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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/07/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1209 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], entrambi CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Zulian
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
(1) La responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata in modo condiviso ON da entrambi i genitori, i quali provvederanno in contraddittorio alla sua educazione, istruzione e mantenimento;
(2) Il minore risiederà con la madre sino al diciottesimo di età e comunque sino alla sua completa autosufficienza economica presso l'abitazione familiare sita in Pojana Maggiore (VI), Via A. Palladio n. CP_ 6; la IG.ra provvederà entro l'udienza di comparizione dei ricorrenti a intestare a suo nome tutte le utenze domestiche, nonché a pagare la tassa sui rifiuti;
pagina 1 di 3 (3) Il padre avrà la più ampia facoltà di visitare e tenere con sé il figlio, quasi maggiorenne, compatibilmente con gli impegni ed eIGenze di quest'ultimo e previo congruo preavviso alla IG.ra
[...]
; in via meramente indicativa, il padre potrà tenere con sé il venerdì dalle 15.00 alle CP_2 Per_1
22.00, e un fine settimana alternato, da sabato pomeriggio alle 14.00 fino a lunedì mattina alle 8.00, CP_ sempre compatibilmente con gli impegni ed eIGenze del figlio. I IG.ri e , fermo quanto sopra, CP_1 concorderanno di volta in volta le modalità con cui il figlio trascorrerà le vacanze di Natale, Per_1 di Pasqua ed estive, tenendo conto degli impegni e delle eIGenze del figlio e dell'equilibrio del tempo trascorso con ciascuno dei genitori;
CP_ (4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , quale contributo al mantenimento del figlio , la CP_1 Per_1 somma di € 400,00 (Euro quattrocento/00) mensili rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario, fino all'autosufficienza economica del figlio;
il predetto contributo verrà ridotto all'importo di Euro 300,00 Per_1
(trecento/00) non appena il IG. reperirà una sistemazione abitativa in locazione e dovrà, pertanto, CP_1 versare il relativo canone.
(5) Le spese straordinarie per il figlio verranno sostenute dai genitori ciascuno per il 50%, Per_1 secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza, che i ricorrenti dichiarano di conoscere;
(6) L'automobile Nissan SH verrà intestata alla IG.ra , a sua cura e spese, entro e non CP_2 oltre l'udienza di comparizione delle parti.
(7) Il contenuto dei depositi postali intestati ai figli e , prelevato dalla IG.ra CP_3 ON
, dovrà essere versato da quest'ultima ai figli stessi, per l'importo complessivo di circa CP_2
10.000,00 Euro.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/03/2025 e hanno CP_1 CP_2 chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore ON
(nato il [...]).
[...]
All'esito dell'udienza del 29.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento. pagina 2 di 3 Preliminarmente, deve darsi atto che nelle more del giudizio il figlio è divenuto maggiorenne, Per_1 sicché nulla va disposto in relazione al suo affido ed alla disciplina dei diritti di visita in favore del padre genitore con lui non convivente, che peraltro – proprio in ragione della prossima maggiore età – vengono indicate in conclusioni in forma meramente approssimativa.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio
, comunque non ancora economicamente autosufficiente, a carico del padre così come Per_1 concordato dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Le spese straordinarie relative al medesimo, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero,
a) dispone che il regime di mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in ON epigrafe riportati, eccetto le conclusioni di cui ai punti (1) e (3);
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, alla camera di conIGlio del 24/7/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1209 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], entrambi CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Zulian
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
(1) La responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata in modo condiviso ON da entrambi i genitori, i quali provvederanno in contraddittorio alla sua educazione, istruzione e mantenimento;
(2) Il minore risiederà con la madre sino al diciottesimo di età e comunque sino alla sua completa autosufficienza economica presso l'abitazione familiare sita in Pojana Maggiore (VI), Via A. Palladio n. CP_ 6; la IG.ra provvederà entro l'udienza di comparizione dei ricorrenti a intestare a suo nome tutte le utenze domestiche, nonché a pagare la tassa sui rifiuti;
pagina 1 di 3 (3) Il padre avrà la più ampia facoltà di visitare e tenere con sé il figlio, quasi maggiorenne, compatibilmente con gli impegni ed eIGenze di quest'ultimo e previo congruo preavviso alla IG.ra
[...]
; in via meramente indicativa, il padre potrà tenere con sé il venerdì dalle 15.00 alle CP_2 Per_1
22.00, e un fine settimana alternato, da sabato pomeriggio alle 14.00 fino a lunedì mattina alle 8.00, CP_ sempre compatibilmente con gli impegni ed eIGenze del figlio. I IG.ri e , fermo quanto sopra, CP_1 concorderanno di volta in volta le modalità con cui il figlio trascorrerà le vacanze di Natale, Per_1 di Pasqua ed estive, tenendo conto degli impegni e delle eIGenze del figlio e dell'equilibrio del tempo trascorso con ciascuno dei genitori;
CP_ (4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , quale contributo al mantenimento del figlio , la CP_1 Per_1 somma di € 400,00 (Euro quattrocento/00) mensili rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario, fino all'autosufficienza economica del figlio;
il predetto contributo verrà ridotto all'importo di Euro 300,00 Per_1
(trecento/00) non appena il IG. reperirà una sistemazione abitativa in locazione e dovrà, pertanto, CP_1 versare il relativo canone.
(5) Le spese straordinarie per il figlio verranno sostenute dai genitori ciascuno per il 50%, Per_1 secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza, che i ricorrenti dichiarano di conoscere;
(6) L'automobile Nissan SH verrà intestata alla IG.ra , a sua cura e spese, entro e non CP_2 oltre l'udienza di comparizione delle parti.
(7) Il contenuto dei depositi postali intestati ai figli e , prelevato dalla IG.ra CP_3 ON
, dovrà essere versato da quest'ultima ai figli stessi, per l'importo complessivo di circa CP_2
10.000,00 Euro.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/03/2025 e hanno CP_1 CP_2 chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore ON
(nato il [...]).
[...]
All'esito dell'udienza del 29.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento. pagina 2 di 3 Preliminarmente, deve darsi atto che nelle more del giudizio il figlio è divenuto maggiorenne, Per_1 sicché nulla va disposto in relazione al suo affido ed alla disciplina dei diritti di visita in favore del padre genitore con lui non convivente, che peraltro – proprio in ragione della prossima maggiore età – vengono indicate in conclusioni in forma meramente approssimativa.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio
, comunque non ancora economicamente autosufficiente, a carico del padre così come Per_1 concordato dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Le spese straordinarie relative al medesimo, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero,
a) dispone che il regime di mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in ON epigrafe riportati, eccetto le conclusioni di cui ai punti (1) e (3);
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, alla camera di conIGlio del 24/7/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 3 di 3