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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/05/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3759/2021 vertente tra:
Controparte_1
opponente
e
e per essa Controparte_2 Controparte_3
opposta nonché
Controparte_4
altra opposta non costituita
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3759/2021 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanbattista Ferrillo, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli, Via Toledo n. 106, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e e per essa in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Verona, V.lo S. Bernardino 5A, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta nonché
Controparte_4
altra opposta non costituita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 In via preliminare ed al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, giova osservare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena della opposizione endoesecutiva ex art
615 c.p.c. spiegata dalla odierna parte attrice nell'ambito del procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi Rg n. 7396/2018.
Tale procedura veniva intrapresa – sulla base del D.I. n. 2508/17, emesso dall'intestato Tribunale in data 2.10.2017, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto del 29.1.2018, munito della formula esecutiva in data 28.2.2018 - dalla parte creditrice Banca Ifis S.p.A. in danno di Controparte_1
e nei confronti del terzo, datore di lavoro, Controparte_5
A supporto della opposizione endoesecutiva, l'odierno istante adduceva il disconoscimento della sottoscrizione dei contratti posti alla base della domanda monitoria ed assumeva la duplicazione del credito.
Il G.E., investito della opposizione, a definizione della fase sommaria di essa, respingeva la richiesta di sospensione ex art. 624 c.p.c. ed assegnava il termine per la introduzione del giudizio di merito.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'opponente provvedeva alla instaurazione della fase di merito devolvendo le medesime argomentazioni svolte innanzi al G.E.
Si costituiva in giudizio la (quale cessionaria del credito) e, per essa, la Controparte_2
mandataria che – in via preliminare – eccepiva l'inammissibilità della Controparte_3 domanda per violazione del termine per l'instaurazione del giudizio;
nel merito, concludeva per il rigetto della opposizione con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 21.3.2023, la scrivente ordinava ai sensi dell'art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, non convenuto in giudizio;
con successiva ordinanza del 24.10.2023, in ragione della nullità della notificazione per come effettuata, ne disponeva la rinnovazione.
Alla udienza fissata in prosieguo, in mancanza della note di trattazione scritta ad opera della parte attrice, il procedimento veniva rinviato per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Venendo alla gradata disamina delle questioni devolute, il Tribunale rileva la infondatezza della eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata dalla opposta: la presente fase di merito risulta tempestivamente instaurata, dal momento che la comunicazione della ordinanza resa a definizione della fase sommaria della opposizione avveniva in data 2.2.2021, dacché il termine di 90 giorni assegnato dal G.E. – stante la notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio in data
29.4.2021 – risulta rispettato.
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale
3 adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure sollevate nell'atto introduttivo dall'istante integrano, senza dubbio alcuno, motivi di opposizione all'esecuzione ex art.615, secondo comma, c.p.c., poiché volte a porre in discussione il diritto del pignorante a procedere in executivis.
Tanto chiarito, è noto che nei procedimenti di opposizione endoesecutiva, sia la fase sommaria che quella di merito, devono svolgersi nei confronti di tutti i soggetti del procedimento esecutivo, passivamente legittimati e litisconsorti necessari, che sono gli stessi indicati nell'art. 458 c.p.c. (il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente altri interessati).
Come accennato, con ordinanza del 21.3.2023, la scrivente – in ossequio all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui sebbene in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all'esito dell'opposizione, “… in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva sussiste sempre, quale che dovesse l'atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento” (cfr. Cass. civ. Sez. III, n. 13533/2021, nonché in senso conforme
Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 23/11/2021) 21-03-2022, n. 9000) - ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato.
Sul punto, in tema di integrazione del contraddittorio, va fatto richiamo all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “… Se il giudizio, dopo la cassazione con rinvio della sentenza di merito, è tempestivamente riassunto nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, non si verifica l'estinzione del processo, essendo dovere del giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.; soltanto ove tale ordine non sia tempestivamente eseguito potrà essere dichiarata l'estinzione del processo.” (cfr. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 4370 del 19/03/2012).
Nella specie, la parte a tanto onerata provvedeva a tale adempimento, ma la scrivente rilevava ex art. 291 c.p.c. la nullità della notificazione per come effettuata dall'istante, attesa la mancata indicazione
- nella relata di notifica - del registro PEC utilizzato per reperire l'indirizzo utilizzato.
A fronte di ciò, assegnava termine per la rinnovazione della notificazione di esso atto di integrazione del contraddittorio nei confronti della società datrice di lavoro terza pignorata (cfr. ordinanza del
24.10.2023).
Tale disposizione restava priva di riscontro, atteso che la parte attrice – benché ritualmente notiziata dei provvedimenti di udienza – successivamente a tale momento, non provvedeva al deposito di note scritte, tant'è che la parte opposta, già in sede di note scritte per l'udienza successiva a quella in cui veniva disposta la suddetta rinnovazione, evidenziava: “… la controparte, onerata della rinnovazione
4 della notifica al terzo pignorato, non ha dato prova di aver provveduto alla rinnovazione di detta notifica …” e chiedeva la cancellazione della causa dal ruolo (cfr. deposito del 12.3.2024).
Ebbene, considerato che neppure nelle more del rinvio alla odierna udienza, la parte onerata ha fornito prova di avere ottemperato alla disposta rinnovazione della notificazione, da effettuarsi entro il termine perentorio all'uopo fissato, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, comma III e 307, comma III c.p.c., con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione prospettata.
Tale estinzione è immediata ed opera anche in difetto di formulazione di una relativa eccezione, e comporta che, pur in assenza di essa, si pervenga ad una decisione di mero rito, ricognitiva della impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria.
Il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli artt. 291, comma 3, e 307, comma 3, c.p.c., implica - tanto più quando si verta in ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario - contemporanea ed automatica estinzione del processo (cfr. sul punto Cass., sez. I, 10 gennaio 1998, n. 157; Cass. 28 maggio 2004 n. 10322).
Quanto alla forma di tale pronuncia, stante la natura decisoria di essa modalità di definizione del procedimento, si reputa vada resa con sentenza: l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 291 comma III, c.p.c., implicando a norma dell'art. 307, comma III c.p.c., la contemporanea ed automatica estinzione del processo, ha valore sostanziale di sentenza avendo contenuto definitorio del giudizio (cfr. Cass. 10664/2002, Cass. n. 18242/2008).
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4, D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del 50%, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento distinto con n. Rg 3759/2021, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità del giudizio e, per l'effetto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione di esso;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di quella opposta che liquida (al netto della riduzione nella misura indicata in parte motiva) in € 2.837,00, di cui € 810,00 per fase di studio, € 574,00 per fase introduttiva ed € 1.453,00 per fase
5 decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 6.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
6
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3759/2021 vertente tra:
Controparte_1
opponente
e
e per essa Controparte_2 Controparte_3
opposta nonché
Controparte_4
altra opposta non costituita
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3759/2021 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanbattista Ferrillo, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli, Via Toledo n. 106, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e e per essa in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Verona, V.lo S. Bernardino 5A, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta nonché
Controparte_4
altra opposta non costituita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 In via preliminare ed al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, giova osservare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena della opposizione endoesecutiva ex art
615 c.p.c. spiegata dalla odierna parte attrice nell'ambito del procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi Rg n. 7396/2018.
Tale procedura veniva intrapresa – sulla base del D.I. n. 2508/17, emesso dall'intestato Tribunale in data 2.10.2017, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto del 29.1.2018, munito della formula esecutiva in data 28.2.2018 - dalla parte creditrice Banca Ifis S.p.A. in danno di Controparte_1
e nei confronti del terzo, datore di lavoro, Controparte_5
A supporto della opposizione endoesecutiva, l'odierno istante adduceva il disconoscimento della sottoscrizione dei contratti posti alla base della domanda monitoria ed assumeva la duplicazione del credito.
Il G.E., investito della opposizione, a definizione della fase sommaria di essa, respingeva la richiesta di sospensione ex art. 624 c.p.c. ed assegnava il termine per la introduzione del giudizio di merito.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'opponente provvedeva alla instaurazione della fase di merito devolvendo le medesime argomentazioni svolte innanzi al G.E.
Si costituiva in giudizio la (quale cessionaria del credito) e, per essa, la Controparte_2
mandataria che – in via preliminare – eccepiva l'inammissibilità della Controparte_3 domanda per violazione del termine per l'instaurazione del giudizio;
nel merito, concludeva per il rigetto della opposizione con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 21.3.2023, la scrivente ordinava ai sensi dell'art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, non convenuto in giudizio;
con successiva ordinanza del 24.10.2023, in ragione della nullità della notificazione per come effettuata, ne disponeva la rinnovazione.
Alla udienza fissata in prosieguo, in mancanza della note di trattazione scritta ad opera della parte attrice, il procedimento veniva rinviato per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Venendo alla gradata disamina delle questioni devolute, il Tribunale rileva la infondatezza della eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata dalla opposta: la presente fase di merito risulta tempestivamente instaurata, dal momento che la comunicazione della ordinanza resa a definizione della fase sommaria della opposizione avveniva in data 2.2.2021, dacché il termine di 90 giorni assegnato dal G.E. – stante la notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio in data
29.4.2021 – risulta rispettato.
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale
3 adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure sollevate nell'atto introduttivo dall'istante integrano, senza dubbio alcuno, motivi di opposizione all'esecuzione ex art.615, secondo comma, c.p.c., poiché volte a porre in discussione il diritto del pignorante a procedere in executivis.
Tanto chiarito, è noto che nei procedimenti di opposizione endoesecutiva, sia la fase sommaria che quella di merito, devono svolgersi nei confronti di tutti i soggetti del procedimento esecutivo, passivamente legittimati e litisconsorti necessari, che sono gli stessi indicati nell'art. 458 c.p.c. (il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente altri interessati).
Come accennato, con ordinanza del 21.3.2023, la scrivente – in ossequio all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui sebbene in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all'esito dell'opposizione, “… in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva sussiste sempre, quale che dovesse l'atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento” (cfr. Cass. civ. Sez. III, n. 13533/2021, nonché in senso conforme
Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 23/11/2021) 21-03-2022, n. 9000) - ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato.
Sul punto, in tema di integrazione del contraddittorio, va fatto richiamo all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “… Se il giudizio, dopo la cassazione con rinvio della sentenza di merito, è tempestivamente riassunto nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, non si verifica l'estinzione del processo, essendo dovere del giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.; soltanto ove tale ordine non sia tempestivamente eseguito potrà essere dichiarata l'estinzione del processo.” (cfr. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 4370 del 19/03/2012).
Nella specie, la parte a tanto onerata provvedeva a tale adempimento, ma la scrivente rilevava ex art. 291 c.p.c. la nullità della notificazione per come effettuata dall'istante, attesa la mancata indicazione
- nella relata di notifica - del registro PEC utilizzato per reperire l'indirizzo utilizzato.
A fronte di ciò, assegnava termine per la rinnovazione della notificazione di esso atto di integrazione del contraddittorio nei confronti della società datrice di lavoro terza pignorata (cfr. ordinanza del
24.10.2023).
Tale disposizione restava priva di riscontro, atteso che la parte attrice – benché ritualmente notiziata dei provvedimenti di udienza – successivamente a tale momento, non provvedeva al deposito di note scritte, tant'è che la parte opposta, già in sede di note scritte per l'udienza successiva a quella in cui veniva disposta la suddetta rinnovazione, evidenziava: “… la controparte, onerata della rinnovazione
4 della notifica al terzo pignorato, non ha dato prova di aver provveduto alla rinnovazione di detta notifica …” e chiedeva la cancellazione della causa dal ruolo (cfr. deposito del 12.3.2024).
Ebbene, considerato che neppure nelle more del rinvio alla odierna udienza, la parte onerata ha fornito prova di avere ottemperato alla disposta rinnovazione della notificazione, da effettuarsi entro il termine perentorio all'uopo fissato, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, comma III e 307, comma III c.p.c., con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione prospettata.
Tale estinzione è immediata ed opera anche in difetto di formulazione di una relativa eccezione, e comporta che, pur in assenza di essa, si pervenga ad una decisione di mero rito, ricognitiva della impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria.
Il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli artt. 291, comma 3, e 307, comma 3, c.p.c., implica - tanto più quando si verta in ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario - contemporanea ed automatica estinzione del processo (cfr. sul punto Cass., sez. I, 10 gennaio 1998, n. 157; Cass. 28 maggio 2004 n. 10322).
Quanto alla forma di tale pronuncia, stante la natura decisoria di essa modalità di definizione del procedimento, si reputa vada resa con sentenza: l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 291 comma III, c.p.c., implicando a norma dell'art. 307, comma III c.p.c., la contemporanea ed automatica estinzione del processo, ha valore sostanziale di sentenza avendo contenuto definitorio del giudizio (cfr. Cass. 10664/2002, Cass. n. 18242/2008).
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4, D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del 50%, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento distinto con n. Rg 3759/2021, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità del giudizio e, per l'effetto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione di esso;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di quella opposta che liquida (al netto della riduzione nella misura indicata in parte motiva) in € 2.837,00, di cui € 810,00 per fase di studio, € 574,00 per fase introduttiva ed € 1.453,00 per fase
5 decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 6.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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