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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 3212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3212 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43063/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 43063/23 proposta con ricorso iscritto a ruolo in data 6/12/23 da
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente VIA COGNE 7 20100 MILANO codice fiscale C.F._1 con l'avv. VETRO ANTONIA come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nato a CAMPOMARINO (CB) il 23/05/1967
Residente VIA COGNE 7 20100 MILANO codice fiscale C.F._2 con l'abogado MP GU COLETTE d'intesa con l'avv. SARDO LICIA CARLA come da procura in atti;
convenuto
pagina 1 di 19 e con avv. Manuela Bontempo Curatore Speciale della minore
; Persona_1
pagina 2 di 19 Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni della ricorrente
VOGLIA IL TRIBUNALE
Disattesa ogni contraria istanza
-pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della crisi familiare in capo al marito sig. ; Controparte_1
-confermare il provvedimento di affidamento super esclusivo di alla madre, Persona_1 collocandola quest'ultima, a cui rimarrà la casa coniugale sita in Milano, via Cogne, 7, ivi compresa degli arredi e delle suppellettili, già assegnata con i provvedimenti provvisori;
-confermare altresì il divieto intimato al resistente, ex art. 473 bis. 46 c.p.c. ed art. 473 bis. 69 e ss c.p.c di avvicinarsi alle figlie ed ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati, disponendone fin d'ora la proroga almeno per un ulteriore anno ai sensi dell'art. 473 bis -70 terzo comma;
-estendere il divieto intimato al resistente, ex art. 473 bis. 46 c.p.c. ed art. 473 bis. 69 e ss c.p.c di avvicinarsi alla moglie ed ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati, disponendone fin d'ora la proroga almeno per un ulteriore anno ai sensi dell'art. 473 bis -70 terzo comma;
-porre a carico al sig. , a titolo di contributo per il mantenimento della sola figlia minore Per_1
l'importo di euro 500,00 mensili da versarsi entro il 27 del mese, disponendone fin d'ora il Per_1
versamento diretto da parte del datore di lavoro del sig. , come da procedura già attivata dalla Per_1 signora nel corso dell'istruttoria; Pt_1 porre a carico del padre l'obbligo di concorrere, nella misura del 70%, alle spese straordinarie relative alla figlia (individuate secondo le Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14 Per_1
novembre 2017);
-disporre che la signora percepisca integralmente l'assegno unico previsto per il minore dal Dlgs Pt_1
21 dicembre 2021, n. 230, o provvidenza equipollente;
-condannare il sig. al ristoro delle spese di lite. Per_1
Conclusioni del convenuto
pagina 3 di 19 Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le necessarie declaratorie, così disporre:
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO:
- Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda dispiegata dalla sig.ra di addebito della Pt_1
separazione de quo a carico del resistente, in quanto ca-rente dei presupposti in fatto e in diritto.
- Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di versamento da parte del sig. di una Per_1
somma a titolo di contributo al mantenimento delle fi-glie dal mese di giugno 2023 e/o dal deposito del ricorso, per tutti i motivi di- spiegati in narrativa e, in ogni caso, pronunciare il rigetto di tale richiesta stante l'incapacità reddituale e patrimoniale del resistente.
- Rigettare tutte le domande formulate da parte ricorrente in ordine al contributo per il mantenimento ordinario delle figlie, alla suddivisione delle spese straordinarie e al diritto di vista paterno, per tutti i motivi esposti in narrativa;
NEL MERITO:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa a carico della sig.ra Pt_1
per aver tenuto, come esposto in narrativa, una grave con-dotta contraria ai doveri discendenti dal matrimonio, intervenuta prima del manifestarsi della crisi irreversibile del rapporto coniugale e tale da determinare la crisi del rapporto.
- Assegnare la casa coniugale sita in Milano, Via Cogne n. 7, di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, con arredi e suppellettili in essa contenuti, alla sig.ra Pt_1
- Affidare la figlia minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
presso la madre.
- Regolamentare il diritto di visita paterno come segue: disporre che il padre potrà incontrare la figlia minore a week-end alternati, con pernottamento presso la residenza della madre, uno giorno Per_1
infrasettimanale, indicativamente il mercoledì dall'uscita da scuola sino alla sera alle ore 19.30, e riaccompagnarla presso la residenza della madre, due giorni infrasettimanale, indicativamente mercoledì e venerdì mattina verrà riaccompagnata a scuola dal padre;
disporre che per le Per_1
vacanze la figlia trascorra con il padre, durante le vacanze estive, un periodo di due settimane anche non consecutive, da comunicare alla madre entro il mese di maggio;
per le festività principali, quali il
Natale (dal 24 dicembre al 30 dicembre), il Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio), la Pasqua, il
Carnevale e le ricorrenze particolari disporre che la figlia trascorra queste ultime alternativamente con pagina 4 di 19 l'uno o con l'altro genitore. I Ponti seguiranno la settimana o il fine settimana di competenza. Il tutto salvi diversi accordi di volta in volta posti in essere dai genitori. Si precisa all'uopo che il sig. Per_1
è alla ricerca di nuova soluzione abitativa a prossimità della residenza della fi-glia minore.
- Stabilire a carico del sig. quale contributo al mantenimento della fi-glia Per_1 Persona_1
la somma di Euro 100,00 mensili e rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondersi alla madre in via anticipata tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie documentate ovvero quelle sanitarie non mutuabili e scolastiche, nonché ludiche, sportive e ricreative, queste ultime previamente concordate, anche a titolo di rimborso, previa presentazione dei giustificativi di spesa di tali esborsi, intendendosi per spese straordinarie quelle individuate e disciplinate nelle linee guida del Tribunale di Milano.
- la figlia autosufficiente economicamente in quanto lavora. Per_2
- Stabilire che l'assegno unico percepito dalla sig.ra in favore della figlia e le detrazioni fiscali Pt_1
rimanga attribuita alla stessa, come sempre, al 100%.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- che il Giudice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., voglia ordinare l'esibizione dell'estratto del conto corrente postale della sig.ra ; Controparte_2
- Si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova per interpello e testi sui fatti de-dotti in narrativa, sui seguenti capitoli di prova, formulati in termini positivi e depurati da giudizi:
1) Vero che il isg. è sempre stato un padre amorevole con le proprie figlie e dedito alle stesse? Per_1
2) Vero che il 12.05.2023 il sig. incontrava la moglie in compagnia del sig. Per_1 Pt_2
3) Vero che il sig. nel mese di giugno veniva invitato dalla sig.ra a rilasciare la casa Per_1 Pt_1
coniugale?
4) Vero che era abitudine del padre accompagnare a scuola le figlie?
5) Vero che il sig. in data 28.08.23 è stato costretto a recarsi presso la casa familiare e Per_1
chiamare i Carabinieri perché la madre aveva lasciato la fi-glia minore a casa da sola in orari notturni?
6) Vero che il sig. dopo il mese di maggio 2023 si recava presso la ca-sa coniugale al solo Per_1
cine di recuperare i propri documenti senza recare di-sturbo alla sig.ra Pt_1
7) Vero che il sig. con fare prepotente interpellava il sig. provo-candolo e denigrandolo? Pt_2 Per_1 pagina 5 di 19 Si indicano a testimoni:
Sig. residente in [...], Testimone_1
Sig. residente in [...] Testimone_2
- In caso di ammissione della prova testimoniale avversaria, ammettersi prova contraria, diretta e indiretta.
- Ogni contraria istanza, deduzione e eccezione respinta.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, cpa.
4%, iva 22% e successive spese occorrende.
- Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e eccepire, anche in via istrutto-ria, anche alla luce delle difese di controparte nei termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Conclusioni del Curatore Speciale della minore
1) Confermare l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, Per_1
presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, Cogne n. 7, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
2) Assegnare alla madre la casa familiare in comproprietà di Milano via Cogne n. 7 ex art. 337 sexies c.c.
3) Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore con il versamento della somma di Euro 300,00 al mese (o della Per_1
diversa somma ritenuta di giustizia), entro il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione marzo 2025), oltre al
50% (o diversa percentuale ritenuta di giustizia) delle spese straordinarie mediche e scolastiche ed extrascolastiche di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di pagina 6 di 19 Milano del 14/11/17.
4) Disporre che i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i
Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti:
- supportino per il tempo ritenuto necessario la minore in un percorso di sostegno psicologico;
- avviino con urgenza il supporto alla genitorialità in favore della madre, da raccordarsi con l'intervento di sostegno psicologico disposto per la minore.
5) Confermare il divieto intimato al resistente, ex art. 473 bis. 46 c.p.c. ed art. 473 bis. 69 e ss c.p.c di avvicinarsi alle figlie ed ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati, disponendone la proroga per un ulteriore anno ai sensi dell'art. 473 bis -70 terzo comma.
6) Disporre che la signora percepisca integralmente l'assegno unico Pt_1
previsto per il minore dal Dlgs 21 dicembre 2021, n. 230.
7) Disporre sulle spese di lite come di giustizia.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 6/12/23 e regolarmente notificato al convenuto, la ricorrente
[...]
premesso di avere contratto matrimonio con rito concordatario con a Parte_3 Controparte_1
Milano il 17/06/2000 trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno
2000, atto n. 0908, parte II, serie A) dalla cui unione sono nate le figlie il 19/10/03, e Per_2
il 24/10/08, ha chiesto al Tribunale di Milano l'adozione di provvedimenti urgenti ex artt. Per_1
473 bis. 15 c.p.c. ed artt. 473 bis. 69 e ss c.p.c.; di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, di disporre l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore di assegnare a Per_1
sé la casa familiare sita in Milano, via Cogne n. 7 in comproprietà, di prevedere a carico del resistente il contributo al mantenimento per le figlie nella somma mensile di Euro 1100,00, oltre al pagamento del
70% delle spese straordinarie.
Con comparsa in data 29/1/24 si è costituita in giudizio la Curatrice Speciale della minore Per_1
nominata con provvedimento in data 11/1/24.
Con comparsa depositata in data 15/3/24 si è costituito in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione e chiedendo l'addebito alla moglie;
ha, altresì, chiesto l'affidamento condiviso della figlia minore, la regolamentazione della frequentazione paterna come dettagliato in atti e la pagina 7 di 19 quantificazione in Euro 100,00 al mese del contributo paterno al mantenimento della figlia, oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del giorno 20 marzo 2024 il Giudice delegato ha sentito le parti separatamente che hanno reso le dichiarazioni di seguito riportate.
La parte ricorrente ha dichiarato:” confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni rese all'udienza del 9/1/24. Aggiungo quanto segue: verso fine febbraio, stavo rientrando a casa c'era anche il mio compagno all'improvviso è comparso il resistente che si è avvicinato alla macchina del mio compagno dicendogli di non farsi più vedere da quelle parti perché altrimenti gli avrebbe fatto conoscere il di trenta anni fa;
ha aggiunto anche che un fratello morto già lo stavo piangendo;
CP_1
preciso che il fratello del mio compagno è stato ucciso il 18/3/76. Sabato scorso le ragazze erano in giro e lo hanno incontrato in strada;
un loro amico le ha avvertite che il resistente lo aveva avvicinato minacciandolo di ucciderlo, di scuoiarlo, di staccargli la testa. Le figlie mi hanno riferito che sicuramente aveva bevuto. La cosa peggiore è che lui sta frequentando mia sorella con la quale la nostra famiglia non ha più rapporti;
preciso che è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sulle sue tre figlie di cui io sono stata tutrice;
lei faceva uso di stupefacenti;
aveva 4 figli con 4 uomini diversi. Mia sorella ha contattato dicendole che avrebbe merito delle sberle: Per_1
Mia figlia ha detto loro che fanno schifo in quanto è molto brutto vedere il padre frequentare la zia che peraltro è sempre stata un esempio negativo. non vuole vedere il padre;
mi ha detto “da Per_1
sabato è morto. Il resistente mi corrisponde Euro 100,00 per il mantenimento delle figlie e paga il 50% del mutuo sulla casa familiare in comproprietà che ammonta ad euro 560,00 complessivi. Io guadagno
Euro 1000,00 al mese. Sono responsabile barista. fa l'educatrice in due diverse scuole Per_2
elementari; saltuariamente fa delle sostituzioni come insegnante di sostegno. Guadagna mediamente
Euro 500,00 al mese. Viviamo tutti insieme.”.
La parte convenuta ha dichiarato:” Confermo quanto dichiarato il 9/1/24. Non è vero che mi sono avvicinato alla ricorrente ed al di lei compagno. Circa settimane fa ero al solito bar dell'angolo; stavo andando via verso la mia macchina attraversando la strada;
ho visto arrivare la ricorrente in macchina e dietro il suo compagno con un'altra macchina. Mi sono fermato;
mi sono avvicinato alla macchina di e gli ho chiesto gentilmente di non salire a casa. Quella è casa mia. Lui mi ha detto CP_3
se avevo dei problemi a che andasse su. Io gli ho detto che è casa mia e che mi farebbe schifo se
l'amante andasse su. Poi mi sono girato e me ne sono andato. Ho incontrato le mie figlie sabato sera vicino casa di mia suocera;
io ero al bar con mia cognata ed amici comuni;
sono stato Pt_4 chiamato dall'ex fidanzato di mia figlia che mi chiedeva di parlare riguardo ad un precedente Per_2
episodio. Io mi sono messo a parlare con il ragazzo;
sono arrivate le mie figlie;
NI con aria
pagina 8 di 19 minacciosa ed arrogante mi ha chiesto di che cosa stavamo parlando. Mia figlia mi ha detto che il ragazzo le aveva rubato il bancomat, i documenti e le chiavi di casa. Io mi sono fatto restituire le chiavi dal ragazzo con un tono un po' arrogante. Ho un bel rapporto con mia cognata e mi sta aiutando nella separazione. Ho un bel rapporto anche con mia nipote. Io guadagno Euro 1500,00 e vivo da mia madre;
sto cercando una casa. Sto dando per le mie figlie Euro 100,00 al mese e sto pagando il 50% del mutuo;
NI ha iniziato a lavorare. Sono disposto ad aumentare di poco il mantenimento per;
niente per perché lavora.”. Per_1 Per_2
Il Curatore Speciale ha riferito di aver conosciuto e di averla incontrata in tre occasioni;
che la Per_1
minore è apparsa sofferente, apatica, priva di interessi;
che rifiuta di incontrare il padre;
di Per_1
aver preso contatti con le insegnanti della scuola frequentata da Istituto Frisi, che hanno Per_1
riferito della attuale situazione di fragilità di sia dal punto di vista emotivo che didattico;
di Per_1
aver parlato con della necessità di un sostegno psicologico e la minore si è mostrata Per_1 disponibile all'avvio del percorso.
Il Curatore Speciale ha chiesto che il Tribunale deleghi ai Servizi Sociali un'indagine psicosociale con attivazione di una presa in carico urgente di per un supporto psicologico presso il Consultorio;
Per_1
l'ascolto della minore;
l'affidamento super esclusivo della minore alla madre fermo il divieto di avvicinamento alla minore.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nella richiesta di affidamento super esclusivo della minore alla madre;
ha, altresì, chiesto di disporsi il divieto di avvicinamento del padre alle due figlie;
ha chiesto che il contributo paterno al mantenimento di venga fissato in Euro 400,00 e in Euro Per_1
200,00 per NI, oltre al 50% delle spese straordinarie;
sulle istanze istruttorie già formulate si è riservata di insistere all'esito dell'indagine psicosociale.
Il difensore del convenuto ha insistito nelle domande formulate in atti, offrendo per il mantenimento di la somma di Euro 200,00 al mese. Per_1
Il Giudice delegato ha così provveduto:
“Visti gli atti introduttivi del giudizio;
sentite nuovamente le parti che hanno integralmente confermato il contenuto delle dichiarazioni rese all'udienza del 9/1/24, riferendo di ulteriori due episodi con ricostruzioni divergenti del comportamento tenuto dal resistente;
rilevato che il GIP di Milano con ordinanza del 18/3/24, ritenuti sussistente il fumus delle condotte lamentate dalla ricorrente, ha applicato al resistente, indagato per il reato di cui all'art. 612 bis c. 1 e
2 c.p., la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ricorrente ed al di lei compagno PE
, con applicazione del braccialetto elettronico;
[...]
pagina 9 di 19 rilevato che il Curatore Speciale della minore, che ha incontrato in tre occasioni, ha Per_1
confermato che la minore non vuole aver rapporti con il padre e che la stessa manifesta sofferenza e disagi, anche in ambito scolastico, legati alla situazione familiare che sta vivendo;
ritenuto che
in siffatta situazione non possa essere mantenuto l'affidamento condiviso della minore e debba essere disposto, nell'interesse della stessa, l'affidamento super esclusivo alla madre che si occupa nella quotidianità della medesima, provvedendo alla sua cura e gestione;
ritenuto, altresì, che, a tutela delle minori, alla luce delle valutazioni espresse dal GIP nell'ordinanza cautelare, integralmente condivise e richiamate, considerato che il resistente, dimostrando di non aver compreso la gravità della situazione ed incurante dalla condizione di disagio delle figlie, ha continuato
a porre in essere condotte provocatorie e minacciose nei confronti della moglie, del di lei nuovo compagno ed anche delle figlie minori, con continuità e crescente intensità, con pericolo di escalation, fatta salva ogni diversa valutazione e determinazione nel prosieguo del giudizio, anche eventualmente all'esito della indagine psicosociale di seguito delegata, debba essere vietato al resistente, ex art. 473 bis. 46 c.p.c. ed art. 473 bis. 69 e ss c.p.c di avvicinarsi alle figlie ed ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati per la durata di anni uno;
ritenuto di dover disporre indagine psicosociale, con delega ai Servizi Sociali del Comune di Milano alla presa in carico della minore con urgente avvio di intervento di sostegno Per_1
psicologico/psicoterapico;
considerato che
il resistente paga la quota del 50% della rata di mutuo gravante sulla casa familiare in comproprietà da assegnarsi alla madre genitore convivente con le figlie minori;
considerato che
ha iniziato a lavorare quale educatrice ed insegnante di sostegno;
Per_2
considerata la situazione patrimoniale e reddituale delle parti così come risultante dai documenti prodotti (il resistente costituendosi tardivamente non ha depositato in maniera completa i documenti di cui all'art. 473 bis. 12 c.p..c); considerato che il resistente non sopporta allo stato oneri abitativi e che non sopporta oneri di mantenimento diretto della figlia minore la cui gestione è interamente demandata alla madre;
considerate le esigenze di vita e formazione della minore, rapportate all'età della stessa;
adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) Vieta al resistente ex art. 473 bis. 46 c.p.c. ed art. 473 bis. 69 e ss c.p.c di avvicinarsi alle figlie ed ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati per la durata di anni uno;
2) Dispone l'affidamento della minore , nata il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la Per_1 quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, Cogne n.
7, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche pagina 10 di 19 in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) Assegna alla madre la casa familiare in comproprietà di Milano via Cogne n. 7 ex art. 337 sexies
c.c.,
4) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore con il versamento della somma di Euro 300,00 al mese, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2024, entro il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione marzo 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche di cui alle Linee Guida della
Corte di Appello di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente;
adotta i seguenti provvedimenti istruttori
1) Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, diano corso ad un'accurata indagine psicosociale sul nucleo familiare in oggetto fornendo al Tribunale ogni elemento di valutazione utile alla determinazione del regime di affidamento e collocamento maggiormente rispondente all'interesse della figlia minore;
2) Dà incarico i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, di prendere in carico la minore , nata il Persona_1
24/10/08, con urgente avvio di un intervento si sostegno psicologico/psicoterapico;
3) Assegna ai Servizi Sociali del Comune di Milano ed ai Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti termine fino al 15/9/24 per trasmettere al Tribunale una relazione sugli accertamenti delegati e sull'intervento avviato in favore della minore;
4) Assegna alle parti termine fino al 30/9/24 per memorie di osservazione alla relazione dei Servizi;
5) Fissa per esame e per l'ascolto di l'udienza del 10/10/24 ore 15.00, riservando all'esito Per_1
ogni valutazione e determinazione anche di carattere istruttorio.
Dispone che il presente provvedimento venga inserito a cura del Commissariato di Quarto Oggiaro
(MI), con facoltà di sub delega, nel Sistema informatico interforze C.E.D.- S.D.I. anche ai fini degli artt. 387 bis c.p. e380 c.p.p. come modificati dalla l. n. 168/23.
Chiede al PM di trasmettere gli atti del procedimento penale nei confronti di , nato il Controparte_1
23/5/67, RGNR 45018/23, RG Gip 3296/24
pagina 11 di 19 Si comunichi al Commissariato di Quarto Oggiaro (MI), ai Servizi Sociali del Comune di Milano ed ai
Servizi Specialistici dell'ASST “.
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Milano e gli atti inviati dalla
Procura della Repubblica in relazione al procedimento pendente avverso il convenuto, all'udienza del
10/10/24 è stata ascolta la minore Per_1
Fissata udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, la causa è stata rimessa al
Collegio in data 12/3/25.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025
Sulle istanze di prova articolate dalle parti
All'esito degli accertamenti delegati ai Servizi Sociali e Specialistici, le parti non hanno insistito nelle istanze istruttorie avanzate negli atti introduttivi del giudizio.
Osserva, in particolare, il Tribunale che nelle note di trattazione scritta per l'udienza sostituita del
6/11/24 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni senza richieste istruttorie.
Il difensore di parte convenuta non ha depositato note di trattazione.
Solo in sede di precisazione delle conclusioni ha riproposto le istanze di prova orale e ordine di esibizione documentale avanzate nella comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata oltre il termine assegnato nel decreto di fissazione dell'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. e, comunque, decorso il termine per il deposito della memoria ex art. 473 bis. 17 c. 2 c.p.c..
Reputa, comunque, il Tribunale che il materiale probatorio agli atti del giudizio – allegazioni e dichiarazioni rese dalle parti, elementi desumibili dall'ascolto della minore, accertamenti dei Servizi
Sociali e Specialistici, documentazione patrimoniale e reddituale, comportamento processuale delle parti anche ai sensi dell'art. 116 c.p.c. - è completo e sufficiente per decidere sulle questioni relative alla responsabilità genitoriale ed obblighi di mantenimento.
Sulla separazione personale
pagina 12 di 19 e hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano Parte_3 Controparte_1
il 17/06/2000 trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 2000, atto n.
0908, parte II, serie A).
Le risultanze della documentazione in atti, le allegazioni e le dichiarazioni rese dalle parti, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata da parte ricorrente va rigettata. ha genericamente lamentato, senza fornire alcun supporto probatorio e senza Parte_3
avanzare richieste istruttorie in tal senso, condotte di disinteresse per la vita familiare, oltre che svilenti ed offensive per la sua dignità di donna e di madre, che sarebbero state poste in essere dal marito nel corso di tutta la convivenza matrimoniale, con continui e sempre più frequenti ed accesi litigi tra i coniugi.
Secondo le stesse allegazioni della parte ricorrente, i comportamenti aggressivi, intimidatori e minacciosi del marito, cui ha fatto seguito la denuncia querela e l'instaurazione del procedimento penale a carico del medesimo, imputato per il reato di cui all'art. 612 bis. c. 1 e 2 c.p., conclusosi con la condanna alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione, sono iniziati solo dopo che la ricorrente ha comunicato al marito di aver instaurato una relazione con un altro uomo e di voler separarsi.
Manca, dunque, il nesso di causalità tra dette condotte e l'insorgere dell'irreversibile crisi familiare.
Sulla responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di maggiorenne, e di nata il [...]. Per_2 Per_1
Il convenuto si è allontanato dalla casa familiare il 26 luglio del 2023.
La minore, da quella data, vive stabilmente con la madre che si occupa, nella quotidianità, della sua cura e gestione.
La relazione madre-figlia è risultata positiva.
La minore, ascoltata dal Giudice delegato, ha riferito di avere un buon rapporto con la madre, con la quale si confida e trascorre del tempo di qualità.
pagina 13 di 19 Al contrario, ha riferito, sia in sede di ascolto che al Curatore Speciale ed agli operatori dei Per_1
Servizi Sociali (vedi relazione datata 28/9/24), di non voler riprendere la relazione con il padre fortemente segnata dagli avvenimenti che hanno accompagnato la vicenda separativa dei genitori, oltre che da modalità comunicative del genitore da cui si sente offesa e non compresa.
A seguito della denuncia querela presentata dalla ricorrente in data 18/12/23, è stata emessa nei confronti del convenuto, indagato per i reati di cui agli artt. 612 bis. c. 1 e 2 c.p., dal GIP di Milano in data 18/3/24 ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie ed al di lei nuovo compagno, ai luoghi frequentati dalle persone offese, prescrivendo al convenuto medesimo di non comunicare con gli stessi.
In data 27 novembre 2024 è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sette di Controparte_1
reclusione.
Non è stata disposta la sospensione condizionale della pena.
Evidenzia il Tribunale che le condotte reiteratamente poste in essere dal convenuto, così come risultanti dagli atti del procedimento penale trasmessi utilizzabili come prove atipiche, già vagliate nella loro rilevanza dal Giudice penale, sono indice della inidoneità genitoriale del convenuto che, focalizzato sulla vicenda separativa ed incapace di accettare la fine della relazione con la moglie, non è stato in grado di tutelare la figlia minore.
è risultato “…preso da sentimenti di rabbia e di delusione … tali da non essere Controparte_1 minimante in grado di mettere in discussione alcun aspetto del proprio comportamento … e tanto meno di rendersi conto delle conseguenze che le sue condotte maltrattanti nei riguardi della moglie hanno avuto sulla figlia ”. Per_4
Lo stesso ha, inoltre, rifiutato qualsiasi tipo di supporto che gli è stato proposto dai Servizi Sociali per agevolare la ripresa dei rapporti con la figlia tra cui la possibilità di accedere ad un percorso Per_1
presso un centro per il trattamento degli uomini maltrattanti.
La relazione padre-figlia è, dunque, fortemente compromessa e allo stato non vi sono presupposti, né i margini per la ripresa della relazione medesima. ha sedici anni e la progettualità indicata dai Servizi Sociali - percorso psicologico che l'aiuti a Per_1
rielaborare i vissuti familiari- costituisce, di fatto, il solo intervento allo stato praticabile.
In siffatta situazione va, dunque, confermato l'affido super-esclusivo della minore alla madre.
Va delegata ai Servizi Sociali del Comune di Milano la presa in carico del nucleo familiare con l'avvio di interventi di supporto alla genitorialità/psicologico per le parti e di sostegno psicologico per la minore.
pagina 14 di 19 La ricorrente necessita di essere supportata nell'acquisizione di competenze genitoriali più autonome e strutturate e nella rielaborazione dei propri vissuti legati alla relazione con il marito ed ai comportamenti persecutori dallo stesso assunti nella fase separativa.
Il convenuto necessita di essere supportato nella presa di coscienza dei propri comportamenti e delle conseguenze pregiudizievoli degli stessi nella relazione con la moglie e la figlia.
Il percorso di sostegno psicologico per la minore è finalizzato a supportarla nella rielaborazione delle sue dolorose vicende familiari, anche al fine di creare le condizioni per la ripresa di una relazione con il padre.
Evidenzia infine il Tribunale che non sussistono i presupposti per la proroga del divieto di avvicinamento alle figlie e per l'ampliamento del divieto alla ricorrente così come richiesto dalla medesima e dal Curatore Speciale della minore.
La stessa ricorrente ha riferito che parte convenuta ha cessato le condotte persecutorie e che, dopo l'episodio del marzo del 2024, non ha più posto in essere condotte in violazione all'ordinanza cautelare emessa dal GIP che risulta, comunque, ancora vigente, nonché in violazione del provvedimento del
Giudice delegato.
Le esigenze di tutela non sono attuali.
Sull'assegnazione della casa coniugale
La casa familiare sita in Milano, via Cogne n. 7, in comproprietà, va assegnata alla madre in qualità di genitore convivente con la figlia minore, come peraltro concordemente chiesto dalle parti
Sul contributo al mantenimento della prole
La situazione patrimoniale e reddituale delle parti non risulta aver subito alcun mutamento dall'epoca dei provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice delegato la cui ordinanza si richiama integralmente.
La ricorrente lavora come barista e percepisce una retribuzione mensile di Euro 1000,00 al mese circa.
Vive nella casa familiare in comproprietà sulla quale grava un mutuo di Euro 560,00 al mese.
Il convenuto, che non ha versato in atti tutta la documentazione afferente alla sua condizione patrimoniale e reddituale ex art. 473 bis. 12 c.p.c. con tutte le conseguenze di cui all'art. 473 bis. 18
c.p.c., ha una retribuzione mensile di Euro 1650,00 circa calcolata su dodici mensilità (vedi CU2024).
pagina 15 di 19 Vive presso l'abitazione della di lui madre e, allo stato, non sopporta oneri abitativi.
La figlia maggiorenne lavora quale educatrice ed è economicamente autosufficiente. Per_2
La ricorrente non ha insistito nella domanda di mantenimento della medesima.
Riguardo alla figlia minore osserva il Tribunale che, in considerazione di quanto sopra, il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della medesima così come determinato in via temporanea ed urgente dal Giudice delegato all'udienza di prima comparizione personale delle parti è equo e congruo, tenuto conto delle esigenze di vita e formazione della figlia, rapportate all'età della stessa, nonché dell'assenza di contribuzione diretta a carico del padre.
L'assegno unico deve essere integralmente percepito dalla madre che assolve in via esclusiva ai compiti di cura della figlia.
Sulle spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto dei comportamenti gravemente pregiudizievoli assunti dal convenuto che hanno determinato la necessità di adottare provvedimenti a tutela della ricorrente e delle figlie ex art. 473 bis. 46 e 69 e ss c.p.c., considerata la soccombenza della ricorrente sulla domanda di addebito e del convenuto sulla domanda di responsabilità genitoriale, considerata altresì la parziale reciproca soccombenza sulla domanda di contributo al mantenimento della prole, si condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente un terzo delle spese di lite liquidate per tale quota in Euro 2400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con compensazione dei restanti due terzi.
Le spese del Curatore Speciale vanno liquidate come da separato decreto, con condanna del convenuto alla rifusione in favore dell'Erario.
I comportamenti gravemente pregiudizievoli assunti dal convenuto hanno, infatti, determinato la rottura di ogni possibilità di comunicazione tra i genitori e la necessità di nominare alla figlia minore un
Curatore Speciale che ne rappresentasse in giudizio gli interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
pagina 16 di 19 2) Rigetta la domanda di addebito della separazione al marito.;
3) Dispone l'affidamento della minore nata il [...], in [...] esclusiva alla madre, Per_1 presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di
Milano, Cogne n. 7, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c, c.d affidamento super esclusivo, la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
4) Dispone la presa in carico per un periodo di un anno e sei mesi del nucleo familiare in oggetto da parte dei Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Milano che monitoreranno la situazione del nucleo familiare e le condizioni della minore avviando i seguenti interventi:
-supporto psicologico ed alla genitorialità per le parti;
-supporto psicologico per la minore;
5) Invita i genitori ad attenersi alle indicazioni dei Servizi Sociali e Specialistici avvertendoli che in caso di comportamenti pregiudizievoli per la minore potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale di una o di entrambe le parti;
6) Assegna alla madre la casa familiare in comproprietà di Milano via Cogne n. 7 ex art. 337 sexies c.c.;
7) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore Per_1
con il versamento della somma di Euro 300,00 al mese, con decorrenza dalla mensilità di marzo
2024, entro il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione marzo 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 17 di 19 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) Assegno unico integralmente a favore della madre;
pagina 18 di 19 9) Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente un terzo delle spese di lite liquidate per tale quota in Euro 2400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con compensazione dei restanti due terzi;
10) Condanna il convenuto a rifondere all'Erario le spese del Curatore Speciale che saranno liquidate come da separato decreto.
11) Manda alla Cancelleria per la trasmissione del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune per l'annotazione sui Registri dello
Stato Civile e per quant'altro di sua competenza.
Si comunichi alle parti, al Curatore Speciale ed ai Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Milano.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub. 1)
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 43063/23 proposta con ricorso iscritto a ruolo in data 6/12/23 da
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente VIA COGNE 7 20100 MILANO codice fiscale C.F._1 con l'avv. VETRO ANTONIA come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nato a CAMPOMARINO (CB) il 23/05/1967
Residente VIA COGNE 7 20100 MILANO codice fiscale C.F._2 con l'abogado MP GU COLETTE d'intesa con l'avv. SARDO LICIA CARLA come da procura in atti;
convenuto
pagina 1 di 19 e con avv. Manuela Bontempo Curatore Speciale della minore
; Persona_1
pagina 2 di 19 Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni della ricorrente
VOGLIA IL TRIBUNALE
Disattesa ogni contraria istanza
-pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della crisi familiare in capo al marito sig. ; Controparte_1
-confermare il provvedimento di affidamento super esclusivo di alla madre, Persona_1 collocandola quest'ultima, a cui rimarrà la casa coniugale sita in Milano, via Cogne, 7, ivi compresa degli arredi e delle suppellettili, già assegnata con i provvedimenti provvisori;
-confermare altresì il divieto intimato al resistente, ex art. 473 bis. 46 c.p.c. ed art. 473 bis. 69 e ss c.p.c di avvicinarsi alle figlie ed ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati, disponendone fin d'ora la proroga almeno per un ulteriore anno ai sensi dell'art. 473 bis -70 terzo comma;
-estendere il divieto intimato al resistente, ex art. 473 bis. 46 c.p.c. ed art. 473 bis. 69 e ss c.p.c di avvicinarsi alla moglie ed ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati, disponendone fin d'ora la proroga almeno per un ulteriore anno ai sensi dell'art. 473 bis -70 terzo comma;
-porre a carico al sig. , a titolo di contributo per il mantenimento della sola figlia minore Per_1
l'importo di euro 500,00 mensili da versarsi entro il 27 del mese, disponendone fin d'ora il Per_1
versamento diretto da parte del datore di lavoro del sig. , come da procedura già attivata dalla Per_1 signora nel corso dell'istruttoria; Pt_1 porre a carico del padre l'obbligo di concorrere, nella misura del 70%, alle spese straordinarie relative alla figlia (individuate secondo le Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14 Per_1
novembre 2017);
-disporre che la signora percepisca integralmente l'assegno unico previsto per il minore dal Dlgs Pt_1
21 dicembre 2021, n. 230, o provvidenza equipollente;
-condannare il sig. al ristoro delle spese di lite. Per_1
Conclusioni del convenuto
pagina 3 di 19 Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le necessarie declaratorie, così disporre:
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO:
- Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda dispiegata dalla sig.ra di addebito della Pt_1
separazione de quo a carico del resistente, in quanto ca-rente dei presupposti in fatto e in diritto.
- Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di versamento da parte del sig. di una Per_1
somma a titolo di contributo al mantenimento delle fi-glie dal mese di giugno 2023 e/o dal deposito del ricorso, per tutti i motivi di- spiegati in narrativa e, in ogni caso, pronunciare il rigetto di tale richiesta stante l'incapacità reddituale e patrimoniale del resistente.
- Rigettare tutte le domande formulate da parte ricorrente in ordine al contributo per il mantenimento ordinario delle figlie, alla suddivisione delle spese straordinarie e al diritto di vista paterno, per tutti i motivi esposti in narrativa;
NEL MERITO:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa a carico della sig.ra Pt_1
per aver tenuto, come esposto in narrativa, una grave con-dotta contraria ai doveri discendenti dal matrimonio, intervenuta prima del manifestarsi della crisi irreversibile del rapporto coniugale e tale da determinare la crisi del rapporto.
- Assegnare la casa coniugale sita in Milano, Via Cogne n. 7, di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, con arredi e suppellettili in essa contenuti, alla sig.ra Pt_1
- Affidare la figlia minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
presso la madre.
- Regolamentare il diritto di visita paterno come segue: disporre che il padre potrà incontrare la figlia minore a week-end alternati, con pernottamento presso la residenza della madre, uno giorno Per_1
infrasettimanale, indicativamente il mercoledì dall'uscita da scuola sino alla sera alle ore 19.30, e riaccompagnarla presso la residenza della madre, due giorni infrasettimanale, indicativamente mercoledì e venerdì mattina verrà riaccompagnata a scuola dal padre;
disporre che per le Per_1
vacanze la figlia trascorra con il padre, durante le vacanze estive, un periodo di due settimane anche non consecutive, da comunicare alla madre entro il mese di maggio;
per le festività principali, quali il
Natale (dal 24 dicembre al 30 dicembre), il Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio), la Pasqua, il
Carnevale e le ricorrenze particolari disporre che la figlia trascorra queste ultime alternativamente con pagina 4 di 19 l'uno o con l'altro genitore. I Ponti seguiranno la settimana o il fine settimana di competenza. Il tutto salvi diversi accordi di volta in volta posti in essere dai genitori. Si precisa all'uopo che il sig. Per_1
è alla ricerca di nuova soluzione abitativa a prossimità della residenza della fi-glia minore.
- Stabilire a carico del sig. quale contributo al mantenimento della fi-glia Per_1 Persona_1
la somma di Euro 100,00 mensili e rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondersi alla madre in via anticipata tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie documentate ovvero quelle sanitarie non mutuabili e scolastiche, nonché ludiche, sportive e ricreative, queste ultime previamente concordate, anche a titolo di rimborso, previa presentazione dei giustificativi di spesa di tali esborsi, intendendosi per spese straordinarie quelle individuate e disciplinate nelle linee guida del Tribunale di Milano.
- la figlia autosufficiente economicamente in quanto lavora. Per_2
- Stabilire che l'assegno unico percepito dalla sig.ra in favore della figlia e le detrazioni fiscali Pt_1
rimanga attribuita alla stessa, come sempre, al 100%.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- che il Giudice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., voglia ordinare l'esibizione dell'estratto del conto corrente postale della sig.ra ; Controparte_2
- Si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova per interpello e testi sui fatti de-dotti in narrativa, sui seguenti capitoli di prova, formulati in termini positivi e depurati da giudizi:
1) Vero che il isg. è sempre stato un padre amorevole con le proprie figlie e dedito alle stesse? Per_1
2) Vero che il 12.05.2023 il sig. incontrava la moglie in compagnia del sig. Per_1 Pt_2
3) Vero che il sig. nel mese di giugno veniva invitato dalla sig.ra a rilasciare la casa Per_1 Pt_1
coniugale?
4) Vero che era abitudine del padre accompagnare a scuola le figlie?
5) Vero che il sig. in data 28.08.23 è stato costretto a recarsi presso la casa familiare e Per_1
chiamare i Carabinieri perché la madre aveva lasciato la fi-glia minore a casa da sola in orari notturni?
6) Vero che il sig. dopo il mese di maggio 2023 si recava presso la ca-sa coniugale al solo Per_1
cine di recuperare i propri documenti senza recare di-sturbo alla sig.ra Pt_1
7) Vero che il sig. con fare prepotente interpellava il sig. provo-candolo e denigrandolo? Pt_2 Per_1 pagina 5 di 19 Si indicano a testimoni:
Sig. residente in [...], Testimone_1
Sig. residente in [...] Testimone_2
- In caso di ammissione della prova testimoniale avversaria, ammettersi prova contraria, diretta e indiretta.
- Ogni contraria istanza, deduzione e eccezione respinta.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, cpa.
4%, iva 22% e successive spese occorrende.
- Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e eccepire, anche in via istrutto-ria, anche alla luce delle difese di controparte nei termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Conclusioni del Curatore Speciale della minore
1) Confermare l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, Per_1
presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, Cogne n. 7, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
2) Assegnare alla madre la casa familiare in comproprietà di Milano via Cogne n. 7 ex art. 337 sexies c.c.
3) Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore con il versamento della somma di Euro 300,00 al mese (o della Per_1
diversa somma ritenuta di giustizia), entro il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione marzo 2025), oltre al
50% (o diversa percentuale ritenuta di giustizia) delle spese straordinarie mediche e scolastiche ed extrascolastiche di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di pagina 6 di 19 Milano del 14/11/17.
4) Disporre che i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i
Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti:
- supportino per il tempo ritenuto necessario la minore in un percorso di sostegno psicologico;
- avviino con urgenza il supporto alla genitorialità in favore della madre, da raccordarsi con l'intervento di sostegno psicologico disposto per la minore.
5) Confermare il divieto intimato al resistente, ex art. 473 bis. 46 c.p.c. ed art. 473 bis. 69 e ss c.p.c di avvicinarsi alle figlie ed ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati, disponendone la proroga per un ulteriore anno ai sensi dell'art. 473 bis -70 terzo comma.
6) Disporre che la signora percepisca integralmente l'assegno unico Pt_1
previsto per il minore dal Dlgs 21 dicembre 2021, n. 230.
7) Disporre sulle spese di lite come di giustizia.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 6/12/23 e regolarmente notificato al convenuto, la ricorrente
[...]
premesso di avere contratto matrimonio con rito concordatario con a Parte_3 Controparte_1
Milano il 17/06/2000 trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno
2000, atto n. 0908, parte II, serie A) dalla cui unione sono nate le figlie il 19/10/03, e Per_2
il 24/10/08, ha chiesto al Tribunale di Milano l'adozione di provvedimenti urgenti ex artt. Per_1
473 bis. 15 c.p.c. ed artt. 473 bis. 69 e ss c.p.c.; di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, di disporre l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore di assegnare a Per_1
sé la casa familiare sita in Milano, via Cogne n. 7 in comproprietà, di prevedere a carico del resistente il contributo al mantenimento per le figlie nella somma mensile di Euro 1100,00, oltre al pagamento del
70% delle spese straordinarie.
Con comparsa in data 29/1/24 si è costituita in giudizio la Curatrice Speciale della minore Per_1
nominata con provvedimento in data 11/1/24.
Con comparsa depositata in data 15/3/24 si è costituito in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione e chiedendo l'addebito alla moglie;
ha, altresì, chiesto l'affidamento condiviso della figlia minore, la regolamentazione della frequentazione paterna come dettagliato in atti e la pagina 7 di 19 quantificazione in Euro 100,00 al mese del contributo paterno al mantenimento della figlia, oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del giorno 20 marzo 2024 il Giudice delegato ha sentito le parti separatamente che hanno reso le dichiarazioni di seguito riportate.
La parte ricorrente ha dichiarato:” confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni rese all'udienza del 9/1/24. Aggiungo quanto segue: verso fine febbraio, stavo rientrando a casa c'era anche il mio compagno all'improvviso è comparso il resistente che si è avvicinato alla macchina del mio compagno dicendogli di non farsi più vedere da quelle parti perché altrimenti gli avrebbe fatto conoscere il di trenta anni fa;
ha aggiunto anche che un fratello morto già lo stavo piangendo;
CP_1
preciso che il fratello del mio compagno è stato ucciso il 18/3/76. Sabato scorso le ragazze erano in giro e lo hanno incontrato in strada;
un loro amico le ha avvertite che il resistente lo aveva avvicinato minacciandolo di ucciderlo, di scuoiarlo, di staccargli la testa. Le figlie mi hanno riferito che sicuramente aveva bevuto. La cosa peggiore è che lui sta frequentando mia sorella con la quale la nostra famiglia non ha più rapporti;
preciso che è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sulle sue tre figlie di cui io sono stata tutrice;
lei faceva uso di stupefacenti;
aveva 4 figli con 4 uomini diversi. Mia sorella ha contattato dicendole che avrebbe merito delle sberle: Per_1
Mia figlia ha detto loro che fanno schifo in quanto è molto brutto vedere il padre frequentare la zia che peraltro è sempre stata un esempio negativo. non vuole vedere il padre;
mi ha detto “da Per_1
sabato è morto. Il resistente mi corrisponde Euro 100,00 per il mantenimento delle figlie e paga il 50% del mutuo sulla casa familiare in comproprietà che ammonta ad euro 560,00 complessivi. Io guadagno
Euro 1000,00 al mese. Sono responsabile barista. fa l'educatrice in due diverse scuole Per_2
elementari; saltuariamente fa delle sostituzioni come insegnante di sostegno. Guadagna mediamente
Euro 500,00 al mese. Viviamo tutti insieme.”.
La parte convenuta ha dichiarato:” Confermo quanto dichiarato il 9/1/24. Non è vero che mi sono avvicinato alla ricorrente ed al di lei compagno. Circa settimane fa ero al solito bar dell'angolo; stavo andando via verso la mia macchina attraversando la strada;
ho visto arrivare la ricorrente in macchina e dietro il suo compagno con un'altra macchina. Mi sono fermato;
mi sono avvicinato alla macchina di e gli ho chiesto gentilmente di non salire a casa. Quella è casa mia. Lui mi ha detto CP_3
se avevo dei problemi a che andasse su. Io gli ho detto che è casa mia e che mi farebbe schifo se
l'amante andasse su. Poi mi sono girato e me ne sono andato. Ho incontrato le mie figlie sabato sera vicino casa di mia suocera;
io ero al bar con mia cognata ed amici comuni;
sono stato Pt_4 chiamato dall'ex fidanzato di mia figlia che mi chiedeva di parlare riguardo ad un precedente Per_2
episodio. Io mi sono messo a parlare con il ragazzo;
sono arrivate le mie figlie;
NI con aria
pagina 8 di 19 minacciosa ed arrogante mi ha chiesto di che cosa stavamo parlando. Mia figlia mi ha detto che il ragazzo le aveva rubato il bancomat, i documenti e le chiavi di casa. Io mi sono fatto restituire le chiavi dal ragazzo con un tono un po' arrogante. Ho un bel rapporto con mia cognata e mi sta aiutando nella separazione. Ho un bel rapporto anche con mia nipote. Io guadagno Euro 1500,00 e vivo da mia madre;
sto cercando una casa. Sto dando per le mie figlie Euro 100,00 al mese e sto pagando il 50% del mutuo;
NI ha iniziato a lavorare. Sono disposto ad aumentare di poco il mantenimento per;
niente per perché lavora.”. Per_1 Per_2
Il Curatore Speciale ha riferito di aver conosciuto e di averla incontrata in tre occasioni;
che la Per_1
minore è apparsa sofferente, apatica, priva di interessi;
che rifiuta di incontrare il padre;
di Per_1
aver preso contatti con le insegnanti della scuola frequentata da Istituto Frisi, che hanno Per_1
riferito della attuale situazione di fragilità di sia dal punto di vista emotivo che didattico;
di Per_1
aver parlato con della necessità di un sostegno psicologico e la minore si è mostrata Per_1 disponibile all'avvio del percorso.
Il Curatore Speciale ha chiesto che il Tribunale deleghi ai Servizi Sociali un'indagine psicosociale con attivazione di una presa in carico urgente di per un supporto psicologico presso il Consultorio;
Per_1
l'ascolto della minore;
l'affidamento super esclusivo della minore alla madre fermo il divieto di avvicinamento alla minore.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nella richiesta di affidamento super esclusivo della minore alla madre;
ha, altresì, chiesto di disporsi il divieto di avvicinamento del padre alle due figlie;
ha chiesto che il contributo paterno al mantenimento di venga fissato in Euro 400,00 e in Euro Per_1
200,00 per NI, oltre al 50% delle spese straordinarie;
sulle istanze istruttorie già formulate si è riservata di insistere all'esito dell'indagine psicosociale.
Il difensore del convenuto ha insistito nelle domande formulate in atti, offrendo per il mantenimento di la somma di Euro 200,00 al mese. Per_1
Il Giudice delegato ha così provveduto:
“Visti gli atti introduttivi del giudizio;
sentite nuovamente le parti che hanno integralmente confermato il contenuto delle dichiarazioni rese all'udienza del 9/1/24, riferendo di ulteriori due episodi con ricostruzioni divergenti del comportamento tenuto dal resistente;
rilevato che il GIP di Milano con ordinanza del 18/3/24, ritenuti sussistente il fumus delle condotte lamentate dalla ricorrente, ha applicato al resistente, indagato per il reato di cui all'art. 612 bis c. 1 e
2 c.p., la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ricorrente ed al di lei compagno PE
, con applicazione del braccialetto elettronico;
[...]
pagina 9 di 19 rilevato che il Curatore Speciale della minore, che ha incontrato in tre occasioni, ha Per_1
confermato che la minore non vuole aver rapporti con il padre e che la stessa manifesta sofferenza e disagi, anche in ambito scolastico, legati alla situazione familiare che sta vivendo;
ritenuto che
in siffatta situazione non possa essere mantenuto l'affidamento condiviso della minore e debba essere disposto, nell'interesse della stessa, l'affidamento super esclusivo alla madre che si occupa nella quotidianità della medesima, provvedendo alla sua cura e gestione;
ritenuto, altresì, che, a tutela delle minori, alla luce delle valutazioni espresse dal GIP nell'ordinanza cautelare, integralmente condivise e richiamate, considerato che il resistente, dimostrando di non aver compreso la gravità della situazione ed incurante dalla condizione di disagio delle figlie, ha continuato
a porre in essere condotte provocatorie e minacciose nei confronti della moglie, del di lei nuovo compagno ed anche delle figlie minori, con continuità e crescente intensità, con pericolo di escalation, fatta salva ogni diversa valutazione e determinazione nel prosieguo del giudizio, anche eventualmente all'esito della indagine psicosociale di seguito delegata, debba essere vietato al resistente, ex art. 473 bis. 46 c.p.c. ed art. 473 bis. 69 e ss c.p.c di avvicinarsi alle figlie ed ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati per la durata di anni uno;
ritenuto di dover disporre indagine psicosociale, con delega ai Servizi Sociali del Comune di Milano alla presa in carico della minore con urgente avvio di intervento di sostegno Per_1
psicologico/psicoterapico;
considerato che
il resistente paga la quota del 50% della rata di mutuo gravante sulla casa familiare in comproprietà da assegnarsi alla madre genitore convivente con le figlie minori;
considerato che
ha iniziato a lavorare quale educatrice ed insegnante di sostegno;
Per_2
considerata la situazione patrimoniale e reddituale delle parti così come risultante dai documenti prodotti (il resistente costituendosi tardivamente non ha depositato in maniera completa i documenti di cui all'art. 473 bis. 12 c.p..c); considerato che il resistente non sopporta allo stato oneri abitativi e che non sopporta oneri di mantenimento diretto della figlia minore la cui gestione è interamente demandata alla madre;
considerate le esigenze di vita e formazione della minore, rapportate all'età della stessa;
adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) Vieta al resistente ex art. 473 bis. 46 c.p.c. ed art. 473 bis. 69 e ss c.p.c di avvicinarsi alle figlie ed ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati per la durata di anni uno;
2) Dispone l'affidamento della minore , nata il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la Per_1 quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, Cogne n.
7, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche pagina 10 di 19 in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) Assegna alla madre la casa familiare in comproprietà di Milano via Cogne n. 7 ex art. 337 sexies
c.c.,
4) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore con il versamento della somma di Euro 300,00 al mese, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2024, entro il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione marzo 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche di cui alle Linee Guida della
Corte di Appello di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente;
adotta i seguenti provvedimenti istruttori
1) Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, diano corso ad un'accurata indagine psicosociale sul nucleo familiare in oggetto fornendo al Tribunale ogni elemento di valutazione utile alla determinazione del regime di affidamento e collocamento maggiormente rispondente all'interesse della figlia minore;
2) Dà incarico i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, di prendere in carico la minore , nata il Persona_1
24/10/08, con urgente avvio di un intervento si sostegno psicologico/psicoterapico;
3) Assegna ai Servizi Sociali del Comune di Milano ed ai Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti termine fino al 15/9/24 per trasmettere al Tribunale una relazione sugli accertamenti delegati e sull'intervento avviato in favore della minore;
4) Assegna alle parti termine fino al 30/9/24 per memorie di osservazione alla relazione dei Servizi;
5) Fissa per esame e per l'ascolto di l'udienza del 10/10/24 ore 15.00, riservando all'esito Per_1
ogni valutazione e determinazione anche di carattere istruttorio.
Dispone che il presente provvedimento venga inserito a cura del Commissariato di Quarto Oggiaro
(MI), con facoltà di sub delega, nel Sistema informatico interforze C.E.D.- S.D.I. anche ai fini degli artt. 387 bis c.p. e380 c.p.p. come modificati dalla l. n. 168/23.
Chiede al PM di trasmettere gli atti del procedimento penale nei confronti di , nato il Controparte_1
23/5/67, RGNR 45018/23, RG Gip 3296/24
pagina 11 di 19 Si comunichi al Commissariato di Quarto Oggiaro (MI), ai Servizi Sociali del Comune di Milano ed ai
Servizi Specialistici dell'ASST “.
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Milano e gli atti inviati dalla
Procura della Repubblica in relazione al procedimento pendente avverso il convenuto, all'udienza del
10/10/24 è stata ascolta la minore Per_1
Fissata udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, la causa è stata rimessa al
Collegio in data 12/3/25.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025
Sulle istanze di prova articolate dalle parti
All'esito degli accertamenti delegati ai Servizi Sociali e Specialistici, le parti non hanno insistito nelle istanze istruttorie avanzate negli atti introduttivi del giudizio.
Osserva, in particolare, il Tribunale che nelle note di trattazione scritta per l'udienza sostituita del
6/11/24 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni senza richieste istruttorie.
Il difensore di parte convenuta non ha depositato note di trattazione.
Solo in sede di precisazione delle conclusioni ha riproposto le istanze di prova orale e ordine di esibizione documentale avanzate nella comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata oltre il termine assegnato nel decreto di fissazione dell'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. e, comunque, decorso il termine per il deposito della memoria ex art. 473 bis. 17 c. 2 c.p.c..
Reputa, comunque, il Tribunale che il materiale probatorio agli atti del giudizio – allegazioni e dichiarazioni rese dalle parti, elementi desumibili dall'ascolto della minore, accertamenti dei Servizi
Sociali e Specialistici, documentazione patrimoniale e reddituale, comportamento processuale delle parti anche ai sensi dell'art. 116 c.p.c. - è completo e sufficiente per decidere sulle questioni relative alla responsabilità genitoriale ed obblighi di mantenimento.
Sulla separazione personale
pagina 12 di 19 e hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano Parte_3 Controparte_1
il 17/06/2000 trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 2000, atto n.
0908, parte II, serie A).
Le risultanze della documentazione in atti, le allegazioni e le dichiarazioni rese dalle parti, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata da parte ricorrente va rigettata. ha genericamente lamentato, senza fornire alcun supporto probatorio e senza Parte_3
avanzare richieste istruttorie in tal senso, condotte di disinteresse per la vita familiare, oltre che svilenti ed offensive per la sua dignità di donna e di madre, che sarebbero state poste in essere dal marito nel corso di tutta la convivenza matrimoniale, con continui e sempre più frequenti ed accesi litigi tra i coniugi.
Secondo le stesse allegazioni della parte ricorrente, i comportamenti aggressivi, intimidatori e minacciosi del marito, cui ha fatto seguito la denuncia querela e l'instaurazione del procedimento penale a carico del medesimo, imputato per il reato di cui all'art. 612 bis. c. 1 e 2 c.p., conclusosi con la condanna alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione, sono iniziati solo dopo che la ricorrente ha comunicato al marito di aver instaurato una relazione con un altro uomo e di voler separarsi.
Manca, dunque, il nesso di causalità tra dette condotte e l'insorgere dell'irreversibile crisi familiare.
Sulla responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di maggiorenne, e di nata il [...]. Per_2 Per_1
Il convenuto si è allontanato dalla casa familiare il 26 luglio del 2023.
La minore, da quella data, vive stabilmente con la madre che si occupa, nella quotidianità, della sua cura e gestione.
La relazione madre-figlia è risultata positiva.
La minore, ascoltata dal Giudice delegato, ha riferito di avere un buon rapporto con la madre, con la quale si confida e trascorre del tempo di qualità.
pagina 13 di 19 Al contrario, ha riferito, sia in sede di ascolto che al Curatore Speciale ed agli operatori dei Per_1
Servizi Sociali (vedi relazione datata 28/9/24), di non voler riprendere la relazione con il padre fortemente segnata dagli avvenimenti che hanno accompagnato la vicenda separativa dei genitori, oltre che da modalità comunicative del genitore da cui si sente offesa e non compresa.
A seguito della denuncia querela presentata dalla ricorrente in data 18/12/23, è stata emessa nei confronti del convenuto, indagato per i reati di cui agli artt. 612 bis. c. 1 e 2 c.p., dal GIP di Milano in data 18/3/24 ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie ed al di lei nuovo compagno, ai luoghi frequentati dalle persone offese, prescrivendo al convenuto medesimo di non comunicare con gli stessi.
In data 27 novembre 2024 è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sette di Controparte_1
reclusione.
Non è stata disposta la sospensione condizionale della pena.
Evidenzia il Tribunale che le condotte reiteratamente poste in essere dal convenuto, così come risultanti dagli atti del procedimento penale trasmessi utilizzabili come prove atipiche, già vagliate nella loro rilevanza dal Giudice penale, sono indice della inidoneità genitoriale del convenuto che, focalizzato sulla vicenda separativa ed incapace di accettare la fine della relazione con la moglie, non è stato in grado di tutelare la figlia minore.
è risultato “…preso da sentimenti di rabbia e di delusione … tali da non essere Controparte_1 minimante in grado di mettere in discussione alcun aspetto del proprio comportamento … e tanto meno di rendersi conto delle conseguenze che le sue condotte maltrattanti nei riguardi della moglie hanno avuto sulla figlia ”. Per_4
Lo stesso ha, inoltre, rifiutato qualsiasi tipo di supporto che gli è stato proposto dai Servizi Sociali per agevolare la ripresa dei rapporti con la figlia tra cui la possibilità di accedere ad un percorso Per_1
presso un centro per il trattamento degli uomini maltrattanti.
La relazione padre-figlia è, dunque, fortemente compromessa e allo stato non vi sono presupposti, né i margini per la ripresa della relazione medesima. ha sedici anni e la progettualità indicata dai Servizi Sociali - percorso psicologico che l'aiuti a Per_1
rielaborare i vissuti familiari- costituisce, di fatto, il solo intervento allo stato praticabile.
In siffatta situazione va, dunque, confermato l'affido super-esclusivo della minore alla madre.
Va delegata ai Servizi Sociali del Comune di Milano la presa in carico del nucleo familiare con l'avvio di interventi di supporto alla genitorialità/psicologico per le parti e di sostegno psicologico per la minore.
pagina 14 di 19 La ricorrente necessita di essere supportata nell'acquisizione di competenze genitoriali più autonome e strutturate e nella rielaborazione dei propri vissuti legati alla relazione con il marito ed ai comportamenti persecutori dallo stesso assunti nella fase separativa.
Il convenuto necessita di essere supportato nella presa di coscienza dei propri comportamenti e delle conseguenze pregiudizievoli degli stessi nella relazione con la moglie e la figlia.
Il percorso di sostegno psicologico per la minore è finalizzato a supportarla nella rielaborazione delle sue dolorose vicende familiari, anche al fine di creare le condizioni per la ripresa di una relazione con il padre.
Evidenzia infine il Tribunale che non sussistono i presupposti per la proroga del divieto di avvicinamento alle figlie e per l'ampliamento del divieto alla ricorrente così come richiesto dalla medesima e dal Curatore Speciale della minore.
La stessa ricorrente ha riferito che parte convenuta ha cessato le condotte persecutorie e che, dopo l'episodio del marzo del 2024, non ha più posto in essere condotte in violazione all'ordinanza cautelare emessa dal GIP che risulta, comunque, ancora vigente, nonché in violazione del provvedimento del
Giudice delegato.
Le esigenze di tutela non sono attuali.
Sull'assegnazione della casa coniugale
La casa familiare sita in Milano, via Cogne n. 7, in comproprietà, va assegnata alla madre in qualità di genitore convivente con la figlia minore, come peraltro concordemente chiesto dalle parti
Sul contributo al mantenimento della prole
La situazione patrimoniale e reddituale delle parti non risulta aver subito alcun mutamento dall'epoca dei provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice delegato la cui ordinanza si richiama integralmente.
La ricorrente lavora come barista e percepisce una retribuzione mensile di Euro 1000,00 al mese circa.
Vive nella casa familiare in comproprietà sulla quale grava un mutuo di Euro 560,00 al mese.
Il convenuto, che non ha versato in atti tutta la documentazione afferente alla sua condizione patrimoniale e reddituale ex art. 473 bis. 12 c.p.c. con tutte le conseguenze di cui all'art. 473 bis. 18
c.p.c., ha una retribuzione mensile di Euro 1650,00 circa calcolata su dodici mensilità (vedi CU2024).
pagina 15 di 19 Vive presso l'abitazione della di lui madre e, allo stato, non sopporta oneri abitativi.
La figlia maggiorenne lavora quale educatrice ed è economicamente autosufficiente. Per_2
La ricorrente non ha insistito nella domanda di mantenimento della medesima.
Riguardo alla figlia minore osserva il Tribunale che, in considerazione di quanto sopra, il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della medesima così come determinato in via temporanea ed urgente dal Giudice delegato all'udienza di prima comparizione personale delle parti è equo e congruo, tenuto conto delle esigenze di vita e formazione della figlia, rapportate all'età della stessa, nonché dell'assenza di contribuzione diretta a carico del padre.
L'assegno unico deve essere integralmente percepito dalla madre che assolve in via esclusiva ai compiti di cura della figlia.
Sulle spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto dei comportamenti gravemente pregiudizievoli assunti dal convenuto che hanno determinato la necessità di adottare provvedimenti a tutela della ricorrente e delle figlie ex art. 473 bis. 46 e 69 e ss c.p.c., considerata la soccombenza della ricorrente sulla domanda di addebito e del convenuto sulla domanda di responsabilità genitoriale, considerata altresì la parziale reciproca soccombenza sulla domanda di contributo al mantenimento della prole, si condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente un terzo delle spese di lite liquidate per tale quota in Euro 2400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con compensazione dei restanti due terzi.
Le spese del Curatore Speciale vanno liquidate come da separato decreto, con condanna del convenuto alla rifusione in favore dell'Erario.
I comportamenti gravemente pregiudizievoli assunti dal convenuto hanno, infatti, determinato la rottura di ogni possibilità di comunicazione tra i genitori e la necessità di nominare alla figlia minore un
Curatore Speciale che ne rappresentasse in giudizio gli interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
pagina 16 di 19 2) Rigetta la domanda di addebito della separazione al marito.;
3) Dispone l'affidamento della minore nata il [...], in [...] esclusiva alla madre, Per_1 presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di
Milano, Cogne n. 7, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c, c.d affidamento super esclusivo, la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
4) Dispone la presa in carico per un periodo di un anno e sei mesi del nucleo familiare in oggetto da parte dei Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Milano che monitoreranno la situazione del nucleo familiare e le condizioni della minore avviando i seguenti interventi:
-supporto psicologico ed alla genitorialità per le parti;
-supporto psicologico per la minore;
5) Invita i genitori ad attenersi alle indicazioni dei Servizi Sociali e Specialistici avvertendoli che in caso di comportamenti pregiudizievoli per la minore potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale di una o di entrambe le parti;
6) Assegna alla madre la casa familiare in comproprietà di Milano via Cogne n. 7 ex art. 337 sexies c.c.;
7) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore Per_1
con il versamento della somma di Euro 300,00 al mese, con decorrenza dalla mensilità di marzo
2024, entro il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione marzo 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 17 di 19 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) Assegno unico integralmente a favore della madre;
pagina 18 di 19 9) Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente un terzo delle spese di lite liquidate per tale quota in Euro 2400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con compensazione dei restanti due terzi;
10) Condanna il convenuto a rifondere all'Erario le spese del Curatore Speciale che saranno liquidate come da separato decreto.
11) Manda alla Cancelleria per la trasmissione del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune per l'annotazione sui Registri dello
Stato Civile e per quant'altro di sua competenza.
Si comunichi alle parti, al Curatore Speciale ed ai Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Milano.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub. 1)
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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