Art. 10.
In base a quanto stabilito dall'articolo 18 del regolamento del consiglio delle Comunita' europee del 19 giugno 1978, n. 1360, e' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984 per l'attuazione da parte delle associazioni e delle loro unioni, di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualita', riconversione e qualificazione della produzione del settore per le quali sono riconosciute.
La predetta somma e' ripartita fra le regioni con delibera del CIPAA, di cui all' articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , d'intesa con la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
Le regioni provvedono a concedere contributi di cui ai commi precedenti.
Al fine di favorire interventi sul mercato agricolo-alimentare da parte delle unioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 18 del sopracitato regolamento, e' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.
Il 60 per cento degli stanziamenti di cui ai precedenti commi e' riservato alle associazioni e alle relative unioni costituite nei territori indicati dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 .
I contributi sono concessi alle unioni, nei primi cinque anni successivi a quello del riconoscimento, secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal comitato nazionale di cui al successivo articolo 11.
In base a quanto stabilito dall'articolo 18 del regolamento del consiglio delle Comunita' europee del 19 giugno 1978, n. 1360, e' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984 per l'attuazione da parte delle associazioni e delle loro unioni, di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualita', riconversione e qualificazione della produzione del settore per le quali sono riconosciute.
La predetta somma e' ripartita fra le regioni con delibera del CIPAA, di cui all' articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , d'intesa con la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
Le regioni provvedono a concedere contributi di cui ai commi precedenti.
Al fine di favorire interventi sul mercato agricolo-alimentare da parte delle unioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 18 del sopracitato regolamento, e' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.
Il 60 per cento degli stanziamenti di cui ai precedenti commi e' riservato alle associazioni e alle relative unioni costituite nei territori indicati dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 .
I contributi sono concessi alle unioni, nei primi cinque anni successivi a quello del riconoscimento, secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal comitato nazionale di cui al successivo articolo 11.