Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano Sezione II civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. Luisa Vasile Presidente Relatore
Dott. Guendalina Pascale Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
R.G. 321/2024 Pre-Liquidazione Giudiziale promosso su istanza depositata in data 13-3-24 DA
Procura della Repubblica -Sede- e da CA.BINDA S.R.L.
NEI CONFRONTI DI
FOOD TREND MILANO S.R.L. [C.F. 10549890969 ], con sede legale in Milano via Col di
Lana 3 , già con avv. FEDERICO BENVENUTO [[...]] che ha rinunciato al mandato in data 11.10.24
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso in data 13.3.24 la Locale Procura della Repubblica ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa FOOD TREND MILANO S.R.L., gravata da debiti erariali per oltre 300mila e priva di bilanci aggiornati;
• dopo alcuni rinvii per rinnovo notifica, con atto del 28.5.24 la società regolarmente notifica si è costituita, facendo presente la sussistenza di un interessamento di soggetto terzo per una continuità diretta o indiretta, interessato al marchio (doc.5); si chiede in sintesi un brevissimo differimento per l'approfondimento di tale interessamento, cui potrebbe seguire l'avvio di un CNC;
• in data 30.5.24 depositava ricorso per liquidazione giudiziale anche la società Ca.Binda srl, vantando un credito non pagato di oltre 58mila euro;
• all'udienza del 28.5.24 il giudice rinviava al 12.6.2024, udienza in cui la Società debitrice verbalizzava di aver depositato in PCT prova dell'accesso alla CNC, in data 11-6- 2024 con estratto al 12.6.24 da cui si evince la regolare presentazione dell'istanza n.3442/24, non è ancora stato nominato l'esperto; vi è prova del pagamento dei primi bollettini della rateizzazione con ER;
chiede dunque che sia dia atto dell'accesso ad un percorso di risanamento con le conseguenze di legge sulla presente procedura;
• la Procura aveva fatto pervenire in pct nota depositata il 10-6-24 con cui:
SEZIONE II CIVILE
Rilevato che la manifestazione di interesse, allegata alla memoria di costituzione, è stata esplicitata nell'ambito dell'instaurarsi di una procedura di regolazione della crisi ovvero l'avvio della composizione negoziata, subordinata anche ad una preliminare e successiva valutazione riferita agli assets dell'azienda stessa da parte del terzo investitore;
Rilevato inoltre che come da prassi, ai fini di una eventuale desistenza da parte di questo Ufficio, si richiede la prova dei primi pagamenti in scadenza riferiti alle rateazioni concesse
Per quanto sopra Insiste affinché il Tribunale di Milano, visti gli artt. 37 e 38 del Codice della Crisi d'Impresa, voglia dichiarare l'apertura della liquidazione della società Food Trend Milano S.r.l. – P.I. 10549890969, con sede legale in Milano, viale Col di Lana n. 3.
In subordine, non si oppone alla concessione di un congruo rinvio al fine di consentire alla società il pagamento delle prime rate in scadenza e l'avvio di un percorso di risoluzione della crisi
• il giudice rinviava il procedimento al 10-7-25, poi al 9 ottobre ed infine al 18.12.24, avendo la società dato atto della concessione di misure protettive nonché del deposito di richiesta di proroga;
• nelle more il legale della società rinunciava al mandato;
• alla detta udienza del 18.12.24 nessuno compariva e il giudice rinvia alla data dell'8-1- 25, dando atto della necessità di verificare lo stato della CNC e in particolare della chiesta proroga delle misure protettive ;
• alla udienza dell'8.1.25 il giudice riservava la decisione al Collegio;
osservato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in Milano e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art.121 CCII, occorre preliminarmente precisare che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2 co.1 lettera d) e che siano in stato di insolvenza” (art. 121 ccii) ciò comportando che gravi sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta, l'onere di provare il mancato superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 co.1 lett.d) (ossia, è impresa minore l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
• Nella specie, tale onere probatorio non è stato assolto da FOOD TREND MILANO S.R.L., società che, costituendosi, nulla ha eccepito o contestata con riguardo a tali profili;
• Il credito della ricorrente Ca.Binda Srl non risulta inficiato da alcuna contestazione ed è documentato da decreto ingiuntivo esecutivo, per €.58.251,14; quanto al debito erariale, non vi è evidenza di intervenuta estinzione o sospensione dello stesso.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII , dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 58.251,14 e che la Procura istante ha indicato la presenza di debiti verso terzi (Agenzia delle Entrate-Riscossione) per € 324.567,06.
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che l'art. 2 co 1 lett.b) CCII definisce stato di insolvenza del debitore quello che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Lo stato di insolvenza è il presupposto ex art.121 CCII
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per la dichiarazione di liquidazione giudiziale e ben può desumersi sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura di liquidazione giudiziale;
pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile: 1) dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti da parte istante;
2) dall'ordinanza di convalida di sfratto notificata unitamente al precetto per rilascio immobili;
3) dall'assenza di un esito positivo della composizione, non dimostrato in atti;
4) dalla pluralità ed entità dei debiti non soddisfatti.
5) dal non dimostrato esito la irreperibilità dell'impresa presso la sede risultante alla
C.C.I.A.A.
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale. L'individuazione del Curatore, nominato ex art.125 CCII, avviene nel rispetto dei criteri di cui agli artt.356 e 358 CCII.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di FOOD TREND MILANO S.R.L.
[C.F. 10549890969], con sede legale in Milano via Col di Lana 3 , quale procedura principale di insolvenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015; 2) NOMINA Giudice Delegato la dott. Luisa Vasile
3) NOMINA Curatore dottoressa Maria Carlotta Viviani;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215bis cc, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 16 luglio 2025 ore 12:00 , innanzi al Giudice Delegato dott. Luisa Vasile , stanza 34 piano II
Palazzo di Giustizia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art.201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art.200 CCII;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater,155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari, registro PRA;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
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c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. 9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
f) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 cpc;
g) INVITA il curatore fallimentare, entro DUE giorni successivi alla comunicazione della sua nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CC, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
h) ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale al debitore, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
i) DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data
09/01/2025.
Il Presidente est.
Dott. Luisa Vasile
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