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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/10/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 22/10/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 2937 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Glenda Rinaldi in sostituzione dell'Avv. Giuseppe
Cultrera che discute la causa riportandosi alle difese di cui al ricorso e reiterate nelle note.
Per l'INPS è comparso l'Avv. C. Cardile in sostituzione dell'avv. che discute la causa CP_1 riportandosi alle difese di cui alla memoria di costituzione ed insiste nell'eccezione preliminare di decadenza.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 22/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 2937 /2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cultrera giusta procura in atti;
Parte_1
- ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv. A. Testa giusta Controparte_2
procura in atti.
- resistente Svolgimento del Processo CP_ Con ricorso depositato il 12.07.2024, la ricorrente conveniva in giudizio l' al fine di sentire accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'indebito e conseguentemente che gli importi pagati erano spettanti alla ricorrente;
assumeva di aver percepito per un periodo limitato la disoccupazione agricola e che improvvisamente riceveva un sollecito di pagamento,
a seguito di revoca del beneficio con la seguente motivazione “sono state riscosse prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”, e veniva richiesto il pagamento di € 6.879,25, quale ripetizione di indebito, per aver percepito detta somma nel periodo 01.01.2010 al 31.12.2011; eccepiva la prescrizione atteso che l'unico avviso pervenuto portava la data del 24.6.2024. Insisteva per l'accoglimento del ricorso. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che deduceva la legittimità dell'operato dell'istituto, ed in via preliminare eccepiva la decadenza dall'azione ex art. 22 del D.L. n°7/1970; esponeva che con verbale del 17/4/2013 erano stati disconosciuti tutti i rapporti di lavoro denunciati dall'anno 2008 in poi dall'azienda agricola MILANA
SEBASTIANO, tra cui quello della ricorrente per gli anni in cui la stessa era stata denunciata, ovvero anni 2010 e 2011e ciò aveva condotto alla cancellazione delle giornate nell'estratto contributivo avvenuta con il primo elenco di variazione 2013 e che con successiva nota del
6/3/2014, ritualmente notificata in data 21/3/2014 la ricorrente era stata informata che le prestazioni di disoccupazione agricola erogate per il periodo 1/1/2010 – 31/12/2011 erano da ritenersi indebite;
erano decorsi i termini, dal 21.3.2014, sia previsti dall'art. 11 del D.Lgs.
n°375/1993 (30 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo alla Commissione
Provinciale per l'Agricoltura) che quelli previsti dall'art. 22 del D.L. n°7/1970 (120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria), come reintrodotto - con efficacia dal 6/7/2011 - dall'art. 38, comma 5 e seguenti del D.L. n°98/2011; che non era maturata la prescrizione decennale avendo posto in essere validi atti interruttivi;
che parte ricorrente non aveva nemmeno provato la genuinità del proprio rapporto di lavoro agricolo nel periodo oggetto di richiesta restitutoria, in palese violazione dell'onere probatorio a suo carico, chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, autorizzato il deposito di note, viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di decadenza dell' atteso che l'azione deve CP_2
qualificarsi come accertamento negativo di indebito. Infatti la ricorrente non ha agito avverso un provvedimento definitivo di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
Ciò posto nel merito il ricorso deve essere rigettato.
La ricorrente eccepisce in via preliminare la prescrizione delle somme riscosse rilevando di aver ricevuto in data 24.06.2024 la restituzione della somma di €. 6.879,25.
Si osserva che in tema di indebito previdenziale con la sentenza n. 18046/2010, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “In tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.
E' pacifico che in materia di disconoscimento e d'indennità di disoccupazione agricola, laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del medesimo.
La Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , CP_2
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio “
(Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Nel settore dell'agricoltura le prestazioni previdenziali sono condizionate al verificarsi di determinati condizioni ossia lo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento.
Grava, pertanto, su chi invoca il diritto ad ottenere le suddette prestazioni l'onere di provare gli elementi essenziali della fattispecie dedotta in giudizio.
Nel caso che ci occupa nessuna prova ha fornito la ricorrente ed è priva di pregio giuridico l'eccezione di prescrizione.
L' ha documentato il disconoscimento del rapporto di lavoro, di aver posto in essere CP_2
validi atti interruttivi, sollecitando la restituzione di somme percepite, della prescrizione decennale con un primo sollecito ricevuto dalla 21.3.2014 raccomandata n. Pt_1 61197638516-6, e successivamente lettera raccomandata n. 66490938006-1 ricevuta il
27.9.2023 (cfr. produzione ), documentazione non contestata dalla ricorrente. CP_2
Pertanto alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso non merita accoglimento.
Nonostante la soccombenza, l'istante va esonerato dal pagamento delle spese di lite stante la dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e/o deduzione:
-Rigetta il ricorso
- Nulla per le spese
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 22.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 22/10/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 2937 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Glenda Rinaldi in sostituzione dell'Avv. Giuseppe
Cultrera che discute la causa riportandosi alle difese di cui al ricorso e reiterate nelle note.
Per l'INPS è comparso l'Avv. C. Cardile in sostituzione dell'avv. che discute la causa CP_1 riportandosi alle difese di cui alla memoria di costituzione ed insiste nell'eccezione preliminare di decadenza.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 22/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 2937 /2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cultrera giusta procura in atti;
Parte_1
- ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv. A. Testa giusta Controparte_2
procura in atti.
- resistente Svolgimento del Processo CP_ Con ricorso depositato il 12.07.2024, la ricorrente conveniva in giudizio l' al fine di sentire accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'indebito e conseguentemente che gli importi pagati erano spettanti alla ricorrente;
assumeva di aver percepito per un periodo limitato la disoccupazione agricola e che improvvisamente riceveva un sollecito di pagamento,
a seguito di revoca del beneficio con la seguente motivazione “sono state riscosse prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”, e veniva richiesto il pagamento di € 6.879,25, quale ripetizione di indebito, per aver percepito detta somma nel periodo 01.01.2010 al 31.12.2011; eccepiva la prescrizione atteso che l'unico avviso pervenuto portava la data del 24.6.2024. Insisteva per l'accoglimento del ricorso. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che deduceva la legittimità dell'operato dell'istituto, ed in via preliminare eccepiva la decadenza dall'azione ex art. 22 del D.L. n°7/1970; esponeva che con verbale del 17/4/2013 erano stati disconosciuti tutti i rapporti di lavoro denunciati dall'anno 2008 in poi dall'azienda agricola MILANA
SEBASTIANO, tra cui quello della ricorrente per gli anni in cui la stessa era stata denunciata, ovvero anni 2010 e 2011e ciò aveva condotto alla cancellazione delle giornate nell'estratto contributivo avvenuta con il primo elenco di variazione 2013 e che con successiva nota del
6/3/2014, ritualmente notificata in data 21/3/2014 la ricorrente era stata informata che le prestazioni di disoccupazione agricola erogate per il periodo 1/1/2010 – 31/12/2011 erano da ritenersi indebite;
erano decorsi i termini, dal 21.3.2014, sia previsti dall'art. 11 del D.Lgs.
n°375/1993 (30 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo alla Commissione
Provinciale per l'Agricoltura) che quelli previsti dall'art. 22 del D.L. n°7/1970 (120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria), come reintrodotto - con efficacia dal 6/7/2011 - dall'art. 38, comma 5 e seguenti del D.L. n°98/2011; che non era maturata la prescrizione decennale avendo posto in essere validi atti interruttivi;
che parte ricorrente non aveva nemmeno provato la genuinità del proprio rapporto di lavoro agricolo nel periodo oggetto di richiesta restitutoria, in palese violazione dell'onere probatorio a suo carico, chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, autorizzato il deposito di note, viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di decadenza dell' atteso che l'azione deve CP_2
qualificarsi come accertamento negativo di indebito. Infatti la ricorrente non ha agito avverso un provvedimento definitivo di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
Ciò posto nel merito il ricorso deve essere rigettato.
La ricorrente eccepisce in via preliminare la prescrizione delle somme riscosse rilevando di aver ricevuto in data 24.06.2024 la restituzione della somma di €. 6.879,25.
Si osserva che in tema di indebito previdenziale con la sentenza n. 18046/2010, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “In tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.
E' pacifico che in materia di disconoscimento e d'indennità di disoccupazione agricola, laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del medesimo.
La Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , CP_2
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio “
(Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Nel settore dell'agricoltura le prestazioni previdenziali sono condizionate al verificarsi di determinati condizioni ossia lo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento.
Grava, pertanto, su chi invoca il diritto ad ottenere le suddette prestazioni l'onere di provare gli elementi essenziali della fattispecie dedotta in giudizio.
Nel caso che ci occupa nessuna prova ha fornito la ricorrente ed è priva di pregio giuridico l'eccezione di prescrizione.
L' ha documentato il disconoscimento del rapporto di lavoro, di aver posto in essere CP_2
validi atti interruttivi, sollecitando la restituzione di somme percepite, della prescrizione decennale con un primo sollecito ricevuto dalla 21.3.2014 raccomandata n. Pt_1 61197638516-6, e successivamente lettera raccomandata n. 66490938006-1 ricevuta il
27.9.2023 (cfr. produzione ), documentazione non contestata dalla ricorrente. CP_2
Pertanto alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso non merita accoglimento.
Nonostante la soccombenza, l'istante va esonerato dal pagamento delle spese di lite stante la dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e/o deduzione:
-Rigetta il ricorso
- Nulla per le spese
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 22.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna