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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/09/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, nella persona del dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1959/2021 R.G.A.C. (a cui è riunita la causa civile iscritta al n.
2092/2022), trattenuta in decisione il 15.7.2025, vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nata a Castrovillari il [...], in [...]
[...] C.F._2 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore (C.F. , Persona_1 CodiceFiscale_3 nato a [...] il [...], rappresentanti e difesi dall'Avv. Vincenzo Bonafine (C.F.
), giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione, ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Vittorio De Franco, sito in Catanzaro, Via Milelli
n. 34; attori
e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Via Gioacchino da
Fiore n. 34, è domiciliato;
convenuto (già attore nel procedimento recante il n. 2092/2022) nonché
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Via Gioacchino da Fiore n. 34, è domiciliato convenuto nel procedimento recante il n. 1959/2021 nonché
pagina 1 di 7 (C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele P.IVA_3
Percacciuolo (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in C.F._5
Cosenza, Viale degli Alimena n. 61, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
Conclusioni delle parti come da verbale redatto all'udienza del 15.7.2025.
Concisa esposizione delle motivazioni in fatto e in diritto della decisione.
e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale del figlio minore , in seguito alla declaratoria di incompetenza funzionale Persona_1 stabilita dal Tribunale di Castrovillari, preventivamente adito, citavano in riassunzione, innanzi all'intestato Tribunale, il e l' chiedendo la Controparte_1 Controparte_4 condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni subiti dal predetto minore in data 17.10.2019, allorquando - all'interno del cortile dell'istituto nel corso dell'orario scolastico - subiva un calcio dal compagno di scuola , che ne aveva causato la caduta e la “frattura patologica Persona_2 composta del terzo distale diafisario di tibia sx”.
Ritenendo sussistente, dunque, una responsabilità del convenuto e dell' CP_5 [...] ai sensi degli artt. 1218 e 2048, c. 2 cod. civ., concludevano chiedendo di Controparte_4 condannare i convenuti, in via solidale, al risarcimento di tutti i danni subiti dal minore, complessivamente indicati nella misura di € 25.293,00, a titolo di danno biologico e morale, oltre che patrimoniale.
Si costituivano in giudizio il e Controparte_6
l' eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione Controparte_2 sostanziale passiva dell' convenuto. In via principale, sostenevano, inoltre, l'infondatezza della CP_4 pretesa sia in riferimento all'an, trattandosi di un evento dannoso caratterizzato da repentinità ed accidentalità, non prevedibile né evitabile dal personale docente e, dunque, non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c. né, tantomeno, ex art. 2048 c.c., dovendosi escludere un'ipotesi di culpa in vigilando; con riferimento al quantum, ne eccepivano la totale mancanza di prova e, comunque, la natura eccessiva e sproporzionata rispetto all'entità delle lesioni in tesi sofferte dal minore. In via subordinata, eccepivano, comunque, il concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno, ex art. 1227 cod. civ. In ogni caso, parte convenuta veniva autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice la quale, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'infondatezza della Controparte_3 domanda attorea, formulando eccezioni non dissimili da quelle del convenuto;
CP_1 successivamente, sollevata la questione in ordine alla connessione tra il presente procedimento e quello pagina 2 di 7 recante n. 2092/2022 R.G.A.C., pendente dinanzi al medesimo ufficio (instaurato dal
[...]
nei confronti della al Controparte_6 Controparte_3 fine di essere da questa manlevato nel caso di condanna al risarcimento dei danni lamentati da parte attorea), il giudice precedentemente assegnatario del fascicolo In data 10.10.2023 ne disponeva la riunione.
La causa, istruita mediante prova per testi, veniva rinviata all'udienza del 15.7.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, in tale sede, stante il carico di ruolo e precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con rinuncia delle parti alla concessione delle memorie di cui ai termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
***
Assume natura preliminare l'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale passiva dell'
[...]
; tale rilievo è fondato. Controparte_7
È noto, infatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, da potersi considerare pacifico, secondo cui la legittimazione passiva, nei giudizi promossi per l'accertamento delle responsabilità derivanti da condotte di alunni o del personale docente durante l'orario scolastico, spetta al
[...]
e non agli istituti scolastici. Tale assunto Controparte_6 muove dalla considerazione che gli istituti scolastici, anche se dotati di personalità giuridica, restano meri organi dello Stato, con la conseguenza che il relativo personale docente viene a trovarsi in rapporto organico con il , e non con il singolo istituto;
e che gli atti, anche illeciti, posti in CP_1 essere dal predetto personale, sono riferibili direttamente solo al . Da tanto, pertanto, CP_1 discende la legittimazione passiva del Dicastero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando del personale docente, mentre difetta la legittimazione passiva dell'istituto (cfr.
Cass., S.U., n. 9346/2002; Cass., n. 19158/2012; Cass., n. 10042/2006; Cass., n. 2839/2005; Cass., n.
27246/2008 e Cass., n. 6372/2011).
Ciò posto, occorre procedere alla corretta qualificazione giuridica della domanda in ordine alla fattispecie concreta posta al vaglio del Tribunale, rammentandosi che il giudice è vincolato esclusivamente ai fatti prospettati dalle parti e non alle qualificazioni giuridiche da esse formulate.
Tenuto conto dei fatti prospettati dagli attori, nella loro qualità, appare pertinente il richiamo all'art. 2048 cod. civ. - più volte menzionato nell'atto introduttivo del giudizio - avendo gli stessi allegato che il figlio “ha subito, in orario scolastico, un grave infortunio provocato da un compagno di classe, , il quale gli ha sferrato un calcio – durante una lezione all'aperto nel Persona_2 cortile dell'edificio scolastico –causandone una rovinosa caduta e la conseguente “frattura patologica composta del 3° distale diafisario di tibia sx” (cfr. pag. 2 atto di citazione); tale norma, pagina 3 di 7 infatti, prevede una presunzione di responsabilità, statuendo che “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.”
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma, infatti, che l'art. 2048 comma 2 c.c. si riferisce espressamente al danno cagionato dal fatto illecito dell'allievo, presupponendo, quindi, un fatto illecito e lesivo di un terzo, delineandosi un'ipotesi di responsabilità per fatto altrui;
tale presunzione di responsabilità a carico dei precettori, quindi, trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo e, pertanto, non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso. (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
19110 del 15/09/2020; Cass. 12/05/2020, n. 8811; Cass. Sez. U, Sentenza n. 9346 del 27/06/2002). In altri termini, la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo, con la sua condotta, ha procurato a se stesso;
ne consegue che, ove si verifichi un danno a un minore, quando lo stesso è sotto la vigilanza del precettore cui era stato affidato, non è sufficiente (in mancanza di deduzione o prova di una responsabilità contrattuale) che il danneggiato provi l'affidamento del minore al precettore medesimo, ma gli spetta altresì l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa e, cioè, l'illecito subito da parte di un altro soggetto (Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 8167 del 27/03/2025; cfr. Sez. U,
Sentenza n. 9346 del 27/06/2002).
Appare, pertanto, rilevante evidenziare che l'ipotesi al vaglio rientra a pieno titolo nella fattispecie di responsabilità extracontrattuale prevista dalla norma in esame, diversamente da quanto meramente enunciato “in diritto” dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio;
questi, infatti, a fronte di una dettagliata ricostruzione dell'evento lesivo (ritenuto cagionato dalla condotta illecita di un terzo alunno, su cui dovevano sorvegliare gli insegnanti) hanno affermato che l'art. 2048 cod. civ. riguardi anche “il caso in cui l'alunno subisce un danno per fatto proprio (c.d. autolesione)”, rientrante nella responsabilità contrattuale, con conseguente alleggerimento dell'onere probatorio.
Hanno, infatti, sostenuto che “Nel caso di specie, è dato rilevare come l'insegnante – peraltro, in alcun modo resasi conto della dinamica dei fatti salvo prestare soccorso solo ad episodio concluso – non avesse adottato in via preventiva alcuna misura idonea, di tipo disciplinare e/o organizzativa, idonea a prevenire l'insorgere di situazioni di pericolo come quella in concreto verificatasi in danno dell'alunno, e, ad ogni modo, omettendo la doverosa vigilanza e sorveglianza che avrebbero di certo impedito conseguenze pregiudizievoli per lo stesso.”
pagina 4 di 7 Tale affermazione, tuttavia, non è corretta;
come già evidenziato, le specifiche allegazioni dedotte in citazione conducono univocamente ad una qualificazione giuridica della domanda che fondi il diritto al risarcimento del danno - quale diritto eterodeterminato, che richiede anche l'indicazione dei fatti o degli atti che hanno dato origine - basato sul presupposto dell'illecito di un terzo alunno.
Ciò posto, trattandosi, quindi, di un'ipotesi di presunzione di responsabilità, sarà onere del danneggiato quello di dimostrare esclusivamente la condotta illecita del danneggiante, dovendo, invece, il danneggiante dimostrare la sussistenza di un caso fortuito o della forza maggiore;
in altri termini, ove si verifichi un danno a un minore, quando lo stesso è sotto la vigilanza del precettore cui era stato affidato, non è sufficiente (in mancanza di deduzione e prova di una responsabilità contrattuale) che il danneggiato provi l'affidamento del minore al precettore medesimo, ma gli spetta altresì l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa e, cioè, l'illecito subito da parte di un altro soggetto (Cassazione civile sez. III, 27/03/2025, n. 8167).
Ebbene, all'esito del processo, da alcuna prova acquisita in giudizio emerge la dinamica descritta dagli attori, secondo cui il minore avrebbe subito un infortunio in ragione di un Persona_1 calcio sferratogli dal compagno di classe;
nessuno dei testi escussi (l'insegnante in Persona_2 servizio al momento del sinistro e il collaboratore scolastico intervenuto successivamente) ha confermato tale dinamica, riferendone, invece, una maggiormente compatibile con quella della cd. autolesione, ovvero del danno cagionato dall'alunno a sé stesso.
Dalle prove testimoniali assunte è emerso che l'evento è avvenuto nel cortile della scuola, durante l'orario scolastico;
tuttavia, l'insegnante in servizio al momento del sinistro, ha Tes_1 riferito: “Io ero abbastanza vicina a lui e l'ho visto piegarsi e toccarsi la gamba e lamentare dolore
(…). Quando mi sono avvicinata, ho notato che aveva dolore e non ce la faceva a camminare. Quindi mi sono fatta aiutare dai compagni a portarlo dentro, dove lo abbiamo fatto sedere e stendere la gamba su una sedia (…). Il ragazzo si lamentava del dolore sotto il ginocchio. (…) Io non ho potuto vedere se era inciampato o se qualcuno gli avesse dato un calcio perché, pur essendo a distanza abbastanza ravvicinata, avevo la visuale coperta dai suoi compagni che si erano attorniati a lui. Per questo io ho visto solo quando lui ha fatto il movimento di piegarsi. Non ha gridato in quel momento, ha fatto solo una smorfia di dolore. (…) posso escludere che lui sia caduto a terra, perché se fosse caduto e si fosse rialzato io l'avrei visto, come ho visto che si piegava e faceva una smorfia di dolore, perché, anche se c'erano gli altri alunni intorno a lui, io riuscivo a vederlo” (cfr. verbale di udienza del 11.4.2024).
Anche il teste collaboratore scolastico presso l'istituto convenuto, all'udienza del Testimone_2
2.7.2024 ha dichiarato di non essere stato presente al momento dell'accaduto, in quanto si trovava pagina 5 di 7 all'interno della scuola, e di essere accorso su richiesta dell'insegnante, vedendo l'alunno già seduto su una sedia e dolorante.
Appare, quindi, evidente che gli attori non hanno dimostrato in alcun modo che il minore sia stato percosso dal compagno e che, quindi, il danno lamentato dal figlio sia stato provocato Persona_2 dal fatto illecito di altro alunno;
la mancanza di prova del fatto costitutivo della invocata responsabilità, pertanto, comporta il rigetto della domanda;
le ulteriori domande, conseguentemente, restano assorbite, unitamente a quella di manleva avanzata dal . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato, in ragione del valore della causa, in quello per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), secondo i valori medi;
e - difesi entrambi dall'avvocatura distrettuale CP_1 Controparte_8
- vanno considerati come unica parte, stante l'immedesimazione organica di quest'ultimo.
Quanto alla posizione processuale di si rammenta che, secondo il costante Controparte_3 orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (cfr., Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024); nel caso in esame, appare evidente che le spese sostenute dall'Assicurazione devono essere parimenti poste a carico degli attori, in quanto la Compagnia assicurativa, convenuto nel giudizio riunito, ha subito la domanda azionata nel separato giudizio proprio in ragione della domanda spiegata dagli attori, a essa estesa anche in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dagli attori;
2) dichiara assorbita la domanda di manleva del convenuto nei confronti della CP_1 CP_3
[...]
3) condanna gli attori alla rifusione, nei confronti del Controparte_6
e della in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
[...] Controparte_3 delle spese di lite, che si liquidano, in € 5.077,00 ciascuno, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
12.09.2025 (provvedimento redatto mediante l'applicativo ministeriale consolle) pagina 6 di 7 Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, nella persona del dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1959/2021 R.G.A.C. (a cui è riunita la causa civile iscritta al n.
2092/2022), trattenuta in decisione il 15.7.2025, vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nata a Castrovillari il [...], in [...]
[...] C.F._2 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore (C.F. , Persona_1 CodiceFiscale_3 nato a [...] il [...], rappresentanti e difesi dall'Avv. Vincenzo Bonafine (C.F.
), giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione, ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Vittorio De Franco, sito in Catanzaro, Via Milelli
n. 34; attori
e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Via Gioacchino da
Fiore n. 34, è domiciliato;
convenuto (già attore nel procedimento recante il n. 2092/2022) nonché
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Via Gioacchino da Fiore n. 34, è domiciliato convenuto nel procedimento recante il n. 1959/2021 nonché
pagina 1 di 7 (C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele P.IVA_3
Percacciuolo (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in C.F._5
Cosenza, Viale degli Alimena n. 61, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
Conclusioni delle parti come da verbale redatto all'udienza del 15.7.2025.
Concisa esposizione delle motivazioni in fatto e in diritto della decisione.
e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale del figlio minore , in seguito alla declaratoria di incompetenza funzionale Persona_1 stabilita dal Tribunale di Castrovillari, preventivamente adito, citavano in riassunzione, innanzi all'intestato Tribunale, il e l' chiedendo la Controparte_1 Controparte_4 condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni subiti dal predetto minore in data 17.10.2019, allorquando - all'interno del cortile dell'istituto nel corso dell'orario scolastico - subiva un calcio dal compagno di scuola , che ne aveva causato la caduta e la “frattura patologica Persona_2 composta del terzo distale diafisario di tibia sx”.
Ritenendo sussistente, dunque, una responsabilità del convenuto e dell' CP_5 [...] ai sensi degli artt. 1218 e 2048, c. 2 cod. civ., concludevano chiedendo di Controparte_4 condannare i convenuti, in via solidale, al risarcimento di tutti i danni subiti dal minore, complessivamente indicati nella misura di € 25.293,00, a titolo di danno biologico e morale, oltre che patrimoniale.
Si costituivano in giudizio il e Controparte_6
l' eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione Controparte_2 sostanziale passiva dell' convenuto. In via principale, sostenevano, inoltre, l'infondatezza della CP_4 pretesa sia in riferimento all'an, trattandosi di un evento dannoso caratterizzato da repentinità ed accidentalità, non prevedibile né evitabile dal personale docente e, dunque, non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c. né, tantomeno, ex art. 2048 c.c., dovendosi escludere un'ipotesi di culpa in vigilando; con riferimento al quantum, ne eccepivano la totale mancanza di prova e, comunque, la natura eccessiva e sproporzionata rispetto all'entità delle lesioni in tesi sofferte dal minore. In via subordinata, eccepivano, comunque, il concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno, ex art. 1227 cod. civ. In ogni caso, parte convenuta veniva autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice la quale, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'infondatezza della Controparte_3 domanda attorea, formulando eccezioni non dissimili da quelle del convenuto;
CP_1 successivamente, sollevata la questione in ordine alla connessione tra il presente procedimento e quello pagina 2 di 7 recante n. 2092/2022 R.G.A.C., pendente dinanzi al medesimo ufficio (instaurato dal
[...]
nei confronti della al Controparte_6 Controparte_3 fine di essere da questa manlevato nel caso di condanna al risarcimento dei danni lamentati da parte attorea), il giudice precedentemente assegnatario del fascicolo In data 10.10.2023 ne disponeva la riunione.
La causa, istruita mediante prova per testi, veniva rinviata all'udienza del 15.7.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, in tale sede, stante il carico di ruolo e precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con rinuncia delle parti alla concessione delle memorie di cui ai termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
***
Assume natura preliminare l'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale passiva dell'
[...]
; tale rilievo è fondato. Controparte_7
È noto, infatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, da potersi considerare pacifico, secondo cui la legittimazione passiva, nei giudizi promossi per l'accertamento delle responsabilità derivanti da condotte di alunni o del personale docente durante l'orario scolastico, spetta al
[...]
e non agli istituti scolastici. Tale assunto Controparte_6 muove dalla considerazione che gli istituti scolastici, anche se dotati di personalità giuridica, restano meri organi dello Stato, con la conseguenza che il relativo personale docente viene a trovarsi in rapporto organico con il , e non con il singolo istituto;
e che gli atti, anche illeciti, posti in CP_1 essere dal predetto personale, sono riferibili direttamente solo al . Da tanto, pertanto, CP_1 discende la legittimazione passiva del Dicastero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando del personale docente, mentre difetta la legittimazione passiva dell'istituto (cfr.
Cass., S.U., n. 9346/2002; Cass., n. 19158/2012; Cass., n. 10042/2006; Cass., n. 2839/2005; Cass., n.
27246/2008 e Cass., n. 6372/2011).
Ciò posto, occorre procedere alla corretta qualificazione giuridica della domanda in ordine alla fattispecie concreta posta al vaglio del Tribunale, rammentandosi che il giudice è vincolato esclusivamente ai fatti prospettati dalle parti e non alle qualificazioni giuridiche da esse formulate.
Tenuto conto dei fatti prospettati dagli attori, nella loro qualità, appare pertinente il richiamo all'art. 2048 cod. civ. - più volte menzionato nell'atto introduttivo del giudizio - avendo gli stessi allegato che il figlio “ha subito, in orario scolastico, un grave infortunio provocato da un compagno di classe, , il quale gli ha sferrato un calcio – durante una lezione all'aperto nel Persona_2 cortile dell'edificio scolastico –causandone una rovinosa caduta e la conseguente “frattura patologica composta del 3° distale diafisario di tibia sx” (cfr. pag. 2 atto di citazione); tale norma, pagina 3 di 7 infatti, prevede una presunzione di responsabilità, statuendo che “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.”
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma, infatti, che l'art. 2048 comma 2 c.c. si riferisce espressamente al danno cagionato dal fatto illecito dell'allievo, presupponendo, quindi, un fatto illecito e lesivo di un terzo, delineandosi un'ipotesi di responsabilità per fatto altrui;
tale presunzione di responsabilità a carico dei precettori, quindi, trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo e, pertanto, non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso. (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
19110 del 15/09/2020; Cass. 12/05/2020, n. 8811; Cass. Sez. U, Sentenza n. 9346 del 27/06/2002). In altri termini, la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo, con la sua condotta, ha procurato a se stesso;
ne consegue che, ove si verifichi un danno a un minore, quando lo stesso è sotto la vigilanza del precettore cui era stato affidato, non è sufficiente (in mancanza di deduzione o prova di una responsabilità contrattuale) che il danneggiato provi l'affidamento del minore al precettore medesimo, ma gli spetta altresì l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa e, cioè, l'illecito subito da parte di un altro soggetto (Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 8167 del 27/03/2025; cfr. Sez. U,
Sentenza n. 9346 del 27/06/2002).
Appare, pertanto, rilevante evidenziare che l'ipotesi al vaglio rientra a pieno titolo nella fattispecie di responsabilità extracontrattuale prevista dalla norma in esame, diversamente da quanto meramente enunciato “in diritto” dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio;
questi, infatti, a fronte di una dettagliata ricostruzione dell'evento lesivo (ritenuto cagionato dalla condotta illecita di un terzo alunno, su cui dovevano sorvegliare gli insegnanti) hanno affermato che l'art. 2048 cod. civ. riguardi anche “il caso in cui l'alunno subisce un danno per fatto proprio (c.d. autolesione)”, rientrante nella responsabilità contrattuale, con conseguente alleggerimento dell'onere probatorio.
Hanno, infatti, sostenuto che “Nel caso di specie, è dato rilevare come l'insegnante – peraltro, in alcun modo resasi conto della dinamica dei fatti salvo prestare soccorso solo ad episodio concluso – non avesse adottato in via preventiva alcuna misura idonea, di tipo disciplinare e/o organizzativa, idonea a prevenire l'insorgere di situazioni di pericolo come quella in concreto verificatasi in danno dell'alunno, e, ad ogni modo, omettendo la doverosa vigilanza e sorveglianza che avrebbero di certo impedito conseguenze pregiudizievoli per lo stesso.”
pagina 4 di 7 Tale affermazione, tuttavia, non è corretta;
come già evidenziato, le specifiche allegazioni dedotte in citazione conducono univocamente ad una qualificazione giuridica della domanda che fondi il diritto al risarcimento del danno - quale diritto eterodeterminato, che richiede anche l'indicazione dei fatti o degli atti che hanno dato origine - basato sul presupposto dell'illecito di un terzo alunno.
