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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/05/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 3836/2024 R.G.
da
, con l'avv. ZANNINELLO VALENTINA Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. COGO DENNIS GRATUITO PATR CP_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
All'udienza del 9.04.2025 le parti davano atto di aver raggiunto il seguente accordo:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 4
dicembre 1999 tra i SInori e e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1
matrimonio del Comune di Saonara al n. 33, parte II serie A dell'anno 1999;
2. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza pagina 1 di 10 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Saonara (PD), affinché provveda ad effettuare le relative annotazioni;
3. Disporre a carico del SI. il pagamento di € 250,00 mensili quale contributo per Parte_1
il mantenimento ordinario della figlia non economicamente autosufficiente e convivente Per_1
con la madre, da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra entro il giorno 05 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo l'indice nazionale CP_1
ISTAT. L' assegno unico verrà percepito in misura uguale da entrambe le parti;
Per_ 4. Disporre a carico del SI. il mantenimento diretto del figlio , non Parte_1
economicamente indipendente e con lui convivente;
Per_ 5. Disporre che le spese straordinarie dei figli e siano integralmente a carico del SI, Per_1
. Nelle ipotesi in cui il pagamento delle spese straordinarie per i figli sia anticipato Parte_1
dalla SI.ra , il SI. si impegna al rimborso in favore della SI.ra nella CP_1 Pt_1 CP_1
misura del 100%, previa esibizione della documentazione attestante la spesa sostenuta e solo se le stesse sono state preventivamente concordate;
6. Le parti concordano di definire nei seguenti termini i rapporti patrimoniali tra loro pendenti:
A. Il SI. cede e trasferisce a titolo gratuito alla SI.ra , che Parte_1 CP_1
accetta, la quota di proprietà pari ad 1/3 dell'abitazione coniugale sita in Saonara (PD),
Via Sette Gennaio n. 11, quale assegno divorzile una tantum.
Trattasi di porzione di fabbricato trifamiliare in Saonara, località Villatora, via Sette
Gennaio n. 11, eretta su area censita al Catasto Terreno sez. A - fg.
1 - mapp. n. 1360 di are 8.90 e precisamente le unità così censite:
pagina 2 di 10 COMUNE DI SAONARA - Catasto Fabbricati - sez. A - fg. 1, mapp. n. 1360 sub 8 - p. T-1 - cat.
A/2, cl.
2 - vani 5,5 - RC. Euro 511,29; mapp. n. 1360 sub 9 - p. T - cat. C/6, cl.
1 - mq. 36 - RC.
Euro 53,92; mapp. n. 1360 sub 7 - p. T - B.C.N.C. ai sub 8 e 9.
Confina: Lato sud e lato est con via Sette Gennaio, lato nord e ovest con mappali numeri 4-5-6.
Detto bene è stato acquistato dai coniugi per atto del notaio di Padova del Persona_3
29.04.2003 (Repertorio n. 91163 Raccolta n. 15738) dalla società Leonardo Costruzioni S.r.l. con sede in Albignasego, Via San Francesco n. 10, iscritta al Reg. Imprese di Padova e codice. fiscale
. P.IVA_1
L'abitazione de qua è stata conferita nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi per atto del notaio di Padova del 26.01.2012 (Repertorio n. 100.829 Raccolta n. 21.230). Persona_3
L'immobile è ceduto a corpo e non a misura con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, servitù attive e passive esistenti e con quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi nello stato di fatto e di diritto ben noto alle parti ed accettato da parte cessionaria.
Le parti dichiarano che il valore complessivo dell'immobile di cui sopra è di € 300.000,00 (euro trecentomila/00), per cui il valore della quota trasferita è di € 100.000,00 (euro centomila/00).
Parte cessionaria, quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilascia, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì,
a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
In ottemperanza al disposto dell'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (con successive modifiche ed integrazioni, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) il SInor Pt_1
dichiara che l'immobile è stato edificato con concessione edilizia n. 41/2002 rilasciata in data
25.06.2002 Prot. 764 per la nuova costruzione di un fabbricato trifamiliare residenziale e che l'immobile medesimo è stato interessato dai seguenti procedimenti: pagina 3 di 10 - variante n. 1 alla concessione edilizia n. 41/2002 – prot. 5154 del 12/07/2002 concessione n 1 del
13.01.2003;
- cointestazione della concessione edilizia pratica n. 2003/183 rilasciata in data 31.07.2003;
- denuncia di inizio di attività edilizia per variante in corso d'opera del 09.06.2003 prot. 6998;
- dichiarazione di fine lavori e richiesta certificato di agibilità in data 09.08.2003 Prot 6999,
attestazione dell'agibilità in data 19.01.2004 relativa all'immobile oggetto di intervento;
- cila superbonus protocollo Suap REP_PROV_PD/PD-SUPRO/0311043 del 29.10.2021
- cila variante-fine lavori superbonus protocollo Suap REP_PROV_PD/PD-SUPRO/0403639 del
09/11/2022.
Il SInor , inoltre, dichiara che nell'immobile in oggetto non sono intervenute ulteriori Pt_1
opere di costruzione, manutenzione, modifica, ampliamento, risanamento, restauro e ristrutturazione, che avrebbero dovuto essere assentite con provvedimento di autorizzazione,
licenza o concessione edilizia, permesso di costruire o essere oggetto di inizio attività.
Le parti dichiarano la conformità delle planimetrie depositate con il presente atto e dei dati catastali allo stato di fatto dell'immobile.
Parte cessionaria dimette attestato di prestazione energetica del suddetto immobile rilasciata in data 09.11.2022 con codice identificativo n. 105024/2022.
Sull'immobile de quo è stato realizzato impianto fotovoltaico in relazione al quale il SInor , Pt_1
quale comproprietario, aveva sottoscritto contratto per il ritiro dell'energia elettrica, contratto che la SI.ra s'impegna a volturare a proprio nome esclusivo. CP_1
B.La SI.ra cede e trasferisce a titolo gratuito al SI. , che CP_1 Parte_1
accetta, la quota di proprietà pari a 1/2 del tratto di terreno in Comune di Legnaro, Via
Orsaretto, così censuariamente identificato:
pagina 4 di 10 - Catasto Terreni - fg. 9 mapp. n. 1192 (ex mapp. n. 1180/parte) di are Controparte_2
7.43 sem. arb. - RD. Euro 7,25.
Il tutto fra confini: Nord ed Ovest Nord mapp. n. 554, Sud Padova Costruzioni Persona_4
CP_3
Detto bene è stato acquistato dal SInor , in regime di comunione dei beni, per atto del Pt_1
notaio di Padova del 04.05.2010 (Repertorio n. 99230 Raccolta n. 20210) dai Persona_3
SInori e . Persona_5 Persona_6
Il terreno de quo è stato conferito nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi per atto del notaio di Padova del 26.01.2012 (Repertorio n. 100.829 Raccolta n. 21.230). Persona_3
Il terreno è ceduto a corpo e non a misura con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, servitù attive e passive esistenti e con quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi nello stato di fatto e di diritto ben noto alle parti ed accettato da parte cessionaria.
Le parti dichiarano che il valore complessivo del terreno di cui sopra è di € 9.000,00 (euro novemila/00), per cui il valore della quota trasferita è di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
Parte cessionaria, quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilascia, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì,
a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Le parti dichiarano la conformità delle planimetrie depositate con il presente atto e dei dati catastali allo stato di fatto dell'immobile.
Parte cessionaria dimette certificato di destinazione urbanistica del suddetto terreno.
pagina 5 di 10 7) Le parti si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale. Le
parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
8) I coniugi dichiarano di aver definito ogni e qualsivoglia questione economica tra loro pendente e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
9) I coniugi concordano che le condizioni di cui al presente verbale decorrano dalla data di deposito della sentenza di divorzio.
10) I coniugi dichiarano che il trasferimento gode di esenzione da imposta di bollo, registro,
ipotecaria e catastale ex art. 19 L. n. 74/1987 e sent. n. 154 del 10.05.1999 C. Cost.
11) I coniugi dichiarano che il trasferimento è avvenuto senza l'intervento del mediatore.
12) I coniugi dichiarano e i difensori prendono atto che non trattandosi di atto notarile, il Giudice
delegato si è limitato a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica.
Le parti si impegnano in caso di rifiuto della trascrizione da parte del Conservatore alla stipula dell'atto davanti al Notaio, con spese a carico della relativa parte acquirente.
13) Le parti, in ogni caso nel richiedere la trascrizione dell'atto, esonereranno il Conservatore e il
Cancelliere da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
14) Spese ed onorari compensati.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Saonara (PD) il 4.12.1999,
trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 33 Parte II Serie A Anno
1999.
pagina 6 di 10 Dalla loro unione sono nati i figli , in data 5.04.2000 (maggiorenne, ma Persona_7
non economicamente autosufficiente, convivente con il padre), e in data Persona_8
9.05.2006 (maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, convivente con la madre).
In data 31.07.2024 il SI. depositava ricorso con il quale chiedeva: Pt_1
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 4 dicembre 1999 tra i SIg.ri e e trascritto nel registro degli Parte_1 CP_1
atti di matrimonio del Comune di Saonara al n. 33, parte II serie A dell'anno 1999;
2. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Saonara (PD) affinché provveda ad effettuare le relative annotazioni;
3. Assegnare la casa coniugale sita in Saonara (PD), Via Sette Gennaio n. 11, in via esclusiva alla SI.ra con arredi e corredi ivi presenti, la quale vi continuerà ad CP_1
abitare assieme alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
4. Revocare ogni altra statuizione di carattere personale pattuita in sede di separazione;
5. Disporre a carico del SI. il pagamento di € 250,00 mensili quale Parte_1
contributo per il mantenimento ordinario della figlia non economicamente autosufficiente Per_1
e convivente con la madre, da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla
SI.ra entro il giorno 05 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo l'indice CP_1
nazionale ISTAT;
Per_ 6. Disporre che le spese straordinarie dei figli e siano disciplinate e sostenute Per_1
da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo di
Intesa sulle spese straordinarie approvato dal Tribunale di Padova;
7. Accertare che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di assegno alimentare e/o di mantenimento;
8. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
pagina 7 di 10 In data 7.03.2025, si costituiva la SI.ra , la quale dava atto del CP_1
raggiungimento di un accordo tra le parti, che veniva formalizzato da entrambi i coniugi all'udienza del 9.04.2025.
La domanda merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3
n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi la separazione è
stata omologata con Decreto n.179/2021 del 13.01.2021, e, per quanto allegato negli scritti difensivi, la medesima si è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al Presidente del Tribunale il 12.01.2021.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
pertanto, va preso atto delle stesse;
le condizioni di cui ai nn. 6 e 7, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituiscono espressione della libertà
negoziale delle parti.
Il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato i trasferimenti immobiliari di cui ai nn. 6 (lett. A e B) e 7 delle conclusioni sopra riportate, espressione della loro libertà
negoziale, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Inoltre, le parti sono informate che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione per la composizione bonaria della controversia, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito ad eventuali cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione,
all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica,
catastale ed impiantistica.
pagina 8 di 10 Le parti ed il difensore dovranno curare la trascrizione esonerando il Cancelliere da ogni onere.
Considerata la natura di datio una tantum attribuita al trasferimento immobiliare di cui al n. 6 lett. A, alla luce dell'età dei coniugi, della loro capacità economica quale risulta dai documenti acquisiti e dei presupposti dell'assegno divorzile, ne va dichiarata l'equità.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 4.12.1999 nel Comune di Saonara (PD), Pt_1 CP_1
trascritto nel relativo registro al N. 33, Parte II, Serie A, Anno 1999 del Comune di
Saonara (PD);
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3) Prende atto delle rassegnate conclusioni.
4) Dà atto che le parti hanno concordato i trasferimenti immobiliari di cui al punto 6
(lett. A e B) delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione degli interessi economici nascenti dal matrimonio, con esonero di questo Tribunale da ogni verifica di regolarità di detto trasferimento secondo le leggi civili, urbanistiche e tributarie;
5) Dichiara l'equità della datio una tantum concordata tra i coniugi ai sensi dell'art. 5
comma 8 L. 898 del 1970.
6) Spese compensate.
Padova, 6.5.2025
pagina 9 di 10 Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
pagina 10 di 10