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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/10/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. n. 658/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Sezione prima famiglia Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento di divorzio instaurato da C.F: ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Barbara Parte_1 C.F._1 Prioretti ricorrente
contro
C.F.: ), nato il [...] in [...] CP_1 C.F._2 resistente contumace con l'intervento del P.M. in sede interveniente necessario CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.3.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 8.2.2024 - premesso di aver contratto matrimonio civile Parte_1 in Dubai (Emirati Arabi Uniti) in data 10.3.2015 con (atto annotato nei registri dello CP_1 stato civile del comune di Marino al n. 5, parte 2, serie C, uff. 3); di aver avuto dalla unione coniugale due figlie, (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]); di Persona_1 Persona_2 essersi separata dal in virtù di accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita sottoscritto il CP_1 26.3.2021 (autorizzato in data 29.3.2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri Proc. Neg. Ass. n. 169/2021) – ha dedotto che i coniugi dalla data della separazione non hanno più ripreso la convivenza;
che il dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione, non adempie ai CP_1 propri doveri di genitore, non provvede al mantenimento, alla istruzione e alla cura delle figlie, delle quali si disinteressa totalmente senza cercarle e senza partecipare ai momenti importanti della loro crescita;
che il resistente dall'estate del 2023, a seguito delle richieste economiche della ricorrente, ha cambiato il numero di telefono e, ad oggi, non è raggiungibile (neanche per e-mail, né su alcuna piattaforma); che la condotta inadempiente del resistente è causa di pregiudizi, non solo per le figlie ma anche per la ricorrente alla quale deve essere riconosciuto il risarcimento del danno;
che ella ricorrente, con l'aiuto dei propri genitori, provvede ad assistere materialmente e moralmente le figlie;
che, dopo vari tentativi di far ravvedere il marito e una procedura esecutiva non andata a buon fine per irreperibilità del resistente, ella ricorrente si è determinata a sporgere querela per la violazione degli obblighi di assistenza familiare;
che il resistente dal mese di giugno del 2023 (ultimo bonifico) non versa alcunché per le figlie né ha mai partecipato alle spese straordinarie;
che, vista l'irreperibilità del pagina 1 di 4 resistente, si rende necessario un aumento dell'assegno di mantenimento dovuto per le figlie anche in virtù delle notevoli spese straordinarie sostenute;
che il è di professione chef e lavora CP_1 all'estero, attualmente come chef executive presso OR EY (ristorante in Inghilterra), sebbene non sia noto alla ricorrente in quale sede operi;
che il resistente ha una busta paga di almeno 5.000,00 Parte euro al mese;
che ella ricorrente attualmente lavora presso la con un reddito mensile di 3.000,00 euro. La ricorrente ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “All'Ill.mo Tribunale adito affinché, previo ammonimento del Sig. ai sensi e per gli effetti dell'art 473 bis cpc al fine di far cessare CP_1 dal porre in esser le condotte gravemente lesive del diritto dei minori a vedersi garantita la bigenitorialità, voglia pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Marino, ordinandone contestualmente la trascrizione sul registro dello stato civile del Comune di competenza, alle condizioni che seguono: 1) Disporre che i coniugi continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) disporre l'affido esclusivo delle minori alla madre attesa l'assenza provata e prolungata dell'altro genitore, totalmente disinteressato alle esigenze e ai bisogni delle figlie;
tuttavia il sig.
dopo aver provato continuità e reale volontà di vedere e crescere le figlie, potrà vedere le
CP_1 minori ogni volta che vorrà quando verrà in Italia, previo accordo con la signora e Parte_1 compatibilmente con i loro desideri e con i loro impegni scolastici ed extrascolastici;
3) stabilire che il Sig. dovrà corrispondere alla Sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni
CP_1 Parte_1 mese, l'assegno di 2000 euro (1000 per figlia) a titolo di contributo per il mantenimento delle bambine, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
C) ammonire il padre delle minori per non aver mai rispettato le modalità di visita e gli obblighi di mantenimento stabiliti in sede di separazione, con ordine di cessare qualsivoglia condotta pregiudizievole ad una crescita sana ed equilibrata delle bambine;
D) disporre che il sia condannato a corrispondere alla ricorrente a titolo di
CP_1 risarcimento del danno per tutti i sacrifici e le mancanze che ha dovuto colmare a causa del suo deprecabile comportamento, la somma equitativa di 50.000 euro o di quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia”. All'udienza del 11.9.2024 è stata sentita la ricorrente, comparsa personalmente;
nessuno è comparso per il il Giudice delegato, attesa la latitanza morale e materiale del resistente, ha confermato
CP_1
l'affidamento esclusivo delle minori alla ricorrente autorizzandola, altresì, ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore importanza per le figlie (istruzione, sanità, educazione, residenza abituale) ed ha rinviato la causa per la decisione all'udienza del 19.3.2025. Nelle note di trattazione scritta depositata per tale udienza, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento di tutte le domande articolate nel ricorso introduttivo. Tanto premesso, deve essere, in primo luogo, dichiarata la contumacia di non costituito CP_1 in giudizio, benché ritualmente citato (cfr. ricorso notificato ex art. 143 c.p.c. nell'ultima residenza nota, depositato il 6.9.2024). La domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, come desumibile dall'esame degli atti nonché dalla condotta processuale delle parti (da un lato, la domanda proposta dalla ricorrente, e dall'altro lato, il disinteresse o l'inerzia del resistente – non costituito in giudizio - rispetto all'avversa domanda) non possono che confermare la comune volontà dei coniugi di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale, sicché il Collegio deve recepire tale intendimento, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3 co. 1 n. 2 lett. b) per pronunciare lo scioglimento del matrimonio. Deve essere confermato l'affidamento esclusivo delle figlie minori e (prossime a Per_1 Per_2 compiere 10 anni e 8 anni) alla ricorrente, la quale è autorizzata anche ad assumere le decisioni di maggiore importanza per le figlie (salute, educazione, istruzione, residenza abituale). Infatti, l'assenza morale e materiale della figura paterna (vedi atto di precetto del 11.10.2023, nonché denuncia-querela del 31.1.2024 e decreto penale di condanna del Tribunale Ordinario di Velletri pubblicato il 27.9.2024 pagina 2 di 4 per violazione dell'art. 570 bis c.p.), la cui persistenza è stata confermata dalla ricorrente all'udienza del 19.3.2025, depone per una prognosi negativa circa l'assolvimento dei compiti genitoriali da parte del resistente nonché relativamente alla collaborazione di costui nell'assunzione di tempestive scelte nell'interesse delle minori. Quanto al diritto di visita, tenuto conto che il resistente risulta vivere e lavorare all'estero, ritiene il Tribunale di disporre, come richiesto dalla ricorrente, che il potrà vedere le figlie quando verrà CP_1 in Italia, previo accordo con la ricorrente e compatibilmente con i desideri e con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori. Con riferimento alla domanda relativa all'aumento dell'assegno di mantenimento per le figlie (da euro 1.100,00, concordato in sede di separazione per entrambe le minori, ad euro 2.000,00, richiesto in questa sede) si osserva che, sulla base del principio di proporzionalità, per la quantificazione dello stesso è necessario valutare le capacità economiche dei genitori, le esigenze del minore e lo standard di vita preesistente, non potendosi desumere che l'esistenza di una capacità patrimoniale e reddituale, anche quando particolarmente elevata, giustifichi di per sé la corresponsione di un assegno manifestamente sproporzionato alle concrete esigenze del figlio (cd. principio del best interest of child). Ciò si desume chiaramente dalla lettura dell'art. 337 ter co. IV c.c., allorché il principio di proporzionalità si determina, considerando “le attuali esigenze del figlio;
il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
le risorse economiche di entrambi i genitori;
la valenza dei compiti domestici e assunti da ciascun genitore”. Parte Sul punto si osserva che la ha dichiarato di lavorare attualmente alla e di guadagnare Parte_1 3.300,00 euro al mese (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 11.9.2024). La ricorrente ha, inoltre, allegato che il resistente, chef di professione, abbia una busta paga di almeno 5.000,00 euro mensili. Sulla base della situazione complessivamente dedotta e documentata, il Tribunale quantifica l'assegno di mantenimento da porsi a carico del padre per le minori in complessivi euro 1.200,00 - oltre alla rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Velletri - importo ritenuto congruo, tenuto conto dell'età delle figlie e della condizione economica delle parti. Con riferimento alla domanda di ammonizione del ritiene il Tribunale, in virtù di quanto CP_1 disposto dall'art. 473 bis 39, che la stessa vada accolta, attese le inadempienze del resistente. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la stessa va rigettata in difetto di specifiche allegazioni ed elementi di prova in ordina ai danni subiti, presupposti necessari anche nell'ipotesi di valutazione equitativa. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022, n. 147), tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa) e dei valori tariffari minimi - per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione - stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- dichiara la contumacia di CP_1
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Dubai (Emirati Arabi Uniti) in data 10.3.2015 (atto annotato nei registri dello stato civile del comune di Marino al n. 5, parte 2, serie C, uff. 3);
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Marino di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori (nata a [...] il [...]) e Persona_1
(nata a [...] il [...]) alla madre con collocamento delle stesse presso la Persona_2
pagina 3 di 4 ricorrente, la quale è autorizzata anche all'adozione delle decisioni di maggiore importanza per le figlie (salute, educazione, istruzione, residenza abituale);
- dispone che il resistente potrà vedere le figlie quando verrà in Italia, previo accordo con la ricorrente e compatibilmente con i desideri e con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori;
- pone a carico di per il mantenimento delle figlie e un assegno di CP_1 Per_1 Per_2 mantenimento di complessivi euro 1.200,00 – oltre alla rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie - da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
- ammonisce all'osservanza degli obblighi inerenti all'esercizio della CP_1 responsabilità genitoriale;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente;
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 98,00 per CP_1 esborsi ed euro 2.356,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del 1.10.2025. Il Giudice estensore Dott. Angelo Baffa Il Presidente Dott. Riccardo Massera
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Sezione prima famiglia Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento di divorzio instaurato da C.F: ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Barbara Parte_1 C.F._1 Prioretti ricorrente
contro
C.F.: ), nato il [...] in [...] CP_1 C.F._2 resistente contumace con l'intervento del P.M. in sede interveniente necessario CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.3.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 8.2.2024 - premesso di aver contratto matrimonio civile Parte_1 in Dubai (Emirati Arabi Uniti) in data 10.3.2015 con (atto annotato nei registri dello CP_1 stato civile del comune di Marino al n. 5, parte 2, serie C, uff. 3); di aver avuto dalla unione coniugale due figlie, (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]); di Persona_1 Persona_2 essersi separata dal in virtù di accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita sottoscritto il CP_1 26.3.2021 (autorizzato in data 29.3.2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri Proc. Neg. Ass. n. 169/2021) – ha dedotto che i coniugi dalla data della separazione non hanno più ripreso la convivenza;
che il dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione, non adempie ai CP_1 propri doveri di genitore, non provvede al mantenimento, alla istruzione e alla cura delle figlie, delle quali si disinteressa totalmente senza cercarle e senza partecipare ai momenti importanti della loro crescita;
che il resistente dall'estate del 2023, a seguito delle richieste economiche della ricorrente, ha cambiato il numero di telefono e, ad oggi, non è raggiungibile (neanche per e-mail, né su alcuna piattaforma); che la condotta inadempiente del resistente è causa di pregiudizi, non solo per le figlie ma anche per la ricorrente alla quale deve essere riconosciuto il risarcimento del danno;
che ella ricorrente, con l'aiuto dei propri genitori, provvede ad assistere materialmente e moralmente le figlie;
che, dopo vari tentativi di far ravvedere il marito e una procedura esecutiva non andata a buon fine per irreperibilità del resistente, ella ricorrente si è determinata a sporgere querela per la violazione degli obblighi di assistenza familiare;
che il resistente dal mese di giugno del 2023 (ultimo bonifico) non versa alcunché per le figlie né ha mai partecipato alle spese straordinarie;
che, vista l'irreperibilità del pagina 1 di 4 resistente, si rende necessario un aumento dell'assegno di mantenimento dovuto per le figlie anche in virtù delle notevoli spese straordinarie sostenute;
che il è di professione chef e lavora CP_1 all'estero, attualmente come chef executive presso OR EY (ristorante in Inghilterra), sebbene non sia noto alla ricorrente in quale sede operi;
che il resistente ha una busta paga di almeno 5.000,00 Parte euro al mese;
che ella ricorrente attualmente lavora presso la con un reddito mensile di 3.000,00 euro. La ricorrente ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “All'Ill.mo Tribunale adito affinché, previo ammonimento del Sig. ai sensi e per gli effetti dell'art 473 bis cpc al fine di far cessare CP_1 dal porre in esser le condotte gravemente lesive del diritto dei minori a vedersi garantita la bigenitorialità, voglia pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Marino, ordinandone contestualmente la trascrizione sul registro dello stato civile del Comune di competenza, alle condizioni che seguono: 1) Disporre che i coniugi continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) disporre l'affido esclusivo delle minori alla madre attesa l'assenza provata e prolungata dell'altro genitore, totalmente disinteressato alle esigenze e ai bisogni delle figlie;
tuttavia il sig.
dopo aver provato continuità e reale volontà di vedere e crescere le figlie, potrà vedere le
CP_1 minori ogni volta che vorrà quando verrà in Italia, previo accordo con la signora e Parte_1 compatibilmente con i loro desideri e con i loro impegni scolastici ed extrascolastici;
3) stabilire che il Sig. dovrà corrispondere alla Sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni
CP_1 Parte_1 mese, l'assegno di 2000 euro (1000 per figlia) a titolo di contributo per il mantenimento delle bambine, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
C) ammonire il padre delle minori per non aver mai rispettato le modalità di visita e gli obblighi di mantenimento stabiliti in sede di separazione, con ordine di cessare qualsivoglia condotta pregiudizievole ad una crescita sana ed equilibrata delle bambine;
D) disporre che il sia condannato a corrispondere alla ricorrente a titolo di
CP_1 risarcimento del danno per tutti i sacrifici e le mancanze che ha dovuto colmare a causa del suo deprecabile comportamento, la somma equitativa di 50.000 euro o di quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia”. All'udienza del 11.9.2024 è stata sentita la ricorrente, comparsa personalmente;
nessuno è comparso per il il Giudice delegato, attesa la latitanza morale e materiale del resistente, ha confermato
CP_1
l'affidamento esclusivo delle minori alla ricorrente autorizzandola, altresì, ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore importanza per le figlie (istruzione, sanità, educazione, residenza abituale) ed ha rinviato la causa per la decisione all'udienza del 19.3.2025. Nelle note di trattazione scritta depositata per tale udienza, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento di tutte le domande articolate nel ricorso introduttivo. Tanto premesso, deve essere, in primo luogo, dichiarata la contumacia di non costituito CP_1 in giudizio, benché ritualmente citato (cfr. ricorso notificato ex art. 143 c.p.c. nell'ultima residenza nota, depositato il 6.9.2024). La domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, come desumibile dall'esame degli atti nonché dalla condotta processuale delle parti (da un lato, la domanda proposta dalla ricorrente, e dall'altro lato, il disinteresse o l'inerzia del resistente – non costituito in giudizio - rispetto all'avversa domanda) non possono che confermare la comune volontà dei coniugi di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale, sicché il Collegio deve recepire tale intendimento, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3 co. 1 n. 2 lett. b) per pronunciare lo scioglimento del matrimonio. Deve essere confermato l'affidamento esclusivo delle figlie minori e (prossime a Per_1 Per_2 compiere 10 anni e 8 anni) alla ricorrente, la quale è autorizzata anche ad assumere le decisioni di maggiore importanza per le figlie (salute, educazione, istruzione, residenza abituale). Infatti, l'assenza morale e materiale della figura paterna (vedi atto di precetto del 11.10.2023, nonché denuncia-querela del 31.1.2024 e decreto penale di condanna del Tribunale Ordinario di Velletri pubblicato il 27.9.2024 pagina 2 di 4 per violazione dell'art. 570 bis c.p.), la cui persistenza è stata confermata dalla ricorrente all'udienza del 19.3.2025, depone per una prognosi negativa circa l'assolvimento dei compiti genitoriali da parte del resistente nonché relativamente alla collaborazione di costui nell'assunzione di tempestive scelte nell'interesse delle minori. Quanto al diritto di visita, tenuto conto che il resistente risulta vivere e lavorare all'estero, ritiene il Tribunale di disporre, come richiesto dalla ricorrente, che il potrà vedere le figlie quando verrà CP_1 in Italia, previo accordo con la ricorrente e compatibilmente con i desideri e con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori. Con riferimento alla domanda relativa all'aumento dell'assegno di mantenimento per le figlie (da euro 1.100,00, concordato in sede di separazione per entrambe le minori, ad euro 2.000,00, richiesto in questa sede) si osserva che, sulla base del principio di proporzionalità, per la quantificazione dello stesso è necessario valutare le capacità economiche dei genitori, le esigenze del minore e lo standard di vita preesistente, non potendosi desumere che l'esistenza di una capacità patrimoniale e reddituale, anche quando particolarmente elevata, giustifichi di per sé la corresponsione di un assegno manifestamente sproporzionato alle concrete esigenze del figlio (cd. principio del best interest of child). Ciò si desume chiaramente dalla lettura dell'art. 337 ter co. IV c.c., allorché il principio di proporzionalità si determina, considerando “le attuali esigenze del figlio;
il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
le risorse economiche di entrambi i genitori;
la valenza dei compiti domestici e assunti da ciascun genitore”. Parte Sul punto si osserva che la ha dichiarato di lavorare attualmente alla e di guadagnare Parte_1 3.300,00 euro al mese (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 11.9.2024). La ricorrente ha, inoltre, allegato che il resistente, chef di professione, abbia una busta paga di almeno 5.000,00 euro mensili. Sulla base della situazione complessivamente dedotta e documentata, il Tribunale quantifica l'assegno di mantenimento da porsi a carico del padre per le minori in complessivi euro 1.200,00 - oltre alla rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Velletri - importo ritenuto congruo, tenuto conto dell'età delle figlie e della condizione economica delle parti. Con riferimento alla domanda di ammonizione del ritiene il Tribunale, in virtù di quanto CP_1 disposto dall'art. 473 bis 39, che la stessa vada accolta, attese le inadempienze del resistente. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la stessa va rigettata in difetto di specifiche allegazioni ed elementi di prova in ordina ai danni subiti, presupposti necessari anche nell'ipotesi di valutazione equitativa. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022, n. 147), tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa) e dei valori tariffari minimi - per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione - stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- dichiara la contumacia di CP_1
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Dubai (Emirati Arabi Uniti) in data 10.3.2015 (atto annotato nei registri dello stato civile del comune di Marino al n. 5, parte 2, serie C, uff. 3);
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Marino di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori (nata a [...] il [...]) e Persona_1
(nata a [...] il [...]) alla madre con collocamento delle stesse presso la Persona_2
pagina 3 di 4 ricorrente, la quale è autorizzata anche all'adozione delle decisioni di maggiore importanza per le figlie (salute, educazione, istruzione, residenza abituale);
- dispone che il resistente potrà vedere le figlie quando verrà in Italia, previo accordo con la ricorrente e compatibilmente con i desideri e con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori;
- pone a carico di per il mantenimento delle figlie e un assegno di CP_1 Per_1 Per_2 mantenimento di complessivi euro 1.200,00 – oltre alla rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie - da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
- ammonisce all'osservanza degli obblighi inerenti all'esercizio della CP_1 responsabilità genitoriale;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente;
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 98,00 per CP_1 esborsi ed euro 2.356,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del 1.10.2025. Il Giudice estensore Dott. Angelo Baffa Il Presidente Dott. Riccardo Massera
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