Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00052/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00396/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 396 del 2025, proposto da
- NA OL, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Elisabetta Filippelli, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso in giudizio ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Potenza al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'ottemperanza
- alla sentenza dal Tribunale di Potenza, sez. lavoro, n. 407 del 6 giugno 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, il Consigliere avv. DE PP;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha agito in virtù del disposto dell’art. 112, n. 2, lett. c ) del codice del processo amministrativo, proponendo azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di stile, depositando altresì documentazione pertinente al giudizio.
3. Alla camera di consiglio svoltasi il 28 gennaio 2026 il Relatore ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione, rilevata d’ufficio, ravvisata inammissibilità del ricorso per discordanza tra il nominativo dell’odierna ricorrente e quello della persona destinataria della sentenza qui azionata. Quindi l’affare è transitato in decisione.
4. Il ricorso è pianamente inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.
4.1. La ricorrente ha infatti chiesto l’esecuzione di una decisione giudiziale che in realtà, allo stato, risulta essere stata pronunciata in favore di altro soggetto, segnatamente OL NA. Trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 81 del codice di procedura civile, applicabile al rito amministrativo in virtù del “rinvio esterno” di cui all’art. 39 cod. proc. amm., secondo cui nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, a meno che non sia espressamente previsto dalla legge, ciò che non è nel caso di specie.
5. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
6. Sussistono i presupposti, in ragione del tenore dell’attività difensiva di parte resistente e del rilievo officioso della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, coll'intervento dei magistrati:
FA AN, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
DE PP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE PP | FA AN |
IL SEGRETARIO