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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 05/06/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 667 R.G.L. del 2019, promossa
D A
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 27, C.F.: ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Pietro C.F._1
Cusumano in Via Alessandro Manzoni n. 24, Caltagirone;
- ricorrente -
C O N T R O
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Alessi per procura su foglio separato allegato alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
con sede in Caltanissetta, via Rosso di San Secondo n. 47;
- resistente-
A seguito dell'udienza del 07.05.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N ZA
completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.05.2019, il ricorrente in epigrafe ha chiesto la rideterminazione e la correlativa liquidazione della propria rendita a causa dell'aggravamento della patologia derivante dalla lesione subita durante l'attività lavorativa prestata presso la ditta Tasca Loredana di Caltagirone in data 19.08.2005, dopo essere stato colpito dallo zoccolo di un cavallo.
Ha sul punto dedotto:
- che a causa del richiamato infortunio aveva riportato un “trauma cranio-commotivo con frattura dell'osso temporale destro e focolai lacero-contusivi in sede temporo-parietale destra”;
- di avere dunque proposto istanza all' di Caltanissetta volta al riconoscimento di malattia CP_1
professionale a seguito della quale erano stati accertati, in sede di revisione con provvedimento del
22.12.2006, postumi permanenti consistenti in “cicatrici ed avallamento al capo;
grave sindrome prefrontale con deficit neurocognitivi e disturbi comportamentali;
lieve emisindrome sensitivo motoria sinistra;
epilessia parziale post-traumatica”, con un grado di invalidità del 40 % con conseguente costituzione, in favore del ricorrente, di una rendita rivalutata a decorrere dal 1° gennaio
2007, rispetto alla precedente percentuale del 26%.
- che l'ente previdenziale, in sede di successiva revisione, aveva confermato il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica nella suddetta misura, giusta comunicazione del 22.5.2018;
- di avere presentato opposizione avverso quella determinazione, allegando documentazione medica a supporto (a firma del dott. , e chiedendo dunque di essere sottoposto a visita Persona_1
collegiale;
- che l' aveva quindi disposto una visita collegiale in data 5.02.2019, rilevando in quella sede CP_1
che la documentazione prodotta dal c.t.p. non poteva essere considerata, poiché successiva al termine decennale dell'infortunio (19 agosto 2005);
- che l'ente previdenziale aveva indi confermato il grado di menomazione del 40%, come comunicato al ricorrente il 7.03.2019;
- che, medio tempore, si era verificato un aggravamento della salute psicofisica del ricorrente, essendogli stato diagnosticato un “deficit cognitivo, epilessia generalizzata e crisi post-traumatiche”.
Evidenziava sul punto di essersi sottoposto a visita in data 27.06.2018 presso l'UOC di Neurologia dell' e che la risonanza magnetica e la visita neurologica eseguite in Controparte_2
quella sede avevano confermato danni cerebrali permanenti, in particolare nelle aree temporale e frontale.
Tanto premesso, ha dunque chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dell'aggravamento dei postumi derivanti dalla lamentata patologia già accertata dall' alla luce delle tabelle di CP_1
valutazione di cui al D.M. 12 luglio 2000, con un riconoscimento di un grado complessivo tra il 54%
e il 60% così determinato: “8% per emiparesi con minimo deficit di forza e sfumati segni piramidali
(voce N. 151); fino al 30% per epilessia trattata farmacologicamente, a seconda della frequenza delle crisi (voci N. 176-177); un grado compreso tra il 30% e il 40% per la sindrome psicorganica grave o deterioramento mentale grave, considerando il grado di deterioramento mentale e il danno encefalico esteso nella regione temporo-parietale destra e con focolai residui in frontale omolaterale
(voci N. 187/188); 5% per ipoacusia monolaterale, come accertato dall (voce N. 130); 5% per CP_1 disturbi della funzione gustativa, fino all'ageusia (voce N. 318)”, con conseguente diritto alla rideterminazione della rendita spettante come per legge a decorrere dalla presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre interessi legali sino al soddisfo e rivalutazione monetaria.
Con memoria difensiva depositata in data 27.11.2019 si è costituito in giudizio l' CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso. Ha rilevato, in particolare, la sostanziale stabilità del quadro clinico dell'assicurato, con conseguente congruità della valutazione del 40% di danno biologico, già riconosciuta.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle prove documentali e l'espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona del ricorrente, indi decisa a seguito dell'udienza del 07.05.2025, celebrata nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
Appare opportuno premettere che, in tema di malattie professionali, l'art. 3 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che: “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
Nondimeno, la Corte costituzionale, con sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma della norma in questione, nella parte in cui non prevede che “l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”.
Con specifico riferimento alla disciplina risultante dalla citata sentenza della Corte Costituzionale
n. 179/1988, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte Cost. - che ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134 d.P.R. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto. In tal caso, tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata. L'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici” (tra le tante, cfr.
Cass. Civ., Sez. Lavoro, 17.08.2018, n. 20774; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 15.10.2014, n. 21825; Cass.
Civ., Sez. Lavoro, 25.09.2004, n. 19312).
In tema di revisione, l'art. 137 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che: “La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
Sulla predetta domanda l'Istituto assicuratore è tenuto a pronunciarsi entro novanta giorni dal ricevimento di essa.
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'assicurato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104…”.
Il richiamato art. 104 D.P.R. citato stabilisce infine che: “L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità
o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell , CP_1
precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.
Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria. Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza che l'Istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione del comma precedente”.
Ebbene, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, occorre anzitutto evidenziare che non vi è contestazione tra le parti in merito alla sussistenza della lamentata malattia professionale, già riconosciuta in via amministrativa dall' Risulta, invero, che il ricorrente ha regolarmente CP_1
denunciato all'ente previdenziale la natura professionale della riscontrata patologia respiratoria e che l'Istituto ne aveva riconosciuto la natura tecnopatica con postumi permanenti pari al 40%.
Oggetto del contendere è, pertanto, l'accertamento del lamentato aggravamento della richiamata malattia professionale.
Preliminarmente va dichiarata l'inconferenza dell'eccezione sollevata dall' in relazione CP_1
all'assunta impossibilità di riconoscere variazioni del grado di danno biologico per aggravamento una volta decorso il termine decennale dalla costituzione della rendita, nel caso di specie intervenuta in data 29.03.2006. Invero, la disposizione evocata dall'ente resistente (id est l'art. 83, comma ottavo del D. Lgs. n. 1124/1965 (a mente del quale “Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per
l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento (…)”) non può trovare applicazione nel caso di specie, essendo stati riconosciuti dall postumi invalidanti permanenti in una misura (40%) CP_1
abbondantemente superiore al minimo normativamente previsto per l'indennizzabilità in rendita, che era per l'appunto stata riconosciuta.
Ciò posto, per verificare la fondatezza della pretesa azionata dall'assicurato è stata disposta consulenza medico-legale.
Il c.t.u. nominato, dott. , all'esito della indagine peritale espletata e della Persona_2
valutazione della documentazione acquisita nel corso del giudizio, ha rilevato che il ricorrente presenta aggravamento della malattia professionale già riconosciuta, avendo egli contratto, in conseguenza della già richiamata patologia, “Epilessia in trattamento farmacologico post trauma;
sindrome psicorganica prefrontale grave severa;
emiparesi con lieve deficit di forza”, in misura pari al 43 %, dunque con un incremento percentuale del 3% rispetto alla precedente valutazione del 40% compiuta dall' CP_1
Le considerazioni svolte dal consulente tecnico in seno all'elaborato peritale depositato in data
20.06.2022 risultano pienamente condivisibili, in quanto intrinsecamente coerenti, prive di elementi di contraddittorietà e sorrette da ragionevoli argomentazioni logiche e scientifiche.
In particolare, il c.t.u., basandosi sui dati oggettivi ricavati dai referti degli esami specialistici eseguiti dal ricorrente nel periodo compreso tra il 2005 e il 2018 (cfr. documentazione allegata al ricorso), ha ritenuto di attribuire all'assicurato, con riferimento alle tabelle di cui al D.M. 38/2000 e sulla base del calcolo riduzionistico applicato, un punteggio determinato in considerazione “Delle lesioni anatomiche riscontrate e del deficit funzionale emerso all'esame obiettivo”, quest'ultimo valutato sulla base delle risultanze dei numerosi esami strumentali e specialistici eseguiti dal Pt_1
(cfr. pag. 6 della relazione di C.T.U. in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. (alla luce dei chiarimenti resi sulle osservazioni presentate dall' non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e da errori di metodo, CP_1
oltre che perfettamente coerenti con gli esiti degli accertamenti specialistici effettuati sulla persona del periziando presso strutture sanitarie pubbliche, di cui il consulente ha dato puntualmente conto nell'elaborato peritale redatto, che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamato e trascritto e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento.
Alla stregua di quanto esposto va dunque dichiarato il diritto del ricorrente, in conseguenza del riscontrato aggravamento della malattia da cui è affetto (“Epilessia in trattamento farmacologico post trauma;
sindrome psicorganica prefrontale grave severa;
emiparesi con lieve deficit di forza”), al riconoscimento dell'indennizzo in rendita ex art. 13 del D.lgs. 38/2000, nella misura complessiva del
43%, con decorrenza a partire dal mese di luglio 2021 (data in cui era stata eseguita la visita da parte del c.t.u.), secondo quanto accertato dal c.t.u. sulla scorta degli esiti della degli esami svolti da cui è possibile riscontrare le anzidette limitazioni funzionali.
Sui ratei arretrati vanno liquidati ex lege gli interessi e la rivalutazione monetaria, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412 del 1991. Gli interessi legali andranno dunque portati in detrazione alle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma VI della L. n. 412 del 1991. E' opportuno in proposito evidenziare che sui crediti previdenziali aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie - i quali, secondo la regola generale dell'art. 1282 c. c., non sono produttivi di interessi corrispettivi (o compensativi) finché non siano divenuti liquidi ed esigibili - possono decorrere gli interessi moratori ai sensi del 2° comma, art. 1224
c. c., in caso di mora dell'istituto previdenziale debitore;
dunque dal momento di emissione del provvedimento espresso di rigetto o, al più, dal decorso del termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda senza che l' si sia pronunciato, stante il valore di rigetto CP_1 accordato dalla legge al silenzio serbato in materia da parte dell'ente previdenziale (art.7, l. n. 533 del 1973).
La soccombenza dell'ente resistente regola la distribuzione delle spese di lite, le quali vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto, ex art. 5 del D.M. citato, del valore della causa e dell'attività in concreto svolta (causa di valore ricompreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00, parametri minimi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
- dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'aggravamento dei Parte_1 postumi della malattia professionale “Epilessia in trattamento farmacologico post trauma;
sindrome psicorganica prefrontale grave severa;
emiparesi con lieve deficit di forza”, già in precedenza accertata dall'ente previdenziale, con valutazione dell'inabilità lavorativa permanente nella misura complessiva del 43%, con decorrenza da luglio 2021;
- condanna l' a corrispondere al ricorrente la relativa rendita unificata con accessori come CP_1
per legge, oltre rivalutazione ed interessi legali, questi ultimi da portare in detrazione alle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma VI della L. n. 412 del 1991;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.697,00 oltre CP_1
spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Gela il 05.06.2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi