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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/09/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO Adempimento contrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., come novellato l'art. 281 sexies c.p.c. dal d.l.vo n. 149/2022, sentita la discussione di parte ricorrente all'udienza del 6.5.2025, alla quale la stessa, unicamente costituita in giudizio, è unicamente comparsa, emette la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 3260 dell'anno
2023 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Parte_1
Ingravalle, con studio in Bisceglie, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE sulle
CONCLUSIONI come precisate da parte ricorrente a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c., depositato il 25.8.2023 e ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, il Pt_1
ha quivi convenuto in giudizio il rimasto CP_1
contumace, deducendo quanto segue.
Nella qualità di titolare della ditta TERMOIDRAULICA DI
BOMBINI VITO, riceveva incarico dal convenuto di provvedere alla realizzazione e alla installazione dell'impianto di climatizzazione relativo ad un suo compendio immobiliare da adibire ad <>, sito in Trani alla
Strada Vicinale San Luca / Monte d'Alba; il ricorrente eseguiva integralmente l'opera commissionatagli ed a perfetta regola d'arte, e tuttavia, ricevuta in conto al corrispettivo pattuito la complessiva somma di € 9.900,00,
rimaneva creditore del saldo, pari ad € 5.000,00 oltre ad
IVA, che il committente ometteva di pagargli ad onta delle plurime richieste previamente rivoltegli in via stragiudiziale.
Il chiede pertanto condannarsi il convenuto al Pt_1
pagamento in suo favore della predetta somma di € 5.000,00,
oltre ad IVA e <
monetaria>>.
È inveterata statuizione della Suprema Corte, che,
conformemente al disposto dell'art. 2697 c.c., <
creditore che agisca … per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera
2 allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento>> (Cass.,
SS.UU., 30.10.2001, n. 13533).
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente si è astenuto dal richiedere prove orali ed ha affidato la dimostrazione del titolo del credito vantato a documenti, uno soltanto dei quali, tuttavia, reca una firma illeggibile che il Pt_1
attribuisce al convenuto, tutti gli altri documenti prodotti
- quando vi è evidenza che siano riferibili alla vicenda per cui è causa - provenendo o da terzi o dallo stesso ricorrente.
Senonché la contumacia del , se per un verso preclude CP_1
che possa nel caso operare il principio di non contestazione sancito dall'art. 115, co. 1, c.p.c., il quale richiede che la non contestazione provenga dalla controparte costituita in giudizio, comporta tuttavia per altro verso che deve aversi per non disconosciuta la conformità all'originale delle copie informatiche di tutti i predetti documenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., e deve aversi per riconosciuta la firma del convenuto che a dire del
è stata da lui apposta su quell'unico documento di Pt_1
cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 215, co. 1,
n. 1, c.p.c.
Il documento in parola consta di un esemplare della dichiarazione di conformità dell'impianto del saldo del cui prezzo si tratta, rilasciata dallo stesso il Pt_1
21.7.2014 e però sottoscritta <> dal
3 <>, che dal documento medesimo risulta essere l'< > con sede in Parte_2
Bisceglie.
Tanto può ritenersi sufficiente ad integrare la prova della effettiva esecuzione dell'opera da parte della ditta del
Bombini, dietro incarico del convenuto.
Dopo di che si pone la questione della prova dell'ammontare del prezzo spettante al prestatore in corrispettivo dell'opera.
Il ricorrente ha a questo proposito depositato in copia informatica, per ciò che rileva: un computo metrico consuntivo della stessa, firmato da una ing. CP_2
, che riporta quale suo complessivo prezzo la somma di
[...]
€ 17.609,18; le attestazioni provenienti dalla propria banca, la Controparte_3
p.a., di due bonifici eseguiti dal in suo
[...] CP_1
favore a titolo di acconto il 19.4 e il 24.4.2013, la seconda delle quali reca riferimento ad una sua fattura n. 4 del
20.3.2013, che pure il ha versato in atti e che Pt_1
risulta emessa per l'importo di € 7.000,00 quale acconto per i <
in via Monte D'Alba / San luca TRANI>>.
Ora, vero è che, per altrettanto consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, <
proviene da un terzo estraneo alla lite, costituisce una prova atipica di valore puramente indiziario, il cui contenuto è contestabile con ogni mezzo e può contribuire a fondare il convincimento del giudice in armonia con altri dati probatori acquisiti nel processo>> (Cass.
8.2.2025 n.
4 3227 fra le più recenti); nella specie può nondimeno ritenersi che, a fronte della prova che l'opera è stata compiuta ed anche avuto riguardo al totale disinteresse serbato dal debitore per la causa, detti plurimi documenti provenienti da terzi concorrano ad autorizzare il convincimento della debenza in effetti del saldo prezzo vantato a credito dal ricorrente, nella misura da questi prospettata, inferiore rispetto a quella che dovrebbe indiziariamente presumersi dovuta per l'intero.
Consegue che la domanda proposta va accolta, con condanna del convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.000,00, oltre all'IVA se e come per legge dovuta, ed agli interessi di mora nella misura legale a decorrere dalla data del 18.2.2019, alla quale è documentata la costituzione in mora, fino al soddisfo, ed oltre alle spese di causa, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- condanna il convenuto a pagare in favore del ricorrente la somma di € 5.000,00, oltre all'IVA se e come per legge dovuta ed agli interessi come in motivazione;
- condanna il convenuto a pagare in favore del ricorrente le spese di causa, che si liquidano nella complessiva somma di
€ 1.826,00, di cui € 125,00 per esborsi ed € 1.701,00 per
5 compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Si comunichi.
Trani, 3.9.2025
Il G.O.T.
dott. Nicola Milillo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., come novellato l'art. 281 sexies c.p.c. dal d.l.vo n. 149/2022, sentita la discussione di parte ricorrente all'udienza del 6.5.2025, alla quale la stessa, unicamente costituita in giudizio, è unicamente comparsa, emette la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 3260 dell'anno
2023 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Parte_1
Ingravalle, con studio in Bisceglie, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE sulle
CONCLUSIONI come precisate da parte ricorrente a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c., depositato il 25.8.2023 e ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, il Pt_1
ha quivi convenuto in giudizio il rimasto CP_1
contumace, deducendo quanto segue.
Nella qualità di titolare della ditta TERMOIDRAULICA DI
BOMBINI VITO, riceveva incarico dal convenuto di provvedere alla realizzazione e alla installazione dell'impianto di climatizzazione relativo ad un suo compendio immobiliare da adibire ad <>, sito in Trani alla
Strada Vicinale San Luca / Monte d'Alba; il ricorrente eseguiva integralmente l'opera commissionatagli ed a perfetta regola d'arte, e tuttavia, ricevuta in conto al corrispettivo pattuito la complessiva somma di € 9.900,00,
rimaneva creditore del saldo, pari ad € 5.000,00 oltre ad
IVA, che il committente ometteva di pagargli ad onta delle plurime richieste previamente rivoltegli in via stragiudiziale.
Il chiede pertanto condannarsi il convenuto al Pt_1
pagamento in suo favore della predetta somma di € 5.000,00,
oltre ad IVA e <
monetaria>>.
È inveterata statuizione della Suprema Corte, che,
conformemente al disposto dell'art. 2697 c.c., <
creditore che agisca … per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera
2 allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento>> (Cass.,
SS.UU., 30.10.2001, n. 13533).
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente si è astenuto dal richiedere prove orali ed ha affidato la dimostrazione del titolo del credito vantato a documenti, uno soltanto dei quali, tuttavia, reca una firma illeggibile che il Pt_1
attribuisce al convenuto, tutti gli altri documenti prodotti
- quando vi è evidenza che siano riferibili alla vicenda per cui è causa - provenendo o da terzi o dallo stesso ricorrente.
Senonché la contumacia del , se per un verso preclude CP_1
che possa nel caso operare il principio di non contestazione sancito dall'art. 115, co. 1, c.p.c., il quale richiede che la non contestazione provenga dalla controparte costituita in giudizio, comporta tuttavia per altro verso che deve aversi per non disconosciuta la conformità all'originale delle copie informatiche di tutti i predetti documenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., e deve aversi per riconosciuta la firma del convenuto che a dire del
è stata da lui apposta su quell'unico documento di Pt_1
cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 215, co. 1,
n. 1, c.p.c.
Il documento in parola consta di un esemplare della dichiarazione di conformità dell'impianto del saldo del cui prezzo si tratta, rilasciata dallo stesso il Pt_1
21.7.2014 e però sottoscritta <> dal
3 <>, che dal documento medesimo risulta essere l'< > con sede in Parte_2
Bisceglie.
Tanto può ritenersi sufficiente ad integrare la prova della effettiva esecuzione dell'opera da parte della ditta del
Bombini, dietro incarico del convenuto.
Dopo di che si pone la questione della prova dell'ammontare del prezzo spettante al prestatore in corrispettivo dell'opera.
Il ricorrente ha a questo proposito depositato in copia informatica, per ciò che rileva: un computo metrico consuntivo della stessa, firmato da una ing. CP_2
, che riporta quale suo complessivo prezzo la somma di
[...]
€ 17.609,18; le attestazioni provenienti dalla propria banca, la Controparte_3
p.a., di due bonifici eseguiti dal in suo
[...] CP_1
favore a titolo di acconto il 19.4 e il 24.4.2013, la seconda delle quali reca riferimento ad una sua fattura n. 4 del
20.3.2013, che pure il ha versato in atti e che Pt_1
risulta emessa per l'importo di € 7.000,00 quale acconto per i <
in via Monte D'Alba / San luca TRANI>>.
Ora, vero è che, per altrettanto consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, <
proviene da un terzo estraneo alla lite, costituisce una prova atipica di valore puramente indiziario, il cui contenuto è contestabile con ogni mezzo e può contribuire a fondare il convincimento del giudice in armonia con altri dati probatori acquisiti nel processo>> (Cass.
8.2.2025 n.
4 3227 fra le più recenti); nella specie può nondimeno ritenersi che, a fronte della prova che l'opera è stata compiuta ed anche avuto riguardo al totale disinteresse serbato dal debitore per la causa, detti plurimi documenti provenienti da terzi concorrano ad autorizzare il convincimento della debenza in effetti del saldo prezzo vantato a credito dal ricorrente, nella misura da questi prospettata, inferiore rispetto a quella che dovrebbe indiziariamente presumersi dovuta per l'intero.
Consegue che la domanda proposta va accolta, con condanna del convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.000,00, oltre all'IVA se e come per legge dovuta, ed agli interessi di mora nella misura legale a decorrere dalla data del 18.2.2019, alla quale è documentata la costituzione in mora, fino al soddisfo, ed oltre alle spese di causa, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- condanna il convenuto a pagare in favore del ricorrente la somma di € 5.000,00, oltre all'IVA se e come per legge dovuta ed agli interessi come in motivazione;
- condanna il convenuto a pagare in favore del ricorrente le spese di causa, che si liquidano nella complessiva somma di
€ 1.826,00, di cui € 125,00 per esborsi ed € 1.701,00 per
5 compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Si comunichi.
Trani, 3.9.2025
Il G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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