conversazioni a telefonate cui si dedicava o quando era solo nella casa che abitava con la seconda moglie oppure quando da solo riusciva a uscirne.
In particolare, costante era l'invito a non telefonargli che il defunto rivolgeva ai famigliari, pregandoli che fosse lui a farlo quando riteneva di essere al riparo dalle violente reazioni della seconda moglie, peraltro ben note anche agli stessi vicini di casa costretti a udirle frequentemente.
Altrettanto chiaramente, pur essendo uomo per natura riservato, il sig.
prima del decesso, ha avuto modo di esprimere a quegli stessi Persona_2 famigliari il profondo disagio che la situazione ora descritta gli ha sempre recato, da lui vissuta come un'iniqua prevaricazione, fonte di grave patimento e profondo rammarico.
Et pour cause, atteso che l'eterodirezione della seconda moglie ha fatto sì che:
. il sig. neppure abbia mai potuto incontrare di persona la nipote Persona_2
, figlia dell'esponente: mai avrebbe accolto Per_3 Parte_1 in casa la bambina e mai avrebbe accettato che il nonno abbracciasse la nipote presso la casa del dott. Per_2
. il defunto nemmeno abbia potuto assistere alla crescita degli altri nipoti, figli delle sorelle dell'esponente, con cui di fatto ha avuto rapporti pressoché nulli sino alla morte;
. il sig. deceduto il 24 ottobre 2019 all'età di ottantaquattro anni, Persona_2 sin dall'anno precedente non abbia più avuto occasione di incontrare liberamente e di persona, anche soltanto per dar loro l'ultimo saluto, né i figli di primo letto né gli stessi adorati fratelli, pure non graditi dalla seconda moglie perché, al pari dei primi, da lei visti come soggetti potenzialmente capaci di incrinare l'eterodirezione della vita del compianto padre dell'esponente.
Onde fare comprendere una volta per tutte l'insidiosità di questa manovra subita dal sig. avvertiamo che negli ultimi mesi la vita Persona_2 dell'anziano uomo s'è tradotta in un totale isolamento, accompagnato dalla precisa scelta di di impedire che il marito avesse rapporti con gli Parte_1 affetti a lui più stretti.
Basti qui dire che, al pari del dott. anche i figli di primo Controparte_1 letto e i fratelli del sig. hanno per la prima volta avuto notizia che il male Per_2 che aveva colpito il defunto nella primavera del 2018 si era ripresentato solamente il giorno stesso del decesso, sebbene da oltre un mese Parte_1 fosse a conoscenza della ricomparsa della malattia.
Ma del resto stiamo parlando di persona che, al pari della figlia , Parte_2 neppure ha sentito il dovere morale di comunicare al dott. e agli Controparte_1 figli di primo letto del sig. ultraottantenne colpito l'anno prima Persona_2 da grave linfoma in via di recidiva, che il padre, pressoché in contemporanea alla riemersione della malattia, aveva pure subito, il 24 settembre 2019, una grave frattura alla spalla.
Il giorno del decesso il sig. è giunto al Pronto Soccorso Persona_2 già in stato comatoso e così è stato trovato dai famigliari accorsi al suo capezzale appena ricevuta la notizia.
Sia pure in una logica forzatamente equitativa, non vi può essere insomma dubbio che il patema d'animo subito dall'anziano sig. quanto Persona_2 meno negli ultimi anni di vita per effetto della forzata rinuncia a relazioni affettive,
e dello stato di soggezione pure sopra descritto, costituisca danno non patrimoniale che dovrà essere risarcito da . Parte_1
Ma non meno certo è che analogo credito risarcitorio l'esponente vanta anche a titolo personale, quale autonoma vittima dell'isolamento in cui il padre è stato costretto e che è sfociato nella precisa scelta di di Parte_1 impedire al dott. di incontrare il padre almeno per un ultimo Controparte_1 saluto prima che il decorso della malattia lo rendesse impossibile.
