Sentenza 24 novembre 2005
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/11/2005, n. 24804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24804 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - rel. Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZURIGO ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. Marco Faverio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TERENZIO, che la difende unitamente all'avvocato RUSSI VITTORIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CAFAGNO TERESA, VUJOVIC NADA, CHIEPPA LUCIA;
- intimate -
e sul 2^ ricorso n. 19159/2002 proposto da:
CAFAGNO TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G MAZZINI 117, presso lo studio dell'avvocato GALLERANI GHERARDO, difesa dall'avvocato TRENTADUE MICHELE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
ZURIGO ASSIC SA, VUJOVIC NADA, CHIEPPA LUCIA;
- intimate -
avverso la sentenza n. 5763/2001 del Giudice di pace di BARI, quarta sezione, emessa e depositata il 28/11/2001, R.G. 1132/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2005 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito l'Avvocato Vittorio RUSSI;
udito l'Avvocato Gherardo GALLERANI (per delega Avv. e Michele TRENTADUE);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento di quello incidentale, previa riunione di essi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'autovettura di proprietà di NA UJ, condotta da CI AP, assicurata per la r.c. con la RI Ass.ni S.p.A., si è scontrata frontalmente col ciclomotore di proprietà di TE GN, condotto da Antonio LE. Lo scontro ha avuto luogo in Bari, sulla mezzeria percorsa dal ciclomotore, a seguito di sbandamento e invasione della mezzeria stessa da parte dell'autovettura.
Per il risarcimento dei danni al ciclomotore la GN ha adito il giudice di pace di Bari, il quale, con sentenza del 28 novembre 2001, ha condannato la UJ, la HI e la RI al pagamento della somma di lire 1.270.000, quale richiesta in citazione, con gli interessi legali dalla domanda.
Avverso la decisione la RI ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo a due motivi, ciascuno articolato in due censure, illustrati da memoria.
La GN ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale per il capo relativo alla decorrenza degli interessi. La UJ e la HI non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, proposti contro la stessa sentenza.
Col primo motivo la ricorrente principale ha dedotto la violazione dell'art. 40 del c.p.c. per avere il giudice di pace, peraltro non motivando adeguatamente sul punto, omesso di pronunciare la connessione della causa a favore del Tribunale di Bari, successivamente adito dal LE per il risarcimento dei danni personali riportati nel sinistro, cosi respingendo l'eccezione da essa sollevata ai sensi del sesto comma della norma anzidetta. La censura è infondata e inammissibile insieme.
È infondata perché, qualora due cause connesse solo per parziale identità soggettiva (come, appunto nella specie, due cause originate da uno stesso incidente stradale, proposte dai due danneggiati nei confronti dell'autore materiale del fatto e della sua compagnia di assicurazione) siano instaurate l'una dinanzi al giudice di pace e l'altra dinanzi al tribunale, non sussistendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 40 c.p.c., comma 6, il giudice di pace non deve pronunziare la connessione a favore del tribunale e spogliarsi della sua competenza (Cass. n. 15302 del 2004). È inammissibile perché il giudice di pace, con congrua motivazione, ha respinto l'eccezione, oltre che per la diversità dei soggetti promotori delle due cause, anche e soprattutto per lo stato della causa preventivamente proposta, ritenuta ormai giunta al termine del suo iter procedurale, e tale ratio decidendi non è stata investita dal mezzo di impugnazione.
Col secondo motivo la RI S.p.A. ha dedotto la violazione degli artt. 2043 e 2054 c.c., nonché l'omessa e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il primo giudice omesso di considerare, ovvero non adeguatamente valutato, che l'incidente si era verificato, come da essa sostenuto in primo grado, per colpa esclusiva o quanto meno concorrente del conducente di veicolo non identificato che, percorrendo la carreggiata nella stessa direzione di marcia del ciclomotore, aveva svoltato improvvisamente a sinistra, così tagliando la strada all'autovettura condotta dalla HI e ponendo in essere quella turbativa che ne aveva determinato lo sbandamento e l'invasione di corsia.
Anche tale censura è infondata.
La RI non si è mai preoccupata di fornire la prova e della turbativa e della colpa esclusiva dell'autore della stessa, sicché correttamente il primo giudice ha ritenuto la responsabilità del conducente dell'autovettura assicurata per il solo fatto, pacifico, dell'invasione dell'opposta mezzeria.
La RI ha poi richiamato l'art. 2054 c.c. ma tale richiamo è errato se fatto, come nella specie, non per affermare il concorso di colpa del conducente del ciclomotore col quale l'autovettura si è scontrata, sibbene del conducente del veicolo non identificato, operando la presunzione di responsabilità concorrente dei conducenti di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, solamente nel caso di scontro, ossia di collisione fisica effettiva tra veicoli.
D'altra parte, l'eventuale accertamento di un concorso di colpa del conducente del veicolo rimasto non identificato non avrebbe escluso la responsabilità solidale della ricorrente, per cui sarebbe stato del tutto irrilevante, come ritenuto dal giudice di pace con motivazione sintetica ma esauriente, anche ai fini di un possibile regresso nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, non essendo questo tenuto per legge al risarcimento dei danni materiali.
Col proprio mezzo di ricorso la ricorrente incidentale ha dedotto che, trattandosi di fatto illecito e di mora ex re, gli interessi decorrono dal fatto stesso e non dalla domanda, come statuito dal primo giudice.
La doglianza è fondata.
In tema di debito di valore (qual'è quello per il risarcimento del danno da fatto illecito, ex art. 2043 c.c.) gli interessi su somma non rivalutata, come appunto la somma liquidata in sentenza, decorrono dal giorno in cui il danno si è verificato, in quanto ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, il debitore è in mora (mora ex re) dal giorno della consumazione dell'illecito.
In conclusione, va rigettato il ricorso principale, va accolto il ricorso incidentale, va cassata in relazione la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la RI, la UJ e la HI vanno condannate al pagamento degli interessi sulla somma liquidata con decorrenza dal fatto illecito e al pagamento delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassata in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la RI AZ, NA UJ e CI HI al pagamento degli interessi con decorrenza dal fatto illecito, nonché al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 550,00, di cui euro 450,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2005