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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/03/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N.806/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 14 ottobre 2021 da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.i Remo Lot, , con domicilio digitale PEC
Guglielmo Bonuomo, con domicilio Email_1
digitale PEC e Miriam Email_2
Borletti, con domicilio digitale PEC Email_3
-appellante- contro
, in amministrazione straordinaria, (P.IVA ), CP_1 P.IVA_1
in persona del Commissario Straordinario, avv. , Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Salonia, , con domicilio digitale
PEC Email_4
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n.131/21 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: impugnazione di licenziamento di dirigente
Causa trattata all'udienza del 16 gennaio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito, in via principale:
- riformare la sentenza n.131/2021 emessa in data 15 Aprile 2021 dal
Tribunale di Treviso, Sez. Lavoro, Dott.ssa Poirè (RG. 219/2019), anche in punto di condanna alle spese e per l'effetto
a. accertare e dichiarare l'inefficacia e l'illegittimità della scrittura privata dell'8 Agosto 2018 avente ad oggetto la proroga del periodo di prova sino alla data del 20 Novembre 2018;
b. accertare e dichiarare l'ingiustificatezza e l'illegittimità del licenziamento intimato al Dott. in data 14 Novembre 2018, Parte_1
e per l'effetto:
1. accertato e dichiarato che la retribuzione mensile globale di fatto del ricorrente è pari ad € 9.804,48 condannare la società Controparte_3
amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma di € 58.826,92 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 Cod. Civ e art. 23 del CCNL
pag. 2/11 Dirigenti Industria, oltre contribuzione previdenziale a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. accertato e dichiarato che la retribuzione annua utile è di €126.500,00 condannare la società in amministrazione straordinaria, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma di € 4.507,71 per differenze retributive dovute per
l'incidenza dell'indennità sostitutiva del preavviso sull'importo del TFR, oltre contribuzione previdenziale a titolo di integrazione TFR, interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3. accertato e dichiarato che la retribuzione mensile globale di fatto del ricorrente è pari ad € 9.804,48, condannare la società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, a corrispondere al ricorrente la somma di €39.217,92 (n.4 mensilità) a titolo di indennità supplementare ex art. 19 del CCNL
Dirigenti Industria, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
c. condannare la società , Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma di € 6.708,33 a titolo di M.B.O oltre contribuzione previdenziale a titolo M.B.O., interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In via istruttoria....”
Conclusioni per parte appellata Controparte_4
: “nel merito: rigettare integralmente l'appello avversario,
[...]
pag. 3/11 confermando, se del caso anche con diversa motivazione, la sentenza di primo grado;
In via istruttoria...”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 14 ottobre 2021 Parte_2
ha impugnato la sentenza n.131/21 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Treviso con la quale è stata rigetta la propria domanda di impugnazione del licenziamento (così riqualificato il recesso per mancato superamento del periodo di prova).
Con memoria depositata il 23 febbraio 2023 si è costituita la Controparte_5
in amministrazione straordinaria, chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, rinviata pe tre volte fuori udienza per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa all'odiera udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Pacifica è la ricostruzione in fatto delle modalità con le quali il rapporto lavorativo è stato instaurato e si è svolto sul piano formale;
come premesso dal giudice trevigiano: “L'8 agosto 2018 era stata sottoscritta la proroga della prova fino al 20/11/18 ed il 14/11/18 il ricorrente è stato licenziato per mancato superamento della prova stessa.”.
Unica questione di causa dibattuta attiene alla legittimità della proroga concordata in data 8 agosto 2016, prima che l'originario periodo di prova
(tre mesi scadenti il 21 agosto 2018) si fosse consumato.
2) Con la sentenza impugnata il giudice del primo grado, affermata la competenza del giudice del lavoro, ha ritenuto che la proroga al periodo di pag. 4/11 prova, se intervenuta anteriormente alla scadenza del periodo originariamente convenuto, non costituisse rinuncia a diritto indisponibile ai sensi dell'art. 2113 c.c.: ciò in quanto non sussisteva al momento dell'accordo sulla proroga “alcun diritto alla stabilizzazione del rapporto stante il mancato compimento della prova originariamente pattuita e la permanenza, quindi, della situazione di libera recedibilità.”.
A ciò non ostava l'incompatibilità della natura “stabile” del rapporto
(dovendo essere prevista la prova contestualmente od anteriormente alla conclusione del contratto di lavoro) con la sua libera recedibilità propria del patto ex art. 2096 c.c., in quanto in costanza di prova, il periodo di prova poteva essere consensualmente prorogato, “non verificandosi alcuna variazione al regime di stabilità del rapporto ma semplicemente procrastinandosi la stabilizzazione, peraltro del tutto eventuale stante la recedibilità che contraddistingue il rapporto di lavoro al momento in cui si conviene di prolungare la prova.”.
Ha poi ritenuto non pertinente la giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente in quanto relativa a diversa questione, ossia la forma che deve assumere la proroga del patto di prova - forma scritta ad substantiam
- requisito integrato, nel caso di specie, come pure rispettoso dei limiti previsto dalla contrattazione collettiva era il termine finale concordato (sei mesi).
3) Appella la sentenza il dottor sulla scorta dei seguenti motivi. Pt_2
Col primo motivo reputa errata la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto sottratta alla previsione del'art.2113 c.c. la previsione della proroga del periodo di prova in ragione della sua predeterminazione.
pag. 5/11 Assume che il periodo di prova deve essere inderogabilmente determinata prima che l'esecuzione del contratto abbia inizio;
richiama la giurisprudenza di legittimità circa la fattispecie negoziale unitaria, originariamente completa, in forza della quale viene definito “lo specifico assetto di interessi perseguito dalle parti” (richiamando Cass. Civ. Sez.
Lav., 26 Novembre 2004, n. 22308).
Aggiunge che la contrattazione collettiva di riferimento (il CCNL Dirigenti
Industria) non prevede la facoltà di proroga del periodo di prova.
In forza di tale ricostruzione reputa che la proroga del periodo di costituisca una rinuncia rispetto al carattere inderogabile del periodo di prova.
Da ciò l'ulteriore rinvio per cui la “precarietà” di un rapporto di lavoro condizionato all'esito della prova è ammissibile nei limiti dell'originaria previsione del periodo di prova.
Con un secondo motivo contesta la lettura compiuta dal primo giudice in riferimento alla giurisprudenza di legittimità citata (Cass. n.16214 del
2016).
Valorizza in tale senso il passaggio della motivazione in cui in via incidentale si afferma che la proroga del patto di prova intervenuta in costanza di rapporto, anche se redatta per iscritto, non è valida essendo stata “concordata” in un momento successivo rispetto a quello in cui il lavoratore era stato assunto.
Col terzo motivo reputa errata l'interpretazione adottata dal primo giudice in ordine alla disciplina della proroga regolata dall'art.2 del CCNL di riferimento: “Il tenore letterale della norma - dal quale si desume la specifica volontà delle parti stipulanti - appare sufficientemente chiaro ed
pag. 6/11 univoco e non consente, ad avviso di questa difesa, alcuna interpretazione estensiva.”.
Lamenta, infine, l'eccessiva misura della liquidazione delle spese di lite stante la novità della questione.
4) L'appello non può essere accolto.
4.1) La modifica intervenuta nel corso della prova prevedeva che “Per ragioni sopravvenute organizzativ(o)e, la Società e Lei concordano di rettificare il suo contratto di lavoro stipulato in data 05/04/2018, al punto
n.4 “Periodo di prova”. Le parti convengono che il periodo di prova vien fissato in 6 mesi di calendario come previsto da CCNL, e così esteso sino alla data del 20/1172018.”.
4.2) Costituisce dato non controverso, né controvertibile che era consentito lo svolgimento di un periodo di prova nei limiti di sei mesi non solo per legge ex art.4 r.d.l. n.1825 del 1924 (che, ratione temporis, limita a tre mesi il periodo di prova per le categoria diverse da quelle degli impiegati con funzioni equivalenti a quelle di un dirigente), ma anche in forza della previsione del contratto collettivo applicato secondo cui “L'eventuale fissazione del periodo di prova, limitatamente ai dirigenti di nuova assunzione e comunque per una durata non superiore a sei mesi, potrà essere concordata fra le parti e dovrà risultare da atto scritto”.
4.3) Ciò premesso la facoltà di prolungare il periodo di prova – notoriamente e per costante giurisprudenza stipulato nell'interesse di entrambe le parti – non può essere limitato da un'inziale pattuizione se non con riguardo a limite massimo.
Proprio per le ragioni espresse dal primo giudice, rispetto alle quali l'appellante non ha argomentato il proprio dissenso, l'inderogabilità è
pag. 7/11 necessariamente collegato al limite massimo della durata, mentre all'interno di tale massima durata nessuna rinuncia a diritti inderogabile è enucleabile.
4.4) Né l'argomento adotto circa la condizione di precarietà a cui sarebbe sottoposto il lavoratore, con la conseguenza che sarebbe indotto a sottoscrivere la proroga, è risolutivo ma, al contrario, è meramente suggestivo: se così fosse e, quindi, fosse inibita la proroga, la conseguenza paradossale è che il datore di lavoro ben potrebbe determinarsi all'immediato recesso senza alcuna limitazione.
Deve avere rilievo, quindi, il principio opposto a quello invocato dall'appellante: posto il limite massimo del periodo di prova è rispetto ad esso che si atteggia la libertà contrattuale della prati ex art.1322, c.c..
4.5) Sotto un diverso versante l'appellante invoca la violazione della regola della predeterminazione del periodo di prova.
Anche per tale aspetto la critica mossa alla sentenza impugnata non coglie nel segno: la regola della contestualità o dell'anteriorità del patto di prova attiene al momento genetico della sua stipulazione: in tale momento risultano essere elementi costituivi essenziali la previsione della prova,
l'individuazione delle mansioni e altrettanto può dirsi del termine.
Tale previsione risulta rispettata pacificamente, per quanto interessa, con riguardo alla predeterminazione del periodo di prova.
Questione diversa è quella relativa alla modificazione della durata, non soggetta ad alcuna regola sull'inderogabilità, se non con riguardo al limite massimo, unico limite che è imposto a tutela dell'interesse del lavoratore:
pag. 8/11 in tale senso la proroga risulta censurabile solo se tale limite non viene osservato (in tale senso Cass. n.3093 del 19921).
E' proprio con riguardo a tale limite e alle conseguenze derivanti dalla sua violazione che la giurisprudenza assicura tutela al lavoratore: “La clausola del contratto individuale con cui è fissata una durata del patto di prova maggiore di quella stabilita dalla contrattazione collettiva di settore deve ritenersi più sfavorevole per il lavoratore e, come tale, è sostituita di diritto ex art. 2077, comma 2, c.c. salvo che il prolungamento si risolva in concreto in una posizione di favore per il lavoratore (ad esempio per la particolare complessità delle mansioni), con onere probatorio gravante sul datore di lavoro, poiché è colui che si avvantaggia del tempo più lungo della prova godendo di più ampia facoltà di licenziamento per mancato superamento della stessa.” (Cass.civ. Sez. L - , Ordinanza n. 9789 del
26/05/2020, Rv. 657869 - 01).
Nel caso di specie, al contrario, la prosecuzione della prova oltre il termine inziale era stata concordemente prevista nei limiti del periodo massimo fissato dalla contrattazione collettiva e giustificata da “ragioni sopravvenute organizzative”2, senza che sul punto sia stato dedotta l'insussistenza delle ragioni determinative del nuovo termine.
pag. 9/11 Né può avere rilievo il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (n.16214 del 2016) invocato dall'appellante e già oggetto di considerazione con la sentenza impugnata: a ben leggere la vicenda su cui si è pronunciata la
Suprema Corte non era in discussione l'astratta possibilità di proroga , ma la necessità che anche essa fosse formalizzata per iscritto;
in quale caso era mancata proprio tale modalità di stipulazione della proroga e tanto aveva rilievo per ritenere nulla la stessa per carenza del requisito di forma3, ma non per intrinseca contrarietà all'ordinamento della facoltà di prorogare il periodo di prova.
Invero, contrariamente all'assunto difensivo, non si rinviene affatto nella sentenza n.16214 un'incidentale affermazione dei giudici di legittimità circa l'invalidità della proroga “poiché essendo stata “concordata” in un momento successivo rispetto a quello in cui il lavoratore viene assunto, si pone al di fuori del contratto iniziale e pertanto difetta della capacità di incidere sul patto di prova inizialmente convenuto.”.
5) Infine, va ritenuta infondata anche l'ultima doglianza in ordine alla statuizione delle spese di lite. Posto che non viene in contestazione la conformità della liquidazione alla previsione del d.m. n.55 del 2014, la circostanza dell'asserita novità della questione in realtà non è tale e, in ogni caso, è risolta in base all'applicazione di principi generali, sui quale 2 Ma il riferimento a diverse ragioni, come sostenuto, peraltro dal datore di lavoro, ossia consentire al lavoratore di proseguire la prova “al precipuo fine di meglio valutare le competenze e capacità professionali del sig. , anche alla luce della nuova “organizzazione” aziendale (con Pt_1 l'accentramento in capo al dottor delle funzioni precedentemente attribuite al dottor .”, Per_1 Per_2 non muta i termini della decisione alla luce della possibilità che tale evenienza sia di vantaggio per il lavoratore che, diversamente, vedrebbe pregiudicata tale chance dall'immediato recesso del datore di lavoro pag. 10/11 non incide la misura della liquidazione (semmai in rilievo per la loro compensazione ex art.92 comma 2 c.pc., mai evocato col gravame).
6) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidando in rapporto al valore di causa nel minimo, tenuto conto del carattere preliminare della questione risolutiva del giudizio, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del
2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l' appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in €.8.479,00 oltre iva e cpa e al rimborso forfetario ex lege in favore di ciascuna parte appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 16 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In motivazione viene precisato: “La invalidità del patto di proroga dichiarata dal tribunale si qualifica come nullità, per contrasto del patto medesimo con l'art.10 della legge 15 luglio 1966 n. 604. Invero, nella specie, il rapporto non ha avuto soluzione di continuità, nonostante il recesso intervenuto nel corso dei primi sei mesi, sicché il rapporto medesimo svoltosi nel periodo successivo è passato dal regime della libera recedibilità, a norma dell'art. 2096 cod. civ., al regime di tutela, obbligatoria o reale, a norma delle leggi n. 604 del 1966 cit. e 20 maggio 1970 n. 300, e, in ogni caso, ha acquisito il carattere della definitività, a norma dell'art. 10, ultima parte, legge n. 604-66. E poiché tale carattere è di portata generale, mentre la situazione determinata dal patto di prova ha natura eccezionale - sicché il termine di sei mesi devesi intendere perentorio -, non può porsi il problema della operatività del patto di proroga dell'esperimento oltre tale termine, a seconda che tale patto sia o no più vantaggioso per il lavoratore, ben potendosi del resto rilevare che la nullità ai sensi del cit. art. 10 discende da una valutazione "a priori" del legislatore circa il carattere sfavorevole, per il lavoratore, del patto in questione che preveda una durata dell'esperimento superiore ai sei mesi.” 3 In motivazione, condividendo l'argomento adottato dai giudici di merito, la Corte aveva valorizzato la circostanza che “La decisione era fondata sul rilievo, ritenuto decisivo, che la proroga del patto di prova, originariamente stipulato per il periodo dal 4 marzo 2013 al 4 giugno 2013, non risultasse da atto scritto, tale forma essendo richiesta ad substantiam dall'articolo 2096 primo comma c.c..”