Oltre a recare quest'ulteriore patimento all'esponente, la sig.ra Parte_1
evidentemente non paga del grave turbamento recato, ha poi pensato bene di
[...] sottrarre all'eredità cui è chiamato anche il dott. un importante Controparte_1 bene, ovvero un orologio d'oro di marca Rolex da sempre gelosamente custodito dal sig. che ne aveva fatto oggetto di legato in favore del figlio Persona_2
ma la cui presenza nei beni del defunto è stata taciuta in sede d'inventario>. CP_1 4)Va, a questo punto, evidenziato che mai, prima degli scritti conclusivi Controparte_1 ha allegato danni, afferenti il patrimonio immobiliare paterno, con la conseguenza che tali danni ed i conseguenti crediti risarcitori sono estranei alla domanda revocatoria in esame, sicchè neppure si pone il problema della tardività o meno della produzione del decreto di citazione in giudizio delle odierne appellanti, imputate del reato di circonvenzione di incapace in danno di Persona_2
5)Fondato è, dunque, anzitutto, il motivo con il quale parte appellante, specificatamente e diffusamente argomentando, contesta la motivazione del primo giudice, nella parte in cui prende in considerazione tale decreto e si sofferma sui suindicati crediti, a tutela dei quali va escluso che sia stata esercitata l'azione in esame, in quanto non allegati in termini.
6)Tranciante, a questo punto, è la fondatezza del motivo, con il quale parte appellante contesta il riconoscimento, da parte del primo giudice, dell'eventus damni, operato con riferimento ai crediti, non tempestivamente allegati.
7)Deve osservarsi che le condotte contestate dall'originario attore alle convenute erano chiaramente illustrate in concorso, con la conseguenza che, a livello logico, deve escludersi che possa essere riconosciuto solo un credito nei confronti della vedova e non anche della figlia, sorella consanguinea dell'attore.
Ed atteso che con l'atto, oggetto dell'azione revocatoria, è stato disposto il trasferimento della nuda proprietà di immobili della vedova in favore della figlia , nessun Parte_2 danno in concreto può effettivamente essere ravvisabile, venendo in rilievo un'obbligazione solidale.
Per mera esigenza di completezza deve peraltro osservarsi che con tale atto la madre ha mantenuto l'usufrutto sui beni immobili trasferiti alla figlia e che essa è proprietaria di un immobile, sito in Spagna.
8) Non resta, in conclusione, che accogliere l'appello, con conseguente rigetto dell'azione revocatoria.
9)Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 2120/2022 R.G., in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'azione revocatoria e condanna l'attore alla refusione, in favore delle convenute, delle spese di lite liquidate in € 11.000 per il primo grado ed in € 12.000 per il secondo grado, oltre spese di notifica e di contributo unificato, rimborso spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 9.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2120/2022 R.G.
PROMOSSA DA
nata in [...] il giorno 8/91953 (C.F. Parte_1
), residente in [...]; C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...];
-entrambe rappresentate e difese dall'avv. Michele Angelo Lupoi (C.F.
- PEC: e dall'avv. Tiziana C.F._3 Email_1
FA (C.F. - PEC: ; C.F._4 Email_2
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], residente in [...]2 (codice fiscale ), rappresentato e difeso dagli CodiceFiscale_5 avv.ti Pier Luigi Monari Sarde' (C.F. -pec C.F._6
fax: 051/9921951) e Luca Ferrari (C.F. Email_3
– pec;
C.F._7 Email_4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2828/2022, pubblicata il 15.11.2022, il Tribunale di Bologna, decidendo il procedimento instaurato da nel novembre 2019 nei confronti di Controparte_1 [...]
e , dichiarava inefficace, ai sensi dell'art. 2901 Parte_1 Parte_2
c.c., nei suoi confronti, il contratto
notaio in Bologna, in data 6 novembre 2019, rep. 26703, intercorso Persona_1 tra e . Parte_1 Parte_2
*
Avverso tale sentenza interponevano congiuntamente appello e Parte_1
, insistendo per il rigetto della domanda revocatoria. Parte_2
*
Resisteva Controparte_1
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 6.5.2025 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Prima di esaminare l'atto di citazione in appello, per esigenze di comprensibilità, vanno evidenziate le seguenti, pacifiche, circostanze:
-l'originario attore è figlio di ed è nato dal suo primo matrimonio;
Persona_2
-quest'ultimo aveva sposato, in seconde nozze, l'originaria convenuta Parte_1
[...]
-l'ulteriore convenuta, è una dei figli nati dal secondo matrimonio di Parte_2
Persona_2
-in data 24 ottobre 2019 decedeva;
Persona_2
-con il suo testamento, redatto pochi giorni prima del decesso, il 3 ottobre 2019, aveva lasciato l'intera quota disponibile alla moglie ed a ciascuno dei figli la quota di legittima;
accettava l' eredità con beneficio di inventario;
Controparte_1
-in data 6 novembre 2019 le convenute stipulavano, con atto pubblico un “contratto di mantenimento”, con il quale la madre cedeva alla figlia i propri immobili, con Parte_2 riserva di usufrutto, mentre la figlia si obbligava a prestarle mantenimento e assistenza per tutta la vita.
2)Con l'atto di citazione introduttivo del primo grado, per quanto Controparte_1 ancora rileva, esercitava l'azione revocatoria avverso il contratto del 6 novembre 2019, deducendo di vantare confronti della sig.ra e, invero, della stessa figlia di quest'ultima>. Pt_1
3)E' opportuno, per esigenze di chiarezza, riportare testualmente la parte dell'atto introduttivo, relativo a tali ragioni di credito, come segue: <qui segnaliamo il credito risarcitorio derivante dallo stato di soggezione quanto meno psicologica in cui il defunto è stato tenuto negli ultimi anni di vita da parte della moglie e della stessa figlia, che ha causato al sig. grave patimento di cui, sia Persona_2 pure con difficoltà, ha riferito, sin che ha potuto, a terzi non collusi con moglie e figlia.
Aggiungiamo solamente che, in aggiunta a quello direttamente patito dal padre,
l'esponente ha diritto di vedere risarcito anche il danno non patrimoniale da lui personalmente subito in conseguenza dell'isolamento in cui moglie e figlia hanno costretto il predetto sig. basti qui dire che le sig.re e forse Persona_2 Pt_1 Per_2 con l'obiettivo di indirizzare sino all'ultimo momento utile la volontà del defunto, hanno addirittura omesso di riferire agli altri eredi, ovvero ai tre figli nati dal primo matrimonio, il peggioramento dello stato di salute del padre nelle settimane precedenti il decesso>.
4)All'estrema sintesi dello stralcio che precede, parte attrice ha posto rimedio, con le considerazioni di seguito trascritte, di cui alla successiva memoria: <chiunque abbia frequentato il sig. nella parte finale della persona_2 sua vita ha riscontrato che defunto versava in stato di soggezione psicologica rispetto alla seconda moglie . parte_1
Quest'ultima, direttamente e per il tramite della figlia - che, come Parte_2 detto, della madre è procuratrice generale -, ne dirigeva la vita in maniera estremamente rigida, addirittura limitando le occasioni di contatto coi figli di primo letto e con gli stessi fratelli del sig. Persona_2
Simile eterodirezione è stata dolorosamente subita dal sig. Persona_2
e non certo scelta. Il predetto defunto, difatti, nelle conversazioni avute coi predetti famigliari lontano dalle orecchie della seconda moglie non faceva segreto del timore che nutriva nei confronti di lasciando chiaramente intendere Pt_1 Parte_1 di essere costantemente sotto pressione di quest'ultima al punto di dovere circoscrivere quelle conversazioni a telefonate cui si dedicava o quando era solo nella casa che abitava con la seconda moglie oppure quando da solo riusciva a uscirne.
In particolare, costante era l'invito a non telefonargli che il defunto rivolgeva ai famigliari, pregandoli che fosse lui a farlo quando riteneva di essere al riparo dalle violente reazioni della seconda moglie, peraltro ben note anche agli stessi vicini di casa costretti a udirle frequentemente.
Altrettanto chiaramente, pur essendo uomo per natura riservato, il sig.
prima del decesso, ha avuto modo di esprimere a quegli stessi Persona_2 famigliari il profondo disagio che la situazione ora descritta gli ha sempre recato, da lui vissuta come un'iniqua prevaricazione, fonte di grave patimento e profondo rammarico.
Et pour cause, atteso che l'eterodirezione della seconda moglie ha fatto sì che:
. il sig. neppure abbia mai potuto incontrare di persona la nipote Persona_2
, figlia dell'esponente: mai avrebbe accolto Per_3 Parte_1 in casa la bambina e mai avrebbe accettato che il nonno abbracciasse la nipote presso la casa del dott. Per_2
. il defunto nemmeno abbia potuto assistere alla crescita degli altri nipoti, figli delle sorelle dell'esponente, con cui di fatto ha avuto rapporti pressoché nulli sino alla morte;
. il sig. deceduto il 24 ottobre 2019 all'età di ottantaquattro anni, Persona_2 sin dall'anno precedente non abbia più avuto occasione di incontrare liberamente e di persona, anche soltanto per dar loro l'ultimo saluto, né i figli di primo letto né gli stessi adorati fratelli, pure non graditi dalla seconda moglie perché, al pari dei primi, da lei visti come soggetti potenzialmente capaci di incrinare l'eterodirezione della vita del compianto padre dell'esponente.
Onde fare comprendere una volta per tutte l'insidiosità di questa manovra subita dal sig. avvertiamo che negli ultimi mesi la vita Persona_2 dell'anziano uomo s'è tradotta in un totale isolamento, accompagnato dalla precisa scelta di di impedire che il marito avesse rapporti con gli Parte_1 affetti a lui più stretti.
Basti qui dire che, al pari del dott. anche i figli di primo Controparte_1 letto e i fratelli del sig. hanno per la prima volta avuto notizia che il male Per_2 che aveva colpito il defunto nella primavera del 2018 si era ripresentato solamente il giorno stesso del decesso, sebbene da oltre un mese Parte_1 fosse a conoscenza della ricomparsa della malattia.
Ma del resto stiamo parlando di persona che, al pari della figlia , Parte_2 neppure ha sentito il dovere morale di comunicare al dott. e agli Controparte_1 figli di primo letto del sig. ultraottantenne colpito l'anno prima Persona_2 da grave linfoma in via di recidiva, che il padre, pressoché in contemporanea alla riemersione della malattia, aveva pure subito, il 24 settembre 2019, una grave frattura alla spalla.
Il giorno del decesso il sig. è giunto al Pronto Soccorso Persona_2 già in stato comatoso e così è stato trovato dai famigliari accorsi al suo capezzale appena ricevuta la notizia.
Sia pure in una logica forzatamente equitativa, non vi può essere insomma dubbio che il patema d'animo subito dall'anziano sig. quanto Persona_2 meno negli ultimi anni di vita per effetto della forzata rinuncia a relazioni affettive,
e dello stato di soggezione pure sopra descritto, costituisca danno non patrimoniale che dovrà essere risarcito da . Parte_1
Ma non meno certo è che analogo credito risarcitorio l'esponente vanta anche a titolo personale, quale autonoma vittima dell'isolamento in cui il padre è stato costretto e che è sfociato nella precisa scelta di di Parte_1 impedire al dott. di incontrare il padre almeno per un ultimo Controparte_1 saluto prima che il decorso della malattia lo rendesse impossibile.
Oltre a recare quest'ulteriore patimento all'esponente, la sig.ra Parte_1
evidentemente non paga del grave turbamento recato, ha poi pensato bene di
[...] sottrarre all'eredità cui è chiamato anche il dott. un importante Controparte_1 bene, ovvero un orologio d'oro di marca Rolex da sempre gelosamente custodito dal sig. che ne aveva fatto oggetto di legato in favore del figlio Persona_2
ma la cui presenza nei beni del defunto è stata taciuta in sede d'inventario>. CP_1 4)Va, a questo punto, evidenziato che mai, prima degli scritti conclusivi Controparte_1 ha allegato danni, afferenti il patrimonio immobiliare paterno, con la conseguenza che tali danni ed i conseguenti crediti risarcitori sono estranei alla domanda revocatoria in esame, sicchè neppure si pone il problema della tardività o meno della produzione del decreto di citazione in giudizio delle odierne appellanti, imputate del reato di circonvenzione di incapace in danno di Persona_2
5)Fondato è, dunque, anzitutto, il motivo con il quale parte appellante, specificatamente e diffusamente argomentando, contesta la motivazione del primo giudice, nella parte in cui prende in considerazione tale decreto e si sofferma sui suindicati crediti, a tutela dei quali va escluso che sia stata esercitata l'azione in esame, in quanto non allegati in termini.
6)Tranciante, a questo punto, è la fondatezza del motivo, con il quale parte appellante contesta il riconoscimento, da parte del primo giudice, dell'eventus damni, operato con riferimento ai crediti, non tempestivamente allegati.
7)Deve osservarsi che le condotte contestate dall'originario attore alle convenute erano chiaramente illustrate in concorso, con la conseguenza che, a livello logico, deve escludersi che possa essere riconosciuto solo un credito nei confronti della vedova e non anche della figlia, sorella consanguinea dell'attore.
Ed atteso che con l'atto, oggetto dell'azione revocatoria, è stato disposto il trasferimento della nuda proprietà di immobili della vedova in favore della figlia , nessun Parte_2 danno in concreto può effettivamente essere ravvisabile, venendo in rilievo un'obbligazione solidale.
Per mera esigenza di completezza deve peraltro osservarsi che con tale atto la madre ha mantenuto l'usufrutto sui beni immobili trasferiti alla figlia e che essa è proprietaria di un immobile, sito in Spagna.
8) Non resta, in conclusione, che accogliere l'appello, con conseguente rigetto dell'azione revocatoria.
9)Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 2120/2022 R.G., in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'azione revocatoria e condanna l'attore alla refusione, in favore delle convenute, delle spese di lite liquidate in € 11.000 per il primo grado ed in € 12.000 per il secondo grado, oltre spese di notifica e di contributo unificato, rimborso spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 9.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina