Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.2.2025 , nella causa iscritta al n. 2099 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...] rapp.to e difeso Parte_1 dall'avv.to Antonio Gerardo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Benevento alla Via Giustiniani n.11, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall' avv.to Alessandra Ingangi presso il quale è elettivamente dom.to in Napoli alla Via Michele Zannotti n.20;
Resistente
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente sita alla via Foschini 28, rappresentato e difeso dall'avv.to Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
. 1.
Con ricorso depositato in data 25.5.2023 il ricorrente identificato in epigrafe premesso che con sentenza n.987/2021 il Tribunale di Benevento dichiarava l'illegittimità della Cont riduzione oraria imposta unilateralmente dalla condannandola al risarcimento del danno commisurato alla differenza tra la retribuzione dovuta per n.36 ore settimanali e quella effettivamente erogata per tutto il periodo dell'illegittima riduzione oraria e che la datrice non aveva corrisposto le dovute differenze retributive, aveva errato nella contabilizzazione delle ferie, non aveva corrisposto la retribuzione per la festività soppressa del 4 novembre e non aveva versato integralmente 13ª e 14ª mensilità né il t.f.r., chiedeva di: “1) – accertare e dichiarare l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e parte convenuta con orario di lavoro pari a n° 36 ore settimanali;
2) – per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta datoriale per aver unilateralmente ridotto l'orario di lavoro del ricorrente;
3) – condannare, in forza delle norme di legge richiamate, in
C.F. e P.IVA: -, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in P.IVA_1 favore della ricorrente e per le causali espresse in narrativa, della complessiva somma di €5.961,43 a titolo di differenze di retribuzione o di quelle diverse somme, maggiori o minori, che dovessero risultare o che il Giudice dovesse ritenere giuste ed eque, oltre rivalutazione monetaria, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 429 c.p.c., da stabilirsi ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c., oltre interessi nella misura legale, con decorrenza, per l'una e per gli altri, dal giorno del maturare del relativo singolo diritto sino all'integrale soddisfo;
4) – Condannare alla Controparte_4 relativa regolarizzazione contributiva. 5) – condanna alle spese, con distrazione. 6) – clausola di provvisoria esecuzione.” Si costitutiva la con memoria depositata il 16.11.2023 la quale eccepiva, in CP_1 via preliminare che la sentenza azionata aveva ad oggetto soltanto il periodo fino al mese di settembre 2018, e che pertanto non vi era riconoscimento di alcun diritto per il periodo successivo;
contestava i conteggi formulati dal ricorrente perché erronei sotto vari profili;
deduceva che la sentenza non statuiva alcunché in ordine alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità, che comunque erano state pagate, che il CCNL non prevedeva alcun compenso aggiuntivo per la prestazione resa nelle festività soppresse, ma solo la possibilità di fruire di riposi compensativi e che il ricorrente era tenuto a versare l'indennità sostitutiva del preavviso, avendo rassegnato improvvisamente le proprie dimissioni per passare alle dipendenze del , pertanto il Controparte_5 relativo importo andava portato in compensazione dalle differenze retributive richieste;
deduceva che aveva sempre quantificato i contributi sulla retribuzione dovuta, compresi gli anticipi banca ore, sicché non residuavano differenze. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e, in subordine, per la compensazione di quanto eventualmente dovuto al ricorrente con l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso da questi dovuta all' con vittoria di spese. CP_1 Si è costituiva l' , chiedendo – in caso di accoglimento della domanda proposta dal CP_2 ricorrente – di accertare e dichiarare il proprio diritto di ottenere il versamento di contributi e accessori da calcolarsi ad opera dell'Istituto previdenziale, in conformità alla normativa vigente e nei limiti della prescrizione.
La causa è stata rinviata per la nomina di CTU e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.
Parte ricorrente ha agito in primo luogo per ottenere la quantificazione delle somme spettanti in virtù della sentenza di condanna generica n. 987/2021. Costituisce assunto sostanzialmente costante, sia in dottrina che in giurisprudenza, quello secondo il quale una sentenza di condanna generica, per costituire valido titolo esecutivo, debba contenere in sé tutti gli elementi per quantificare la somma richiesta, in modo che la quantificazione stessa possa avvenire sulla base della sola sentenza e senza riferimento ad alcun elemento o parametro esterno ad essa (purché non predeterminato per legge): in argomento si vedano, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 6.3.1996 n. 1741 (la quale ha condivisibilmente affermato il principio secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronunzia di condanna al pagamento di una somma non direttamente determinata nella sentenza e per la liquidazione della quale sono necessari elementi estranei al giudizio da questa concluso e non predeterminati per legge, può legittimamente far ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza è utilizzabile come atto scritto, dimostrativo dell'esistenza del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti), Cass. civ., sez. lav., 6.6.2003 n. 9132, Cass. civ., sez. lav., 1.6.2005 n. 11677 e Cass. civ., sez. lav., 21.11.2006 n. 24649 (le quali hanno confermato che anche la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza;
se invece la sentenza di condanna non consenta di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, o nel caso di sentenza di condanna generica, che rimandi ad un successivo giudizio la quantificazione del credito, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti). Di conseguenza, in applicazione dei suesposti principi generali, non contenendo la sentenza di condanna emessa inter partes da questo Tribunale del lavoro alcun elemento di fatto sulla base del quale quantificare l'ammontare delle retribuzioni spettanti alla ricorrente l'azione in questa sede proposta deve dirsi del tutto ammissibile. Nel merito, giova considerare quale sia l'attività che il Giudice è chiamato ad effettuare nel caso in cui il giudizio riguardi la sola liquidazione del quantum, data l'avvenuta pronuncia della sentenza di condanna generica con cui il diritto su cui si fonda il dovuto
è stato oggetto di accertamento positivo. Premesso, infatti, che nel rito del lavoro nulla impedisce che la domanda sia limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'an, con connesso onere della parte interessata di instaurare autonomo giudizio di liquidazione una volta che la sentenza di condanna generica sia stata pronunciata (Cass.5416/88; 3503/92; 8129/92), in quest'ultimo giudizio il Giudice è chiamato a svolgere un compito di mera quantificazione, senza che sia possibile mettere nuovamente in discussione l'esistenza o meno del diritto che ne costituisce fondamento. L'accertamento contenuto nella sentenza di riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive funge, dunque, da limite alla attività cognitiva del Giudice adito per la liquidazione e, nel contempo, al potere di allegazione delle parti, le quali non potranno chiaramente addurre più alcuna argomentazione che sia tale da determinare contestazioni relativamente all'an. Pertanto, non possono essere esaminate in tale sede le contestazioni all'accertamento del diritto al pagamento contenuto nella sentenza sull'an potendo essere vagliate unicamente nel giudizio di impugnazione.
3. Orbene nel caso in esame è stata accertata tra le parti l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo subordinato a tempo indeterminato con orario di lavoro pari a n.36 ore settimanali Come si evince dai conteggi parte ricorrente ha richiesto le somme dal 1.9.2017 al
31.12.2019 (nei conteggi infatti nessuna somma è richiesta per i mesi di gennaio e febbraio 2020 essendo indicate 0 ore lavorate vd p.11 del ricorso ).
La società datrice di lavoro contesta la quantificazione sostenendo che essendo stato il ricorso depositato il 28.9.2018 il Tribunale avrebbe statuito solo per il periodo settembre 2017 – 28 settembre 2018 e, pertanto, la richiesta di condanna di controparte avrebbe dovuto arrestarsi al 28 settembre 2018.
La doglianza non è fondata.
Invero con sentenza depositata in data 4.10.2021 il Tribunale ha accertato l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale per 36 ore settimanali a decorrere dal 1.9.2017 e ha dichiarato l'illegittimità della riduzione oraria unilaterale posta in essere dalla CP_1
Nel corso del precedente giudizio non risulta che la abbia ripristinato CP_1 l'illegittimità né nel presente giudizio la società ha dedotto di avere ridotto legittimamente l'orario. Stante il principio di non contestazione appare provato che fino alla cessazione del rapporto di lavoro la resistente abbia continuato a retribuire le ore in misura CP_6 inferiore a quelle previste dal contratto (36).
4. Cont In secondo luogo parte ricorrente ha chiesto la condanna del' al pagamento delle 13ª e 14ª mensilità, festività del 4 novembre e TFR (quest'ultimo nei limiti della differenza fra quanto spettante e quanto riconosciuto dalla datrice, già oggetto di un precedente ricorso per decreto ingiuntivo). Cont Ebbene quanto alla 13 e 14, l' ha provato di avere corrisposto le somme di cui ai bonifici fino al 2019. È, invece, incontestato il mancato pagamento per l'anno 2020. La società deduce di avere correttamente quantificato le mensilità aggiuntive in quanto il rapporto di lavoro si era svolto in regime di FIS e la relativa indennità a carico dell' è comprensiva anche delle mensilità aggiuntive . CP_2 Ebbene, è pacifico che da gennaio 2018 parte ricorrente abbia fruito dell'integrazione salariale per alcune ore al mese, mentre le restanti ore sono state lavorate. Per quanto concerne le ore lavorate, invece, i ratei di 13^ e 14^ maturano nella misura del 100% e il relativo pagamento grava sul datore. L'eccezione di parte resistente al riguardo è del tutto generica.
In ordine alle ferie, il ricorrente ha dedotto che la datrice aveva abitualmente indicato in busta paga come fruiti giorni di ferie non fruiti. Di tale circostanza il ricorrente non ha però fornito alcuna prova (non avendo articolato capitoli di prova per testi sul punto). Per quanto riguarda l'ex festività del 4 novembre, di cui parte ricorrente ha lamentato il mancato pagamento, si osserva che il CCNL, all'art. 41, prevede che “Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, fermo restando che nessun compenso aggiuntivo compete nel caso di prestazione effettuata nel giorno di calendario 4 novembre”. Per tali giornate, dunque, “spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile”. Proprio le buste paga attestano come l'ex festività non sia mai stata retribuita con le suddette modalità. Deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente considerato che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sentenza n. 26246 del 06.09.2022). Nella specie il rapporto di lavoro è cessato il 29.2.2020 e parte ricorrente ha rivendicato le spettanze retributive con ricorso notificato il 6.6.2023.
5.
Per quanto concerne la quantificazione delle somme è stato affidato incarico al CTU considerata la parziale fondatezza delle eccezioni di parte resistente e l'ausiliare ha quantificato le differenze retributive in € 4.258,21. Parte resistente ha chiesto la compensazione, in primo luogo, con quanto spettante a titolo di indennità di preavviso . L'eccezione è fondata. Correttamente il CTU ha detratto dagli importi spettanti , l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari ad € 308,98. Il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie il 28.02.2022 per il
29.02.2022 (cfr. modulo recesso dal rapporto di lavoro). Nessuna prova è stata fornita in ordine all'esistenza di una giusta causa di dimissioni;
infatti, sebbene il lavoratore abbia dedotto di essersi visto “costretto” alle dimissioni in quanto la datrice era rimasta colpevolmente inerte nel concludere la procedura di licenziamento collettivo che gli avrebbe consentito di liberarsi dal vincolo contrattuale, non ha prodotto alcun documento atto a dimostrare la sussistenza di un inadempimento datoriale tale da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto.
Quanto invece alla richiesta della di portare in compensazione gli importi CP_1 corrisposti a titolo di “anticipo banca ore” , si osserva che il verbale di cambio appalto del 28.08.2017 espressamente evidenziava che: “3) All'atto del passaggio per il personale, si è evidenziato un problema di gestione della banca delle ore istituita con accordo del 05.05.2014 relativamente ai lavoratori occupati nell'appalto oggetto del presente verbale in capo alle imprese uscenti. 4) Il ha preso atto che il CP_7 [...] subentrerà in tutti gli interventi di decoro a partire dal Controparte_8
01.09.2017 compresi quelli non ancora completati ed afferenti alle tranches precedenti il nuovo subentro, così come ripartiti dallo stesso con gli specifici Decreti CP_5 Ministeriali. […] 5) Nel settore sono vigenti gli accordi governativi del 28.03.2014 e successivi, nonché gli accordi raggiunti per il relativo funzionamento che si intendono sottoscritti e qui totalmente riportati quale parte integrante del presente accordo”. Dunque, gli accordi del 28.03.2014 e del 5.05.2014 possono ritenersi applicabili, siccome espressamente richiamati in sede di cambio appalto. Ciò posto, con il primo accordo si è convenuto che, “al fine di avviare alla definitiva soluzione la problematica occupazionale conseguente alle riduzioni degli affidamenti derivanti dalle espletate gare Consip e riguardante i lavoratori e le lavoratrici ex lsu e appartenenti ai c.d. appalti storici, addetti allo svolgimento dei servizi di pulizia nelle scuole”, il avrebbe stanziato risorse da impiegarsi per lo svolgimento, da CP_5 parte di detto personale, di attività ulteriori, consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici. Con il secondo, le OO.SS. e le associazioni datoriali hanno regolato l'uso della cassa integrazione in deroga e della flessibilità oraria per garantire i servizi, la piena occupabilità e il reddito dei lavoratori ex LSU e addetti agli appalti storici del comparto scuola.
Si è così stabilito che per lo svolgimento dei servizi finalizzati al ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti ad edifici scolastici i lavoratori a tempo parziale avrebbero potuto essere chiamati a svolgere la prestazione lavorativa al di fuori delle fasce orarie concordate anche in giorni o in periodi non previsti nel contratto individuale di lavoro (flessibilità oraria), sicché gli orari di lavoro risultanti dai contratti individuali avrebbero potuto essere sviluppati tramite una media plurisettimanale o plurimensile, con conseguente variabilità della distribuzione della prestazione lavorativa, “fermo restando che sarà in tal modo garantito l'orario di lavoro contrattuale annuo e la relativa retribuzione complessiva”. Le parti hanno dunque convenuto che “I lavoratori a cui verrà applicato il meccanismo della flessibilità percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale individuale, senza alcuna maggiorazione, sia nei periodi di superamento dell'orario contrattuale settimanale che nei periodi di minor lavoro […] per le ore di mancata prestazione o per le ore che concorrono a superare l'orario contrattuale settimanale, le Parti concordano di far confluire tutte queste ore in una “banca individuale delle ore”. […] Il saldo delle ore contenute nella “banca ore individuale” verrà quantificato alle seguenti scadenze: 31 dicembre 2014; 30 giugno 2015; 31 dicembre 2015 e con analoghe frequenze semestrali nei semestri successivi. Al termine di ogni esercizio al 31 dicembre, in caso di saldo negativo, il lavoratore sarà impiegato per il numero di ore corrispondenti a lavorazioni aggiuntive, in funzione delle esigenze di servizio, entro il semestre successivo, salvo ulteriore proroga concordata tra lavoratore e impresa. In caso di saldo positivo le ore aggiuntive verranno liquidate come ore ordinarie ed erogate con la busta paga del mese di marzo dell'anno successivo o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro”. Infine, con il verbale del 28.08.2017 si è convenuto, “allo scopo di assicurare il pieno rispetto degli accordi governativi del 28.03.2014 e successivi, nonché gli ulteriori accordi applicativi e i dispositivi legislativi relativamente al mantenimento delle garanzie occupazionali e di reddito dei lavoratori coinvolti e per dare corretta copertura dei servizi di pulizia e di decoro”, il trasferimento delle risorse derivanti dalle attività del progetto ” ancora da completare alla data del 31.08.2017 da parte del Parte_3 Cont
al subentrante con la precisazione che tale trasferimento di Controparte_9 risorse era “funzionale a permettere alla compensazione delle ore in negativo della banca delle ore a debito alla data del 31.08.2017 per tutti i lavoratori”.
Tornando al caso concreto, innanzitutto è pacifico che la non si sia mai CP_1 premurata di quantificare con cadenza semestrale il saldo delle ore al fine di farle recuperare entro il semestre successivo, ovvero di concordare le necessarie proroghe con i dipendenti, come espressamente previsto dall'accordo del 5.05.2014. In questa sede, la datrice pretende però di ripetere tutti gli anticipi versati, come risultanti mese per mese dalle buste paga, senza effettuare alcun conteggio a consuntivo per determinare l'effettivo saldo di dare/avere. In ogni caso, gli anticipi sono stati concessi proprio al fine di raggiungere lo scopo che le parti si prefiggevano con gli accordi sindacali invocati dalla resistente, ovvero la garanzia dei livelli salariali nonostante contingenti riduzioni di orario;
pertanto, deve escludersi il diritto della di ripetere quanto versato a tale titolo in corso di CP_1 rapporto, nonostante la sopravvenuta impossibilità di recupero delle ore per cessazione del rapporto stesso.
Del resto, la flessibilità oraria e la correlata banca ore trovava applicazione in relazione alle attività di decoro del progetto , per le quali il aveva Parte_3 CP_5 stanziato apposite risorse (cfr. accordo del 28.03.2014). Infine fondata è l'eccezione di compensazione con quanto versato a titolo di giorni di ferie godute dall'istante in più rispetto a quelli maturati. Dall'ultima busta paga si evince che, come eccepito dalla convenuta, al momento della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente aveva goduto di 11,72437gg di ferie in più, per un totale che, tenuto conto della retribuzione giornaliera e oraria spettante, ammonta ad € 505,80 Al riguardo, il ricorrente non ha sollevato, nella prima difesa utile, alcuna specifica contestazione;
mentre l'affermazione, contenuta in ricorso, di non aver effettivamente goduto delle giornate di ferie esposte in busta paga è del tutto sfornita di supporto probatorio. Pertanto, anche tale importo deve essere posto in compensazione impropria con i crediti accertati Cont Conclusivamente l' va dunque condannata al pagamento, in favore di Parte_1
, del complessivo importo di in € 3752,41 di cui 1.401,43 a titolo di t.f.r.,
[...]
, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo.
6. Per quanto riguarda la domanda di regolarizzazione contributiva, il nuovo testo dell'art. 12 della l. 153/69 – come sostituito ex art. 6, del d.lgs. 314/1997 di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro – esclude dalla base imponibile ai fini contributivi “i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni” (comma 4, lett. c). Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che “in ogni caso in cui vi sia un inadempimento del datore di lavoro rispetto alla retribuzione dovuta questi è tenuto a versare in favore del dipendente i contributi assicurativi e previdenziali sulle retribuzioni medio tempore maturate, non rilevando che la sua originaria obbligazione si sia trasformata in altra di natura risarcitoria;
ed è, poi, evidente che la medesima regola deve trovare applicazione nella ipotesi in cui l'inadempimento concerna l'omessa erogazione della retribuzione non già nella sua totalità, bensì per una parte di essa” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 26078 del 12/12/2007).
Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, quindi, la disposizione sopra richiamata va interpretata nel senso che “Le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione degli obblighi facenti carico al datore di lavoro hanno natura retributiva – e sono quindi da computare nella retribuzione imponibile ai fini contributivi – solo quando derivino da un inadempimento, il quale, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, tuttavia immediatamente incida su di essa in quanto determini la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente;
viceversa, le attribuzioni patrimoniali che il lavoratore riceve a titolo di risarcimento del danno per la violazione degli altri obblighi del datore, sebbene siano anch'esse
“dipendenti dal rapporto di lavoro”, non hanno natura retributiva, così come tale natura non aveva l'obbligazione primaria rimasta inadempiuta, e quindi non sono computabili nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, ex art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153 ed ex art. 6 del d.lgs. 2 settembre 1997 n. 314” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7987 del
21/05/2012: nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha incluso nel computo della retribuzione imponibile ai fini contributivi le somme spettanti al lavoratore a titolo di risarcimento danno da mancata corresponsione delle maggiorazioni per lavoro notturno;
cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 17136 del 23/08/2005). Quanto alla prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95 a decorrere dal 1° gennaio 1996 il termine di prescrizione è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo risulta essere la notifica del ricorso R.G. 4855/2018, con cui l'istante ha chiesto anche la condanna della resistente alla regolarizzazione.
Pertanto, non vi sono somme prescritte.
Ne consegue che parte resistente deve essere condannata, altresì, al pagamento in favore dell' della differenza fra i contributi versati e quelli dovuti in relazione alle CP_2 differenze retributive e alle somme dovute a titolo risarcitorio di cui sopra, oltre sanzioni civili come per legge dalla maturazione del credito al saldo.
7.
Le spese processuali nei rapporti fra la parte ricorrente e la seguono la CP_1 soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, ulteriormente ridotti del 30% tenuto conto dell'istruzione solo documentale, dell'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto, dell'opera difensiva effettivamente prestata e della serialità della controversia. Le spese di lite fra la parte ricorrente e l' , chiamato in causa affinché potesse CP_2 essere emessa pronuncia di condanna in suo favore (Cass. Sez. L, Sent. n. 19398 del 15/09/2014, Sez.
6 - L, Ord. n. 14853 del 30/05/2019), vanno invece integralmente compensate.
Le spese della CTU vanno poste a carico delle parti in solido
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1.accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la , in persona CP_1 del suo legale rappresentante, al pagamento in favore di di € Parte_1
3752,41 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2.condanna la al pagamento in favore dell' della differenza fra i CP_1 CP_2 contributi versati e quelli dovuti in relazione alle somme spettanti al lavoratore come indicate al punto 1), oltre sanzioni civili come per legge dalla maturazione del credito al saldo
3. condanna la al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di CP_1 lite, che liquida in complessivi € 721,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
4. compensa le spese di lite fra la parte ricorrente e l' ; CP_2
5..pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico della parte ricorrente e dell' in solido. CP_1
Benevento, 1.3.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Adriana Mari