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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/09/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 23.06.2025 da
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Anna Mitrione
e pagina 1 di 5 2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Marco Benaglio
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Como in data 04.09.2010
(anno 2010, atto n. 84 , reg., parte I, serie I)
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti: Per_1
- nato a [...] ed Uniti in data 25/09/2012 Controparte_1
- , nata a [...] ed Uniti in data 14/02/2020 CP_2
- , nato a [...] ed Uniti (CO) in data 20/01/2021 Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23.06.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
- disporre l'affidamento dei figli (25/09/2012), (14/02/2020) e Controparte_1 CP_2 Pt_3
(20/01/2021) ad entrambi i genitori nel regime dell'affidamento condiviso, con collocazione
[...] prevalente presso il padre, sig. nato a [...] in data [...], residente in Parte_1
pagina 2 di 5 Laino alla via Maria Inganni 2, il quale li terrà con sé presso la casa coniugale di Laino alla via
Inganni 2;
- assegnare il predetto immobile a favore del sig. genitore collocatario della prole;
Pt_1
- prevedere che la madre possa vedere e tenere con sé i minori ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, previo accordo con il padre;
- i genitori si impegnano a non presentare e comunque a non far frequentare ai minori i propri nuovi partners, se non con il consenso dell'altro genitore, ciò al fine di preservare la serenità e l'equilibrio dei figli;
- prevedere che la madre corrisponda a favore del padre, genitore collocatario della prole, un importo pari a € 100,00 mensili per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento della prole;
- prevedere che le spese straordinarie, contratte nell'esclusivo interesse dei minori, come previste dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Como, datato 24/05/2018, che i genitori dichiarano di conoscere ed accettare, anche con riferimento alle modalità di consenso, richiesta e rimborso delle spese, siano a totale carico del padre;
- prevedere che le deduzioni fiscali per i figli a carico spetteranno nella misura del 100% al sig Pt_1
- i coniugi concordano che l'assegno unico per la prole, anche in caso di futura richiesta, sia integralmente a favore del sig. Pt_1
- i coniugi, dato atto della rispettiva indipendenza economica, rinunziano ad un contributo al reciproco mantenimento;
- i genitori si danno sin da ora il reciproco assenso al rilascio / rinnovo dei documenti relativi all'identità personale dei figli (carta di identità, passaporto) anche con riferimento alla validità per l'espatrio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
pagina 3 di 5 Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 04.09.2010 in Como
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como
(anno I, atto n. 84, parte I, Ufficio 1).
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Laino dove l'atto è stato parimenti trascritto;
pagina 4 di 5 7) PROVVEDE con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 12.092025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
pagina 5 di 5
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 23.06.2025 da
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Anna Mitrione
e pagina 1 di 5 2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Marco Benaglio
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Como in data 04.09.2010
(anno 2010, atto n. 84 , reg., parte I, serie I)
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti: Per_1
- nato a [...] ed Uniti in data 25/09/2012 Controparte_1
- , nata a [...] ed Uniti in data 14/02/2020 CP_2
- , nato a [...] ed Uniti (CO) in data 20/01/2021 Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23.06.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
- disporre l'affidamento dei figli (25/09/2012), (14/02/2020) e Controparte_1 CP_2 Pt_3
(20/01/2021) ad entrambi i genitori nel regime dell'affidamento condiviso, con collocazione
[...] prevalente presso il padre, sig. nato a [...] in data [...], residente in Parte_1
pagina 2 di 5 Laino alla via Maria Inganni 2, il quale li terrà con sé presso la casa coniugale di Laino alla via
Inganni 2;
- assegnare il predetto immobile a favore del sig. genitore collocatario della prole;
Pt_1
- prevedere che la madre possa vedere e tenere con sé i minori ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, previo accordo con il padre;
- i genitori si impegnano a non presentare e comunque a non far frequentare ai minori i propri nuovi partners, se non con il consenso dell'altro genitore, ciò al fine di preservare la serenità e l'equilibrio dei figli;
- prevedere che la madre corrisponda a favore del padre, genitore collocatario della prole, un importo pari a € 100,00 mensili per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento della prole;
- prevedere che le spese straordinarie, contratte nell'esclusivo interesse dei minori, come previste dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Como, datato 24/05/2018, che i genitori dichiarano di conoscere ed accettare, anche con riferimento alle modalità di consenso, richiesta e rimborso delle spese, siano a totale carico del padre;
- prevedere che le deduzioni fiscali per i figli a carico spetteranno nella misura del 100% al sig Pt_1
- i coniugi concordano che l'assegno unico per la prole, anche in caso di futura richiesta, sia integralmente a favore del sig. Pt_1
- i coniugi, dato atto della rispettiva indipendenza economica, rinunziano ad un contributo al reciproco mantenimento;
- i genitori si danno sin da ora il reciproco assenso al rilascio / rinnovo dei documenti relativi all'identità personale dei figli (carta di identità, passaporto) anche con riferimento alla validità per l'espatrio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
pagina 3 di 5 Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 04.09.2010 in Como
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como
(anno I, atto n. 84, parte I, Ufficio 1).
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Laino dove l'atto è stato parimenti trascritto;
pagina 4 di 5 7) PROVVEDE con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 12.092025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
pagina 5 di 5