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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 529 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
cod. fisc. , con sede legale in Roma al Viale Europa 190, in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore delegato e direttore generale, rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti conferita con atto notarile del 29.03.2017, rep. n. 52163 – racc. n. 14154, dall'avv.
Giancarlo De Santis ed elettivamente domiciliata presso l' sito in Controparte_1
Paola (Cs) alla via Del Cannone n. 12, come indicato nell'atto di citazione in appello;
appellante
E
nato a [...] il [...], cod. fisc. , CP_2 C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Fortunato e
Agostino Fortunato ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Praia a Mare (Cs) alla via P. Mancini n. 1, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in grado di appello depositata il 24.01.2019; appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6/2018 emessa dal Giudice di Pace di Scalea in data
11.01.2018 e depositata il 22.01.2018.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, notificato il 21.03.2018, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., ha impugnato la sentenza n. 6/2018 dell'11.01.2018, depositata il 22.01.2018 e notificata il 22.02.2018, con cui il Giudice di pace di Scalea, nel rigettare l'opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 74/2015 emesso il 12.08.2015 dalla medesima autorità giudiziaria, ha confermato tale decreto, condannandola al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto , liquidate nel complessivo importo di euro 800,00, oltre accessori CP_2 come per legge. Premesso che con detto decreto ingiuntivo le era stato intimato il pagamento in favore di della somma di euro 2.685,09, oltre interessi legali dalla domanda e spese CP_2 procedurali, ha impugnato la sentenza gravata nella parte con cui il Giudice di Parte_1 pace di Scalea ha erroneamente ritenuto che “il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti e che pertanto
i saggi di interesse dei buoni postali non possono avere effetto retroattivo” e, quindi, confermando il decreto monitorio opposto (già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del
23.12.2016), ha riconosciuto fondata la pretesa creditoria vantata da pari al CP_2 complessivo importo di euro 2.685,09, in virtù di quanto indicato nelle tabelle poste a tergo dei buoni fruttiferi postali serie O n. 002.2571 del 3.10.1983 e n. 000.506 del 12.11.1983. Ha rilevato che il giudice di prime cure è incorso in un evidente errore non avendo tenuto conto delle modifiche apportate al tasso di rendimento dei buoni postali in questione dal D.M. 13.06.1986, che, nell'istituire la nuova serie di buoni contrassegnata dalla lettera “Q”, ha, altresì, previsto una diminuzione dei saggi di interessi anche per le serie precedenti, tra cui quelle contraddistinte dalla lettera “O”. Quindi, ha rilevato che i buoni postali serie “O” soggiacciono alle norme del citato
D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n. 184 del 28.06.1986, essendo corretta, ai sensi dell'art. 173 del d.P.R. n. 156/1973, la modifica dei tassi di interesse in misura meno favorevole al risparmiatore anche per le serie emesse prima della pubblicazione del medesimo decreto. Inoltre, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di pace ha affermato: “Peraltro, dopo l'entrata in vigore del DM del 1986 l'opponente non ha mai comunicato all'opposto
l'avvenuta modifica dei tassi di interesse, impedendogli pertanto di esercitare il diritto di recesso”, ritenendo erroneamente sussistente un dovere di comunicazione personale a carico della medesima società. Ha, infatti, rilevato che alcun dovere in tal senso era previsto dalla normativa vigente in quel periodo, essendo la modifica dei tassi di interesse dei buoni conoscibile ai fruitori mediante la sola pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti ministeriali, come avvenuto.
Pertanto, ha chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata e, per Parte_1
l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa, depositata il 24.01.2019, si è costituito in giudizio . Lo stesso, nel CP_2 rilevare l'infondatezza dell'appello, anche alla luce delle disposizioni dell'art. 173 del d.P.R. n.
