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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/11/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 5008/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA Parte_1
(P.IVA , in persona del liquidatore - rappresentante legale p.t. dott. P.IVA_1
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli Parte_2
avvocati Francesco Casertano e Stefano Casertano;
- OPPONENTE -
C O N T R O
, nato a [...] il [...] e Parte_3 residente in [...] (C.F. ), C.F._1
rappresentato e difeso per mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo dall'Avv. Pasquale Biondi e con lo stesso domiciliato digitalmente al seguente indirizzo PEC: Email_1
- OPPOSTO –
Alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del 06.11.2025, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione a DI n. 344/24, depositato il 30.11.2024, l'opponente conveniva in giudizio , chiedendo “1) In via preliminare, Parte_3
in accoglimento della presente opposizione, dare atto dell'avvenuto pagamento
1 da parte della società opponente delle somme relative alle causali indicate in premessa fino alla concorrenza della complessiva somma di euro 2.228,17, salvo eventuale diversa liquidazione ad operarsi in corso di causa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2) In ogni caso, accertare e dichiarare l'effetto integralmente liberatorio anche nei confronti della società opponente, ai sensi dell'art. 29 – comma 2 – D.Lgs. n. 276/2003, dell'avvenuta transazione del credito risultante dell'accordo transattivo indicato in premessa e, per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto;
3) In via subordinata, fermo restando la richiesta preliminare di rideterminazione del debito opposto formulata sub 1), nella ritenuta ipotesi di parziale estinzione della pretesa monitoria opposta nei limiti della somma e/o quota versata a titolo transattivo nell'accordo indicato in premessa, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare ulteriormente ridotta la pretesa creditoria nei limiti della quota pertinente alla posizione riconducibile al condebitore solidale 4) In ogni caso, condanna alla refusione delle Controparte_1 spese e competenze del presente giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase sommaria;
5) Con riserva di ulteriori attività e richieste anche istruttorie all'esito della eventuale costituzione dell'opposto. 6) Salvezze illimitate”.
A sostegno della domanda deduceva che il DI opposto aveva ad oggetto la richiesta di retribuzioni relative ai mesi di settembre ed ottobre 2023 nonché al trattamento di fine rapporto, maturati dal ricorrente, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la società opponente, risultanti dalle buste paga emesse (e non sottoscritte del dipendente), relative ai mesi di settembre-ottobre-novembre
2023; che, nel richiedere l'emissione del DI opposto, parte ricorrente non aveva tenuto conto delle somme mensilmente versate dal 2021 al 2023 a titolo di QUIR
(Quota integrativa della retribuzione) prevista dall'articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; che la liquidazione del t.f.r. contenuta nel cedolino paga del mese di novembre 2023, posta a base della
2 pretesa monitoria, conteneva una erronea contabilizzazione del t.f.r. maturato dal dipendente, non tenendo conto di quanto versato a titolo di QUIR;
che, voleva avvalersi ex art. 1304 c.c. del verbale di conciliazione e di accordo sindacale sottoscritto in data 22.3.2024 dall'opposto e dalla società Controparte_1
che, nella ritenuta ipotesi di transazione parziale del debito opposto, esclusa
[...]
dall'ambito applicativo dell'art. 1304 c.c., e riguardante la sola quota interna del singolo debitore, doveva procedersi comunque alla riduzione dell'intero debito solidale per l'importo corrispondente alla quota transatta.
Si costituiva in giudizio l'opposto eccependo l'infondatezza di quanto dedotto ed eccepito dalla società.
In particolare, il lavoratore deduceva che la conciliazione sindacale sottoscritta con integrava un accordo di natura novativa, che Controparte_1
disciplinava ex novo il rapporto e che, pertanto, non rendeva possibile al condebitore solidale la possibilità di profittare dell'accordo; che, la riduzione delle somme ingiunte, alla luce della conciliazione sottoscritta con era CP_1 già stata prudenzialmente considerata in sede monitoria;
che, l'anticipazione mensile del TFR tramite QUIR non era ammissibile durante il periodo in cui si era svolto il rapporto di lavoro tra le parti, essendo limitata temporalmente ai periodi di paga compresi tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018 e, in ogni caso, il lavoratore non aveva mai presentato domanda di anticipazione del TFR;
che, quanto corrisposto a titolo di QUIR andava imputato a titolo di retribuzione ordinaria e che il TFR richiesto con il decreto ingiuntivo opposto corrispondeva a quanto indicato nel cedolino paga di novembre 2023, rilasciato dalla stessa datrice di lavoro.
La causa, di natura documentale, viene decisa all'esito della scadenza del termine fissato ex art. 127 ter cpc, per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, con sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto.
3 L'opponente ha chiesto la revoca del DI emesso per il pagamento della retribuzione relativa ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2023 e TFR, sostenendo di aver già corrisposto una parte del TFR dovuto mediante versamenti mensili a titolo di QUIR e di non essere tenuta al pagamento delle ulteriori somme, in quanto ha dichiarato di voler profittare dell'accordo conciliativo sottoscritto dal lavoratore con CP_1
In primo luogo, non si ritiene fondata l'eccezione relativa al parziale pagamento del TFR, avvenuta mediante corresponsione mensile di QUIR (Quota integrativa della retribuzione).
L'art. 1 comma 26 L. 190/2014 ha stabilito: “all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 756 è inserito il seguente: «756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo
4 quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»;
b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis»”.
L'art. 5 del DPCM 20 febbraio 2015, n. 29 “Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018” ha previsto al comma 1 che “I lavoratori di cui all'articolo 3 del presente decreto possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della nella misura determinata dall'articolo 4, comma 1, attraverso la Pt_4 presentazione al datore di lavoro, di apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta”.
Ebbene, tale misura introdotta in via sperimentale ed espressamente prevista in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, non
è stata prorogata da ulteriori disposizioni normative.
Nel caso di specie, il rapporto di lavoro oggetto di giudizio è intercorso tra le parti nel periodo dal 01.2.2021 al 24.10.2023; di conseguenza, la società non poteva effettuare versamenti mensili a titolo di Quota integrativa della retribuzione.
5 Oltretutto, come espressamente previsto dall'art. 5 del DPCM 20 febbraio 2015,
n. 29, per poter procedere in tal senso, era necessaria la presentazione da parte del lavoratore di apposita istanza di accesso, compilata e sottoscritta;
istanza che la società non ha prodotto.
Di contro, le somme richieste dal lavoratore a titolo di TFR sono quelle espressamente indicate dalla società nella busta paga di novembre 2023 e in ordine all'efficacia probatoria dei cedolini nei confronti del datore di lavoro, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass. 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 cc., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice. Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare od estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre
2003, n. 12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre 2000 n. 12803)” (Corte di Cassazione, sez.
Lavoro, 30 gennaio 2017, n. 2239).
Ne consegue, che le somme mensilmente versate dalla società nel corso del Cont rapporto, non possono essere imputate a e l'opposizione, sotto tale profilo va rigettata.
6 Del pari, non può tenersi conto della dichiarazione della società di voler profittare della conciliazione sindacale sottoscritta dal lavoratore con
[...]
Controparte_1
L'art. 1304 c.c. stabilisce che “La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare. Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarino di volerne profittare”.
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che “La norma di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti. La conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con un solo dei debitori, che opera anche nei confronti del condebitore il quale dichiari di voler profittare della transazione, non può essere impedita dall'inserimento nel medesimo contratto di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre dell'anzidetto diritto potestativo che la legge attribuisce ad un terzo estraneo al vincolo negoziale” (Cass. Civ. SS.UU. n. 30174/2011; cfr. Cass. Civ. n. 7094/2022).
“Il criterio per distinguere il tipo di transazione che consente ai condebitori, estranei di profittarne da quello che non concede tale facoltà viene ravvisato dalla giurisprudenza nell'oggetto della transazione (l'intera obbligazione solidale ovvero la quota interna del condebitore stipulante).
In dottrina si è osservato che il criterio distintivo è più propriamente costituito dal fatto che il creditore rinunci o non ad ogni maggiore pretesa nei confronti degli
7 altri condebitori. La ricognizione degli intenti e delle finalità perseguiti dalle parti nell'addivenire ad un accordo transattivo che ponga termine ad una lite in corso, si risolve in una "quaestio voluntatis" riservata al Giudice di merito”
(Cass. Civ. n. 947/2012).
Dal tenore letterale del verbale di conciliazione sottoscritto con si evince CP_1
chiaramente che le parti hanno inteso sottoscrivere una “transazione generale novativa” ove il lavoratore- che vantava differenze retributive per i mesi di settembre e ottobre 2023 e TFR-, a fronte del riconoscimento di un bonus transattivo corrisposto da rinunciava espressamente ed esclusivamente CP_1
nei confronti di questa a qualsivoglia pretesa ed al vincolo di solidarietà per tutti i crediti di natura retributiva ed accessoria, maturati nei riguardi della datrice di lavoro e le parti davano espressamente atto della libertà del lavoratore di agire nei riguardi della precedente datrice di lavoro.
Oltretutto, come evidenziato dall'opposto, il ricorso monitorio ha ad oggetto il pagamento di somme, quali l'indennità per ferie non godute (cfr. cedolino di ottobre 2023), che non potevano essere chieste e corrisposte da non CP_1
rientrando nelle voci retributive per le quali opera la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003- norma espressamente richiamata nel verbale di conciliazione per spiegare le ragioni che hanno portato a conciliare. CP_1
Al caso di specie si applica dunque la consolidata giurisprudenza per cui, in tema di obbligazioni solidali, se la transazione stipulata tra il creditore ed uno (o più) dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido occorre distinguere se la somma pagata sia pari o superiore alla quota ideale di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore: nel primo caso, infatti, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo;
nel secondo caso, invece, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla
8 quota gravante su colui che ha transatto (Cass. Sez. U, 30174/2011; Cass.
20107/2015, 23418/2016, 13877/2020, 25980/2021).
Ebbene, come emerge chiaramente dal ricorso introduttivo del giudizio monitorio- e come risulta dal raffronto tra gli importi indicati nelle buste paga e quelli richiesti in sede monitoria- il lavoratore aveva già detratto quanto corrisposto da in sede conciliativa, dal quantum richiesto nei confronti CP_1 dell'opponente; quindi, alcuna ulteriore riduzione deve essere operata.
Per tutte le motivazioni esposte, l'opposizione va rigettata e il DI n. 344/2024 va confermato.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di valore della controversia, previa riduzione del 30% stante la serialità.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il DI n. 344/2024;
2) condanna Parte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
[...]
€ 1.886,50, oltre rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Benevento, 07.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
NU NG, addetta all'ufficio per il processo.
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Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 5008/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA Parte_1
(P.IVA , in persona del liquidatore - rappresentante legale p.t. dott. P.IVA_1
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli Parte_2
avvocati Francesco Casertano e Stefano Casertano;
- OPPONENTE -
C O N T R O
, nato a [...] il [...] e Parte_3 residente in [...] (C.F. ), C.F._1
rappresentato e difeso per mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo dall'Avv. Pasquale Biondi e con lo stesso domiciliato digitalmente al seguente indirizzo PEC: Email_1
- OPPOSTO –
Alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del 06.11.2025, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione a DI n. 344/24, depositato il 30.11.2024, l'opponente conveniva in giudizio , chiedendo “1) In via preliminare, Parte_3
in accoglimento della presente opposizione, dare atto dell'avvenuto pagamento
1 da parte della società opponente delle somme relative alle causali indicate in premessa fino alla concorrenza della complessiva somma di euro 2.228,17, salvo eventuale diversa liquidazione ad operarsi in corso di causa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2) In ogni caso, accertare e dichiarare l'effetto integralmente liberatorio anche nei confronti della società opponente, ai sensi dell'art. 29 – comma 2 – D.Lgs. n. 276/2003, dell'avvenuta transazione del credito risultante dell'accordo transattivo indicato in premessa e, per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto;
3) In via subordinata, fermo restando la richiesta preliminare di rideterminazione del debito opposto formulata sub 1), nella ritenuta ipotesi di parziale estinzione della pretesa monitoria opposta nei limiti della somma e/o quota versata a titolo transattivo nell'accordo indicato in premessa, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare ulteriormente ridotta la pretesa creditoria nei limiti della quota pertinente alla posizione riconducibile al condebitore solidale 4) In ogni caso, condanna alla refusione delle Controparte_1 spese e competenze del presente giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase sommaria;
5) Con riserva di ulteriori attività e richieste anche istruttorie all'esito della eventuale costituzione dell'opposto. 6) Salvezze illimitate”.
A sostegno della domanda deduceva che il DI opposto aveva ad oggetto la richiesta di retribuzioni relative ai mesi di settembre ed ottobre 2023 nonché al trattamento di fine rapporto, maturati dal ricorrente, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la società opponente, risultanti dalle buste paga emesse (e non sottoscritte del dipendente), relative ai mesi di settembre-ottobre-novembre
2023; che, nel richiedere l'emissione del DI opposto, parte ricorrente non aveva tenuto conto delle somme mensilmente versate dal 2021 al 2023 a titolo di QUIR
(Quota integrativa della retribuzione) prevista dall'articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; che la liquidazione del t.f.r. contenuta nel cedolino paga del mese di novembre 2023, posta a base della
2 pretesa monitoria, conteneva una erronea contabilizzazione del t.f.r. maturato dal dipendente, non tenendo conto di quanto versato a titolo di QUIR;
che, voleva avvalersi ex art. 1304 c.c. del verbale di conciliazione e di accordo sindacale sottoscritto in data 22.3.2024 dall'opposto e dalla società Controparte_1
che, nella ritenuta ipotesi di transazione parziale del debito opposto, esclusa
[...]
dall'ambito applicativo dell'art. 1304 c.c., e riguardante la sola quota interna del singolo debitore, doveva procedersi comunque alla riduzione dell'intero debito solidale per l'importo corrispondente alla quota transatta.
Si costituiva in giudizio l'opposto eccependo l'infondatezza di quanto dedotto ed eccepito dalla società.
In particolare, il lavoratore deduceva che la conciliazione sindacale sottoscritta con integrava un accordo di natura novativa, che Controparte_1
disciplinava ex novo il rapporto e che, pertanto, non rendeva possibile al condebitore solidale la possibilità di profittare dell'accordo; che, la riduzione delle somme ingiunte, alla luce della conciliazione sottoscritta con era CP_1 già stata prudenzialmente considerata in sede monitoria;
che, l'anticipazione mensile del TFR tramite QUIR non era ammissibile durante il periodo in cui si era svolto il rapporto di lavoro tra le parti, essendo limitata temporalmente ai periodi di paga compresi tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018 e, in ogni caso, il lavoratore non aveva mai presentato domanda di anticipazione del TFR;
che, quanto corrisposto a titolo di QUIR andava imputato a titolo di retribuzione ordinaria e che il TFR richiesto con il decreto ingiuntivo opposto corrispondeva a quanto indicato nel cedolino paga di novembre 2023, rilasciato dalla stessa datrice di lavoro.
La causa, di natura documentale, viene decisa all'esito della scadenza del termine fissato ex art. 127 ter cpc, per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, con sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto.
3 L'opponente ha chiesto la revoca del DI emesso per il pagamento della retribuzione relativa ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2023 e TFR, sostenendo di aver già corrisposto una parte del TFR dovuto mediante versamenti mensili a titolo di QUIR e di non essere tenuta al pagamento delle ulteriori somme, in quanto ha dichiarato di voler profittare dell'accordo conciliativo sottoscritto dal lavoratore con CP_1
In primo luogo, non si ritiene fondata l'eccezione relativa al parziale pagamento del TFR, avvenuta mediante corresponsione mensile di QUIR (Quota integrativa della retribuzione).
L'art. 1 comma 26 L. 190/2014 ha stabilito: “all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 756 è inserito il seguente: «756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo
4 quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»;
b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis»”.
L'art. 5 del DPCM 20 febbraio 2015, n. 29 “Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018” ha previsto al comma 1 che “I lavoratori di cui all'articolo 3 del presente decreto possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della nella misura determinata dall'articolo 4, comma 1, attraverso la Pt_4 presentazione al datore di lavoro, di apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta”.
Ebbene, tale misura introdotta in via sperimentale ed espressamente prevista in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, non
è stata prorogata da ulteriori disposizioni normative.
Nel caso di specie, il rapporto di lavoro oggetto di giudizio è intercorso tra le parti nel periodo dal 01.2.2021 al 24.10.2023; di conseguenza, la società non poteva effettuare versamenti mensili a titolo di Quota integrativa della retribuzione.
5 Oltretutto, come espressamente previsto dall'art. 5 del DPCM 20 febbraio 2015,
n. 29, per poter procedere in tal senso, era necessaria la presentazione da parte del lavoratore di apposita istanza di accesso, compilata e sottoscritta;
istanza che la società non ha prodotto.
Di contro, le somme richieste dal lavoratore a titolo di TFR sono quelle espressamente indicate dalla società nella busta paga di novembre 2023 e in ordine all'efficacia probatoria dei cedolini nei confronti del datore di lavoro, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass. 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 cc., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice. Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare od estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre
2003, n. 12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre 2000 n. 12803)” (Corte di Cassazione, sez.
Lavoro, 30 gennaio 2017, n. 2239).
Ne consegue, che le somme mensilmente versate dalla società nel corso del Cont rapporto, non possono essere imputate a e l'opposizione, sotto tale profilo va rigettata.
6 Del pari, non può tenersi conto della dichiarazione della società di voler profittare della conciliazione sindacale sottoscritta dal lavoratore con
[...]
Controparte_1
L'art. 1304 c.c. stabilisce che “La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare. Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarino di volerne profittare”.
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che “La norma di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti. La conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con un solo dei debitori, che opera anche nei confronti del condebitore il quale dichiari di voler profittare della transazione, non può essere impedita dall'inserimento nel medesimo contratto di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre dell'anzidetto diritto potestativo che la legge attribuisce ad un terzo estraneo al vincolo negoziale” (Cass. Civ. SS.UU. n. 30174/2011; cfr. Cass. Civ. n. 7094/2022).
“Il criterio per distinguere il tipo di transazione che consente ai condebitori, estranei di profittarne da quello che non concede tale facoltà viene ravvisato dalla giurisprudenza nell'oggetto della transazione (l'intera obbligazione solidale ovvero la quota interna del condebitore stipulante).
In dottrina si è osservato che il criterio distintivo è più propriamente costituito dal fatto che il creditore rinunci o non ad ogni maggiore pretesa nei confronti degli
7 altri condebitori. La ricognizione degli intenti e delle finalità perseguiti dalle parti nell'addivenire ad un accordo transattivo che ponga termine ad una lite in corso, si risolve in una "quaestio voluntatis" riservata al Giudice di merito”
(Cass. Civ. n. 947/2012).
Dal tenore letterale del verbale di conciliazione sottoscritto con si evince CP_1
chiaramente che le parti hanno inteso sottoscrivere una “transazione generale novativa” ove il lavoratore- che vantava differenze retributive per i mesi di settembre e ottobre 2023 e TFR-, a fronte del riconoscimento di un bonus transattivo corrisposto da rinunciava espressamente ed esclusivamente CP_1
nei confronti di questa a qualsivoglia pretesa ed al vincolo di solidarietà per tutti i crediti di natura retributiva ed accessoria, maturati nei riguardi della datrice di lavoro e le parti davano espressamente atto della libertà del lavoratore di agire nei riguardi della precedente datrice di lavoro.
Oltretutto, come evidenziato dall'opposto, il ricorso monitorio ha ad oggetto il pagamento di somme, quali l'indennità per ferie non godute (cfr. cedolino di ottobre 2023), che non potevano essere chieste e corrisposte da non CP_1
rientrando nelle voci retributive per le quali opera la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003- norma espressamente richiamata nel verbale di conciliazione per spiegare le ragioni che hanno portato a conciliare. CP_1
Al caso di specie si applica dunque la consolidata giurisprudenza per cui, in tema di obbligazioni solidali, se la transazione stipulata tra il creditore ed uno (o più) dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido occorre distinguere se la somma pagata sia pari o superiore alla quota ideale di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore: nel primo caso, infatti, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo;
nel secondo caso, invece, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla
8 quota gravante su colui che ha transatto (Cass. Sez. U, 30174/2011; Cass.
20107/2015, 23418/2016, 13877/2020, 25980/2021).
Ebbene, come emerge chiaramente dal ricorso introduttivo del giudizio monitorio- e come risulta dal raffronto tra gli importi indicati nelle buste paga e quelli richiesti in sede monitoria- il lavoratore aveva già detratto quanto corrisposto da in sede conciliativa, dal quantum richiesto nei confronti CP_1 dell'opponente; quindi, alcuna ulteriore riduzione deve essere operata.
Per tutte le motivazioni esposte, l'opposizione va rigettata e il DI n. 344/2024 va confermato.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di valore della controversia, previa riduzione del 30% stante la serialità.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il DI n. 344/2024;
2) condanna Parte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
[...]
€ 1.886,50, oltre rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Benevento, 07.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
NU NG, addetta all'ufficio per il processo.
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