Ciò posto, trattandosi, quindi, di un'ipotesi di presunzione di responsabilità, sarà onere del danneggiato quello di dimostrare esclusivamente la condotta illecita del danneggiante, dovendo, invece, il danneggiante dimostrare la sussistenza di un caso fortuito o della forza maggiore;
in altri termini, ove si verifichi un danno a un minore, quando lo stesso è sotto la vigilanza del precettore cui era stato affidato, non è sufficiente (in mancanza di deduzione e prova di una responsabilità contrattuale) che il danneggiato provi l'affidamento del minore al precettore medesimo, ma gli spetta altresì l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa e, cioè, l'illecito subito da parte di un altro soggetto (Cassazione civile sez. III, 27/03/2025, n. 8167).
Ebbene, all'esito del processo, da alcuna prova acquisita in giudizio emerge la dinamica descritta dagli attori, secondo cui il minore avrebbe subito un infortunio in ragione di un Persona_1 calcio sferratogli dal compagno di classe;
nessuno dei testi escussi (l'insegnante in Persona_2 servizio al momento del sinistro e il collaboratore scolastico intervenuto successivamente) ha confermato tale dinamica, riferendone, invece, una maggiormente compatibile con quella della cd. autolesione, ovvero del danno cagionato dall'alunno a sé stesso.
Dalle prove testimoniali assunte è emerso che l'evento è avvenuto nel cortile della scuola, durante l'orario scolastico;
tuttavia, l'insegnante in servizio al momento del sinistro, ha Tes_1 riferito: “Io ero abbastanza vicina a lui e l'ho visto piegarsi e toccarsi la gamba e lamentare dolore
(…). Quando mi sono avvicinata, ho notato che aveva dolore e non ce la faceva a camminare. Quindi mi sono fatta aiutare dai compagni a portarlo dentro, dove lo abbiamo fatto sedere e stendere la gamba su una sedia (…). Il ragazzo si lamentava del dolore sotto il ginocchio. (…) Io non ho potuto vedere se era inciampato o se qualcuno gli avesse dato un calcio perché, pur essendo a distanza abbastanza ravvicinata, avevo la visuale coperta dai suoi compagni che si erano attorniati a lui. Per questo io ho visto solo quando lui ha fatto il movimento di piegarsi. Non ha gridato in quel momento, ha fatto solo una smorfia di dolore. (…) posso escludere che lui sia caduto a terra, perché se fosse caduto e si fosse rialzato io l'avrei visto, come ho visto che si piegava e faceva una smorfia di dolore, perché, anche se c'erano gli altri alunni intorno a lui, io riuscivo a vederlo” (cfr. verbale di udienza del 11.4.2024).
Anche il teste collaboratore scolastico presso l'istituto convenuto, all'udienza del Testimone_2
2.7.2024 ha dichiarato di non essere stato presente al momento dell'accaduto, in quanto si trovava pagina 5 di 7 all'interno della scuola, e di essere accorso su richiesta dell'insegnante, vedendo l'alunno già seduto su una sedia e dolorante.
Appare, quindi, evidente che gli attori non hanno dimostrato in alcun modo che il minore sia stato percosso dal compagno e che, quindi, il danno lamentato dal figlio sia stato provocato Persona_2 dal fatto illecito di altro alunno;
la mancanza di prova del fatto costitutivo della invocata responsabilità, pertanto, comporta il rigetto della domanda;
le ulteriori domande, conseguentemente, restano assorbite, unitamente a quella di manleva avanzata dal . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato, in ragione del valore della causa, in quello per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), secondo i valori medi;
e - difesi entrambi dall'avvocatura distrettuale CP_1 Controparte_8
- vanno considerati come unica parte, stante l'immedesimazione organica di quest'ultimo.
Quanto alla posizione processuale di si rammenta che, secondo il costante Controparte_3 orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (cfr., Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024); nel caso in esame, appare evidente che le spese sostenute dall'Assicurazione devono essere parimenti poste a carico degli attori, in quanto la Compagnia assicurativa, convenuto nel giudizio riunito, ha subito la domanda azionata nel separato giudizio proprio in ragione della domanda spiegata dagli attori, a essa estesa anche in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dagli attori;
2) dichiara assorbita la domanda di manleva del convenuto nei confronti della CP_1 CP_3
[...]
3) condanna gli attori alla rifusione, nei confronti del Controparte_6
e della in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
[...] Controparte_3 delle spese di lite, che si liquidano, in € 5.077,00 ciascuno, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
12.09.2025 (provvedimento redatto mediante l'applicativo ministeriale consolle) pagina 6 di 7 Il Giudice dott. Liberato Faccenda
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