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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/09/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. VG 9350/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Virginia Manfroni Presidente
Stefania Caparello Giudice rel.
Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 18/07/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del
-- da
(c. f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BERTAGNA TAMARA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura allegata al ricorso introduttivo,
e
(c. f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. BERTAGNA TAMARA, presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso;
PARTI RICORRENTI
OGGETTO: Modifica condizioni di divorzio
1 CONCLUSIONI PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
PER LE PARTI: come da note scritte depositate in data 22/09/2025 con cui si confermano le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 18/07/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- Rilevato che con sentenza n. 2271/2013 pubblicata in data 10.06.2013 del Tribunale di Brescia venivano regolate le condizioni di divorzio tra le parti;
- considerato che con decreto di accoglimento n. 2893/2021 del 9.4.2021 del Tribunale di
Verona (R.G.V.G. n. 2860/2021) venivano modificate dette condizioni di divorzio;
- preso atto che ora le parti si sono ulteriormente accordate per modificare tali condizioni in un senso maggiormente rispondente al benessere psicofisico del figlio e aderente alle rispettive condizioni economico patrimoniali all'attualità;
- ritenuto di dover accogliere la richiesta congiunta delle parti in quanto espressione di genitorialità condivisa;
- ritenuto che, infine, quanto alle spese di lite, possa operare la compensazione totale ex art. 92 comma 2 cpc, in considerazione della natura della causa e dell'accordo raggiunto tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale modifica della sentenza n. 2271/2013 depositata in data 10.07.2013 del Tribunale di Brescia, nonché del decreto di accoglimento n.
2893/2021 del 9.4.2021 del Tribunale di Verona in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, così dispone:
1. accoglie le condizioni di cui alle note scritte depositate in data 22.09.2025, che confermano le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 18.07.2025.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Verona, così deciso nella camera di consiglio del 24.9.2025
Si comunichi.
LA PRESIDENTE
Virginia Manfroni
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Virginia Manfroni Presidente
Stefania Caparello Giudice rel.
Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 18/07/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del
-- da
(c. f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BERTAGNA TAMARA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura allegata al ricorso introduttivo,
e
(c. f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. BERTAGNA TAMARA, presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso;
PARTI RICORRENTI
OGGETTO: Modifica condizioni di divorzio
1 CONCLUSIONI PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
PER LE PARTI: come da note scritte depositate in data 22/09/2025 con cui si confermano le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 18/07/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- Rilevato che con sentenza n. 2271/2013 pubblicata in data 10.06.2013 del Tribunale di Brescia venivano regolate le condizioni di divorzio tra le parti;
- considerato che con decreto di accoglimento n. 2893/2021 del 9.4.2021 del Tribunale di
Verona (R.G.V.G. n. 2860/2021) venivano modificate dette condizioni di divorzio;
- preso atto che ora le parti si sono ulteriormente accordate per modificare tali condizioni in un senso maggiormente rispondente al benessere psicofisico del figlio e aderente alle rispettive condizioni economico patrimoniali all'attualità;
- ritenuto di dover accogliere la richiesta congiunta delle parti in quanto espressione di genitorialità condivisa;
- ritenuto che, infine, quanto alle spese di lite, possa operare la compensazione totale ex art. 92 comma 2 cpc, in considerazione della natura della causa e dell'accordo raggiunto tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale modifica della sentenza n. 2271/2013 depositata in data 10.07.2013 del Tribunale di Brescia, nonché del decreto di accoglimento n.
2893/2021 del 9.4.2021 del Tribunale di Verona in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, così dispone:
1. accoglie le condizioni di cui alle note scritte depositate in data 22.09.2025, che confermano le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 18.07.2025.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Verona, così deciso nella camera di consiglio del 24.9.2025
Si comunichi.
LA PRESIDENTE
Virginia Manfroni
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