156/1973, ha dedotto che in ogni caso, gli avrebbe dovuto comunicare Parte_1
l'intervenuta variazione dei tassi di interesse e, quindi, l'applicazione di quelli previsti dal decreto ministeriale nelle more emanato. Ha rilevato che, in materia di buoni fruttiferi postali, il citato art. 173 originariamente stabiliva che i tassi di interesse dovevano essere corrisposti secondo la tabella riportata a tergo dei buoni, non potendo gli stessi subire variazioni;
solo successivamente, con il d.l. n. 460/1974, come convertito nella legge n. 558/1974, tale norma è stata modificata, consentendo che le variazioni dei tassi di interesse previste dai decreti ministeriali per i buoni di nuova serie potessero essere estese anche alle serie precedenti e, sebbene, l'art. 7, comma 3, del d. lgs. 284/1999 ha abrogato tali disposizioni, è stato previsto che i rapporti già in essere continuassero ad essere regolati dalle norme prima vigenti. Comunque, anche laddove i tassi di interesse fossero stati variati rispetto a quelli indicati nella tabella dietro ai buoni oggetto di causa, Parte_1 avrebbe dovuto comunicare al risparmiatore l'applicazione del nuovo tasso secondo quanto
[...] disposto dal decreto ministeriale, così da consentirgli di esercitare la facoltà di recesso, dovendo, in caso contrario, applicare i tassi previsti nel buono sottoscritto. Pertanto, ha CP_2 chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza gravata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
Nel corso del giudizio non è stata espletata alcuna attività istruttoria.
Fissata l'udienza del 12.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., la stessa è stata poi sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.. Le parti, provvedendo a detto incombente, nel riportarsi ai rispettivi scritti difensivi, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate.
Preliminarmente, occorre precisare che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione (secondo quanto previsto dall'art. 336 c.p.c.), né dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati
(come disposto ai sensi degli artt. 329 e 336 c.p.c.).
Esaminati gli atti di causa, l'appello proposto da va accolto. Parte_1
Considerato l'oggetto del contendere, va rilevato che, originariamente, l'art. 173 del d.P.R. n.
156/1973 (c.d. Codice Postale) stabiliva: “i tassi di interesse dovevano essere corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni e che gli stessi non potevano subire variazioni”. Tale norma è stata, poi, modificata con il d.l. n. 460/1974 (convertito nella legge n. 588/1974) nei seguenti termini: “le variazioni dei saggi di interesse dei buoni potali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro e possono essere estesa ad uno o più delle precedenti serie”.
Quindi, in base a quanto disposto dall'art. 173 del d.P.R. n. 156/1973, il decreto ministeriale
13.06.1986, avente ad oggetto la “Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28.06.1986 n. 148), ha, tra l'altro, istituito, con effetto dal 1° luglio 1986, una nuova serie di buoni postali fruttiferi contraddistinta dalla lettera “Q” (cfr. gli artt. 4 e 5) ed ha fissato per tutte le serie precedenti, a decorrere dal 1° gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni (cfr. l'art. 6). Inoltre, sebbene abrogato con l'entrata in vigore del d.m. 19.12.2000 (recante le “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni”), il citato art. 173 è rimasto in vigore per i rapporti pregressi, così continuando a regolare quelli sorti con l'emissione e la sottoscrizione di buoni postali fruttiferi del tipo di quello per cui è causa (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. ord. n. 24527/2021, secondo cui “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nel D.P.R.
n. 156 del 1973, abrogato art. 173, come novellato dal D.L. n. 460 del 1974, art. 1, conv. in L. n.
588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del D.M. del tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui al
D.Lgs. n. 284 del 1999, art. 7, comma 3, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il D.M., sicchè il citato D.M. 19 dicembre
2000, art. 9, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore”).
Occorre, poi, richiamare, ai fini della corretta individuazione della normativa applicabile al caso di specie, la sentenza n. 3963 dell'11.02.2019 emessa dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione. Tale pronuncia, intervenuta in un caso analogo a quello in esame, nell'escludere, in primo luogo, l'applicazione della normativa vigente al momento dell'incasso dei buoni, ha sostenuto: “Non è quindi in alcun modo contestabile che al rapporto controverso si applichi il testo dell'art. 173 del citato D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460/1974, convertito in legge n. 588/1974. In base a tale disposizione normativa, da ritenersi, come si è detto, quella applicabile al caso in esame, era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta
Ufficiale. I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione”. Quindi, si è dato atto della corretta applicazione dell'art. 173 del d.P.R. n. 156/1973, prevedente la possibilità di una variazione, anche in peius, dei tassi di interesse utilizzabili.
Inoltre, con la richiamata pronuncia n. 3963/2019, è stata chiarita l'automatica applicazione dei tassi di interesse previsti per la serie “Q” ai buoni postali della precedente serie “O” (come quelli per cui è causa) in conseguenza della sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del d.m. 13.06.1986; nonché è stata evidenziata l'inconferenza nel caso esaminato (si ribadisce, analogo a quello di specie) della sentenza di legittimità n. 13979/2007 (richiamata dal giudice di prime cure nella sentenza gravata laddove ha ritenuto che le condizioni riportate sui buoni postali oggetto del contendere prevalessero su quelle del decreto ministeriale emanato nel 1986, essendosi formato il vincolo contrattuale tra le parti sulla base dei dati risultanti dal testo dei medesimi buoni).
È stato, infatti, affermato: “Si tratta di un riferimento anch'esso fuorviante. In quella controversia si discuteva infatti di una fattispecie diversa in cui si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984. Le Sezioni Unite, in quella controversia, hanno affermato che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui
l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli. Le Sezioni Unite non hanno affatto affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art.
1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo”.
Così come, nella richiamata sentenza n. 3963/2019, ribadita la pacifica qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. n. 27809/2005,
Cass. civ. sez. un. n. 13979/2007 e Cass. civ. n. 19002/2017), è stato precisato che “tale qualificazione ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.”.
Quindi, come correttamente rilevato dalla società appellante, deve ritenersi non condivisibile la sentenza appellata nella parte in cui il precedente giudicante, anche richiamando la sentenza di legittimità n. 13979/2007 (benché non conferente al caso concreto), ha sostenuto: “il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti sicché, il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. disciplinante la sua emissione deve essere risolto dando prevalenza alle prime, poiché è contrario alla funzione stessa dei buoni postali
- destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono”. Così come, nel condividere quanto sostenuto dall'appellante, non appaiono corrette le considerazioni svolte dal giudice di prime cure nella parte in cui ha osservato, a supporto della ritenuta fondatezza della pretesa creditoria vantata da , che “dopo l'entrata in CP_2 vigore del DM del 1986, l'opponente non ha mai comunicato all'opposto l'avvenuta modifica dei tassi di interesse, impedendogli pertanto di esercitare il diritto di recesso”. Infatti, come già anticipato, la citata sentenza n. 3963/2019, sgomberando il campo da ogni dubbio in ordine alla legittimità dell'operato di ha affermato che “La variazione (anche inpejus) dei Parte_1 tassi di rendimento dei buoni fruttiferi postali, di cui al combinato disposto dell'art. 173 d.P.R. n.
156 del 1973 e del d.m. del 13 giugno 1986, si applica ai rapporti giuridici pendenti secondo lo schema dell'art. 1339 c.c., non postulando l'adempimento di alcun obbligo informativo individuale, ulteriore rispetto alla pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale prevista dal citato art. 173”, precisando, tra l'altro, che “Il riferimento — contenuto nell'abrogato art. 173 del
d.p.r. n. 156 del 1973 — alla messa a disposizione presso gli uffici postali di una tabella concernente la revisione dei tassi di interessi non costituisce affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale” (cfr. in senso conforme, anche di recente, Cass. civ. ord. n. 15363/2024).
Pertanto, a dispetto di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il rimborso di buoni postali fruttiferi emessi nell'anno 1983 secondo le disposizioni del d.m. 13.06.1986, in virtù del meccanismo di adeguamento dell'art.173 del d.P.R. n. 156/1973 applicabile ratione temporis, deve ritenersi legittimo, trattandosi di una modifica delle condizioni contrattuali che, sebbene intervenuta nel corso del rapporto (ovvero nell'anno 1986), è imposta da previsioni legislative e atti amministrativi abilitati ad incidere sul contenuto del medesimo rapporto, non essendo, comunque, ipotizzabile (a dispetto di quanto dedotto dall'appellato) alcuna lesione dell'altrui affidamento, stante la presenza di disposizioni, seppur non conosciute, quantomeno conoscibili, stante la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. ord.
n. 15363/2024 già citata).
In riforma, quindi, della sentenza appellata, attesa l'infondatezza della pretesa creditoria vantata da
(dovendosi applicare i tassi di interesse del d.m. 13.06.1986, in luogo di quelli CP_2 indicati nella tabella a tergo dei buoni in questione), va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n.
74/2015 opposto nel primo grado di giudizio.
La natura controversa delle questioni trattate ed il fatto che solo dopo l'introduzione sia del presente grado di giudizio, che di quello definito con la sentenza gravata sono intervenute a fare chiarezza pronunce giurisprudenziali (richiamate ai fini della decisione) rendono opportuna la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (con la riforma anche sul punto delle statuizioni adottate con la sentenza impugnata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 529/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t., e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza n. 6/2018 emessa in data 11.01.2018 dal Giudice di pace di
Scalea, revoca il decreto ingiuntivo n. 74/2015 del 12.08.2015 pronunciato dal Giudice di Pace di
Scalea;
- dispone la compensazione delle spese di lite con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.
Paola, 13.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto