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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G. 5507/24 V.G. proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Donato Antonio Muschio Schiavone
e C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. Donato Antonio Muschio Schiavone con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.2.2025 depositate il 21.1.2025; rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati, liberi di risiedere ove riterranno opportuno, anche all'estero; 2) la casa coniugale unitamente ai mobili, arredi e pertinenze viene assegnata a;
3) Controparte_1 dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, verserà a Parte_1
, tramite accredito in c/c, entro il giorno 10 di ogni mese , un contributo al Controparte_1 suo mantenimento pari ad euro 400,00= che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione.” e il procuratore ha concluso in conformità;
visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che il giudizio deve proseguire per l'ulteriore domanda di divorzio, con remissione all'esito del giudizio delle spese di lite;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni come integralmente Controparte_1 riportate in parte motiva;
2 2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988, atto n.01123, parte 2, serie A04);
3) restituisce la causa al ruolo istruttorio giusto provvedimento del G.D. del 5.2.2025;
4) spese all'esito.
Così deciso in Roma il 6.2.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi