Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00145/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2025, proposto dalla sig.ra TU RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Accarino e Paolo Accarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino - in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’annullamento, previa sospensione:
1.- della nota prot. n. 19894 del Comune di Amalfi Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del 14.10.2024, notificata a mezzo pec in pari data, recante dichiarazione di inefficacia della CILA prot. n. 21116 del 31.10.2023 e successive integrazioni;
2.- nonché di ogni altro presupposto, connesso, collegato, conseguente ed, in ogni caso, richiamato nella nota sub 1 ed, in particolare per quanto di ragione e ferma la proponenda impugnazione della sentenza del TAR Salerno, Sez. II, 04.09.2024, n. 1616, dell’ordinanza sanzionatoria N. 31/E. U./2023 reg. gen. ord. n. 32/2023 prot. gen. 15.388 del 3/8/2023, emessa dal Responsabile del Settore Edilizia privata, Urbanistica e Protezione del Comune di Amalfi, recante ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;
nonché per l’accertamento e per la declaratoria:
a.- dell’obbligo del Comune di Amalfi di istruire e determinarsi in ordine alla domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 36 TU 380/012 e dell’art. 181 TU 42/2004 anche per violazione ed elusione della sentenza intervenuta inter partes TAR Salerno, Sez. II, 04.09.2024, n. 1616, ponendo in essere le fasi procedimentali pretermesse;
b.- dell’obbligo del Comune di Amalfi di istruire la domanda di sanatoria di cui alla CILA prot. n. 21116 del 31.10.2023 e successive integrazioni in quanto domanda di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/01 come statuito dalla sentenza intervenuta inter partes TAR Salerno, Sez. II, 04.09.2024, n. 1616, anche eventualmente a mezzo richiesta di integrazione documentale;
il tutto anche mercè l’accertamento della illegittimità:
- del silenzio-inadempimento tenuto dal Comune di Amalfi sulla diffida del 27.09.2024 ovvero per mancato esercizio della funzione pubblica in ordine al contenuto di detta diffida e, in particolare, avuto riguardo alle domande sub lettere a) e b) poc’anzi esposte; e per l’accertamento e per la declaratoria;
e per la conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune di Amalfi ad esprimersi in ordine alla sanzione in precedenza irrogata con nuovo provvedimento con contenuto reiterativo e di rettifica della precedente ingiunzione n. 31/2023, anche al fine delle eventuali ulteriori ipotetiche sanzioni ovvero della sopravvenuta revoca e/o inefficacia, anche implicita, di detta precedente ingiunzione alla luce della istruttoria contenuta nell’atto impugnato sub n. 1 del presente atto;
ed inoltre: per l’accertamento della persistente inesigibilità del ripristino ingiunto con l’ordinanza n. 31/2023;
nonché, ancora, per l’accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento tenuto dal Comune di Amalfi sulla diffida del 27.09.2024 ovvero per mancato esercizio della funzione pubblica in ordine al contenuto di detta diffida, in particolare, avuto riguardo al ritiro dell’atto di accertamento di inottemperanza del 24.01.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. ER RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la CILA in sanatoria prot. n. 21116 del 31.10.2023 (integrazioni prot. n. 21116 del 31.10.2023 e prot.n. 1253 del 22.01.2024), seguita all’ordinanza di demolizione n.31 del 3.8.2023 la sig.ra TU RI (ricorrente) ha comunicato la realizzazione di opere edilizie abusivamente realizzate nella sua proprietà posta nel Comune di Amalfi alla via Sopramare e così descritte nell’atto impugnato:
al piano seminterrato : a) manufatto in cemento armato posto in aderenza al fronte sud del fabbricato avente dimensioni 14.80 m x 9.00 m x 1.55 m in cemento armato, rivestito in pietra e pavimentato nella parte sommitale, con volume vuoto interno e aperture sul prospetto; b) scala esterna in cemento posta su fronte ovest avente dimensioni 1.20 m x 5.80 m composta da circa 10 gradini di pedata irregolare rivestita in pietra; c) scala esterna su fronte est avente dimensioni 1.10 m x4.80 m comporta da sedici gradini;
al piano primo : “ a) pavimentazione esterna su massetto in calcestruzzo a descrivere una piattaforma di forma rettangolare avente dimensioni 3.35 m x 7.75 m ed un viale di dimensioni 1.20 m x 40.90 m, specificando che quest'ultimo è affiancato da fasce laterali di 0.40 m in larghezza il cui piano di calpestio è costituito da pietre poste direttamente sul terreno; b) realizzazione di un lucernario di dimensioni 1,20 m x 1,20 m in luogo di una botola di accesso al vano tecnico posto sul lato nord dell'edificio, quindi collegato tramite una apertura, anche essa illegittima, all'intercapedine ovest; c) apertura di un vano porta ad arco sul prospetto sud per l'accesso all'intercapedine ovest, frattanto pavimentata, spazio che dovevasi essere intercluso e fungere solo da camera d'aria per il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'immobile”;
ed inoltre : a) realizzazione di una scala in cls di dimensioni 2,40 m x 1,00 m circa costituita da n. 8 gradini e rifinita in pietra; b) realizzazione fuori terra della copertura in cemento armato, quale chiusura orizzontale dei tre vani interrati (vano tecnico e due intercapedini laterali) posti su fronte Nord in luogo dell'interramento totale dello stesso; c) installazione di un impianto solare composto da quattro pannelli”.
2. Per la realizzazione delle medesime opere il Comune aveva già disposto la demolizione con l’ordinanza di demolizione n.31/2023 impugnata (tardivamente) unitamente al provvedimento di diniego della sanatoria a suo tempo richiesta ai sensi dell’art. 36 TUED e al verbale d’inottemperanza all’ordinanza di demolizione. Di tanto si dà conto nella sentenza di questo Tribunale n. 1616/2024 (avverso la quale tuttavia pende attualmente appello r.g.n. 1715/2025) nella quale in proposito si osservava quanto segue : “Se, infatti, il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione è chiaramente tardivo, in ogni caso la presentazione di un’istanza di sanatoria anteriormente alla proposizione del ricorso ha fatto venire meno l’interesse attuale e concreto alla decisione sull’impugnazione di questa, potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 49)”.
2.1 Nello specifico, poi, era stata dichiarata l’improcedibilità anche del ricorso avverso il diniego per silentium della richiesta istanza di sanatoria, in quanto “ la stessa ricorrente ha presentato istanza di accertamento di conformità, allegando, in data 02.11.2023, la relazione paesaggistica ”, con la conseguenza che neppure si poteva affermare la formazione del predetto silenzio-diniego in quanto ai fini del completamento del procedimento era divenuta necessaria l’espressione del parere da parte della competente Soprintendenza.
3. Fatto sta che il Comune di Amalfi ha svolto l’istruttoria sulla Comunicazione e all’esito ha emesso l’impugnata nota prot. n. 19894 del 14.10.2024, nella quale ha preliminarmente riqualificato le opere de quibus “posto che gli interventi contestati oggetto dell'attuale richiesta di sanatoria, visti nel loro insieme sistematico, per l'aspetto legato alla trasformazione dell'organismo edilizio di cui ai titoli di legittimazione, anche attraverso l'aumento di superfici e volumi utili, indipendentemente dal carattere di pertinenzialità degli stessi, si debbano ascrivere nella casistica della ristrutturazione edilizia ex DPR 380/2001 art. 3 lettera”; nel merito ha tuttavia ugualmente dichiarato l’inefficacia della CILA “ d); considerato che l'istituto della CILA non è riconosciuto dal legislatore quale strumento adatto alla sanatoria di abusi edilizi così come nel caso di specie (rif. Ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi n. 31/2023, prot. n. 15388 del 03.08.2023)”.
4. Con il ricorso odierno, recante un variegato contenuto petitorio, parte ricorrente ha: i) avversato l’atto declaratorio della inefficacia della CILA; ii) impugnato (nuovamente) l’originaria ordinanza di demolizione n. 31/2023 rispetto alla quale già la sentenza n. 1616/2024 aveva dichiarato l’irricevibilità del ricorso per tardività; iii) chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento e quindi la condanna del Comune a avviare il subprocedimento innanzi alla competente Soprintendenza, come peraltro sollecitato con istanza del 24.9.2024 trasmessa all’esito della sentenza n. 1616/2024.
4.1 Nello specifico, mediante i primi quattro motivi, parte ricorrente ha contestato i contenuti della dichiarazione d’inefficacia. Solo nel terzo motivo, invece, si è nuovamente soffermata sulla illegittimità dell’ordinanza di demolizione. I predetti mezzi di censura sono stati così rubricati: “1.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 6 BIS, COMMA 5 E 35, COMMA 3, IN RELAZIONE ALL’ART. 36 D.P.R. 06.06.2001, N. 380 – VIOLAZIONE 823 COD. CIV. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 3, 6, 19, 21 SEPTIES L. 07.08.1990, N. 241 – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA – DIFETTO, CARENZA ED ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE – ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – OMESSO ESAME ATTI IN POSSESSO DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE- TRAVISAMENTO -INGIUSTIZIA MANIFESTA) - VIOLAZIONE ART. 832 CODICE CIVILE – VIOLAZIONE ARTT. 42 E 97 COSTITUZIONE REPUBBLICANA E ART. II-77 COSTITUZIONE EUROPEA – VIOLAZIONE ART. 1 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, FIRMATO A PARIGI IL 20.03.1952 - ECCESSO DI POTERE (ILLEGITTIMA COMPRESSIONE DELLE FACOLTÀ INSITE NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ) – VIOLAZIONE ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA) - VIOLAZIONE ED ELUSIONE DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA, SALERNO, SEZ. II, 04.09.2024, N. 1616 – VIOLAZIONE ARTT. 1 E SS., ED IN PARTICOLARE, DELL’ART. 181 D.LGS 42/2004; II. 2.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 6 BIS, COMMA 5, E 35, COMMA 3, IN RELAZIONE ALL’ART. 36 D.P.R. 06.06.2001, N. 380 - VIOLAZIONE 823 COD. CIV. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 3, 6, 19, 21 SEPTIES L. 07.08.1990, N. 241 – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA – DIFETTO, CARENZA ED ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE – ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – OMESSO ESAME ATTI IN POSSESSO DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE – TRAVISAMENTO - INGIUSTIZIA MANIFESTA) - VIOLAZIONE ART. 832 CODICE CIVILE - VIOLAZIONE ARTT. 42 E 97 COSTITUZIONE REPUBBLICANA E ART. II-77 COSTITUZIONE EUROPEA - VIOLAZIONE ART. 1 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, FIRMATO A PARIGI IL 20.03.1952 – ECCESSO DI POTERE (ILLEGITTIMA COMPRESSIONE DELLE FACOLTÀ INSITE NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ) – VIOLAZIONE ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA) VIOLAZIONE ED ELUSIONE DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA, SALERNO, SEZ. II, 04.09.2024, N. 1616 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL C.D. ONE SHOT TEMPERATO - VIOLAZIONE ARTT. 1 E SS., ED IN PARTICOLARE, DELL’ART. 181 D.LGS 42/2004; III. 3.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 3 E 6 L. 241/90 – VIOLAZIONE ARTT. 6 BIS, COMMA 5, 35, COMMA 3, 36 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, 3, CO. 1; 6, 6 BIS, 10, COMMA 1, LETT. A; 27, COMMA 2; 31, COMMI 2 E 2; E 33 DEL DPR 06.06.2001, N. 380 - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA - DIFETTO, CARENZA ED ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE - ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - OMESSO ESAME ATTI IN POSSESSO DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE - TRAVISAMENTO - INGIUSTIZIA MANIFESTA) - VIOLAZIONE ART. 832 CODICE CIVILE - VIOLAZIONE ARTT. 42 E 97 COSTITUZIONE REPUBBLICANA E ART. II-77 COSTITUZIONE EUROPEA - VIOLAZIONE ART. 1 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, FIRMATO A PARIGI IL 20.03.1952 - ECCESSO DI POTERE (ILLEGITTIMA COMPRESSIONE DELLE FACOLTÀ INSITE NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ) - VIOLAZIONE ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA) - VIOLAZIONE ED ELUSIONE DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA, SALERNO, SEZ. II, 04.09.2024, N. 1616; 4.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 36 D.P.R. 6/6/2001 N. 380 – VIOLAZIONE D.P.R. 13/2/2017 N. 31 (ALLEGATO A) IN RELAZIONE ALL’ART. 146, COMMA 9, D. LGS. 22/1/2004 N. 42- VIOLAZIONE ART. 3 L. 7/8/90 N. 241- ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE) - ECCESSO DI POTERE (VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO) - VIOLAZIONE ART. 41 DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA E ART. 832 DEL CODICE CIVILE, NONCHÉ ART. 1 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, FIRMATO A PARIGI IL 20.03.1952”.
4.2 Le restanti contestazioni sono state esposte dalla ricorrente senza specifiche rubriche di singoli motivi, ma richiamandosi alla diffida del 27.9.2024 e riprendendo le ragioni di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione circa l’istanza ex art. 36.
4.3 In giudizio si è costituito con atto di mero stile il Ministero della Cultura, mentre il Comune, pur regolarmente intimato non ha inteso costituirsi.
4.4 All’udienza pubblica odierna, prima di passare in decisione la causa, è stata sentita la parte presente come da verbale in atti alla quale è stata rappresentata, ai sensi dell’art. 73 comma 3 cod. proc amm., la sussistenza di possibili cause di parziale irricevibilità e inammissibilità del ricorso limitatamente all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 31/2023.
5. Preliminarmente il Collegio deve affrontare le questioni di rito poste dalla disamina del ricorso, evidenziando che il gravame contiene un doppio oggetto correlato a due diverse azioni caratterizzate, peraltro, da due differenti riti:
a. un’azione avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sul procedimento in sanatoria ex art. 36 TUED, tenuto conto che sull’istanza non si sarebbe potuto formare il silenzio rigetto essendo necessaria alla definizione dello stesso procedimento anche il subprocedimento innanzi alla competente soprintendenza.;
b. un’azione rivolta all’annullamento: a) della dichiarazione d’inefficacia oggetto principale del ricorso; b) dell’ordinanza di demolizione n. 31/2023 e del pedissequo verbale d’inottemperanza.
5.1 Ebbene, al cospetto di un “ cumulo di domande connesse, proposte in via principale o incidentale ” riguardanti due azioni soggette a riti diversi (ordinario e speciale) è innanzitutto d’uopo che il Collegio, ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm., si occupi della corretta individuazione del rito applicabile.
Ebbene, ai sensi della predetta disposizione, a fronte di una domanda da proporre con rito ordinario e una con il rito speciale si applica il rito della prima. Ed è proprio in questo modo che la ricorrente, sotto questo specifico profilo, ha correttamente articolato da domanda. Del resto, come peraltro più volte sottolineato in giurisprudenza, ai sensi dell’art. 87 cod. proc. amm. la trattazione con il rito ordinario di una controversia, invece sottoposta a rito speciale, non determina una patologia del processo, tenuto conto che, in tal modo, viene garantita, comunque, la pienezza del contraddittorio.
6. Ciò posto, sempre in via preliminare, va dichiarata l’irricevibilità del ricorso nella parte demolitoria (specificamente, tra l’altro, brani del capo 3 dei motivi di ricorso) proposta avverso l’ordinanza n. 31/2023. Detta tardività, peraltro, era già stata dichiarata nella sentenza n. 1616/2024, ancorchè impugnata anche sotto questo profilo, ma allo stato pienamente efficace.
6.1 Pur a prescindere dalla decisiva e appena richiamata motivazione, osserva il Collegio che contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la temporanea inefficacia che la giurisprudenza (anche di questa Sezione) ascrive all’ordinanza di demolizione in caso di presentazione di un’istanza di sanatoria ex art. 36 TUED non incide sulla necessaria impugnazione dell’atto ingiuntivo demolitorio entro il termine di decadenza. Altro, invece, come sottolineato proprio dalla sentenza n. 1616/2023, la temporanea inefficacia correlata alla presentazione dell’istanza in sanatoria “ potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere” (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 49). Per continuità argomentativa va qui solo precisato che, a differenza di quanto sostenuto al terzo motivo di ricorso, la riqualificazione degli abusi contestati come ristrutturazione (art. 33 TUED) piuttosto che come nuova edificazione (ART. 31 TUED), non ha prodotto alcuna reviviscenza dell’interesse all’impugnazione della stessa ordinanza n. 31/2023.
6.2 Quanto sopra non toglie che, ad avviso del Collegio, per le considerazioni che verranno svolte in seguito a proposito dell’attuale pendenza dell’istanza di accertamento di conformità, peraltro dichiarata anche dalla sentenza n. 1616/2024, l’ordinanza di demolizione impugnata, così come il verbale di accertamento d’inottemperanza, non risultano efficaci ai fini dell’emissione degli ulteriori provvedimenti sanzionatori. Di conseguenza, sotto questo profilo, il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione e il pedissequo verbale d’inottemperanza, oltre ad essere irrimediabilmente tardivo, risulta inammissibile per carenza dell’attualità dell’interesse già al momento della proposizione del ricorso oltre che al momento della decisione.
6.2.1 Per chiudere sull’argomento il Collegio reputa utile aggiungere che, nella specifica situazione data, tenuto conto della riqualificazione delle attività abusive contestate, nulla osta a che la ricorrente chieda al Comune di annullare in autotutela quella specifica ordinanza. Ciò, beninteso, nella consapevolezza che come noto, a fronte di un’istanza in autotutela la p.a. non ha obbligo di dare riscontro lì dove, come in tal caso, l’istanza stessa abbia ad oggetto provvedimenti definitivi, al fine di evitare che per detta via si determini una sostanziale elusione del termine perentorio per la proposizione del ricorso giurisdizionale. L’affermazione della inconfigurabilità di un obbligo della Amministrazione di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati, trova ampio conforto nella giurisprudenza secondo cui “ la proposizione dell'esercizio dei poteri di autotutela non è, di per sé, in grado di generare, un obbligo giuridico di provvedere, il cui inadempimento possa legittimare l'attivazione delle tutele avverso i rifiuti, le inerzie o i silenzi antigiuridici; questo principio trova non solo conferma testuale nella lettera dell'art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990 che prefigura l'iniziativa di annullamento dell'atto in termini di mera 'possibilità', ma si giustifica, alla luce delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e della correlata regola di inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi, non tempestivamente contestati (TAR Campania, Salerno, sez. II n. 1742/2025 che richiama tra le altre Cons. Stato, sez. III, 12/06/2025, n.5088).
7. A questo punto, per ragioni di logica espositiva il Collegio reputa di principiare con la disamina del ricorso avverso il silenzio.
8. Ebbene il Collegio reputa che la domanda sia fondata. Dalla stessa sentenza n. 1616/2024 e comunque dagli atti di causa emerge che in data 3.12.2023 la ricorrente abbia presentato, unitamente all’istanza di permesso di costruire ex art. 36 TUED, la relazione paesaggistica, trattandosi di attività realizzate in area paesaggisticamente vincolata e, di conseguenza, necessitanti la prescritta autorizzazione. La decisione, rispetto alle cui conclusioni non si vedono ragioni per discostarsi, nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso il presunto silenzio rigetto ha richiamato il costante orientamento della Sezione in forza del quale “ in ipotesi d'istanza congiunta di sanatoria e di compatibilità paesaggistica, i termini per la formazione del silenzio-rigetto ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2021 decorrono solo dall'adozione del parere ad opera della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, nn. 1616/2025; 1461/2024; 2136/2022).
8.1 Del resto, come rilevato anche nelle già citate decisioni, sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza ritenere formato il silenzio-diniego qualora il Comune, a fronte di una richiesta di accertamento di conformità, non abbia neppure sollecitato la Soprintendenza ad esprimere la propria determinazione sulla compatibilità postuma.
Una volta acclarata la mancata formazione del silenzio rigetto per le specifiche evenienze occorse nel caso in esame, al Collegio non resta che qualificare come silenzio-inadempimento l’attuale inerzia del Comune sull’istanza di autorizzazione paesaggistica, recte , la mancata definizione del procedimento di sanatoria ancora mancante del prescritto parere soprintendentizio. Non risulta, difatti, dagli atti di causa che lo stesso Comune abbia quantomeno provveduto alla trasmissione dei necessari atti all’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico in esame. Dal prefato orientamento discende, come evidenziato nelle decisioni appena richiamate, che i termini per la formazione del silenzio-rigetto ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2021 decorreranno solo dall'adozione del parere ad opera della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.
8.1.1 Tantomeno il Comune si è determinato motivando di poter prescindere dalla disamina delle opere sotto il profilo paesaggistico essendo rilevando sufficienti elementi di diniego sotto il profilo edilizio e urbanistico.
9. A questo punto il Collegio dispone che il Comune, entro trenta giorni dalla comunicazione o se precedente dalla notifica della presente sentenza trasmetta gli atti del procedimento di sanatoria alla competente Soprintendenza, la quale dovrà esprimere il parere di competenza entro il termine di legge, elasso il quale il Comune, seguendo il costante orientamento- condiviso ovviamente anche dal Collegio - potrà decidere anche in sua assenza.
10. All’accoglimento del ricorso avverso il silenzio nei termini anzidetti consegue la fondatezza delle doglianze mosse avverso l’atto declaratorio dell’inefficacia della CILA e segnatamente sotto il censurato profilo dell’eccesso di potere per difetto del presupposto: l’Amministrazione ha fondato il proprio provvedimento sull’inammissibilità della CILA a fronte dell’acclarata abusività (e non sanabilità delle opere de quibus ). Una volta che, invece, risulta che il procedimento di sanatoria sia ancora in itinere il cennato presupposto recede, dovendo l’Amministrazione attendere, prima di pronunciarsi sulla CILA in questione, l’esito del predetto procedimento tutorio e di sanatoria. Non osta, ovviamente, che lì dove l’Amministrazione reputasse non assentibili le opere sotto ulteriori e diversi profili, il diniego/inefficacia potrà comunque essere pronunciato.
Inoltre, al sol fine di definire l’effetto conformativo del riesercizio del potere, l’Amministrazione dovrà valutare altresì se riqualificare le opere in contestazione come “ristrutturazione” piuttosto che come “nuova edificazione”, anche ai fini dell’esercizio eventuale di poteri di autotutela decisoria, in particolare, rispetto alla precedente ordinanza di demolizione n. 31/2023.
Conclusivamente, qualificate le domande e riportate al rito ordinario ai sensi dell’art. 32, va dichiarato irricevibile per tardività il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione n. 31/2023. Al contrario va ritenuto ammissibile e accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune e dalla Soprintendenza, per quanto di rispettiva competenza, rispetto all’istanza di sanatoria ex art. 36 TED in quanto correlata a una contestuale istanza di autorizzazione /compatibilità paesaggistica.
In conseguenza del predetto accoglimento è conseguentemente fondata la domanda di annullamento della declaratoria d’inefficacia della SCIA sotto il suevidenziato profilo di eccesso di potere per difetto del presupposto, fermi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Le spese di causa, stante la singolarità della fattispecie in esame, vanno senz’altro compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara irricevibile per tardività il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione n. 31/2023;
- accoglie il ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune di Amalfi e dalla Soprintendenza, per quanto di rispettiva competenza, concedendo al Comune il termine di trenta giorni per la trasmissione degli atti alla Soprintendenza (capo 9) ai fini della definizione del procedimento;
- accoglie la domanda di annullamento della declaratoria d’inefficacia della SCIA nei termini di cui in motivazione.
Spese di causa compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
ER RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO