Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/02/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Andrea Chibelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4366/2017 R.G. promossa da
, in persona del Comandante Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Bari;
-parte opponente- contro
in qualità di titolare della DITTA INDIVIDUALE Controparte_1
LL DI IG AN, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Delucia, domiciliatario, giusta procura in atti;
-parte opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del
05/02/2025 che qui si intendono richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.117/2017 del 10/01/2017, con cui il Tribunale di Bari gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 35.633,22, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria, liquidate in € 1.572,00, in favore di GI DI IG
AN a titolo di corrispettivo per il servizio di fornitura di materiali antincendio e manutenzione di mezzi estintori ed idranti.
In ordine ai motivi di opposizione, parte attrice ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari che ha emesso il provvedimento monitorio in favore del Tribunale di Catania, ai sensi degli artt. 20 e 25 c.p.c., il difetto di legittimazione passiva oltre che l'infondatezza della domanda in ordine al pagamento delle fatture azionate. Ha, pertanto, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese di lite.
II.- Costituendosi in giudizio, la convenuta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o improponibilità dell'opposizione, per tardività della notifica e, per l'effetto, dichiararsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, il rigetto dell'avversa opposizione.
III.- La causa è proseguita con il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6,
c.p.c. ed è infine pervenuta all'odierna udienza, nella quale viene discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
IV.- Deve preliminarmente darsi atto che l'opposta, in corso di causa, ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata dalla opponente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 e 25 c.p.c.
Deve, sul punto, trovare applicazione l'art. 38 c.p.c., con cancellazione della causa dal ruolo e possibilità per le parti di riassumere il giudizio dinanzi al
Tribunale competente. Infatti: “L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ.,
l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa”
(Cass. sez. VI, 08/11/2013, n. 25180).
pagina 2 di 6 Con specifico riferimento all'applicazione delle suddetta norma al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza prevalente afferma che:
“L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38
c.p.c., che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulle competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. Tuttavia l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione” (Cass., sez. III, 20/03/2006, n. 6106; conforme: Trib.
Torino, sez. III, 18/11/2013).
Tuttavia, trattandosi nel caso di specie di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del Giudice del decreto a conoscere del giudizio di opposizione comporta la necessità di revocare il decreto ingiuntivo, emesso da Giudice incompetente, con conseguente fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della controversia, dovendo il giudizio essere definito con sentenza.
Infatti, “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto pagina sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009” (Cassazione civile sez. VI,
10/06/2019, n.15579).
Ai fini delle spese legali, l'adesione dell'opposto comporta la prosecuzione del processo dinanzi al tribunale competente senza che debbano liquidarsi le pagina 3 di 6 spese legali, secondo la pronuncia della Suprema Corte dianzi citata e qui condivisa.
In linea generale l'indirizzo consolidato della Corte di legittimità è infatti nel senso che, nell'ipotesi prevista dall'art. 38, comma 2, c.p.c., l'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'attore comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo. Se ne fa conseguire che il giudice non può nemmeno pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass. n. 15017 del 2022; Cass. n. 25180 del 2013).
L'orientamento richiamato è condiviso dal Tribunale.
Decisiva in tal senso è la considerazione che l'adesione del convenuto pone fine alla questione di competenza e rende superflua o meglio impedisce ogni decisione al riguardo. Il giudice deve limitarsi a dare atto della indicazione del giudice designato come competente ed a disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
La norma altresì precisa che la competenza del giudice indicato dall'attore rimane incontestabile nel caso in cui il giudizio prosegua e la causa venga riassunta nel termine di tre mesi dal provvedimento di cancellazione.
Da tale disposizione emerge che l'adesione del convenuto all'eccezione della controparte integra un accordo la cui efficacia è limitata al processo in corso.
Discende altresì che l'accordo delle parti sulla designazione del giudice e l'adempimento dell'onere di riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo provocano una translatio iudicii, dal giudice adito a quello indicato come competente.
Il processo in questo caso rimane identico e ciò, per quanto qui interessa, conforta la soluzione che a provvedere sulle spese debba essere il giudice della causa riassunta, quale giudice del merito della controversia. La conclusione contraria apparirebbe in contrasto con il principio, più volte affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui il criterio della soccombenza va applicato avuto riguardo all'esito della lite.
pagina 4 di 6 Ora, i principi sopra esposti devono trovare applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la dichiarazione di incompetenza seguita alla adesione del convenuto comporta l'ulteriore effetto della caducazione del decreto, per essere stato emesso da un giudice incompetente.
Se è vero, infatti, che la risposta della giurisprudenza non è univoca, contando pronunce sia in senso favorevole (Cass. n. 25180 del 2013; Cass. n.
6106 del 2006) che contrario (Cass. n. 4028 del 2021; in particolare, la tesi secondo cui in tale giudizio il giudice dovrebbe pronunciare sulle spese è argomentata anche dal rilievo che in queste ipotesi non si verifica, con la riassunzione, una piena translatio del giudizio, in quanto il giudizio di opposizione, con la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, è ormai definito e la causa riassunta avrà ad oggetto l'accertamento del credito in precedenza fatto valere in via monitoria), è altresì vero che, secondo il più recente e preferibile orientamento di legittimità, “la soluzione più convincente [è] quella secondo cui anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in presenza della fattispecie descritta dall'art. 38, comma 2, c.p.c., la pronuncia sulle spese del giudizio competa non al giudice dell'opposizione ma al giudice davanti a cui la causa è riassunta. La ragione è che anche in questo giudizio il giudice non decide sulla questione di incompetenza ma, dato atto dell'adesione del convenuto, si limita a rimettere le parti dinanzi al giudice designato ed a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo. Si verifica quindi anche in questa ipotesi il fenomeno della translatio iudicii. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non presenta peculiarità tali da suggerire una conclusione che si discosti dal principio generale sopra enunciato. Valgono per esso pertanto le medesime ragioni sopra riferite, che sottraggono al giudice ritenuto incompetente la decisione sulle spese. In particolare, non assume valore di connotato distintivo la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. La relativa pronuncia non ha alcuna valenza decisoria, dal momento che la invalidità del decreto ingiuntivo è una mera conseguenza del fatto che, alla luce dell'accordo delle parti, il decreto è stato emesso da un giudice incompetente. Essendo mera conseguenza non dovrebbe nemmeno dubitarsi che essa, anche se non formalmente dichiarata, sia da
pagina 5 di 6 ritenersi implicita nel provvedimento che dà atto che la competenza appartiene al giudice designato dalle parti, comportando tale dichiarazione la sicura caducazione del decreto ingiuntivo. In questo senso la giurisprudenza prevalente di questa Corte secondo cui la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo è implicita nel provvedimento con cui il giudice dell'opposizione, prendendo atto dell'adesione dell'opposto alla eccezione di incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e rimette le parti dinanzi al giudice competente (Cass. n. 15694 del 2006; Cass. n. 10687 del
2005; Cass. n. 2352 del 1999). Trattandosi di effetto processuale direttamente collegato alla declaratoria di incompetenza, la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non si configura pertanto come decisione di merito, tale da legittimare la pronuncia sulle spese, né un tratto distintivo altrimenti apprezzabile per poter affermare che spetti al giudice ritenuto dalle parti incompetente emettere tale pronuncia” (Cass.,
n. 21300 del 30/07/2024).
P.Q.M.
1. vista l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, dichiara la propria incompetenza per territorio in favore del
Tribunale di Catania, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione della causa;
2. per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
3. ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
4. nulla per le spese legali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in data 05/02/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari.
Il giudice
Andrea Chibelli
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