TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/06/2025, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 10645/2023
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, dott. Luciano Ferrara ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero 10645 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello in materia di contratti bancari, proposta con atto di citazione da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Giugliano Parte_1 C.F._1 in Campania (NA), alla Via Spazzilli, n. 63, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Serena De Sio Cesari (C.F.
e Iuzzolino Mario (C.F. ), presso il cui studio in San Giorgio C.F._2 C.F._3
a Cremano (NA) alla via A. Gramsci n. 38, è elettivamente domiciliato;
Indirizzi pec:
– Email_1 Email_2
- Appellante –
NEI CONFRONTI DI
P.Iva , con sede legale in Modena alla via San Carlo n. 8/20, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Senatore (C.F.
), presso il cui studio in Cava de' Tirreni (SA) al Corso G. Marconi n. 34 è C.F._4 elettivamente domiciliata;
Indirizzo pec: Email_3
- Appellata–
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI come precisate a verbale all'udienza del 22 maggio 2025.
***
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 1 dicembre 2023 ed iscritto a ruolo il 4 dicembre 2023, il sig. proponeva appello avverso la sentenza n. 4507/2023 resa dal Giudice di Pace Marano di Napoli Pt_1 in persona del Giudice Avv. Dario Ciaccio nel procedimento R.G. 8879/2021 e depositata in cancelleria in data 21 giungo 2023.
Con tale sentenza il giudice di primo grado ha condannato la pagare in favore dell'attore, Controparte_1 parte appellante, l'importo di euro 1.175,85, oltre interessi legali ai sensi dell'art 1284, comma 4, c.c., quali somme indebitamente trattenute dalla banca a seguito dell'estinzione anticipare del contratto di mutuo n.
071.10023905 dell'11.05.2025, ed ha compensato le spese di lite.
Il contratto di finanziamento in questione prevedeva la corresponsione della complessiva somma di euro
9.030,07, quale importo netto erogato al cliente, da rimborsarsi mediante delegazione “pro solvendo” di quote della retribuzione in n. 120 rate mensili da euro 98,00 cadauna. Il 30 novembre 2008, l'appellante provvedeva ad estinguere anticipatamente il finanziamento. Il avviava pertanto giudizio dinanzi al Pt_1
Giudice di Pace di Marano di Napoli per vedersi riconoscere il rimborso delle somme da corrispondersi a titolo di equo indennizzo per l'estinzione anticipata.
***
Avverso tale sentenza il proponeva i seguenti motivi di appello: Pt_1
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in quanto non sussisterebbe nessuna delle tre condizioni previste dalla norma in parola per compensare le spese di lite.
***
Con comparsa del 22 febbraio 2024 si costituiva nel presente giudizio di appello la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
***
Acquisito il fascicolo di primo grado e verificata la procedibilità e l'ammissibilità dell'appello, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 maggio 2025. Le parti rassegnavano le proprie conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione. Entrambe depositavano le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini
***
Come visto, parte appellante ha censurato la sentenza oggetto di impugnazione, in quanto il giudice di prime cure non avrebbe correttamente applicato l'art 92, comma 2, c.p.c. Come precedentemente osservato, infatti, la posizione dell'appellante muove dal presupposto secondo cui il giudice di primo grado avrebbe errato nel compensare integralmente le spese di lite, in quanto non sussisterebbero, nel caso di specie, i presupposti per una compensazione integrale delle spese di lite.
In particolare, ad avviso dell'appellante, non poteva ravvisarsi nella decisione di primo grado una ipotesi di soccombenza reciproca, in quanto la domanda dell'attore, ora appellante, era stata integralmente accolta dal giudice di prime cure;
il giudizio dinanzi al Giudice di Pace non avrebbe nemmeno i caratteri della “assoluta novità”, stante la copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che già si era pronunciata in senso conforme alle richieste dell'attore prima che egli desse impulso al giudizio di primo grado;
infine, non sussisterebbe nemmeno un significativo “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Occorre evidenziare che il giudice di prime cure ha motivato la decisone in merito alla compensazione delle spese di lite, nei termini che si riportano di seguito: “le recenti sentenze della Core di Giustizia dell'Unione Europea, la sostanziale novità delle questioni trattate, la non uniformità delle decisioni giurisdizionali di merito, la modifica normativa del luglio 2021 costituiscono gravi motivi per dichiarare integralmente compensate le spese”.
Le argomentazioni appena riportate appaiono in parte condivisibili, ma funzionali, ad avviso di questo giudice, ad una compensazione parziale delle spese e non integrale, come invece effettuato nel provvedimento impugnato in questa sede.
Va infatti osservato che, come accennato in precedenza, il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto l'istanza di restituzione dei costi indebitamente trattenuti dall'istituto di credito a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento. La disciplina che veniva in rilievo, ratione temporis, era l'art. 125 sexies TUB, una delle norme con la quale è stata trasposta a livello nazionale la direttiva 2008/48/CE. Come correttamente evidenziato anche dalla sentenza gravata, l'art. 125 sexies TUB non ha avuto unanime interpretazione in giurisprudenza. In particolare, le maggiori incertezze si sono ravvisate in merito alla corretta interpretazione della espressione “costi dovuti per la restante durata del contratto”.
È stata la Corte di Giustizia, con la sentenza causa C-383/19 (c.d. sentenza Lexitor), a fornire chiarimenti sul punto, statuendo che “l'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Detta pronuncia ha certamente chiarito la portata dell'art. 125 sexies TUB, ma sono comunque perdurate a livello nazionale alcune incertezze in ordine alla effettiva applicazione della nuova interpretazione proposta dalla Corte.
Anche al fine di arginare i dubbi in merito all'efficacia della sentenza Lexitor fu introdotto il D.L. n. 73/2021, conv. con la l. n. 106/2021, che all'art. 11 octies disponeva: “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993
e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Questa disciplina transitoria è stata, da alcuni, interpretata nel senso di ritenere che il legislatore abbia voluto, con essa, surrettiziamente ripristinare la distinzione tra costi upfront e costi recurring per tutti i contratti di finanziamento stipulati antecedentemente alla adozione del nuovo art. 125 sexies TUB.
È stata la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022, che ha definitivamente chiarito che “È costituzionalmente illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv., con modif., in l. 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». La disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125- sexies t.u., bancario in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor, modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e regola il rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front). Tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della Banca d'Italia, le quali avallano l'interpretazione riferita unicamente al rimborso dei costi recurring, si discosta dai contenuti della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.”.
Sussiste, quindi, nel caso in esame uno dei presupposti che consentono la compensazione a norma del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. (“…nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti…”).
In questi casi, come chiarito dalla menzionata disposizione, il giudice può “compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Nel caso di specie, a parere del Tribunale, occorre procedere ad una compensazione parziale delle spese di lite, sia perché, come detto, ricorre soltanto uno dei presupposti che consentono la compensazione (in quanto la domanda nel merito è stata, invece, accolta in toto); ma anche perché l'orientamento giurisprudenziale che ha finito per prevalere (vale a dire quello relativo al superamento della distinzione tra costi upfront e recurring, sulla scorta dell'insegnamento della Corte di Giustizia “Lexitor”) è stato affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia prima dell'inizio del contenzioso in esame, anche se ha trovato la sua definitiva e piena affermazione soltanto a seguito della novella legislativa e, soprattutto, della pronuncia di incostituzionalità intervenuta, per contro, soltanto nel corso del giudizio di prime cure. Appare pertanto equo procedere alla compensazione delle spese di lite del primo grado per la metà, ponendo l'altra metà a carico della parte soccombente in primo grado, nella misura che sarà Controparte_1 liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
Le spese del presente grado di giudizio vengono compensate integralmente, in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, nella persona del dott. Luciano Ferrara, in ordine al procedimento iscritto al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 10645/2022 così:
- Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza della sentenza del Giudice di
Pace di Marano n. 4507/2023, compensa le spese di lite del primo grado di giudizio per la metà e condanna parte appellata al pagamento dell'altra metà delle spese di lite del primo grado, che si liquidano, all'esito dell'operazione di compensazione già effettuata, in euro 450,00, per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge;
- Compensa integralmente fra le parti le spese dell'appello.
Così deciso in Aversa, il 18 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara