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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1391/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1391/2023 promossa da:
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
, Parte_1
con il patrocmio degli avv.ti Giorgio Fontana e Domenico Cimminiello
RICORRENTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'. AVVOCATURA DELLO Controparte_1 P.IVA_1
STATO CP_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASCIO ESTER
[...] P.IVA_2
RESISTENTI
In punto a: qualificazione rapporto di lavoro e pagamento somme
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso promosso ex art. 414 c.p.c., depositato il 19.12.2023, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio (oggi . I ricorrenti esponevano Controparte_1 Controparte_3
di aver partecipato alla procedura selettiva indetta da per la ricerca di personale da P_
adibire alla funzione di c.d. navigator, da destinare a supporto delle misure collegate all'introduzione del reddito di cittadinanza, demandate ad dal D.L. 4/2019. P_
Precisavano di aver sottoscritto per il periodo 30/7/2019-30/4/2022 e poi 1/6/2022-31/10/2022 i contratti di collaborazione di cui si controverte. Precisava il lavoratore di avere iniziato il Pt_1
rapporto di lavoro il 30/07/2019, cessato in data 21/06/2022; precisavano i lavoratori e Pt_1
di avere iniziato il rapporto il 30/07/2019, cessato in data 30/4/2022; precisava il lavoratore Pt_1
di avere iniziato il rapporto il 30/07/2019,cessato in data 22/2/2022, all'esito della procedura Pt_1 selettiva, contratto per un “incarico di collaborazione ex art. 12, comma 3 D.L. 4/2019 convertito in
Legge 26/2019”, successivamente prorogato fino al 31.12.2021, e ancora fino al 30.04.2022; così riferivano di aver risolto il rapporto per dimissioni prima della scadenza.
I ricorrenti, in ragione delle modalità di esecuzione e organizzazione del rapporto di lavoro, chiedono, nei confronti della società convenuta, di accertare che il concreto svolgersi del rapporto di lavoro non era riconducibile alla tipologia dell'incarico di collaborazione prevista dal D.L., che rimetteva la regolamentazione di mansioni e modalità di svolgimento anche ad una Convenzione tra e la Regione Emilia Romagna, la quale ha definito le modalità di lavoro dei P_ navigators presso i centri per l'impiego dell'Agenzia Lavoro: in particolare, avrebbe P_
concretamente esercitato i poteri propri del datore di lavoro - anche delegando il potere organizzativo ai responsabili dei centri per l'impiego presso cui erano distaccati i lavoratori – essendo, in concreto, intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato. Allegavano che
[...]
aveva esercitato nei loro confronti il potere di etero direzione, in particolare per quanto P_
riguarda orari di lavoro e modalità di svolgimento della prestazione, essendo stati, via via, loro conferiti altri ed ulteriori compiti che comportavano una assoluta messa a disposizione di
[...]
delle loro energie lavorative, con obbligo di seguire l'orario lavorativo coincidente con P_
l'orario di apertura dei Centri per l'impiego, e di lavorare negli altri giorni da remoto, con pianificazione e calendarizzazione degli orari e dei turni da parte di e obbligo dei P_
lavoratori di attestare quotidianamente la propria presenza e compilare un file di monitoraggio sull'attività svolta.
In base a tali premesse, chiedono di:
- accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e
(già in relazione al periodo dal 30/07/2019 al Controparte_4 Controparte_1
30/04/2022 e dal 01/06/2022 al 31/10/2022 o, comunque, con la diversa decorrenza che sarà accertata in corso di causa, anche ai sensi, se del caso, della l. n. 81/2017; - per l'effetto, previa declaratoria di nullità e/o di illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa
(e delle relative proroghe), accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al trattamento economico e normativo stabilito dalla legge e dal C.C.A.L. del personale dipendente di da P_ parametrarsi al profilo “Professional” e al Livello C1 o, in subordine, al Livello C2 di cui al citato
Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro;
- conseguentemente, condannare (già , in Controparte_4 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in virtù e sulla base di tutti i titoli esposti con il presente ricorso, delle differenze retributive dovute a ciascun ricorrente, così determinate: € 42.694,69, di cui € 9.534,65 a titolo di TFR in favore di ciascuno dei ricorrenti e o, in subordine, Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_1 nel caso di riconoscimento del livello di inquadramento C2, € 33.995,17, di cui € 8.892,95 a titolo di TFR;
€ 36.556,52, di cui € 7.998,95 a titolo di TFR in favore dei ricorrenti e Parte_1
o, in subordine, nel caso di riconoscimento del livello di inquadramento Parte_1
C2, € 29.074,99, di cui € 7.469,15 a titolo di TFR;
€ 34.314,76, di cui € 7.453,54 a titolo di TFR in favore del ricorrente o, in subordine, nel caso di riconoscimento del livello di Parte_1
inquadramento C2, € 26.651,79, di cui € 6.792,86 a titolo di TFR;
€ 36.825,23, di cui € 8.033,88 a titolo di TFR in favore del ricorrente o, in subordine, nel caso di Parte_1 riconoscimento del livello di inquadramento C2, € 29.221,06, di cui € 7.488,13 a titolo di TFR o, comunque, nelle diverse somme, maggiori o minori, che saranno accertate in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché versamento dei relativi contributi in favore dell' con conseguente ricostruzione delle posizioni contributive e previdenziali di detti CP_2
ricorrenti, ad ogni effetto e conseguenza di legge;
- per l'ulteriore effetto, disporre la trasformazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti dai ricorrenti , , , Parte_1 Parte_1 Parte_1 Pt_1
e in distinti rapporti di lavoro subordinato a tempo
[...] Parte_1
indeterminato alle dipendenze di (già con Controparte_4 Controparte_1
decorrenza dal 30/07/2019 o, in subordine, con la diversa decorrenza che sarà accertata in corso di causa e, pertanto, condannare (già , in Controparte_4 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro inter partes con riammissione in servizio e reintegra dei ricorrenti nella posizione
“Professional” di cui al C.C.A.L. per il personale dipendente di e del livello P_
contrattuale C1 o, in subordine, del livello contrattuale C2, o, in estremo subordine, con la diversa categoria contrattuale, inferiore o superiore, che sarà ritenuta di giustizia, nonché al pagamento in favore dei ricorrenti di tutte le retribuzioni maturate dal giorno di cessazione del primo contratto di collaborazione (30/4/2022) o del rinnovo contrattuale (31/10/2022) fino al giorno di effettivo ripristino del rapporto di lavoro inter partes o, comunque, con la diversa decorrenza temporale che sarà accertata in giudizio ovvero, in subordine, condannare (già Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in Controparte_1 favore di tutti i ricorrenti una indennità commisurata a dodici mensilità all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto o, comunque, nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In subordine, salvo gravame:
- accertare e dichiarare che fra tutti i ricorrenti e (già Controparte_4 P_
, in relazione ai periodi dedotti in giudizio, si sono svolti rapporti di collaborazione etero-
[...] organizzata ex art. 2, co. 1, d. lgs. n. 81/2015 e, per l'effetto, previa applicazione della normativa vigente per il “tipo” del lavoro subordinato, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo di lavoratori subordinati ad essi applicabile in virtù di quanto stabilito dalla legge e dal C.C.A.L. del personale dipendente di da parametrarsi al profilo “Professional” e al Livello C1 o, in subordine, al P_ Livello C2 di cui al citato Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro e, per l'effetto, condannare
(già , in persona del suo legale rappresentante Controparte_4 Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti, in virtù e sulla base di tutti i titoli esposti con il presente ricorso, delle differenze retributive, così determinate: € 42.694,69, di cui € 9.534,65 a titolo di TFR in favore di ciascuno dei ricorrenti Parte_1 Parte_1 [...]
e o, in subordine, nel caso di riconoscimento del livello di Parte_1 Parte_1 inquadramento C2, € 33.995,17, di cui € 8.892,95 a titolo di TFR;
€ 36.556,52, di cui € 7.998,95 a titolo di TFR in favore dei ricorrenti e o, in Parte_1 Parte_1 subordine, nel caso di riconoscimento del livello di inquadramento C2, € 29.074,99, di cui €
7.469,15 a titolo di TFR;
€ 34.314,76, di cui € 7.453,54 a titolo di TFR in favore del ricorrente o, in subordine, nel caso di riconoscimento del livello di inquadramento C2, € Parte_1
26.651,79, di cui € 6.792,86 a titolo di TFR;
€ 36.825,23, di cui € 8.033,88 a titolo di TFR in favore del ricorrente o, in subordine, nel caso di riconoscimento del livello di Parte_1 inquadramento C2, € 29.221,06, di cui € 7.488,13 a titolo di TFR;
o, comunque, nelle diverse somme, maggiori o minori, che saranno accertate in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
- condannare (già al versamento dei relativi Controparte_4 Controparte_1
contributi previdenziali ed assicurativi, con conseguente ricostruzione delle posizioni contributive e previdenziali dei ricorrenti, e, in ogni caso, accogliere ogni altra domanda sopra formulata, con ogni conseguenza di legge;
- condannare comunque (già Controparte_4 [...]
, ai sensi dell'art. 28 d. lgs. n. 81/2015 ovvero dell'art. 32 l. n. 183/2010, a P_ corrispondere in favore di ciascun ricorrente l'indennità risarcitoria da parametrarsi in n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, determinata nell'importo di € 32.225,76 (€ 2.685,48 x 12) o, comunque, nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via ulteriormente gradata, salvo gravame:
- nel caso in cui alla fattispecie fosse ritenuta applicabile la deroga prevista dall'art. 2, co. 2, lett.
a), del d. lgs. n. 81/2015, accertare e dichiarare l'illegittimità e la non conformità della normativa interna all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/Ce e, per l'effetto, disapplicare la disposizione derogatoria di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), del d. lgs. n.
81/2015, con riconoscimento del trattamento economico e normativo di lavoratori subordinati ad essi applicabile in virtù di quanto stabilito dalla legge e dal C.C.A.L. del personale dipendente di con condanna di (già al P_ Controparte_4 Controparte_1 pagamento delle differenze retributive già sopra indicate analiticamente per ciascun ricorrente e all'indennità risarcitoria stabilita dalla legge;
- condannare (già , in persona del legale Controparte_4 Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di ciascun ricorrente, da calcolarsi in via equitativa;
Co
- condannare (già al pagamento delle Controparte_4 Controparte_1 spese e dei compensi di lite con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio la convenuta allegando, nel merito, che i rapporti di P_
collaborazione in oggetto erano stati conclusi in esecuzione di quanto previsto dal D.L. 4/2019, in base al quale aveva dovuto reperire il personale necessario alle attività di P_
“assistenza tecnica” il cui impiego sarebbe stato necessario nei CPI per l'attuazione del “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro”. La convenuta precisava di non avere avuto alcuna discrezionalità nella scelta della tipologia contrattuale, dal momento che tale personale avrebbe potuto essere impiegato solamente con le forme dell'incarico di collaborazione, previste dal decreto legge e che, peraltro, essendo
[...]
una società interamente partecipata dal MEF, non sarebbe stato possibile superare i vincoli P_
delle disponibilità finanziarie previste dal DL 4/2019. La resistente, quindi, eccepiva l'inammissibilità della domanda di conversione dei contratti di collaborazione e l'inapplicabilità al caso di specie della direttiva 1999/70/CE. Ribadiva la natura autonoma del rapporto per come si era svolto in concreto, contestando di avere mai esercitato alcun potere direttivo che avrebbe potuto essere esercitato dall'Agenzia regionale del lavoro, ente pubblico deputato alla gestione dei CPI presso cui i lavoratori prestavano attività di assistenza tecnica, di chiede la chiamata in causa quale soggetto legittimato passivo. Con riferimento alle modalità concrete di svolgimento dei rapporti, affermava di non avere mai imposto orari di lavoro che, invece, venivano concordati P_
dai collaboratori con i responsabili dei CPI;
la calendarizzazione era unicamente basata sulla disponibilità dei lavoratori e degli spazi, tenuto anche conto delle esigenze derivanti dal contrasto al
COVID-19, senza comunque alcun obbligo di lavoro in presenza, considerato anche che alcuni collaboratori avevano lavorato dal proprio domicilio, anche fuori regione, per buona parte del contratto di collaborazione. Affermava che la sottoscrizione di registri di presenza sarebbe stata necessaria unicamente al fine di verificare l'andamento della formazione e per esigenze di tracciamento dei contagi da COVID-19. Quanto alle mansioni svolte, la società contestava che i ricorrenti avessero svolto funzioni differenti rispetto a quelle indicate nella Convenzione con la
Regione ed affermava di non avere mai dato direttive vincolanti sull'esecuzione delle mansioni, ma unicamente linee guida operative, necessarie anche in ragione della scarsa esperienza lavorativa di alcuni dei collaboratori;
la compilazione di file di monitoraggio non sarebbe stata necessaria per motivi di controllo, ma unicamente per ragioni formative e organizzative.
concludeva per il rigetto del ricorso e, in subordine, per l'accertamento della titolarità P_
passiva del rapporto di lavoro in capo all'Agenzia regionale del Lavoro;
contestava, altresì, la domanda subordinata affermando l'inapplicabilità dell'art. 2 comma 1 D.Lgs. 81/2015 stante la presenza della deroga di cui al comma 2 lettera a) in ragione dell'Accordo quadro 22/7/2015, prorogato sino al 31/12/2022.
L' si costituiva in giudizio chiedendo la condanna di al pagamento della CP_2 P_
contribuzione, nel caso di accoglimento della domanda dei ricorrenti.
La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa all'udienza del 14.1.2025, riservato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, stante la complessità della controversia.
Si premette che i contratti di collaborazione di cui si controverte del 19/7/2019 (con decorrenza dal
30/07/2019) e con scadenza originariamente fissata per il 30/4/2021, sono stati prorogati fino al
31/12/2021 ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 41/2021 (v. doc. n. 6 ric.) e, poi, nuovamente prorogati fino al 30/04/2022 ai sensi dell'art. 40-bis del D.L. n. 152/2021 (v. doc. n. 7 ric.).
Con decorrenza dal 01.06.2022 è stato poi sottoscritto fra e i ricorrenti il “rinnovo P_
incarico di collaborazione ex art. 12, comma 3, D.L. 4/2019 convertito in Legge 26/2019, disposto dall'art. 34 del D.L. 50/2022” (v. doc. n. 8 ric.) fino al 31/7/2022, successivamente prorogato fino al
31/10/2022 (v. doc. n. 9 ric.), data in cui i rapporti di lavoro sono definitivamente cessati (durata del rapporto: 30/7/2019-30/4/2022 e poi 1/6/2022-31/10/2022).
Si precisa, inoltre, che ha iniziato il rapporto di lavoro il 30/07/2019, come tutti gli altri Pt_1
navigator, ma lo ha cessato in data 21/06/2022 (v. doc. n. 27); e hanno iniziato il Pt_1 Pt_1
rapporto il 30/07/2019, e lo hanno cessato in data 30/4/2022; - ha iniziato il rapporto il Pt_1
30/07/2019, e lo ha cessato in data 22/2/2022 (v. doc. n. 28 ric.).
Passando all' esame delle norme che hanno disciplinato la fattispecie in esame, il reclutamento dei c.d. navigator si è reso necessario in occasione dell'introduzione, con il DL 28/01/2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28/03/2019 n. 26), del reddito di cittadinanza (Rdc) “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”.
L'art. 12 DL 4/2019, rubricato “Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc”, dopo aver previsto la costituzione ed il finanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza
CP_ presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e disposto il trasferimento annuale all' delle risorse necessarie per l'erogazione del beneficio, al terzo comma prevede: “Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia”, l'adozione con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, di durata triennale e aggiornabile annualmente, che individui
“specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome”. Il comma 3 in esame espressamente dispone che “Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del
Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono altresì previste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell P_
anche per il tramite dell . Per conseguire tale finalità, il Piano individua le Controparte_1
regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l' Controparte_1
e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, è autorizzata la spesa a favore dell
[...]
, che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire P_
la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonché la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma”. Dunque, dalla lettura della norma sopra riportata emerge icto oculi che si tratta una disciplina speciale, transitoria e temporanea di durata triennale del piano che la norma stessa ha definito
“straordinario”: il legislatore prevede misure di potenziamento delle strutture, a seguito dall'introduzione ex novo nell'ordinamento italiano del reddito di cittadinanza, prevedendo non solo la copertura finanziaria in relazione ai nuovi compiti da attribuire alle istituzioni già operanti nel settore delle politiche attive del lavoro, ma anche l'individuazione di strumenti che assicurino il potenziamento dell'assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni così prevedendo la stipulazione di apposite convenzioni tra Ministero del lavoro e anche tramite P_ P_ con le amministrazioni regionali per definire le modalità di intervento del personale dell'assistenza tecnica, che sarà selezionato da – tenuto ad adeguare i propri regolamenti alle P_
disposizioni normative in esame – mediante procedura selettiva pubblica, al fine di stipulare con le professionalità necessarie “contratti nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione”.
Quanto allegato dai ricorrenti va quindi necessariamente confrontato con la specifica regolamentazione prevista dal legislatore per l'attività dei navigator.
Così delineato il quadro normativo, passando all'esame della documentazione prodotta in giudizio, le lettere d'incarico prodotte dai ricorrenti hanno quale oggetto “Incarico di collaborazione ex art. 12, comma 3, D.L. 4/2019 convertito in Legge 26/2019”, e prevedono espressamente che il rapporto contrattuale si svolge “nelle forme dell'incarico di collaborazione ex art. 409 comma 3 c.p.c., in base di quanto previsto dalla Convenzione stipulata tra e la Regione Emilia Romagna P_
e in coerenza con la contrattazione collettiva vigente, senza che in alcun modo sia configurabile vincolo di subordinazione”. Vi è quindi un espresso richiamo alla Convenzione del 17/7/2019 ( v. doc. n. 13 ric.), con cui la Regione Emilia Romagna e hanno attuato le previsioni P_ dell'art. 12 comma 3 DL 4/2019, delineando le modalità di collaborazione del personale appositamente selezionato da per dare assistenza tecnica ai CPI. P_
Affermano i ricorrenti che il potere direttivo esercitato nei loro confronti si è concretizzato in ordini specifici inerenti alla prestazione lavorativa, nell'inserimento effettivo nell'organizzazione aziendale, nell'assegnazione di mansioni ulteriori a quelle previste nel contratto, e nella presenza di tutti gli indici rivelatori della subordinazione individuati dalla giurisprudenza. Secondo il consolidato principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (ex multis Cass. Lav. ord. n.
23816/2021). In relazione alla costituzione di rapporti di lavoro di collaborazione autonoma, quali sono formalmente quelli in esame, incombe sui ricorrenti dimostrare che, nella concreta attuazione dei rapporti, lo schema legale non sia stato rispettato e siano ravvisabili gli estremi della subordinazione. Tali indici rivelatori della subordinazione non emergono dall'esame della documentazione in atti. Non è emerso, in particolare, lo stabile inserimento dei navigator nell'organizzazione produttiva di l'esercizio del potere disciplinare (che costituisce P_
elemento caratterizzante della eterodirezione): non è emerso che rivolgesse ai CP_5
ricorrenti direttive specifiche, essendo le direttive impartite agli attori esplicazione di una forma di coordinamento, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Pertanto la domanda di accertamento della sussistenza di fatto di rapporti di lavoro subordinato, non è fondata.
Anche la domanda subordinata di riconoscimento della natura di collaborazioni eterorganizzate dei rapporti intercorsi con ex art. 2 D.Lgs. 81/2015 non è fondata. Come evidenziato dal P_
Tribunale di Torino nella sentenza n. 1551/2023 che il giudicante richiama e condivide integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c, alla data di sottoscrizione dei contratti individuali
(19/7/2019) la norma sopra citata prevedeva: “(…) si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”; in data 1/6/2022 i ricorrenti, che non erano nel frattempo receduti, hanno stipulato un nuovo contratto, quando vigeva l'art. 2 comma
1 cit. nel testo così novellato: “(…) si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”. La specialità della norme dei contratti dei navigator induce a ritenere non applicabile l'art. 1 comma 2 D.Lgs. 81/2015, in quanto disposizione generale anteriore rispetto all'art. 12 DL 4/2019. Quella che disciplina il rapporto di lavoro dei navigator è fattispecie eccezionale e temporanea, in cui sono previsti come tratti caratterizzanti sia la natura di collaborazione autonoma dei contratti da eseguirsi mediante prestazioni personali e continuative dei navigator, sia l'intervento della committente finalizzato a
“la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonché la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività”.
Come ha ancora evidenziato il Tribunale di Torino nella sentenza n. 1551/2023 citata “Non pare esservi pertanto spazio per l'applicazione della disciplina invocata, introdotta dal legislatore in prospettiva anti-elusiva in concomitanza dell'abrogazione delle disposizioni del D.Lgs. 276/2003 relative al contratto di lavoro a progetto, che prevedevano vincoli e sanzioni a garanzia dei diritti del lavoratore. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito, nella sentenza 24/1/2020 n. 1663, che
“il legislatore, onde scoraggiare l'abuso di schermi contrattuali che a ciò si potrebbero prestare, ha selezionato taluni elementi ritenuti sintomatici ed idonei a svelare possibili fenomeni elusivi delle tutele previste per i lavoratori. In ogni caso ha, poi, stabilito che quando l'etero- organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato”.
Ebbene, essendo emerso che il coordinamento si è svolto senza oltrepassare i limiti fissati dal legislatore, al caso in esame va applicata la disciplina speciale prevista dall'art. 12 del DL 4/2019 per il reclutamento dei navigator e non la norma generale prevista dall'art. 2 comma 1 D.Lgs.
81/2015. In ogni caso, l'art. 2 comma 1 cit. non sarebbe applicabile stante la deroga di cui al comma
2 lettera a), che esclude l'applicabilità della regola dettata al comma 1 per le “collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore”. (all'epoca ha infatti stipulato con le OO.SS. in P_ Controparte_4 data 22/7/2015 l'accordo quadro nazionale sulla disciplina delle collaborazioni (doc. 3 di parte convenuta) in cui sono stati definiti nei dettagli definendo l'oggetto ed il contenuto dei contratti di collaborazione, la natura degli incarichi, le modalità di espletamento delle collaborazioni, il trattamento economico ed ulteriori aspetti normativi, così soddisfacendo i requisiti previsti dal comma 2 lettera a) per l'esonero dalla disposizione di cui al comma 1 dell'art. 2 D.Lgs. 81/2015.
Inoltre ha prodotto (v. doc.4) il verbale di accordo per la proroga del suddetto P_
accordo quadro – la cui scadenza, prevista per il 30/12/2020, era stata prorogata al 30/12/2021 – sino alla data del 31/12/2022, per cui l'esonero dalla previsione di cui all'art. 2 comma 1 D.Lgs.
81/2015 va esteso anche alle proroghe ed ai rinnovi dei contratti stipulati con i ricorrenti. Per le suddette ragioni anche la domanda subordinata viene respinta.
I ricorrenti domandano, in via di ulteriore subordine, la disapplicazione della deroga di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) D.Lgs. 81/2015 per contrasto con l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, con riconoscimento del trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti di La domanda non è fondata. Come P_
puntualmente osservato dal Tribunale di Torino nella sentenza n. 1551/2023, già sopra richiamata e pienamente condivisa: “Affermano i ricorrenti di essere considerabili lavoratori secondo la nozione eurounitaria, in quanto posti a svolgere le loro funzioni nell'ambito di un rapporto giuridico di subordinazione, ed anche qualora si consideri il rapporto di collaborazione etero- organizzato, rivendicando il medesimo trattamento economico del lavoratore a tempo indeterminato comparabile, da loro stessi individuato nel dipendente di con contratto P_
a tempo indeterminato e qualifica di professional. Il principio di non discriminazione, posto a fondamento, dai ricorrenti, nel rivendicare la parità di trattamento con i dipendenti di
[...]
è quello di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE che P_ stabilisce: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; la clausola 3 definisce il lavoratore a tempo indeterminato comparabile nel “lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze”. “I ricorrenti, che non sono lavoratori subordinati, vorrebbero eliminare la deroga di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 81/2015 per ottenere il trattamento economico dei lavoratori subordinati, e ciò indipendentemente dalla presenza o meno di un termine al rapporto di lavoro;
il raffronto con i dipendenti a tempo indeterminato di
[...]
è mal posto, perché il lavoratore a tempo indeterminato comparabile con i navigator P_
sarebbe individuabile – ove esistesse – nel collaboratore con analoghe mansioni ma con contratto privo di termine. E' evidente che tra un collaboratore autonomo a termine ed un lavoratore dipendente a tempo indeterminato la differenza non è “il solo fatto” di avere un rapporto a termine, ben diverse essendo le caratteristiche della prestazione derivanti dalla qualificazione contrattuale, che in sé appaiono sufficienti ad integrare quelle ragioni oggettive che consentono di differenziare le condizioni di impiego”. Pertanto, anche la domanda proposta dai ricorrenti in estremo subordine viene respinta.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra tutte le parti stante l'assoluta novità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge il ricorso;
• compensa le spese di lite.
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.
Bologna, 14.1.2025
Il Giudice
dott. Maria Luisa Pugliese