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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/08/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OL
N. R.G. 3764/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Julia Dorfmann Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Magdalena Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 3764/2024 R.G. da
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi con l'Avv. POLENTA ALESSANDRO e l'Avv. DORIGATTI CHRISTIAN giusta delega in atti;
ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di OL, rilevato
pagina 1 di 4 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in OL il 12/10/2022 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL, ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 201, Parte I, Serie /, dell'anno 2022
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) Dichiarare che i coniugi sono patrimonialmente ed economicamente autonomi e rinunciano di conseguenza reciprocamente ad ogni contributo al proprio mantenimento.
2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori, con Persona_1 frequentazione paritaria e regolamentando i tempi di visita presso i genitori come segue, salvo diverso accordo fra essi:
pagina 2 di 4 a) il figlio frequenterà il padre: Per_1
- ogni prima e terza settimana del mese: nei giorni di ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16 circa, con riaccompagnamento dalla madre dopo l'ora di cena, indicativamente alle ore 20:00;
- ogni seconda e quarta settimana del mese: nei giorni di ogni lunedì e venerdì, dalle ore 16 circa, con riaccompagnamento dalla madre dopo l'ora di cena, indicativamente alle ore 20:00
- fine settimana alternati (la seconda e quarta settimana del mese) dal venerdì alle ore 16:30, con pernottamento e successivo accompagnamento a scuola il lunedì mattina, salvo i fine settimana dove il padre è reperibile per lavoro, quando il figlio verrà riaccompagnato dalla madre dopo cena, indicativamente alle ore 20:00;
b) il figlio trascorrerà con la madre i giorni non compresi al punto a), ovvero: Per_1
- ogni prima e terza settimana del mese: nei giorni di ogni martedì e giovedì;
- ogni seconda e quarta settimana del mese: nei giorni di ogni martedì, mercoledì e giovedì;
- fine settimana alternati (la prima e terza settimana del mese);
c) i periodi di festività infra scolastiche ed i periodi di ferie estive verranno suddivisi come segue:
i. il figlio trascorrerà la settimana di Ognissanti con uno dei due genitori, alternandosi di anno in anno;
ii. per Natale il figlio starà la vigilia del 24 dicembre con pernotto con la madre, mentre il giorno di
Natale, dalle ore 11.00 con il padre, invertendo tali ricorrenze ogni anno. Il restante tempo delle ferie natalizie verrà suddiviso a metà; tra i genitori. Per l'anno 2022 il primo periodo delle vacanze scolastiche di Natale il figlio lo trascorrerà con la madre e il secondo periodo (dall'01 gennaio ore 11.00 alla ripresa delle lezioni) con il padre;
iii. il figlio trascorrerà la settimana di carnevale con l'altro genitore (rispetto a quello con cui hanno trascorso la settimana di Ognissanti, l'anno precedente), alternandosi di anno in anno;
per l'anno
2023 il figlio trascorrerà detta settimana con il padre;
iv. il figlio trascorrerà le festività di Pasqua ad anni alterni con i genitori;
per l'anno 2024 il figlio starà con la madre;
pagina 3 di 4 v. per le vacanze estive, il figlio trascorrerà con il padre fino a quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi fra i genitori ogni anno, entro la fine di marzo.
3) Disporre un contributo di mantenimento in favore del figlio a carico del padre nella misura Per_1 di € 250,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ASTAT per la Provincia di OL (prima rivalutazione agosto 2025); il padre provvederà inoltre al pagamento della metà delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio nelle modalità Per_1 stabilite dal protocollo vigente per il Tribunale di OL.
4) Disporre che il c.d. “assegno unico per i figli a carico” ex D.L. n. 79/2021 (così come eventuali ulteriori contribuzioni pubbliche), verrà percepito per intero dalla sola signora . Parte_2
5) Spese compensate.
25/08/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Julia Dorfmann
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OL
N. R.G. 3764/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Julia Dorfmann Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Magdalena Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 3764/2024 R.G. da
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi con l'Avv. POLENTA ALESSANDRO e l'Avv. DORIGATTI CHRISTIAN giusta delega in atti;
ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di OL, rilevato
pagina 1 di 4 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in OL il 12/10/2022 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL, ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 201, Parte I, Serie /, dell'anno 2022
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) Dichiarare che i coniugi sono patrimonialmente ed economicamente autonomi e rinunciano di conseguenza reciprocamente ad ogni contributo al proprio mantenimento.
2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori, con Persona_1 frequentazione paritaria e regolamentando i tempi di visita presso i genitori come segue, salvo diverso accordo fra essi:
pagina 2 di 4 a) il figlio frequenterà il padre: Per_1
- ogni prima e terza settimana del mese: nei giorni di ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16 circa, con riaccompagnamento dalla madre dopo l'ora di cena, indicativamente alle ore 20:00;
- ogni seconda e quarta settimana del mese: nei giorni di ogni lunedì e venerdì, dalle ore 16 circa, con riaccompagnamento dalla madre dopo l'ora di cena, indicativamente alle ore 20:00
- fine settimana alternati (la seconda e quarta settimana del mese) dal venerdì alle ore 16:30, con pernottamento e successivo accompagnamento a scuola il lunedì mattina, salvo i fine settimana dove il padre è reperibile per lavoro, quando il figlio verrà riaccompagnato dalla madre dopo cena, indicativamente alle ore 20:00;
b) il figlio trascorrerà con la madre i giorni non compresi al punto a), ovvero: Per_1
- ogni prima e terza settimana del mese: nei giorni di ogni martedì e giovedì;
- ogni seconda e quarta settimana del mese: nei giorni di ogni martedì, mercoledì e giovedì;
- fine settimana alternati (la prima e terza settimana del mese);
c) i periodi di festività infra scolastiche ed i periodi di ferie estive verranno suddivisi come segue:
i. il figlio trascorrerà la settimana di Ognissanti con uno dei due genitori, alternandosi di anno in anno;
ii. per Natale il figlio starà la vigilia del 24 dicembre con pernotto con la madre, mentre il giorno di
Natale, dalle ore 11.00 con il padre, invertendo tali ricorrenze ogni anno. Il restante tempo delle ferie natalizie verrà suddiviso a metà; tra i genitori. Per l'anno 2022 il primo periodo delle vacanze scolastiche di Natale il figlio lo trascorrerà con la madre e il secondo periodo (dall'01 gennaio ore 11.00 alla ripresa delle lezioni) con il padre;
iii. il figlio trascorrerà la settimana di carnevale con l'altro genitore (rispetto a quello con cui hanno trascorso la settimana di Ognissanti, l'anno precedente), alternandosi di anno in anno;
per l'anno
2023 il figlio trascorrerà detta settimana con il padre;
iv. il figlio trascorrerà le festività di Pasqua ad anni alterni con i genitori;
per l'anno 2024 il figlio starà con la madre;
pagina 3 di 4 v. per le vacanze estive, il figlio trascorrerà con il padre fino a quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi fra i genitori ogni anno, entro la fine di marzo.
3) Disporre un contributo di mantenimento in favore del figlio a carico del padre nella misura Per_1 di € 250,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ASTAT per la Provincia di OL (prima rivalutazione agosto 2025); il padre provvederà inoltre al pagamento della metà delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio nelle modalità Per_1 stabilite dal protocollo vigente per il Tribunale di OL.
4) Disporre che il c.d. “assegno unico per i figli a carico” ex D.L. n. 79/2021 (così come eventuali ulteriori contribuzioni pubbliche), verrà percepito per intero dalla sola signora . Parte_2
5) Spese compensate.
25/08/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Julia Dorfmann
pagina 4 di 4